Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12515 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Duardo presso lo studio del quale in Parte_1
Meliccuccà Via Castello n. 18 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dall' Avv. Francesco Serafino (CF e dall'Avv. C.F._1
Stefano Rovelli (CF ), funzionari in servizio presso lo stesso Ambito C.F._2 territoriale, legalmente domiciliato presso l' di cui Controparte_1 all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori di parte ricorrente concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11
conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico della
Retribuzione Professionale Docenti per favorire la valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico;
2. Condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore del ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021, della somma di € 1.291,29, oltre accessori come per legge.” con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore.
La ricorrente ha riferito di aver lavorato alle dipendenze del , in qualità di Controparte_2
docente di scuola secondaria, con incarichi a tempo determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, per 18 ore settimanali, nell'anno scolastico 2020/2021, presso l'I.S."M.
BELLISARIO", in INZAGO (MI), dal 29.10.2020 al 10.06.2021 (doc. 4 ric.).
La docente lamenta di non aver percepito l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL
Comparto Scuola, risultando omesso il versamento della Retribuzione Professionali Docenti, per differenze retributive dovute nella misura di € 1.291,29.
In particolare, la docente ha lamentato che la Retribuzione Professionale Docenti sia stata riconosciuta dal MIM esclusivamente ai docenti di ruolo, dedotta quindi la natura discriminatoria - anche alla luce dei principi nazionali e comunitari - della mancata attribuzione della retribuzione professionale docenti ai supplenti chiamati a svolgere supplenze brevi o temporanee, ha agito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il Ministero convenuto, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato l'avversa pretesa ed ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.2.2025, comparso il solo procuratore di parte ricorrente e nessuno per il Ministero costituito, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato parte attrice alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sullo specifico punto appare sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'articolata e condivisibile motivazione resa nella sentenza Trib. Milano, est. Pazienza, n. 960/2020, in fattispecie del tutto analoga a quella di cui all'odierno giudizio.
pagina 2 di 11 “Nell'esaminare la voce A) del trattamento accessorio ossia la “Retribuzione Professionale Docenti”, va osservato che tale emolumento è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001, secondo cui "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta dunque di un compenso accessorio introdotto per valorizzare professionalmente la funzione docente per le scuole di ogni ordine e grado, nonché come riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per il miglioramento del servizio scolastico.
La Retribuzione Professionale Docenti è stata poi confermata dal successivo CCNL del 24 luglio 2003 che all'art. 81 così afferma: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell'allegata
Tabella 4. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 8, lettera a)".
L'emolumento in questione è stato riconfermato con l'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007 secondo cui
"La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in pagina 3 di 11 aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalla mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2006".
Infine, l'art. 38 del CCNL 19 aprile 2018 ha nuovamente riconfermato l'istituto in questione prevedendo ulteriori aumenti: "1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1 (...)".
Alla stregua delle disposizioni normative citate occorre porsi il problema della l'interpretazione da attribuire al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 ha fatto alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto
Ministeriale 13 giugno 2007 (Regolamento Supplenze: DOC. 19) hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7 (chiamate anche "supplenze brevi e saltuarie").
Dalla documentazione prodotta si evince che i ricorrenti hanno stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di supplente temporaneo per la sostituzione di colleghi assenti senza ricevere pacificamente la “retribuzione professionale docenti” che è stata invece riconosciuta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ai docenti con contratto di lavoro annuale pagina 4 di 11 (termine finale al 31 agosto); ai docenti con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), nonché a volte ai docenti con contratto fino all'avente diritto.
La questione controversa della presente causa concerne pertanto l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”, ha fatto alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999".
Quest'ultima disposizione afferma infatti che l'emolumento in questione spetta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; spetta "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed afferma che l'emolumento in questione spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
(31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” ai ricorrenti, per il solo motivo che gli stessi hanno stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria, rappresenta un caso di discriminazione non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato.
Il punto di partenza è rappresentato dal già citato art. 7 del CCNL Scuola 15 marzo 2001 che ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Questa ultima disposizione (art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999), dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al pagina 5 di 11 servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017; Cass. 20015/2018).
Non vi è dubbio, pertanto, che la Retribuzione Professionale Docenti rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non Persona_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio pagina 6 di 11 l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
La disparità di trattamento, invero, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle
“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della sentenza C-302/11 e C-304/11 Rosanna Valenza
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato). Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e Persona_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza Rosado Persona_4
Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza cit., punti 49 e 50). Persona_5
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti. Occorre osservare, infatti, che le attività d'insegnamento svolte dai ricorrenti hanno comportato una assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno.
Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi del CCNL ai docenti precari con qualunque scadenza del contratto e a quelli di ruolo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione pagina 7 di 11 finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.
Per altro basta leggere i contratti stipulati dai ricorrenti ove si legge che “le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola primaria, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.”.
Sempre con riguardo alla retribuzione del personale docente (si trattava questa volta della parte di retribuzione che corrisponde agli incrementi stipendiali per anzianità di servizio), la Suprema Corte di
Cassazione ha costantemente affermato che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 07-11-2016, n. 22558), e ha dunque altrettanto costantemente disapplicato le disposizioni dei contratti collettivi che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Tali principi si applicano a fortiori nel caso di cui si discute, dato che il trattamento a cui sono sottoposti i docenti con contratto di supplenza breve e saltuaria è discriminato non solo rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, ma addirittura rispetto ai docenti con altra tipologia di contratto a tempo determinato.
L'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
pagina 8 di 11 Pertanto, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro.
In definitiva, “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (così Cass. civ. Sez. lavoro 27 luglio
2018)”.
Giova ancora una volta ribadire come la clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione” prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza 13.9.2007 n. 307 e con la sentenza n.444 Persona_6
del 22.12.2010 - ha affermato che ragioni oggettive, che legittimano diversità di Persona_7 trattamento sono quelle che sono giustificate “dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del
Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, ). Per_3
pagina 9 di 11 Si pensi all'ipotesi di mansioni assolutamente semplici e ripetitive, rispetto alle quali l'esperienza maturata in un precedente rapporto a termine possa in concreto risultare del tutto priva di rilievo;
oppure ai casi di contratti a termine susseguitisi a distanza di tempo tale, l'uno dagli altri, da far ritenere che l'esperienza pregressa sia, soprattutto per evoluzioni tecniche medio tempore intervenute, del tutto inutile.
Nessuna di tali circostanze ricorre nel caso della in cui le mansioni svolte dalla docente, che ha Pt_1 insegnato in virtù di supplenze temporanee comprendendo tuttavia quasi tutto l'anno scolastico
2020/2021 (dal 29.10.2020 al 10.6.2021), sono analoghe a quelle svolte da un docente con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto.
Né il Ministero convenuto ha documentato la sussistenza di alcuna “ragione oggettiva” che potesse giustificare la disparità di trattamento.
*
In merito al quantum della pretesa attorea, si rileva che parte ricorrente ha elaborato il proprio conteggio evidenziando che la retribuzione professionale docenti a lei spettante è stata calcolata in relazione agli incarichi di supplenza temporanea per l'importo mensile di € 174,50, con la precisazione che per il mese di Ottobre 2020 e di Giugno 2021 l'importo è stato calcolato sui minori giorni lavorati
(2 giorni per ottobre 2020 e 10 giorni per giugno 2021).
Pertanto, in considerazione del numero di giorni e delle ore lavorate in relazione al singolo contratto, a titolo di retribuzione professionale docenti, la docente ha dedotto di aver maturato il complessivo Pt_1 importo di € 1.291,29, a titolo di sorte capitale corrispondente, importo spettante per 18 ore settimanali per i giorni compresi dal 29 ottobre 2020 al 10 giugno 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Il conteggio riportato dalla ricorrente neppure è stato contestato dal Ministero.
Da quanto sopra dedotto ed argomentato consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, con la precisazione che nel pubblico impiego non è ammesso il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, sicché potranno calcolarsi solo gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, l'importo di euro € 1.291,29, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.030,00 oltre spese generali IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 11 di 11