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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2709/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2709/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. D'ISA Pt_1 C.F._1
RENATO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Napoli, Via T. Da Sessa, Centro
Direzionale Isola F/12;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BRAGHINI MARA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Varese,
Via Giuseppe Bernascone n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Locate di Triulzi (MI), in data
06/07/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Locate di Triulzi alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2018, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarazione di Separazione Personale:
pag. 1 di 6 Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento e Collocamento della Minore:
• La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, in ossequio al principio della bigenitorialità.
• Il padre terrà la minore presso di sé un giorno infrasettimanale, da concordare mensilmente tra i genitori (ove il padre preleverà la minore all'uscita dall'asilo e ivi la riaccompagnerà il giorno seguente).
• Per quanto riguarda i fine settimana, la minore trascorrerà tutte le domeniche con il padre. Nello specifico, le modalità di frequentazione del fine settimana saranno le seguenti:
• A fine settimana alternati (cd. "fine settimana del padre"), il padre preleverà la minore il sabato sera (ore 18:00) e la terrà con sé fino al lunedì quando la riaccompagnerà a scuola.
• Nel fine settimana successivo (cd. "fine settimana della madre"), la minore trascorrerà il sabato con la madre, e il padre preleverà la minore la domenica mattina (ore 10,00 circa) per tenerla con sé fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
• Le modalità di convivenza/presenza presso ciascun genitore durante i periodi festivi saranno le seguenti:
o Periodi Estivi: La minore trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre e quindici giorni anche non consecutivi con la madre, ad anni alterni. I periodi dovranno essere concordati e comunicati all'altro genitore entro il 31 maggio.
o Periodo Natalizio: La minore trascorrerà la sera del 24 dicembre sempre con il padre e il giorno del 25 dicembre sempre con la madre. Ad anni alterni la minore starà con un genitore dal 26 al 31 dicembre (a decorrere dal 2025 la minore trascorrerà il primo periodo con il padre), e con l'altro dall'1 al 6 gennaio (a decorrere dal 2025 trascorrerà il secondo periodo con la madre).
o Periodo Pasquale: I giorni di Pasqua e pasquetta saranno alternate tra i genitori ad anni alterni. (A decorrere dall'anno 2026, la Pasqua sarà trascorsa con il padre e la
Pasquetta con la madre).
pag. 2 di 6 • Compleanno della Minore: Il giorno del suo compleanno sarà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre. A decorrere dall'anno 2025, il compleanno sarà trascorso con il padre e con la madre ad anni alterni salvo che entrambi i genitori decidano di trascorrere insieme il giorno del compleanno della minore Persona_1
• Compleanni dei Genitori: La minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre con lo stesso ed il giorno del compleanno della madre con la stessa.
• Gli orari di presa e riconsegna della minore dovranno essere concordati tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
3) Mantenimento della Minore:
• Il padre verserà a titolo di mantenimento indiretto per la minore la somma mensile di €
280,00, che saranno accreditate sulle seguenti coordinate IBAN:
[...], Mediobanca S.p.A. Part
• L'assegno unico universale sarà riscosso dalla sig.ra al 100%.
• Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese mediche (non coperte dal SSN), spese scolastiche non preventivabili (es. gite, materiale didattico specifico), spese ludiche e ricreative (es. corsi sportivi o artistici), saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno e dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate dai coniugi.
• Le spese preventivabili relative alla minore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la retta della scuola dell'infanzia, saranno ripartite nella misura del 50% cadauno tra i coniugi, in aggiunta al contributo mensile di cui al punto 3.1.
4) Gestione del Patrimonio Comune:
• Il mutuo ipotecario acceso sull'immobile di DI sarà pagato nella misura del 50% cadauno da entrambi i coniugi.
• Analogamente, il finanziamento mensile per l'assicurazione del fabbricato sarà pagato nella misura del 50% cadauno da entrambi i coniugi.
5) Assegnazione della casa familiare e gestione delle spese relative:
• Le parti prendono atto che il Sig. ha lasciato l'immobile adibito Controparte_1
a casa familiare, sito in DI Frazione Mandrino alla Via delle Garzette n. 6,
pag. 3 di 6 contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di DI al foglio c/1 p.lla 258 sub
4 (cat. A/2), a far data dal 1° luglio 2025.
• Conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare, in cui la minore continuerà a risiedere con la madre, è disposta in favore della Sig.ra Le parti si danno Pt_1 reciprocamente atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., il diritto al godimento cesserà immediatamente qualora l'assegnataria contragga nuovo matrimonio o instauri una stabile convivenza, impegnandosi a non trasferire la residenza anagrafica o il domicilio di terzi presso l'immobile per tutta la durata dell'assegnazione
• A partire dalla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del Sig. tutte CP_1 le bollette relative alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: luce, gas, telefono, internet) afferenti alla suddetta casa familiare saranno ad esclusivo carico della Sig.ra la quale si impegna a provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla Pt_1 data di omologazione del presente accordo alle relative ed eventuali volture.
• Per quanto concerne le spese condominiali relative all'immobile di cui sopra:
• Le spese condominiali straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% (cinquanta percento) cadauno.
• Le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo della Sig.ra a Pt_1 partire dal mese di giugno 2025.
6) Rinuncia all'Assegno di Mantenimento tra CP_2
Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autonomo e rinuncia espressamente alla richiesta di assegno di mantenimento nei confronti dell'altro, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, diritto e ragione, salvi i diritti di comproprietà sugli immobili e la gestione del mutuo ipotecario come specificato al punto 4.
7) Autorizzazione all'Espatrio:
I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio.
8) Spese Legali:
Le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei difensori al vincolo di solidarietà”.
pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.7.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Locate di Triulzi (MI), in data
[...]
06/07/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Locate di Triulzi alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2018;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 5 di 6 3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2709/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2709/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. D'ISA Pt_1 C.F._1
RENATO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Napoli, Via T. Da Sessa, Centro
Direzionale Isola F/12;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BRAGHINI MARA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Varese,
Via Giuseppe Bernascone n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Locate di Triulzi (MI), in data
06/07/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Locate di Triulzi alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2018, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarazione di Separazione Personale:
pag. 1 di 6 Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento e Collocamento della Minore:
• La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, in ossequio al principio della bigenitorialità.
• Il padre terrà la minore presso di sé un giorno infrasettimanale, da concordare mensilmente tra i genitori (ove il padre preleverà la minore all'uscita dall'asilo e ivi la riaccompagnerà il giorno seguente).
• Per quanto riguarda i fine settimana, la minore trascorrerà tutte le domeniche con il padre. Nello specifico, le modalità di frequentazione del fine settimana saranno le seguenti:
• A fine settimana alternati (cd. "fine settimana del padre"), il padre preleverà la minore il sabato sera (ore 18:00) e la terrà con sé fino al lunedì quando la riaccompagnerà a scuola.
• Nel fine settimana successivo (cd. "fine settimana della madre"), la minore trascorrerà il sabato con la madre, e il padre preleverà la minore la domenica mattina (ore 10,00 circa) per tenerla con sé fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
• Le modalità di convivenza/presenza presso ciascun genitore durante i periodi festivi saranno le seguenti:
o Periodi Estivi: La minore trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre e quindici giorni anche non consecutivi con la madre, ad anni alterni. I periodi dovranno essere concordati e comunicati all'altro genitore entro il 31 maggio.
o Periodo Natalizio: La minore trascorrerà la sera del 24 dicembre sempre con il padre e il giorno del 25 dicembre sempre con la madre. Ad anni alterni la minore starà con un genitore dal 26 al 31 dicembre (a decorrere dal 2025 la minore trascorrerà il primo periodo con il padre), e con l'altro dall'1 al 6 gennaio (a decorrere dal 2025 trascorrerà il secondo periodo con la madre).
o Periodo Pasquale: I giorni di Pasqua e pasquetta saranno alternate tra i genitori ad anni alterni. (A decorrere dall'anno 2026, la Pasqua sarà trascorsa con il padre e la
Pasquetta con la madre).
pag. 2 di 6 • Compleanno della Minore: Il giorno del suo compleanno sarà trascorso ad anni alterni con il padre e con la madre. A decorrere dall'anno 2025, il compleanno sarà trascorso con il padre e con la madre ad anni alterni salvo che entrambi i genitori decidano di trascorrere insieme il giorno del compleanno della minore Persona_1
• Compleanni dei Genitori: La minore trascorrerà il giorno del compleanno del padre con lo stesso ed il giorno del compleanno della madre con la stessa.
• Gli orari di presa e riconsegna della minore dovranno essere concordati tra i genitori, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
3) Mantenimento della Minore:
• Il padre verserà a titolo di mantenimento indiretto per la minore la somma mensile di €
280,00, che saranno accreditate sulle seguenti coordinate IBAN:
[...], Mediobanca S.p.A. Part
• L'assegno unico universale sarà riscosso dalla sig.ra al 100%.
• Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese mediche (non coperte dal SSN), spese scolastiche non preventivabili (es. gite, materiale didattico specifico), spese ludiche e ricreative (es. corsi sportivi o artistici), saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno e dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate dai coniugi.
• Le spese preventivabili relative alla minore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la retta della scuola dell'infanzia, saranno ripartite nella misura del 50% cadauno tra i coniugi, in aggiunta al contributo mensile di cui al punto 3.1.
4) Gestione del Patrimonio Comune:
• Il mutuo ipotecario acceso sull'immobile di DI sarà pagato nella misura del 50% cadauno da entrambi i coniugi.
• Analogamente, il finanziamento mensile per l'assicurazione del fabbricato sarà pagato nella misura del 50% cadauno da entrambi i coniugi.
5) Assegnazione della casa familiare e gestione delle spese relative:
• Le parti prendono atto che il Sig. ha lasciato l'immobile adibito Controparte_1
a casa familiare, sito in DI Frazione Mandrino alla Via delle Garzette n. 6,
pag. 3 di 6 contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di DI al foglio c/1 p.lla 258 sub
4 (cat. A/2), a far data dal 1° luglio 2025.
• Conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare, in cui la minore continuerà a risiedere con la madre, è disposta in favore della Sig.ra Le parti si danno Pt_1 reciprocamente atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., il diritto al godimento cesserà immediatamente qualora l'assegnataria contragga nuovo matrimonio o instauri una stabile convivenza, impegnandosi a non trasferire la residenza anagrafica o il domicilio di terzi presso l'immobile per tutta la durata dell'assegnazione
• A partire dalla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del Sig. tutte CP_1 le bollette relative alle utenze domestiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: luce, gas, telefono, internet) afferenti alla suddetta casa familiare saranno ad esclusivo carico della Sig.ra la quale si impegna a provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla Pt_1 data di omologazione del presente accordo alle relative ed eventuali volture.
• Per quanto concerne le spese condominiali relative all'immobile di cui sopra:
• Le spese condominiali straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% (cinquanta percento) cadauno.
• Le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo della Sig.ra a Pt_1 partire dal mese di giugno 2025.
6) Rinuncia all'Assegno di Mantenimento tra CP_2
Ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autonomo e rinuncia espressamente alla richiesta di assegno di mantenimento nei confronti dell'altro, dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, diritto e ragione, salvi i diritti di comproprietà sugli immobili e la gestione del mutuo ipotecario come specificato al punto 4.
7) Autorizzazione all'Espatrio:
I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio.
8) Spese Legali:
Le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei difensori al vincolo di solidarietà”.
pag. 4 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.7.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Locate di Triulzi (MI), in data
[...]
06/07/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Locate di Triulzi alla Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2018;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 5 di 6 3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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