Articolo 5 della Legge 13 marzo 1958, n. 250
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 maggio 1958
Art. 5.
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali e' data facolta' ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'art. 4.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958