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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. AI Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 133 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_4 Parte_5
mandati a margine dei ricorsi di primo grado, dagli Avv.ti Michele Petrocelli e
1 TO De NI tuuti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Tramutola, alla via Domenico Abelardo, n.3;
APPELLANTI
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Nicolò Schittone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Ovidio, n.32.
APPELLATO
OGGETTO: Differenze retributive - Appello avverso la sentenza n. 164/2024
del 22 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellantI: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell' impugnata sentenza, dichiarare la nullità/illegittimità dell'assegnazione dei ricorrenti alla qualifica di operaio comune di primo livello ed il diritto ad essere inquadrati nel V o, in subordine,
nel IV livello con condanna al pagamento, in favore di ciascuno di loro, delle relative differenze economiche maturate tra il 1° luglio 2018 e fino alla scadenza di ciascun contratto, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
2 Per il appellato: “ Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/ CP_1
o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.164/2024 del 22 febbraio 2024 il Giuidce del lavoro del
Tribunale di Potenza respingeva la domanda azionata da ciascun ricorrente e finalizzata ad ottenere la declaratoria del loro diritto ad essere inquadrati nel V
o, in subordine, nel IV livello del CCNL di settore, con condanna al pagamento delle relative differenze economiche maturate dal 1° luglio 2018 fino alla naturale scadenza di ciascun contratto a termine.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, operato un breve excursu relativo alla costituzione del resistente av venuta per effetto CP_1
della legge Regionale n.1/2017, riteneva non accoglibili le domande azionate dai lavoratori a termine, operai agricolo forestali, alla luce del contenuto del verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2018.
Avverso tale sentenza , , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello, con Parte_3 Parte_4 Parte_5
ricorso depositato in data 21 agosto 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata.
Concludevano, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 3 aprile 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto del 5 settembre 2024, ritualmente notificato,
unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva
3 tempestivamente depositando memoria difensiva, con cui instava per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Con verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2018, sottoscritto dal odierno appellato e dalle organizzazioni sindacali, le parti, CP_1
richiamato l'accordo del 7 maggio 2018, stabilivano che il personale sarebbe stato assunto “con i livelli di inquadramento nell'ambito del progetto 2017,
salvo a resettare e rivedere gli stessi nel termine di due mesi dall'avvio,
riconoscendo il corretto inquadramento in funzione delle mansioni effettivamente svolte e tanto anche ove dovesse comportare un'attribuzione di un livello inferiore”.
In sostanza, quindi, il si impegnava ad assumere gli stagionali, che CP_1
precedentemenete avevano lavorato alle dipendenze dell' Parte_6
riconoscendo loro il livello attribuito dall'ultimo datore di lavoro, salvo
[...]
a verificare, nell'arco di un bimestre, l'effettività delle mansioni svolte e,
quindi, il loro definitivo inquadramento.
4 Premesso, in termini generali, che l'adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione deve essere giustificata da una modifica degli assetti organizzativi aziendali, deve precisarsi che nei ricorsi di primo grado,
circostanza questa reiterata in questa sede, i cinque lavoratori hanno affermato di aver svolto per i primi due o tre mesi, decorrenti dall'assunzione risalente al
1° giugno 2018, mansioni ascrivibili al V livello, inizialmente riconosciuto dal
, salvo, successivamente, essere adibiti a mansioni inferiori di CP_1
operaio comune e relativo inquadramento al I livello.
Quindi, dedotto il subito demansionamento, in violazione dell'art.2103 c.c.,
hanno chiesto di essere inquadrati nel V o, in subordine, nel IV livello, con condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
economiche maturare dal luglio 2018 fino alla scadenza naturale di ciascun contratto a termine.
Il rigetto delle domande, come reiterate in questa sede, deve essere ancorato alla circostanza che, all'esito del quadro probatorio raccolto, non è emerso, in maniera assolutamente convincente, che i cinque operai abbiano, dal momento dell'assunzione presso il , 1° giugno 2018, e fino al settembre 2018, CP_1
svolto mansioni ascrivibili al V o al IV livello rispetto al I livello successivamente riconosciuto dal stesso e ciò per effetto CP_1
dell'accordo sindacale del 25 maggio 2018, in virtù del quale lo stesso datore di lavoro si impegnava ad assumere gli operai agricoli secondo il loro inquadramento come riconosciuto dal precedente datore di lavoro, salvo a
5 verificare l'effettività delle mansioni svolte ed il correlato inquadramento ad esso corrispondente.
Sotto questo profilo, non può non evidenziarsi anche l'assoluta genericità e,
quindi, inammissibilità, della circostanza capitolata al n.8) dei ricorsi di primo grado, relativa alle mansioni asseritamente svolte nei primi mesi di svolgimento dei rapporti di lavoro alle dipendenze del , senza una CP_1
esplicita e doverosa descrizione di tali mansioni ai fini dell'accertamento della loro sussumibilità nel V o, subordinatamente, nel IV livello rivendicato, a nulla, invece, rilevando l'esecuzione di mansioni di V livello espletate presso il precedente datore di lavoro, peraltro, non contestate.
I testi escussi in primo grado non hanno specificamente riferito e descrittto le mansioni svolte nella fase iniziale dell'assunzione presso il , avendo CP_1
tutti, in sostanza, confermato che il precedente datore di lavoro aveva loro riconosciuto in V livello per aver svolto mansioni di capo – operaio.
L'appello, quindi, va respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.00,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N.133 del ruolo generale appelli
6 lavoro dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti di , in persona del Controparte_1
Presidente p.t., avverso la sentenza n. 164/2024 del 22 febbraio 2024 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi 1.984,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dr. AI Sabbato) (Dr. Roberto Spagnuolo)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. AI Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 27 novembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 133 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi, in virtù di Parte_4 Parte_5
mandati a margine dei ricorsi di primo grado, dagli Avv.ti Michele Petrocelli e
1 TO De NI tuuti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Tramutola, alla via Domenico Abelardo, n.3;
APPELLANTI
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Nicolò Schittone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Ovidio, n.32.
APPELLATO
OGGETTO: Differenze retributive - Appello avverso la sentenza n. 164/2024
del 22 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellantI: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell' impugnata sentenza, dichiarare la nullità/illegittimità dell'assegnazione dei ricorrenti alla qualifica di operaio comune di primo livello ed il diritto ad essere inquadrati nel V o, in subordine,
nel IV livello con condanna al pagamento, in favore di ciascuno di loro, delle relative differenze economiche maturate tra il 1° luglio 2018 e fino alla scadenza di ciascun contratto, oltre accessori di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
2 Per il appellato: “ Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/ CP_1
o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.164/2024 del 22 febbraio 2024 il Giuidce del lavoro del
Tribunale di Potenza respingeva la domanda azionata da ciascun ricorrente e finalizzata ad ottenere la declaratoria del loro diritto ad essere inquadrati nel V
o, in subordine, nel IV livello del CCNL di settore, con condanna al pagamento delle relative differenze economiche maturate dal 1° luglio 2018 fino alla naturale scadenza di ciascun contratto a termine.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, operato un breve excursu relativo alla costituzione del resistente av venuta per effetto CP_1
della legge Regionale n.1/2017, riteneva non accoglibili le domande azionate dai lavoratori a termine, operai agricolo forestali, alla luce del contenuto del verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2018.
Avverso tale sentenza , , Parte_1 Parte_2
e proponevano appello, con Parte_3 Parte_4 Parte_5
ricorso depositato in data 21 agosto 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata.
Concludevano, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 3 aprile 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto del 5 settembre 2024, ritualmente notificato,
unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva
3 tempestivamente depositando memoria difensiva, con cui instava per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Con verbale di accordo sindacale del 25 maggio 2018, sottoscritto dal odierno appellato e dalle organizzazioni sindacali, le parti, CP_1
richiamato l'accordo del 7 maggio 2018, stabilivano che il personale sarebbe stato assunto “con i livelli di inquadramento nell'ambito del progetto 2017,
salvo a resettare e rivedere gli stessi nel termine di due mesi dall'avvio,
riconoscendo il corretto inquadramento in funzione delle mansioni effettivamente svolte e tanto anche ove dovesse comportare un'attribuzione di un livello inferiore”.
In sostanza, quindi, il si impegnava ad assumere gli stagionali, che CP_1
precedentemenete avevano lavorato alle dipendenze dell' Parte_6
riconoscendo loro il livello attribuito dall'ultimo datore di lavoro, salvo
[...]
a verificare, nell'arco di un bimestre, l'effettività delle mansioni svolte e,
quindi, il loro definitivo inquadramento.
4 Premesso, in termini generali, che l'adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione deve essere giustificata da una modifica degli assetti organizzativi aziendali, deve precisarsi che nei ricorsi di primo grado,
circostanza questa reiterata in questa sede, i cinque lavoratori hanno affermato di aver svolto per i primi due o tre mesi, decorrenti dall'assunzione risalente al
1° giugno 2018, mansioni ascrivibili al V livello, inizialmente riconosciuto dal
, salvo, successivamente, essere adibiti a mansioni inferiori di CP_1
operaio comune e relativo inquadramento al I livello.
Quindi, dedotto il subito demansionamento, in violazione dell'art.2103 c.c.,
hanno chiesto di essere inquadrati nel V o, in subordine, nel IV livello, con condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1
economiche maturare dal luglio 2018 fino alla scadenza naturale di ciascun contratto a termine.
Il rigetto delle domande, come reiterate in questa sede, deve essere ancorato alla circostanza che, all'esito del quadro probatorio raccolto, non è emerso, in maniera assolutamente convincente, che i cinque operai abbiano, dal momento dell'assunzione presso il , 1° giugno 2018, e fino al settembre 2018, CP_1
svolto mansioni ascrivibili al V o al IV livello rispetto al I livello successivamente riconosciuto dal stesso e ciò per effetto CP_1
dell'accordo sindacale del 25 maggio 2018, in virtù del quale lo stesso datore di lavoro si impegnava ad assumere gli operai agricoli secondo il loro inquadramento come riconosciuto dal precedente datore di lavoro, salvo a
5 verificare l'effettività delle mansioni svolte ed il correlato inquadramento ad esso corrispondente.
Sotto questo profilo, non può non evidenziarsi anche l'assoluta genericità e,
quindi, inammissibilità, della circostanza capitolata al n.8) dei ricorsi di primo grado, relativa alle mansioni asseritamente svolte nei primi mesi di svolgimento dei rapporti di lavoro alle dipendenze del , senza una CP_1
esplicita e doverosa descrizione di tali mansioni ai fini dell'accertamento della loro sussumibilità nel V o, subordinatamente, nel IV livello rivendicato, a nulla, invece, rilevando l'esecuzione di mansioni di V livello espletate presso il precedente datore di lavoro, peraltro, non contestate.
I testi escussi in primo grado non hanno specificamente riferito e descrittto le mansioni svolte nella fase iniziale dell'assunzione presso il , avendo CP_1
tutti, in sostanza, confermato che il precedente datore di lavoro aveva loro riconosciuto in V livello per aver svolto mansioni di capo – operaio.
L'appello, quindi, va respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 26.00,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N.133 del ruolo generale appelli
6 lavoro dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti di , in persona del Controparte_1
Presidente p.t., avverso la sentenza n. 164/2024 del 22 febbraio 2024 del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi 1.984,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dr. AI Sabbato) (Dr. Roberto Spagnuolo)
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