Art. 21. ((Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e 17 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila))
Versione
30 gennaio 1952
30 gennaio 1952
>
Versione
6 agosto 1980
6 agosto 1980