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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi - giusta procura stesa in calce al ricorso C.F._2 dall'Avv. Tiziana BONGO ed elettivamente domiciliati a Pisa, in via R. Fucini n. 49 presso e nello studio di quest'ultima ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio civile in data 04 giugno 2016 a Parte_1 Parte_2
Roma (RM), optando per il regime di separazione dei beni.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Fara in Sabina (RI), in via Baciabove n. 5 e dalla quale la moglie si è già allontanata, resta nella disponibilità esclusiva e gratuita del marito, il quale ne diventerà pieno proprietario.
1 3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi, in quanto entrambi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali in sede di separazione, con riferimento alla casa coniugale e all'immobile sito a Scandriglia in via delle Ginestre n. 27, rispettivamente rappresentati
- al NCEU del Comune di Fara in Sabina (RI) al foglio 48, particella 78, subalterni 8 e 9, indirizzo:
Fara in Sabina, in via Biaciabove n. 5 piano T-1, categoria A/2a, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita catastale euro 278,37, superficie catastale mq 148, nonché subalterno 10, categoria F/1, consistenza mq 9, di proprietà di entrambi i coniugi per1/2 in regime di comunione dei beni e l'immobile, e
- al NCEU del Comune di Scandriglia (RI) al foglio 17, particella 359, subalterno 3 e 15, indirizzo
Scandriglia, in via delle Ginestre n. 27 interno 2 piano T-S1, categoria A/3a, classe 3, consistenza
4 vani, rendita catastale euro 227,24, superficie catastale mq 72, e subalterno 27, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 56, rendita catastale euro 104,12, di proprietà esclusiva della signora
, a titolo di condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi Parte_2 coniugale la signora si impegna a cedere senza corrispettivo in danaro al signor Parte_2
che accetta, la di lei quota di proprietà -pari al 50%- della casa coniugale e la Parte_1 piena proprietà dell'immobile sito a Scandriglia in via delle Ginestre n. 27, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni a ciascun fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dai rispettivi titoli d'acquisto.
All'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, il signor si Parte_1 accollerà i rispettivi mutui gravanti su detti immobili con effetto liberatorio per la signora Pt_2
[...]
Il trasferimento, da parte della signora della propria quota di diritto di proprietà Parte_2 sugli immobili sopra indicati in favore del signor avverrà entro sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione.
Tale trasferimento, che rappresenta un elemento funzionale e imprescindibile ai fini della definizione della crisi coniugale, sarà formalizzato mediante atto notarile, con applicazione del regime impositivo previsto dall'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, come esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e secondo quanto precisato dalle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.
Il trasferimento avverrà con ogni garanzia di legge, ivi compresa quella per evizione, e gli immobili saranno ceduti liberi e franchi da pesi, vincoli, servitù ed ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso di separazione consensuale, nello stato di fatto e di diritto
2 in cui attualmente si trovano, ben noto ad entrambi i coniugi, con tutte le accessioni, pertinenze, ragioni e servitù attive e passive.
Le spese dell'atto notarile e degli adempimenti conseguenti resteranno a carico del signor
Parte_1
Tuttavia resta bene inteso e concordato che il predetto impegno da parte del signor Parte_1 ad acquistare la quota di proprietà della già casa coniugale della moglie e la piena proprietà
[...] dell'immobile sito a Scandriglia in via delle Ginestre n. 27 della signora è Parte_2 subordinato al verificarsi della condizione che la banca deliberi positivamente la sua richiesta di accollo del mutuo gravante sulla casa coniugale de qua con effetto liberatorio per la signora Pt_2
ovvero che una banca deliberi positivamente la richiesta del signor di
[...] Parte_1 stipulare un nuovo mutuo d'importo sufficiente ad estinguere anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario su detti immobili e, pertanto, al conseguente venir meno in capo alla signora Pt_2 di qualsivoglia vincolo ed onere nei confronti dell'istituto mutuante.
[...]
Resta altresì concordato che qualsiasi costo relativo alla stipulazione dell'accollo liberatorio ovvero all'estinzione anticipata del contratto di mutuo acceso sulla casa coniugale sarà posto a carico esclusivo del signor Parte_1
5) Circa le automobili, la signora si impegna a cedere al signor Parte_2 Parte_1 senza corrispettivo in danaro l'automobile Lancia Ypsilon, targata EK399GY, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, nonché la stessa si impegna a cedere alla signora senza Parte_3 corrispettivo in danaro l'automobile Fiat 600, targata CK688FR, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Contestualmente alla suddetta cessione, ossia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il signor si impegna a cedere senza corrispettivo in Parte_1 danaro alla signora l'autovettura Fiat 600 targata CD764NL,. Parte_2
6) Le rate del mutuo gravanti sulla casa coniugale e quelle del mutuo gravante sull'immobile sito a
Scandriglia in via delle Ginestre n. 27, saranno corrisposte saranno corrisposte integralmente dal signor il quale rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della signora Parte_1
a fronte dell'adempimento degli accordi di cui al punto 4 del presente accordo”. Parte_2
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Gli accordi sono conformi a legge.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in data 04 giugno 2016 a Roma (RM), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2016, atto n. 00251, parte I, serie 04);
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi - giusta procura stesa in calce al ricorso C.F._2 dall'Avv. Tiziana BONGO ed elettivamente domiciliati a Pisa, in via R. Fucini n. 49 presso e nello studio di quest'ultima ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio civile in data 04 giugno 2016 a Parte_1 Parte_2
Roma (RM), optando per il regime di separazione dei beni.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Fara in Sabina (RI), in via Baciabove n. 5 e dalla quale la moglie si è già allontanata, resta nella disponibilità esclusiva e gratuita del marito, il quale ne diventerà pieno proprietario.
1 3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi, in quanto entrambi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali in sede di separazione, con riferimento alla casa coniugale e all'immobile sito a Scandriglia in via delle Ginestre n. 27, rispettivamente rappresentati
- al NCEU del Comune di Fara in Sabina (RI) al foglio 48, particella 78, subalterni 8 e 9, indirizzo:
Fara in Sabina, in via Biaciabove n. 5 piano T-1, categoria A/2a, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita catastale euro 278,37, superficie catastale mq 148, nonché subalterno 10, categoria F/1, consistenza mq 9, di proprietà di entrambi i coniugi per1/2 in regime di comunione dei beni e l'immobile, e
- al NCEU del Comune di Scandriglia (RI) al foglio 17, particella 359, subalterno 3 e 15, indirizzo
Scandriglia, in via delle Ginestre n. 27 interno 2 piano T-S1, categoria A/3a, classe 3, consistenza
4 vani, rendita catastale euro 227,24, superficie catastale mq 72, e subalterno 27, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 56, rendita catastale euro 104,12, di proprietà esclusiva della signora
, a titolo di condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi Parte_2 coniugale la signora si impegna a cedere senza corrispettivo in danaro al signor Parte_2
che accetta, la di lei quota di proprietà -pari al 50%- della casa coniugale e la Parte_1 piena proprietà dell'immobile sito a Scandriglia in via delle Ginestre n. 27, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni a ciascun fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dai rispettivi titoli d'acquisto.
All'atto del rogito avente ad oggetto la suddetta cessione de qua, il signor si Parte_1 accollerà i rispettivi mutui gravanti su detti immobili con effetto liberatorio per la signora Pt_2
[...]
Il trasferimento, da parte della signora della propria quota di diritto di proprietà Parte_2 sugli immobili sopra indicati in favore del signor avverrà entro sei mesi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione.
Tale trasferimento, che rappresenta un elemento funzionale e imprescindibile ai fini della definizione della crisi coniugale, sarà formalizzato mediante atto notarile, con applicazione del regime impositivo previsto dall'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, come esteso alla fattispecie in oggetto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e secondo quanto precisato dalle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.
Il trasferimento avverrà con ogni garanzia di legge, ivi compresa quella per evizione, e gli immobili saranno ceduti liberi e franchi da pesi, vincoli, servitù ed ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso di separazione consensuale, nello stato di fatto e di diritto
2 in cui attualmente si trovano, ben noto ad entrambi i coniugi, con tutte le accessioni, pertinenze, ragioni e servitù attive e passive.
Le spese dell'atto notarile e degli adempimenti conseguenti resteranno a carico del signor
Parte_1
Tuttavia resta bene inteso e concordato che il predetto impegno da parte del signor Parte_1 ad acquistare la quota di proprietà della già casa coniugale della moglie e la piena proprietà
[...] dell'immobile sito a Scandriglia in via delle Ginestre n. 27 della signora è Parte_2 subordinato al verificarsi della condizione che la banca deliberi positivamente la sua richiesta di accollo del mutuo gravante sulla casa coniugale de qua con effetto liberatorio per la signora Pt_2
ovvero che una banca deliberi positivamente la richiesta del signor di
[...] Parte_1 stipulare un nuovo mutuo d'importo sufficiente ad estinguere anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario su detti immobili e, pertanto, al conseguente venir meno in capo alla signora Pt_2 di qualsivoglia vincolo ed onere nei confronti dell'istituto mutuante.
[...]
Resta altresì concordato che qualsiasi costo relativo alla stipulazione dell'accollo liberatorio ovvero all'estinzione anticipata del contratto di mutuo acceso sulla casa coniugale sarà posto a carico esclusivo del signor Parte_1
5) Circa le automobili, la signora si impegna a cedere al signor Parte_2 Parte_1 senza corrispettivo in danaro l'automobile Lancia Ypsilon, targata EK399GY, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, nonché la stessa si impegna a cedere alla signora senza Parte_3 corrispettivo in danaro l'automobile Fiat 600, targata CK688FR, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Contestualmente alla suddetta cessione, ossia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il signor si impegna a cedere senza corrispettivo in Parte_1 danaro alla signora l'autovettura Fiat 600 targata CD764NL,. Parte_2
6) Le rate del mutuo gravanti sulla casa coniugale e quelle del mutuo gravante sull'immobile sito a
Scandriglia in via delle Ginestre n. 27, saranno corrisposte saranno corrisposte integralmente dal signor il quale rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della signora Parte_1
a fronte dell'adempimento degli accordi di cui al punto 4 del presente accordo”. Parte_2
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Gli accordi sono conformi a legge.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in data 04 giugno 2016 a Roma (RM), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2016, atto n. 00251, parte I, serie 04);
- recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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