Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 15/04/2026, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2024, proposto da
Fondazione Poliambulanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Marina 6;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Marianna Fraulini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats di Brescia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Istituto Stomatologico Italiano Societa' Cooperativa Sociale - Onlus, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1);
- nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Brescia di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva (doc. 2) dalla ricorrente in data 8 maggio 2024, nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) viene assegnato alla ricorrente quale obbiettivo contrattuale relativo alle prestazioni ambulatoriali non rientranti nelle tipologie di prestazioni di cui al PNGLA il mantenimento dei medesimi volumi erogati nel 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. EF LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale che eroga prestazioni sanitarie sulla base di un contratto stipulato con l’Agenzia di tutela della salute competente per territorio.
La ricorrente impugna gli atti di programmazione del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia contenenti i criteri per l’assegnazione delle risorse spettanti a ciascun erogatore indicati in epigrafe.
La Regione Lombardia si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
I difensori delle parti, con avviso di Segreteria spedito e ricevuto il 5 febbraio 2026, sono stati informati della fissazione del ricorso, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 1, cod. proc. amm. “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”.
Il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale all’odierna Camera di consiglio del 13 aprile 2026, ha rappresentato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Tenuto conto di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso ed i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito della controversia ed il limitato svolgimento di attività defensionale della parte resistente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF LL |
IL SEGRETARIO