Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4325
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione della procedura disciplinare speciale per autoferrotranvieri

    La Corte ritiene che l'omissione della fase del Consiglio di Disciplina, richiesta dal lavoratore, integri una violazione della procedura speciale, configurando una nullità di protezione assimilabile a un licenziamento a non domino, in quanto la titolarità del potere di recesso è stata erroneamente esercitata dal Direttore anziché dall'organo collegiale terzo.

  • Accolto
    Conseguenza della nullità del licenziamento

    La Corte, accertata la nullità del licenziamento per violazione della procedura speciale, ordina la reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art. 18, commi 1-2, L. 300/1970 (novellato L. 92/2012), stante la sussistenza del requisito dimensionale dell'azienda.

  • Accolto
    Risarcimento del danno da licenziamento nullo

    La Corte condanna la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, con decorrenza dal giorno del recesso fino all'effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale, ai sensi dell'art. 18, commi 1-2, L. 300/1970 (novellato L. 92/2012).

  • Rigettato
    Legittimità della procedura speciale e nullità del licenziamento

    La Corte rigetta il reclamo della società, confermando la vigenza e l'inderogabilità della procedura speciale dettata dal R.D. n. 148/1931 e la conseguente nullità del licenziamento per violazione della stessa, con applicazione della tutela reintegratoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4325
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 4325
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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