CA
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE d'APPELLO di NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11
DICEMBRE 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 644/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e res.te in Quarto alla via Parte_1
Campana n. 265 p. 4 i. 4 (COD. FIS. ), rapp.to e difeso dagli C.F._1
Avv.ti Massimo Di Celmo (CF: indirizzo di posta certificata C.F._2
e IA NE (CF: Email_1 C.F._3 indirizzo di posta certificata , giusta procura in atti, Email_2 tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via Morgantini n°3.
Ricorrente in riassunzione- già Reclamante e Reclamato
E
in sigla C.F. e P.I. ONoparte_1 CP_2
, n. iscr. R.E.A. Napoli , con Sede in 80126 Napoli, Via G.B. P.IVA_1 P.IVA_2
Marino n. 1, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. CP_3
l.r.p.t., dom.to per la carica presso la suindicata Sede sociale ed elett.te in Napoli,
Via Toledo n. 156, con l'Avv. Giuseppe M. Monda, C.F. , P.I. C.F._4
, dal quale è rapp.to e difeso in forza di procura alle liti che si deposita P.IVA_3 telematicamente e al cui fax, n. 0815524773, ovvero all'indirizzo PEC
1 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al Email_3 procedimento
Resistente in riassunzione – già Reclamante e Reclamato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 280/2021 pubbl. il 19.1.2021 il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro rigettò l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 1 comma 51 legge
92/2012, dalla società avverso l'ordinanza del 14.4.2020 con la quale, all'esito della fase sommaria, era stata dichiarata l'illegittimità dell'atto di destituzione del ON (dipendente con qualifica di operatore di esercizio addetto alla Pt_1 guida degli autobus, in base al CCNL Autoferrotramvieri) comunicatogli dalla società resistente in data 6.8.2019 e, in applicazione dell'art. 18 co. 6 st. lav., era stato dichiarato risolto il rapporto e riconosciuta in favore del la tutela Pt_1 risarcitoria, liquidando la complessiva somma di euro 26.390,66.
A fondamento della propria decisione il primo Giudice, sin dalla fase sommaria, aveva rilevato la sussistenza della violazione procedimentale prevista dalla speciale disciplina degli autoferrotranvieri dettata dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, per avere la società comminato la massima sanzione senza attendere il decorso del termine di gg. 10 per il ricorso al Consiglio di Disciplina e non aver poi dato corso alla tempestiva formulazione di tale ricorso. Con riguardo alla tutela, aveva osservato il Tribunale che il lavoratore non era stato privato in toto delle garanzie difensiva, ma soltanto di una fase procedimentale nella quale avrebbe potuto far valere ulteriori difese e giustificazioni.
Avverso questa pronuncia avevano proposto tempestivo reclamo ex art. 1 comma
58 legge 92/2012, sia il lavoratore, lamentandosi del riconoscimento della sola tutela risarcitoria, sia la società che aveva contestato la vigenza della disciplina procedimentale speciale.
Con sentenza 20 luglio 2021, questa Corte d'Appello in diversa composizione, riformando la statuizione del Tribunale, aveva rigettato la domanda proposta da di nullità del provvedimento di destituzione, a norma degli artt. Parte_1
53, 54 e 56 r.d. 148/1931, emesso per giusta causa dalla datrice (per CP_2 non essersi il lavoratore recato ad assistere il cognato sig. nei giorni Pt_2 lavorativi 31 dicembre 2018, 26 e 27 gennaio 2019, malgrado i permessi concessi
2 allo scopo ex lege 104/1992) e della conseguente tutela. In sede di appello era stata ritenuta l'abrogazione implicita dei Consigli di disciplina a fronte dell'art. 7 della sopravvenuta legge n. 300/1970, in quanto allo stato “disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze sia di privati che di pubbliche amministrazioni” (così Cass. SS. UU. 15540/2016)”, rispettata dalla presentazione dal lavoratore di “giustificazioni scritte sia in ordine alla contestazione disciplinare che all'opinamento destituzione”; nel merito, era stata poi accertata la prova dell'addebito contestato. Di conseguenza era stata così riformata la sentenza di primo grado, di risoluzione del rapporto di lavoro (per nullità del procedimento disciplinare per la comminazione del provvedimento, nonostante la richiesta del lavoratore di adire il Consiglio di disciplina) e di condanna della datrice al pagamento di un risarcimento quantificato come già sopra indicato.
La Suprema Corte, con sentenza n. 528/2025, ha accolto il primo motivo con il quale il ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
53 ss. r.d. 148/1931, 15 disp. prel. c.c., per il mancato rispetto da parte della Corte partenopea della natura, ritenuta nella giurisprudenza consolidata di legittimità richiamata, di nullità di protezione dell'omessa fase del procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri relativa alla pronuncia richiesta dal lavoratore, del
Consiglio di disciplina (erroneamente ritenuto implicitamente soppresso) sulla destituzione opinata dal Direttore: fase necessaria per assicurare al lavoratore medesimo di una piena tutela del suo diritto di difesa. Ha cassato la sentenza di appello in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, a questa Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Il , con atto depositato telematicamente il 28 marzo 2025, ha Pt_1 tempestivamente riassunto il giudizio, chiedendo, in applicazione del principio enunciato dalla Cassazione:
1) Dichiarare nullo il licenziamento irrogato al sig. nel luglio 2019 Parte_1
e per l'effetto ordinare alla società in ONoparte_4 persona del legale rapp.te p.t. di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro;
2) Condannare la società al pagamento delle retribuzioni maturate e CP_2 maturande dal licenziamento fino alla data di reintegra, precisando che l'ultima retribuzione percepita dal ricorrente ammonta ad € 2.639,66, nonché al versamento
3 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) Con vittoria delle spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio, così come quantificati con parcelle depositate agli atti, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. ON Si è costituita l' , sollevando preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, R.D. n. 148/1931, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, l. 20.5.1970, n. 300, alla luce delle disposizioni degli artt. 3 e 39 Cost.. Ha dedotto che la mancata convocazione del Consiglio di Disciplina ai fini della valutazione del fatto oggetto di sanzione disciplinare non comporta la nullità, non essendo stato violato alcun procedimento di maggior tutela per il lavoratore. Sul piano della tutela, ha ritenuto comunque sussistere le condizioni per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del rapporto di lavoro, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere un indennizzo in termini economici nella misura stabilita dalla legge, esclusa la possibilità di reintegrazione.
Contestando infine la quantificazione risarcitoria, ha concluso chiedendo in via pregiudiziale, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, la rimessione alla Corte Costituzionale previa adozione dei conseguenziali provvedimenti di rito, con la sospensione degli effetti della sentenza sulla cui scorta il ricorrente ha agito;
nel merito, rigettare le domande tutte proposte nel ricorso per riassunzione, confermando la legittimità del licenziamento irrogato come da originaria pronuncia della Corte di Appello.
Vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. La parte appellata ha depositato le note scritte per la prima udienza;
stante l'inerzia del reclamante ha causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c.. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite anche le note del procuratore di parte ricorrente in riassunzione, la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il reclamo del è fondato. Pt_1
1.In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero) le modalità della decisione sono quelle previste
4 dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello). “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Trattandosi, inoltre, di licenziamento irrogato dopo la data del 18 luglio 2012, ossia dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art.1
l. 92/2012, lo stesso soggiace alla disciplina del novellato art. 18 stat. lav..
2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, prospettata in via di eccezione ON preliminare dalla difesa dell' , devono richiamarsi le autorevoli considerazioni svolte al riguardo dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7641/2023, cui questo
Collegio presta convinta adesione: “la Corte costituzionale ha ritenuto tale normativa ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e pertanto tuttora giustificata, nonostante le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento, indubbiamente mantenuta in vigore, “a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore” (Corte cost. 31 luglio 2020, n. 188, Considerato in diritto, p.ti 5 e 8): così escludendo che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità.
3.2. Ma neppure può ipotizzarsi una violazione dell'art. 39 Cost., in quanto la deduzione della ricorrente è fondata su una prospettata composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati;
il secondo dal rappresentante dell' di 1° grado Parte_3 dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell' d 1° Parte_3 grado dei prestatori di opera) non corrispondente a quella vigente all'epoca di adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017), in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e che prevedeva che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell'azienda con direzione autonoma, fossero formati da: a) un presidente nominato dal direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo legalmente rappresentante l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari
5 con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico; c) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.
Sicché, l'individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative (al posto dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera) nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale tra i componenti dei Consigli di disciplina, risponde(va) ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, senza alcun vizio di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 39 della Cost.”.
3. La questione controversa va risolta in applicazione dei principi enunciati dalla
Suprema Corte in sede di rinvio, rispetto ai quali dunque cedono le argomentazioni ON esposte dalla difesa della .
Con la sentenza cassata il collegio di appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità (e quindi la rilevanza della denunciata violazione) della norma di cui all'art. 54 R.D. n. 148/1931 che invece – sulla scorta della pronuncia rescindente
– deve ritenersi tuttora vigente e applicabile al caso de quo con prevalenza rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 7 stat. Lav..
E' stato infatti affermato nella sentenza rescindente che “… La giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la problematica in esame”, “non postula
…un'abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, bensì la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale” (Cass.
S.U. 27 luglio 2016, n. 15540, in motivazione). Una tale incompatibilità sistematica non può essere ravvisata nella perdurante vigenza dei Consigli di disciplina previsti dall'art. 53 R.D. 148/1931 (“Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso”: ottavo comma. “Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”: ultimo comma).
6 Come già ritenuto in una risalente precedente sentenza di questo collegio (N.
1661/2019 dep. in data 6.3.2019), in adesione all'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, “in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la speciale disciplina dettata dall'allegato A al R.D. n. 148 del
1931, non è stata abrogata dalla L. n. 300 del 1970, art.
7. Un'abrogazione non è avvenuta neppure per effetto della L. 12 luglio 1988 n. 270 il cui art. 1, c. 2 ha stabilito che a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore "... le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi", considerato che prevedere la derogabilità di una normativa ad opera della contrattazione collettiva (c.d. delegificazione) non equivale ad eliminarla dall'ordinamento (Cass.
12-07-2004, n. 12871; Cass. n. 855/2017).
Sono state affermate (Cass. 22.5.2009 n. 11929), anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonchè la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi
(Corte Cost. n. 301/2004).
E' stato, altresì, ribadito (cfr. Cass.
6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento” anche comunitario (Cass. n. 15540/2016).
In particolare, dal tenore dei primi otto commi dell'articolo 53, emerge una chiara e differenziata scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dall'art. 7 della L. n. 300 del 1970 (Cass. n. 13654/2015). La prima fase è integrata dalla contestazione dell'addebito (poco importa se eseguita dal direttore o
7 da suoi delegati), con invito all'incolpato affinché si giustifichi. La seconda - che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente - prevede una relazione scritta
(corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Solo dopo tale relazione si passa alla terza - eventuale - fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il c.d. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. A questo punto l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e dell'entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
La natura di procedimento garantito è confermata dagli ultimi due commi, che prevedono la possibilità del dipendente, qualora le sue giustificazioni non siano accolte, di investire della procedura il consiglio di disciplina (art. 54), con conseguente diritto di prendere visione degli atti dell'indagine istruttoria e di essere ulteriormente ascoltato.
Va, poi, precisato che, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
112, art. 102, comma 1, lett. b), si è posta la questione della totale soppressione, o meno, dei Consigli di disciplina, in relazione alla corretta interpretazione del R.D.
n. 148 del 1931, artt. 54 e 58, in combinazione con la nuova disposizione. Ma la
Suprema Corte ha concluso nel senso della persistenza dei suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, i cui Consigli sono stati considerati soppressi dalla disposizione richiamata (Cass. n. 12490 del 2015, cit.)”.
Come precisato dai Giudici legittimità nella sentenza rescindente il valore normativo dell'art. 102, comma 1, lett. b) d.lgs. 112/1998 (che recita: “Sono soppresse le funzioni amministrative relative…all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di
8 contratti” e, in particolare, “alla nomina dei consigli di disciplina”) “non può che essere quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore (art. 12 disp. prel. c.c.); e pertanto, quello di aver reciso ogni legame della nomina dei Consigli di disciplina con gli organi pubblici: tanto dello Stato, quanto delle Regioni. Ma non certamente quello di trarre dalla soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina l'inferenza della loro eliminazione tout court, avvenuta solo per le gestioni amministrative (Cass. 14 maggio 2019, n. 12770, in motivazione); né potendo essa conseguire da una mera inerzia degli organi competenti a provvedere alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina (Cass. 6 marzo 2023, n.
6555, in motivazione sub p.to 12), in una sorta di “praesumptio de praesumpto”.
D'altro canto, questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell'allegato A al
RD n. 148/1931 sia stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n.
188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al R.D.
148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi (Cass. 7 marzo
2023, n. 6765, in motivazione sub p.ti 17 e 18).
8. Né il venir meno della nomina pubblica dei Consigli di disciplina ne comporta la soppressione ……”.
Deve quindi ritenersi che le fasi del procedimento speciale normativamente previste non possono essere omesse o concentrate e che l'iter procedimentale può prescindere dalla natura del licenziamento, in quanto dettato ad esclusiva tutela del diritto di difesa del lavoratore a fronte di una sanzione espulsiva, in sé considerata.
4.Nella presente fattispecie la parte ha dedotto che l'azienda non si era attenuta alla procedura sopra descritta. I fatti, come dedotti dal ricorrente, sono ormai pacifici: l' aveva trasmesso in data 27.6.2019 l'atto cd. di opinamento per CP_1 la sanzione della destituzione;
il ricorrente, con nota del 2.7.2019, aveva formulato i propri rilievi;
quindi la società, in data 6.8.2019, aveva irrogato la sanzione disciplinare, senza attendere il decorso del termine per il ricorso al Consiglio di
Disciplina. Il provvedimento era stato tempestivamente impugnato l'8.8.2019 e con
9 nota del 12.8.2019 il lavoratore aveva avanzato richiesta formale di ricorso al
Consiglio di Disciplina, con sospensione fino alla definizione del giudizio del
Consiglio stessa, ma la stessa era rimasta inevasa.
La difesa della società si fonda, di contro, sulla sufficienza ed adeguatezza della garanzia del diritto del lavoratore, posto in condizioni di rendere giustificazioni: la mancata convocazione del Consiglio di disciplina, lamentata dal ricorrente, è stata ritenuta ininfluente, in quanto non produttiva di un pregiudizio a carico del lavoratore.
Tuttavia “È noto che, qualora la sanzione non sia stata adottata dal Consiglio di
Disciplina a seguito, come nel caso di specie, di richiesta del lavoratore dopo il provvedimento di opinamento, si verifica sia la privazione di un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore, sia una mancanza di legittimazione all'esercizio del potere di recesso, non più in capo al datore di lavoro, ma trasferito ad un organo collegiale esterno e terzo (Cass. 7 marzo 2023, n. 6765, in motivazione sub p.to 30”, richiamata nella sentenza rescindente).
Ed è proprio la garanzia di terzietà dell'organo (collegiale) aziendale il profilo di specialità caratterizzante il procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri rispetto a quello ordinario degli altri lavoratori delineato dall'art. 7 legge n.
300/1970.
5.Accertata l'omissione, rileva il collegio che la nullità di una sanzione disciplinare, per questo tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr.
Cass. 28.8.2015 n. 17286; Cass. n. 13804/2017), atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (l. n. 300 del 1970, art. 7, in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente).
Come osservato nella già citata sentenza 7641/2023 dalla Suprema Corte, “il procedimento disciplinare speciale è scandito in più fasi, con la finalità di apprestare una maggiore garanzia in favore dei dipendenti del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970 (Cass. 3 luglio 2015, n. 13564; Cass. 31 maggio 2017, n. 13804, in motivazione sub p.to
19).
10 A differenza, tuttavia, dell'art. 7 legge n. 300/1970, che è esclusivamente norma di procedura, il cui mancato rispetto integra una violazione appunto di siffatta natura e, come tale, è sanzionata con l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, sesto comma l. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 (Cass. 7 dicembre
2016, n. 25189; Cass. 31 agosto 2020, n. 18136; Cass. 7 marzo 2022, n. 7392), la previsione dell'art. 53 r.d. 148/1931 – per la quale “Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte,
l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.…” – introduce un elemento che attinge il profilo, non più della scansione procedimentale mera, bensì della titolarità del potere di licenziamento, allocandolo dal Direttore al Consiglio di disciplina.
Si comprende allora come: a) nell'un caso (art. 7 cit.), si tratti di violazione di una norma di garanzia procedurale, per così dire esterna alla fattispecie (in proposito, per una distinzione delle diverse conseguenze remediali, sul piano della tutela, tra una norma di fattispecie, in particolare relativa al giustificato motivo oggettivo ed una invece di disciplina, come quella appunto in esame: Cass. 18 dicembre 2017,
n. 30323); b) nell'altro (art. 53 cit.), si tratti di violazione di una norma di fattispecie.
E ciò per la carenza di potere dell'organo (Direttore) legittimato, dopo l'opinamento in assenza di nuove giustificazioni del lavoratore, a comminargli la destituzione, una volta che questi – a fronte della mancata messa a disposizione della relazione scritta stilata dai funzionari, a norma dell'art. 53, terzo comma (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza) – ne abbia, come nel caso di specie, formulato espressa richiesta, essendogli così inibito l'accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione;
e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di esercitare il proprio “diritto … di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo” debba “giudicare il
Consiglio di disciplina” e pronunciarsi “il Consiglio stesso.”
Per tale ragione è integrata una violazione, per così dire, “a monte della procedura”,
a causa della deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad un organo terzo anziché alla parte datoriale ed una fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino.
11 ….11.La qualificazione (di nullità di protezione) acquisita comporta allora l'integrazione dell'ipotesi, prevista dall'art. 1418, primo comma c.c., di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui deve essere applicata la tutela stabilita dall'art. 18, primo comma legge n. 300/1970, nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 9 novembre 2021, n. 32681)”.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta – con riguardo ad una fattispecie di destituzione per motivi disciplinari di lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 - la Corte Costituzionale che, come sintetizzato nella sentenza rescindente, “investita della questione sollevata da questa Corte con l'ordinanza interlocutoria del 7 aprile 2023, n. 9530, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1 d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente», in riferimento all'art. 76 Cost. per difformità rispetto al criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 7, lettera c) della legge n. 183 del
2014, che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del
«diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità "espressamente" prevista (Corte cost. 22 febbraio 2024,
n. 22).
È parimenti noto come essa sia andata oltre l'affermazione, contenuta in detta ordinanza, di un “consolidato orientamento di questa Corte”, secondo cui – nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare, anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n.
300/1970 – sia irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo; posto che, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. 148/1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole;
con la conseguenza della nullità della sanzione disciplinare (rientrante, in relazione al tipo di violazione, nella categoria delle nullità di protezione) nell'ipotesi di omissione di una delle suddette fasi …”.
12 “La compatibilità della previsione con il sistema è stata, infatti, affermata come diritto vivente con la ferma negazione di un'abrogazione implicita dei Consigli di disciplina;
su tale presupposto, essa ha per giunta costituito il fondamento normativo dell'estensione, costituzionalmente legittima, della tutela reintegratoria dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 23/2015 ai casi di nullità previsti dalla legge (come
è stata ritenuta la violazione del procedimento disciplinare speciale in oggetto), ancorché non «espressamente»”.
All'esito, la Corte di Cassazione – quale Giudice remittente – ha rinviato la causa alla Corte d'Appello territorialmente competente, in diversa composizione “per l'applicazione in concreto della tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dall'art. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, in conseguenza dell'accertata riconducibilità a caso di nullità previsto dalla legge del licenziamento impugnato, con quantificazione del danno commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 604 del 2025).
6.Alla luce di tali motivate e convincenti argomentazioni, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della società che, sul presupposto della mera
“irregolarità” rappresentata da un vizio di natura formale, invoca - per il caso di accoglimento del gravame – l'applicabilità dell'art. 18 co. 6; e ciò è reso evidente anche dal tenore del testo della norma che si riferisce alle sole violazioni della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni nel richiamare il comma precedente relativo alla tutela affievolita (indennitaria). Del tutto generiche sono poi le difese svolte dalla società in punto di quantificazione dell'indennità.
Dalle argomentazioni sopra esposte conseguono la declaratoria di nullità dell'atto di destituzione e l'applicazione dell'art. 18 co. 1 – 2 come novellato, nel testo applicabile ratione temporis al rapporto in esame svoltosi dall'agosto 2005 al luglio
2019: “
1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento…perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge…ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto
e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente
13 disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.
…il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali…..”.
In conclusione deve ordinarsi la reintegra del dipendente nel posto di lavoro (stante la sussistenza notoria ed incontestata del requisito dimensionale), con condanna della società al pagamento in favore del di un'indennità Parte_1 risarcitoria pari a 12 mensilità (adeguata alle condizioni del caso, alla durata del rapporto ed alla qualità delle parti) commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita (pari ad euro ad €. 2.639,66), con decorrenza dal giorno del recesso e fino all'effettiva reintegrazione, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo e regolarizzazione previdenziale.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata con i motivi concernenti il merito (e cioè la sussistenza del fatto contestato e la responsabilità del dipendente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della società, secondo il valore della causa, applicando i parametri minimi avuto riguardo al tenore della questione principale definita sulla scorta del principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente, in continuità con un orientamento ormai consolidato di legittimità; con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nella specie, infine, con riguardo al reclamo dell' integralmente respinto, è CP_2 applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui
14 “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: rigetta il reclamo della società; accoglie il reclamo di e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, dichiara la nullità dell'atto di destituzione adottato da in CP_2 data 6.8.2019 nei confronti del predetto lavoratore;
condanna la società alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro, nonchè al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita (pari ad euro ad € 2.639,66), con decorrenza dal giorno del recesso e fino alla reintegrazione, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo e regolarizzazione previdenziale;
condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidandole:
per il primo grado in: € 1.615,00 per la fase sommaria, € 3.689,00 per il merito;
per il secondo grado in € 3.473,00;
per il giudizio di Cassazione in euro 2.757,00;
per la presente fase di rinvio in ulteriori euro 3.473,00,
il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Massimo Di Celmo e IA NE;
dà atto, con riguardo al reclamo dell' ai fini delle valutazioni di competenza CP_2 di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo
15 periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma
17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE d'APPELLO di NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza dell'11
DICEMBRE 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 644/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e res.te in Quarto alla via Parte_1
Campana n. 265 p. 4 i. 4 (COD. FIS. ), rapp.to e difeso dagli C.F._1
Avv.ti Massimo Di Celmo (CF: indirizzo di posta certificata C.F._2
e IA NE (CF: Email_1 C.F._3 indirizzo di posta certificata , giusta procura in atti, Email_2 tutti elett.te dom.ti in Napoli alla via Morgantini n°3.
Ricorrente in riassunzione- già Reclamante e Reclamato
E
in sigla C.F. e P.I. ONoparte_1 CP_2
, n. iscr. R.E.A. Napoli , con Sede in 80126 Napoli, Via G.B. P.IVA_1 P.IVA_2
Marino n. 1, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. CP_3
l.r.p.t., dom.to per la carica presso la suindicata Sede sociale ed elett.te in Napoli,
Via Toledo n. 156, con l'Avv. Giuseppe M. Monda, C.F. , P.I. C.F._4
, dal quale è rapp.to e difeso in forza di procura alle liti che si deposita P.IVA_3 telematicamente e al cui fax, n. 0815524773, ovvero all'indirizzo PEC
1 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al Email_3 procedimento
Resistente in riassunzione – già Reclamante e Reclamato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 280/2021 pubbl. il 19.1.2021 il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro rigettò l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 1 comma 51 legge
92/2012, dalla società avverso l'ordinanza del 14.4.2020 con la quale, all'esito della fase sommaria, era stata dichiarata l'illegittimità dell'atto di destituzione del ON (dipendente con qualifica di operatore di esercizio addetto alla Pt_1 guida degli autobus, in base al CCNL Autoferrotramvieri) comunicatogli dalla società resistente in data 6.8.2019 e, in applicazione dell'art. 18 co. 6 st. lav., era stato dichiarato risolto il rapporto e riconosciuta in favore del la tutela Pt_1 risarcitoria, liquidando la complessiva somma di euro 26.390,66.
A fondamento della propria decisione il primo Giudice, sin dalla fase sommaria, aveva rilevato la sussistenza della violazione procedimentale prevista dalla speciale disciplina degli autoferrotranvieri dettata dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, per avere la società comminato la massima sanzione senza attendere il decorso del termine di gg. 10 per il ricorso al Consiglio di Disciplina e non aver poi dato corso alla tempestiva formulazione di tale ricorso. Con riguardo alla tutela, aveva osservato il Tribunale che il lavoratore non era stato privato in toto delle garanzie difensiva, ma soltanto di una fase procedimentale nella quale avrebbe potuto far valere ulteriori difese e giustificazioni.
Avverso questa pronuncia avevano proposto tempestivo reclamo ex art. 1 comma
58 legge 92/2012, sia il lavoratore, lamentandosi del riconoscimento della sola tutela risarcitoria, sia la società che aveva contestato la vigenza della disciplina procedimentale speciale.
Con sentenza 20 luglio 2021, questa Corte d'Appello in diversa composizione, riformando la statuizione del Tribunale, aveva rigettato la domanda proposta da di nullità del provvedimento di destituzione, a norma degli artt. Parte_1
53, 54 e 56 r.d. 148/1931, emesso per giusta causa dalla datrice (per CP_2 non essersi il lavoratore recato ad assistere il cognato sig. nei giorni Pt_2 lavorativi 31 dicembre 2018, 26 e 27 gennaio 2019, malgrado i permessi concessi
2 allo scopo ex lege 104/1992) e della conseguente tutela. In sede di appello era stata ritenuta l'abrogazione implicita dei Consigli di disciplina a fronte dell'art. 7 della sopravvenuta legge n. 300/1970, in quanto allo stato “disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze sia di privati che di pubbliche amministrazioni” (così Cass. SS. UU. 15540/2016)”, rispettata dalla presentazione dal lavoratore di “giustificazioni scritte sia in ordine alla contestazione disciplinare che all'opinamento destituzione”; nel merito, era stata poi accertata la prova dell'addebito contestato. Di conseguenza era stata così riformata la sentenza di primo grado, di risoluzione del rapporto di lavoro (per nullità del procedimento disciplinare per la comminazione del provvedimento, nonostante la richiesta del lavoratore di adire il Consiglio di disciplina) e di condanna della datrice al pagamento di un risarcimento quantificato come già sopra indicato.
La Suprema Corte, con sentenza n. 528/2025, ha accolto il primo motivo con il quale il ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
53 ss. r.d. 148/1931, 15 disp. prel. c.c., per il mancato rispetto da parte della Corte partenopea della natura, ritenuta nella giurisprudenza consolidata di legittimità richiamata, di nullità di protezione dell'omessa fase del procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri relativa alla pronuncia richiesta dal lavoratore, del
Consiglio di disciplina (erroneamente ritenuto implicitamente soppresso) sulla destituzione opinata dal Direttore: fase necessaria per assicurare al lavoratore medesimo di una piena tutela del suo diritto di difesa. Ha cassato la sentenza di appello in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, a questa Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Il , con atto depositato telematicamente il 28 marzo 2025, ha Pt_1 tempestivamente riassunto il giudizio, chiedendo, in applicazione del principio enunciato dalla Cassazione:
1) Dichiarare nullo il licenziamento irrogato al sig. nel luglio 2019 Parte_1
e per l'effetto ordinare alla società in ONoparte_4 persona del legale rapp.te p.t. di reintegrare l'appellante nel posto di lavoro;
2) Condannare la società al pagamento delle retribuzioni maturate e CP_2 maturande dal licenziamento fino alla data di reintegra, precisando che l'ultima retribuzione percepita dal ricorrente ammonta ad € 2.639,66, nonché al versamento
3 dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) Con vittoria delle spese, diritti e onorari di tutti i gradi di giudizio, così come quantificati con parcelle depositate agli atti, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. ON Si è costituita l' , sollevando preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, R.D. n. 148/1931, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, l. 20.5.1970, n. 300, alla luce delle disposizioni degli artt. 3 e 39 Cost.. Ha dedotto che la mancata convocazione del Consiglio di Disciplina ai fini della valutazione del fatto oggetto di sanzione disciplinare non comporta la nullità, non essendo stato violato alcun procedimento di maggior tutela per il lavoratore. Sul piano della tutela, ha ritenuto comunque sussistere le condizioni per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del rapporto di lavoro, con riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere un indennizzo in termini economici nella misura stabilita dalla legge, esclusa la possibilità di reintegrazione.
Contestando infine la quantificazione risarcitoria, ha concluso chiedendo in via pregiudiziale, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, la rimessione alla Corte Costituzionale previa adozione dei conseguenziali provvedimenti di rito, con la sospensione degli effetti della sentenza sulla cui scorta il ricorrente ha agito;
nel merito, rigettare le domande tutte proposte nel ricorso per riassunzione, confermando la legittimità del licenziamento irrogato come da originaria pronuncia della Corte di Appello.
Vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto ritualmente comunicato. La parte appellata ha depositato le note scritte per la prima udienza;
stante l'inerzia del reclamante ha causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c.. All'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., acquisite anche le note del procuratore di parte ricorrente in riassunzione, la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il reclamo del è fondato. Pt_1
1.In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero) le modalità della decisione sono quelle previste
4 dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte
d'Appello). “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Trattandosi, inoltre, di licenziamento irrogato dopo la data del 18 luglio 2012, ossia dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art.1
l. 92/2012, lo stesso soggiace alla disciplina del novellato art. 18 stat. lav..
2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, prospettata in via di eccezione ON preliminare dalla difesa dell' , devono richiamarsi le autorevoli considerazioni svolte al riguardo dalla Suprema Corte nella sentenza n. 7641/2023, cui questo
Collegio presta convinta adesione: “la Corte costituzionale ha ritenuto tale normativa ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e pertanto tuttora giustificata, nonostante le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento, indubbiamente mantenuta in vigore, “a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore” (Corte cost. 31 luglio 2020, n. 188, Considerato in diritto, p.ti 5 e 8): così escludendo che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità.
3.2. Ma neppure può ipotizzarsi una violazione dell'art. 39 Cost., in quanto la deduzione della ricorrente è fondata su una prospettata composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati;
il secondo dal rappresentante dell' di 1° grado Parte_3 dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell' d 1° Parte_3 grado dei prestatori di opera) non corrispondente a quella vigente all'epoca di adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017), in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e che prevedeva che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell'azienda con direzione autonoma, fossero formati da: a) un presidente nominato dal direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo legalmente rappresentante l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari
5 con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico; c) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.
Sicché, l'individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative (al posto dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera) nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale tra i componenti dei Consigli di disciplina, risponde(va) ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, senza alcun vizio di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 39 della Cost.”.
3. La questione controversa va risolta in applicazione dei principi enunciati dalla
Suprema Corte in sede di rinvio, rispetto ai quali dunque cedono le argomentazioni ON esposte dalla difesa della .
Con la sentenza cassata il collegio di appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità (e quindi la rilevanza della denunciata violazione) della norma di cui all'art. 54 R.D. n. 148/1931 che invece – sulla scorta della pronuncia rescindente
– deve ritenersi tuttora vigente e applicabile al caso de quo con prevalenza rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 7 stat. Lav..
E' stato infatti affermato nella sentenza rescindente che “… La giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la problematica in esame”, “non postula
…un'abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, bensì la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell'ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale” (Cass.
S.U. 27 luglio 2016, n. 15540, in motivazione). Una tale incompatibilità sistematica non può essere ravvisata nella perdurante vigenza dei Consigli di disciplina previsti dall'art. 53 R.D. 148/1931 (“Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso”: ottavo comma. “Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”: ultimo comma).
6 Come già ritenuto in una risalente precedente sentenza di questo collegio (N.
1661/2019 dep. in data 6.3.2019), in adesione all'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, “in materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la speciale disciplina dettata dall'allegato A al R.D. n. 148 del
1931, non è stata abrogata dalla L. n. 300 del 1970, art.
7. Un'abrogazione non è avvenuta neppure per effetto della L. 12 luglio 1988 n. 270 il cui art. 1, c. 2 ha stabilito che a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore "... le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi", considerato che prevedere la derogabilità di una normativa ad opera della contrattazione collettiva (c.d. delegificazione) non equivale ad eliminarla dall'ordinamento (Cass.
12-07-2004, n. 12871; Cass. n. 855/2017).
Sono state affermate (Cass. 22.5.2009 n. 11929), anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonchè la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi
(Corte Cost. n. 301/2004).
E' stato, altresì, ribadito (cfr. Cass.
6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento” anche comunitario (Cass. n. 15540/2016).
In particolare, dal tenore dei primi otto commi dell'articolo 53, emerge una chiara e differenziata scansione temporale (in ipotesi di mancanze passibili di retrocessione o destituzione) che delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dall'art. 7 della L. n. 300 del 1970 (Cass. n. 13654/2015). La prima fase è integrata dalla contestazione dell'addebito (poco importa se eseguita dal direttore o
7 da suoi delegati), con invito all'incolpato affinché si giustifichi. La seconda - che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente - prevede una relazione scritta
(corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Solo dopo tale relazione si passa alla terza - eventuale - fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il c.d. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. A questo punto l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e dell'entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
La natura di procedimento garantito è confermata dagli ultimi due commi, che prevedono la possibilità del dipendente, qualora le sue giustificazioni non siano accolte, di investire della procedura il consiglio di disciplina (art. 54), con conseguente diritto di prendere visione degli atti dell'indagine istruttoria e di essere ulteriormente ascoltato.
Va, poi, precisato che, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
112, art. 102, comma 1, lett. b), si è posta la questione della totale soppressione, o meno, dei Consigli di disciplina, in relazione alla corretta interpretazione del R.D.
n. 148 del 1931, artt. 54 e 58, in combinazione con la nuova disposizione. Ma la
Suprema Corte ha concluso nel senso della persistenza dei suindicati Consigli di disciplina per la generalità delle aziende di trasporto, salvo che per le gestioni governative, i cui Consigli sono stati considerati soppressi dalla disposizione richiamata (Cass. n. 12490 del 2015, cit.)”.
Come precisato dai Giudici legittimità nella sentenza rescindente il valore normativo dell'art. 102, comma 1, lett. b) d.lgs. 112/1998 (che recita: “Sono soppresse le funzioni amministrative relative…all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di
8 contratti” e, in particolare, “alla nomina dei consigli di disciplina”) “non può che essere quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore (art. 12 disp. prel. c.c.); e pertanto, quello di aver reciso ogni legame della nomina dei Consigli di disciplina con gli organi pubblici: tanto dello Stato, quanto delle Regioni. Ma non certamente quello di trarre dalla soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina l'inferenza della loro eliminazione tout court, avvenuta solo per le gestioni amministrative (Cass. 14 maggio 2019, n. 12770, in motivazione); né potendo essa conseguire da una mera inerzia degli organi competenti a provvedere alla nomina dei componenti del consiglio di disciplina (Cass. 6 marzo 2023, n.
6555, in motivazione sub p.to 12), in una sorta di “praesumptio de praesumpto”.
D'altro canto, questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell'allegato A al
RD n. 148/1931 sia stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n.
188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al R.D.
148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi (Cass. 7 marzo
2023, n. 6765, in motivazione sub p.ti 17 e 18).
8. Né il venir meno della nomina pubblica dei Consigli di disciplina ne comporta la soppressione ……”.
Deve quindi ritenersi che le fasi del procedimento speciale normativamente previste non possono essere omesse o concentrate e che l'iter procedimentale può prescindere dalla natura del licenziamento, in quanto dettato ad esclusiva tutela del diritto di difesa del lavoratore a fronte di una sanzione espulsiva, in sé considerata.
4.Nella presente fattispecie la parte ha dedotto che l'azienda non si era attenuta alla procedura sopra descritta. I fatti, come dedotti dal ricorrente, sono ormai pacifici: l' aveva trasmesso in data 27.6.2019 l'atto cd. di opinamento per CP_1 la sanzione della destituzione;
il ricorrente, con nota del 2.7.2019, aveva formulato i propri rilievi;
quindi la società, in data 6.8.2019, aveva irrogato la sanzione disciplinare, senza attendere il decorso del termine per il ricorso al Consiglio di
Disciplina. Il provvedimento era stato tempestivamente impugnato l'8.8.2019 e con
9 nota del 12.8.2019 il lavoratore aveva avanzato richiesta formale di ricorso al
Consiglio di Disciplina, con sospensione fino alla definizione del giudizio del
Consiglio stessa, ma la stessa era rimasta inevasa.
La difesa della società si fonda, di contro, sulla sufficienza ed adeguatezza della garanzia del diritto del lavoratore, posto in condizioni di rendere giustificazioni: la mancata convocazione del Consiglio di disciplina, lamentata dal ricorrente, è stata ritenuta ininfluente, in quanto non produttiva di un pregiudizio a carico del lavoratore.
Tuttavia “È noto che, qualora la sanzione non sia stata adottata dal Consiglio di
Disciplina a seguito, come nel caso di specie, di richiesta del lavoratore dopo il provvedimento di opinamento, si verifica sia la privazione di un momento di ulteriore garanzia per il lavoratore, sia una mancanza di legittimazione all'esercizio del potere di recesso, non più in capo al datore di lavoro, ma trasferito ad un organo collegiale esterno e terzo (Cass. 7 marzo 2023, n. 6765, in motivazione sub p.to 30”, richiamata nella sentenza rescindente).
Ed è proprio la garanzia di terzietà dell'organo (collegiale) aziendale il profilo di specialità caratterizzante il procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri rispetto a quello ordinario degli altri lavoratori delineato dall'art. 7 legge n.
300/1970.
5.Accertata l'omissione, rileva il collegio che la nullità di una sanzione disciplinare, per questo tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr.
Cass. 28.8.2015 n. 17286; Cass. n. 13804/2017), atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (l. n. 300 del 1970, art. 7, in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal R.D. n. 148 del 1931, art. 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente).
Come osservato nella già citata sentenza 7641/2023 dalla Suprema Corte, “il procedimento disciplinare speciale è scandito in più fasi, con la finalità di apprestare una maggiore garanzia in favore dei dipendenti del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970 (Cass. 3 luglio 2015, n. 13564; Cass. 31 maggio 2017, n. 13804, in motivazione sub p.to
19).
10 A differenza, tuttavia, dell'art. 7 legge n. 300/1970, che è esclusivamente norma di procedura, il cui mancato rispetto integra una violazione appunto di siffatta natura e, come tale, è sanzionata con l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, sesto comma l. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 (Cass. 7 dicembre
2016, n. 25189; Cass. 31 agosto 2020, n. 18136; Cass. 7 marzo 2022, n. 7392), la previsione dell'art. 53 r.d. 148/1931 – per la quale “Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte,
l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.…” – introduce un elemento che attinge il profilo, non più della scansione procedimentale mera, bensì della titolarità del potere di licenziamento, allocandolo dal Direttore al Consiglio di disciplina.
Si comprende allora come: a) nell'un caso (art. 7 cit.), si tratti di violazione di una norma di garanzia procedurale, per così dire esterna alla fattispecie (in proposito, per una distinzione delle diverse conseguenze remediali, sul piano della tutela, tra una norma di fattispecie, in particolare relativa al giustificato motivo oggettivo ed una invece di disciplina, come quella appunto in esame: Cass. 18 dicembre 2017,
n. 30323); b) nell'altro (art. 53 cit.), si tratti di violazione di una norma di fattispecie.
E ciò per la carenza di potere dell'organo (Direttore) legittimato, dopo l'opinamento in assenza di nuove giustificazioni del lavoratore, a comminargli la destituzione, una volta che questi – a fronte della mancata messa a disposizione della relazione scritta stilata dai funzionari, a norma dell'art. 53, terzo comma (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza) – ne abbia, come nel caso di specie, formulato espressa richiesta, essendogli così inibito l'accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione;
e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di esercitare il proprio “diritto … di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo” debba “giudicare il
Consiglio di disciplina” e pronunciarsi “il Consiglio stesso.”
Per tale ragione è integrata una violazione, per così dire, “a monte della procedura”,
a causa della deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad un organo terzo anziché alla parte datoriale ed una fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino.
11 ….11.La qualificazione (di nullità di protezione) acquisita comporta allora l'integrazione dell'ipotesi, prevista dall'art. 1418, primo comma c.c., di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui deve essere applicata la tutela stabilita dall'art. 18, primo comma legge n. 300/1970, nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 9 novembre 2021, n. 32681)”.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta – con riguardo ad una fattispecie di destituzione per motivi disciplinari di lavoratore autoferrotranviario assunto dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 - la Corte Costituzionale che, come sintetizzato nella sentenza rescindente, “investita della questione sollevata da questa Corte con l'ordinanza interlocutoria del 7 aprile 2023, n. 9530, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1 d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente», in riferimento all'art. 76 Cost. per difformità rispetto al criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 7, lettera c) della legge n. 183 del
2014, che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del
«diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato», senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità "espressamente" prevista (Corte cost. 22 febbraio 2024,
n. 22).
È parimenti noto come essa sia andata oltre l'affermazione, contenuta in detta ordinanza, di un “consolidato orientamento di questa Corte”, secondo cui – nel caso in cui il dipendente autoferrotranviario, a seguito dell'opinamento di destituzione, abbia invocato la pronuncia del consiglio di disciplina, posto il persistente vigore delle disposizioni dettate dal Regio Decreto in materia disciplinare, anche quale disciplina maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n.
300/1970 – sia irrilevante il fatto che gli enti competenti non abbiano esercitato il potere di nomina dei componenti di quell'organo; posto che, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. 148/1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole;
con la conseguenza della nullità della sanzione disciplinare (rientrante, in relazione al tipo di violazione, nella categoria delle nullità di protezione) nell'ipotesi di omissione di una delle suddette fasi …”.
12 “La compatibilità della previsione con il sistema è stata, infatti, affermata come diritto vivente con la ferma negazione di un'abrogazione implicita dei Consigli di disciplina;
su tale presupposto, essa ha per giunta costituito il fondamento normativo dell'estensione, costituzionalmente legittima, della tutela reintegratoria dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 23/2015 ai casi di nullità previsti dalla legge (come
è stata ritenuta la violazione del procedimento disciplinare speciale in oggetto), ancorché non «espressamente»”.
All'esito, la Corte di Cassazione – quale Giudice remittente – ha rinviato la causa alla Corte d'Appello territorialmente competente, in diversa composizione “per l'applicazione in concreto della tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dall'art. 2, d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, in conseguenza dell'accertata riconducibilità a caso di nullità previsto dalla legge del licenziamento impugnato, con quantificazione del danno commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 604 del 2025).
6.Alla luce di tali motivate e convincenti argomentazioni, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della società che, sul presupposto della mera
“irregolarità” rappresentata da un vizio di natura formale, invoca - per il caso di accoglimento del gravame – l'applicabilità dell'art. 18 co. 6; e ciò è reso evidente anche dal tenore del testo della norma che si riferisce alle sole violazioni della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni nel richiamare il comma precedente relativo alla tutela affievolita (indennitaria). Del tutto generiche sono poi le difese svolte dalla società in punto di quantificazione dell'indennità.
Dalle argomentazioni sopra esposte conseguono la declaratoria di nullità dell'atto di destituzione e l'applicazione dell'art. 18 co. 1 – 2 come novellato, nel testo applicabile ratione temporis al rapporto in esame svoltosi dall'agosto 2005 al luglio
2019: “
1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento…perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge…ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto
e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente
13 disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.
…il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali…..”.
In conclusione deve ordinarsi la reintegra del dipendente nel posto di lavoro (stante la sussistenza notoria ed incontestata del requisito dimensionale), con condanna della società al pagamento in favore del di un'indennità Parte_1 risarcitoria pari a 12 mensilità (adeguata alle condizioni del caso, alla durata del rapporto ed alla qualità delle parti) commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita (pari ad euro ad €. 2.639,66), con decorrenza dal giorno del recesso e fino all'effettiva reintegrazione, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo e regolarizzazione previdenziale.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata con i motivi concernenti il merito (e cioè la sussistenza del fatto contestato e la responsabilità del dipendente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della società, secondo il valore della causa, applicando i parametri minimi avuto riguardo al tenore della questione principale definita sulla scorta del principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente, in continuità con un orientamento ormai consolidato di legittimità; con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nella specie, infine, con riguardo al reclamo dell' integralmente respinto, è CP_2 applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui
14 “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, così provvede: rigetta il reclamo della società; accoglie il reclamo di e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, dichiara la nullità dell'atto di destituzione adottato da in CP_2 data 6.8.2019 nei confronti del predetto lavoratore;
condanna la società alla reintegra del ricorrente nel rapporto di lavoro, nonchè al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita (pari ad euro ad € 2.639,66), con decorrenza dal giorno del recesso e fino alla reintegrazione, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo e regolarizzazione previdenziale;
condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidandole:
per il primo grado in: € 1.615,00 per la fase sommaria, € 3.689,00 per il merito;
per il secondo grado in € 3.473,00;
per il giudizio di Cassazione in euro 2.757,00;
per la presente fase di rinvio in ulteriori euro 3.473,00,
il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Massimo Di Celmo e IA NE;
dà atto, con riguardo al reclamo dell' ai fini delle valutazioni di competenza CP_2 di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo
15 periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma
17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli l'11 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
16