Articolo 3 della Legge 6 febbraio 1963, n. 96
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 marzo 1963
Art. 3.
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta di un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello membri;
un impiegato dalla carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.
Entrata in vigore il 13 marzo 1963