Art. 24.
L'articolo 43 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1 luglio 1973 al limite di annue L. 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3 milioni 135 mila.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
L'articolo 43 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1 luglio 1973 al limite di annue L. 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3 milioni 135 mila.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".