Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2271 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giuseppe Agresta, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via Giustino Fortunato n. 1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in CR (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede locale dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di operaio-autista, alle dipendenze di molteplici società cooperative con sede in Roma, sin dal
18/03/2004;
- che, nello specifico, si è occupato della raccolta differenziata dei rifiuti, con prelievo manuale di sacchi dal peso di 30/50 chili presso strutture ospedaliere e alberghiere, bar e ristoranti, con orario di lavoro dalle ore 06.00 alle ore 12.30, esposto a qualsivoglia condizione climatica;
- che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, è stato costretto ad assumere posizioni che implicano un elevato sforzo fisico, con ripercussioni a carico delle braccia, delle spalle e della schiena;
- che, per tale ragione, è affetto dalle seguenti patologie: “Tendinosi della cuffia spalle;
Epicondilite bilaterale;
Tendinopatia dei polsi con rizoartrosi;
Ernia paravertrebale L3-L4 sx con pregresso intervento di discectomia endoscopica”;
- che, in data 19/10/2020, ha denunciato le predette patologie all' CP_1
- che, nonostante il trasferimento di residenza del ricorrente, la gestione delle pratiche di malattia professionale è stata affidata alla sede I.N.A.I.L. di
Roma anziché a quella di CR (RC);
- che, con nota del 01/04/2021, la sede di Roma ha CP_1
comunicato la trasmissione delle pratiche di malattia professionale alla competente sede di CR (RC); CP_1
- che, con provvedimenti del 12/08/2021, l' ha archiviato le CP_2
pratiche di malattia professionale n. 517822726 e n. 515086761 in quanto: “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale.”; 3
- che ha proposto opposizione, fornendo documentazione medica a supporto;
- che, con provvedimenti del 12/01/2022, l ha comunicato il CP_1
rigetto dell'opposizione in quanto: “non sono state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”;
- che, come si evince dalla documentazione sanitaria, il ricorrente presenta una menomazione della propria integrità psico-fisica superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, previa CTU medico-legale, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare, che le tecnopatie professionali di cui il ricorrente risulta affetto, per come sopra evidenziate, determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura del 20% della totale o nella misura maggiore o minore, accertata nell'espletanda CTU, in ogni caso superiore al 15%, il tutto con decorrenza dalla data della domanda o da quella accertata dal Ctu e/o meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito. Conseguentemente dichiarare il diritto dello stesso alla corresponsione da parte dell' convenuto della CP_2
relativa rendita, e condannare l' al pagamento della predetta CP_1
rendita, il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge. In via subordinata, accertare e dichiarare previa
C.T.U. medico legale che le patologie di cui il ricorrente risulta affetto, derivanti dalle attività lavorative espletate determina una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 15% della totale o nella misura minore, accertata nell'espletanda CTU e meglio vista dal sig.
Giudice adito, il tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
Conseguentemente dichiarare il diritto dello stesso alla corresponsione dell'indennizzo in capitale tenuto conto della percent condannare l' al pagamento dell'adeguamento del predetto indennizzo, CP_1 4
il tutto con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, comuale accertata dal Ctu e/o meglio vista dal Giudice adito, a titolo di danno biologico e per legge. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento CP_1
delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e genericità della stessa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
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Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il 5
difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass.
30.8.93 n. 9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87
n. 6619; Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto. 6
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, di cui alle pratiche esattamente identificate, che sono state CP_1
archiviate in sede amministrativa.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle
(una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o 7
comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e CP_1
non dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno 8
accedere, oltre alla stessa, tutti gli organismi competenti, per lo CP_3
svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: “1) Microtraumi da sovraccarico biomeccanico della spalla : tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) 2) Ernia discale lombare 3) Sindrome da sovraccarico biomeccanico del gomito: Epicondilite 4) Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso- mano: Tendiniti flessori/estensori (polso dita), non riconosciute in via amministrativa”.
Ai fini della prova dell'esposizione al rischio morbigeno, ha allegato l'attività lavorativa svolta, nonché l'esposizione al rischio, deducendo di aver lavorato, come addetto alla raccolta differenziata per utenze non domestiche, dal 2011 al 2019, in qualsiasi condizione climatica, di essere stato sottoposto a continui sbalzi di temperatura e di essersi occupato del prelievo e del trasporto e caricamento dei rifiuti, in sacchi di peso dai 30 ai 50 kg, sottoponendosi ad uno sforzo fisico che ha comportato un sovraccarico biomeccanico, che ha inciso in particolare sulle braccia sulle spalle e sulla schiena (che si aggiungeva allo sforzo di sottoporsi anche alla guida del veicolo per tutta la durata di ciascun turno, dal momento che lavorava da solo).
Nondimeno, l'esposizione al rischio, come allegata dal ricorrente, è emersa nel corso dell'istruttoria processuale.
Ed infatti, il teste , premettendo di essere stato collega del Tes_1
ricorrente fino al 2018, ha dichiarato che: “noi ci occupavamo della raccolta differenziata per conto della cooperativa 29 giugno;
di solito ognuno di noi lavorava da solo uscendo con il furgone, in zone diverse in quanto ognuno aveva una propria zona assegnata;
inoltre le zone cambiavano ogni giorno in quanto lavoravamo su 4 turni;
Lavoravamo per 40 ore settimanali, 6 ore e 40 al giorno, dalle 6 alle 13:40; poi vi era il turno del pomeriggio dalle 14:00, 9
sempre della durata di 6 ore e 40; poi vi era un turno dalle 18:00 alla mezzanotte e poi il turno dalla mezzanotte alle 6:00. Ci alternavamo nei turni che cambiavano ogni settimana” specificando, con riferimento all'attività svolta che: “Io e il sig. facevamo lo stesso lavoro che consisteva nella Pt_1
raccolta dei rifiuti presso le attività commerciali;
andavamo ad esempio presso una via piena di ristoranti e raccoglievamo i rifiuti;
se vi erano i bidoni li svuotavamo nel mezzo se funzionava la rastrelliera;
tuttavia, spesso il vetro veniva depositato nei sacchi per terra così dovevamo raccogliere i sacchi manualmente e buttarli sul cassone;
anche i sacchi con la plastica, che erano più leggeri, venivano presi a mano e buttati sul mezzo;
anche il cartone veniva da noi preso a mano e buttato sul mezzo;
invece l'umido a volte era nei cassonetti tuttavia se i cassonetti si riempivano i sacchi venivano lasciati per terra e dovevamo raccoglierli manualmente;
queste attività si alternavano a seconda dei rifiuti che si raccoglievano in un determinato giorno;
tali attività però venivano svolte d una sola persona che guidava il mezzo e raccoglieva i rifiuti;
anche il sig. svolgeva tale attività da solo;
ad ogni tappa Pt_1
dovevamo fermare il mezzo scendere dallo stesso raccogliere i rifiuti e risalire sul mezzo;
preciso che a volte non riuscivamo a parcheggiare il mezzo vicino ai sacchi e dovevamo parcheggiare lontano”.
Allo stesso modo, il teste , responsabile del Testimone_2
contratto dei servizi di Ama Und –raccolta differenziata dei rifiuti per le utenze non domestiche, ha confermato che il ricorrente era “un operaio della
Roma Multiservizi spa” e, con particolare riferimento alle mansioni svolte e all'esposizione al rischio morbigeno, ha riferito che: “Il sig. si Pt_1
occupava della raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche presso il
Municipio 1 Roma centro;
tutti i dipendenti lavoravamo su tre turni di mattina pomeriggio e notte dal lunedì alla domenica con riposo a scalare;
il ricorrente era uno dei dipendenti full time quindi lavorava 8 ore al giorno per turni;
l'attività lavorativa del ricorrente consisteva nel guidare un mezzo con 10
una vaschetta per raccogliere i rifiuti passare presso alberghi e ristoranti e altre utenze non domestiche e raccogliere i rifiuti;
lui fermava il mezzo il più vicino possibile al luogo in cui doveva fare la raccolta, poi scendeva e trascinava i bidoni, quando vi erano, fino al mezzo posizionandoli nei pressi del braccio posteriore che sollevava il bidone per svuotarlo nel camion;
preciso che i bidoni erano da 120 litri;
invece quando non c'erano i bidoni il ricorrente prendeva manualmente i sacchi dei rifiuti li trascinava fino al camion e manualmente li lanciava all'interno del mezzo;
tali attività venivano svolte durante tutto il turno di lavoro;
il ricorrente svolgeva le attività che ho descritto da solo;
infatti era previsto un operatore per ogni mezzo;
il mezzo era un furgone modello tipo Iveco 35 con il cassone dietro;
non era un compattatore e, per salire al posto di guida vi erano due gradini per un totale di 45 centimetri da terra circa. Per quello che so il ricorrente svolgeva le medesime mansioni anche con la cooperativa 29 giugno;
infatti noi abbiamo assunto i dipendenti di tale cooperativa mantenendo le medesime mansioni che già svolgevano”.
Orbene entrambi i testi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto rispettivamente collega e responsabile del ricorrente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, per le patologie denunciate, in ragione dell'assunzione di posture incongrue, della necessità di trasportare pesi e dell'esposizione continua agli agenti atmosferici.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui
è stata svolta e le patologie contratte.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio. 11
La consulenza tecnica ha rilevato ed evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le patologie contratte dal ricorrente – ad eccezione dell'artrosi ai polsi - e l'attività lavorativa svolta;
in particolare, il C.T.U. ha concluso che il ricorrente è affetto dalle seguenti malattie professionali: Tendinopatia spalla bilaterale cod. 224/227, con una percentuale del 8%, epiconcilite gomito destro 232 (specificando che la patologia interessa soltanto il lato destro), con percentuale del 3%, ernia del disco L3 – L4 in esiti di intervento di ernia discale cod. 213 con una percentuale del 8%, pervenendo ad una percentuale complessiva del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione dei codici e del calcolo applicato.
Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento della natura professionale delle patologie indicate dal CTU, con le percentuali dallo stesso indicate e con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell , applicando i minimi tariffari, in CP_1
ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Pertanto, vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CP_1
CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2271 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 12
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto le patologie Tendinopatia spalla, epiconcilite gomito destro, ernia del disco L3 – L4 in esiti di intervento di ernia discale, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
4638.00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
CR, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci