Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 202
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo debba indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa per assicurare un efficace contraddittorio. L'assenza di un atto prodromico e la genericità dei codici riportati in cartella, unitamente alla mancata allegazione della documentazione a supporto, hanno impedito al contribuente di verificare la sussistenza del credito e di esercitare il suo diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 202
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo