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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2030 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2030 /2025, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Brugnera presso il cui studio, sito in Forlì, piazzetta Don Pippo n. 8, è elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce al ricorso;
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2025 ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione in
[...] suo favore al patrocino a spese dello Stato, emesso il 08.09.2025 nel procedimento iscritto al R.G. n.
6/2025 presso l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
VIll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: revocare il decreto del Tribunale di Ravenna Giudice Dott. Gianluca Mulà del 08.09.2025 nella causa n. 06/2025 tra le parti ed di revoca del Parte_2 Parte_3 beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore di e per l'effetto Parte_2 adottare i necessari provvedimenti affinchè siano liquidati gli onorari al difensore Avv. Giovanni
Brugnera come da sua istanza del 01.09.2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L'opponente ritiene che il provvedimento impugnato (con il quale il giudice della causa in opposizione al precetto per il rilascio di immobile revocava ex art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002
l'ammissione al gratuito patrocino a spese dello Stato per avere l'odierna opponete agito con colpa grave in quel procedimento) sia, in sintesi, censurabile in quanto:
1) il giudice dell'impugnato provvedimento avrebbe, in spregio al riparto di competenza, adottato una decisione in violazione all'art. 274, comma 2, c.p.c. non avendo rimesso gli atti al Presidente del
Tribunale per la valutazione circa la riunione tra detta causa e quella assegnata ad altro giudice iscritta al R.G. n. 2123/2024;
2) l'opponente sostiene di avere agito in giudizio in uno stato di oggettiva necessità e non già con colpa grave, evidenziando che la condotta processuale di quest'ultima deve essere valutata anche su un piano etico per poter asserire se la stessa abbia o meno agito in giudizio con colpa grave;
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ad opera dell'opponente.
A seguito del deposito di note scritte in data 11.11.2025 e tenutasi l'udienza in forma cartolare in data
27.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, , che, Controparte_1 nonostante l'avvenuta notificazione nei suoi confronti ad opera dell'opponente in data 03.10.2025 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
2.1. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle censure sollevate dall'opponente relative alla violazione dell'art. 274, comma 2, c.p.c. da parte del Giudice del provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dell'opponente, in quanto le stesse, non attenendo a quest'ultimo provvedimento bensì a quello decisorio del giudizio di merito, devono essere fatte valere, se del caso, in sede di impugnazione di quest'ultimo e non già in questa sede processuale.
2.2. È invece priva di pregio la censura con cui l'opponente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere il Giudice revocato l'ammissione al gratuito patrocinio sull'erronea considerazione che quest'ultima abbia agito in giudizio con colpa grave e non già per una oggettiva necessità difensiva. Sul punto, va premesso che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, poiché autonomo e soggetto a separato regime di impugnazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 dal provvedimento del giudizio di merito, deve essere dal giudice della revoca motivato autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero alla circostanza che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Cass. civ. ord. n. 5459/2022).
Orbene, tale ultima circostanza è riscontrabile nel caso in disamina;
infatti risulta che, con decreto separato dal provvedimento decisorio della causa R.G. n. 6/2025, il Giudice dell'impugnato provvedimento ha adeguatamente motivato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'odierna opponente, tantoché si legge nel decreto di revoca che: “rilevato che, con sentenza n.
472/2025, con cui è stato definito il giudizio RG 6/2025, è stata applicata la sanzione di cui all'art.
96, commi 3 e 4, c.p.c., per avere la parte agito in giudizio con colpa grave (sul punto si rinvia alla motivazione della sentenza); ritenuti quindi sussistenti anche i presupposti per la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma 2, d.p.r. 115/2002, per cui “il magistrato revoca
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.”
Nella specie, dal rimando alla sentenza in atti (n. 472/2025, con cui è stato definito il giudizio R.G.
n. 6/2025) si legge che la colpa grave dell'odierna opponente è consistita nell'avere quest'ultima riproposto in quella sede processuale le stesse doglianze che aveva proposto in seno al precedente giudizio di intimazione di sfratto per morosità. (Si vd. pag. 2 della sentenza: “non v'è dubbio, infatti, che i fatti dedotti dall'opponente a fondamento dell'opposizione siano tutti antecedenti alla formazione del titolo, tant'è che la ricorrente ha riproposto in questa sede le stesse doglianze già proposte – in quel caso, ammissibilmente – in seno al giudizio di intimazione di sfratto per morosità”).
Pertanto, ciò basta a ritenere il comportamento dell'odierna opponente qualificabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto ritenere corretta la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ex art 136, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, posto che ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere
l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (Cass. ord. n. 26060/2018).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene corretto il provvedimento emesso dal
Giudice, dott. Gianluca Mulà, nella causa R.G. n. 6/2025, poiché adeguatamente motivata la qualifica della condotta processuale dell'odierna opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tale da comportare la revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
3. Nulla sulle spese del presente giudizio vista la contumacia di parte vittoriosa. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Cass. civ. 7361/2023”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al R.G. n. 2030/2025, conferma il decreto emesso nella causa
R.G. n. 6/2025 e per l'effetto:
- rigetta il ricorso formulato dall'opponente, ; Parte_1
- nulla sulle spese.
Si comunichi
Ravenna, 16/12/2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2030 /2025, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Brugnera presso il cui studio, sito in Forlì, piazzetta Don Pippo n. 8, è elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce al ricorso;
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2025 ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione in
[...] suo favore al patrocino a spese dello Stato, emesso il 08.09.2025 nel procedimento iscritto al R.G. n.
6/2025 presso l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
VIll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: revocare il decreto del Tribunale di Ravenna Giudice Dott. Gianluca Mulà del 08.09.2025 nella causa n. 06/2025 tra le parti ed di revoca del Parte_2 Parte_3 beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore di e per l'effetto Parte_2 adottare i necessari provvedimenti affinchè siano liquidati gli onorari al difensore Avv. Giovanni
Brugnera come da sua istanza del 01.09.2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
L'opponente ritiene che il provvedimento impugnato (con il quale il giudice della causa in opposizione al precetto per il rilascio di immobile revocava ex art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002
l'ammissione al gratuito patrocino a spese dello Stato per avere l'odierna opponete agito con colpa grave in quel procedimento) sia, in sintesi, censurabile in quanto:
1) il giudice dell'impugnato provvedimento avrebbe, in spregio al riparto di competenza, adottato una decisione in violazione all'art. 274, comma 2, c.p.c. non avendo rimesso gli atti al Presidente del
Tribunale per la valutazione circa la riunione tra detta causa e quella assegnata ad altro giudice iscritta al R.G. n. 2123/2024;
2) l'opponente sostiene di avere agito in giudizio in uno stato di oggettiva necessità e non già con colpa grave, evidenziando che la condotta processuale di quest'ultima deve essere valutata anche su un piano etico per poter asserire se la stessa abbia o meno agito in giudizio con colpa grave;
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante l'avvenuta Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ad opera dell'opponente.
A seguito del deposito di note scritte in data 11.11.2025 e tenutasi l'udienza in forma cartolare in data
27.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, , che, Controparte_1 nonostante l'avvenuta notificazione nei suoi confronti ad opera dell'opponente in data 03.10.2025 del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
2.1. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità delle censure sollevate dall'opponente relative alla violazione dell'art. 274, comma 2, c.p.c. da parte del Giudice del provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dell'opponente, in quanto le stesse, non attenendo a quest'ultimo provvedimento bensì a quello decisorio del giudizio di merito, devono essere fatte valere, se del caso, in sede di impugnazione di quest'ultimo e non già in questa sede processuale.
2.2. È invece priva di pregio la censura con cui l'opponente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere il Giudice revocato l'ammissione al gratuito patrocinio sull'erronea considerazione che quest'ultima abbia agito in giudizio con colpa grave e non già per una oggettiva necessità difensiva. Sul punto, va premesso che la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comporta automaticamente la revoca "ex tunc" dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, poiché autonomo e soggetto a separato regime di impugnazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 dal provvedimento del giudizio di merito, deve essere dal giudice della revoca motivato autonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero alla circostanza che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Cass. civ. ord. n. 5459/2022).
Orbene, tale ultima circostanza è riscontrabile nel caso in disamina;
infatti risulta che, con decreto separato dal provvedimento decisorio della causa R.G. n. 6/2025, il Giudice dell'impugnato provvedimento ha adeguatamente motivato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'odierna opponente, tantoché si legge nel decreto di revoca che: “rilevato che, con sentenza n.
472/2025, con cui è stato definito il giudizio RG 6/2025, è stata applicata la sanzione di cui all'art.
96, commi 3 e 4, c.p.c., per avere la parte agito in giudizio con colpa grave (sul punto si rinvia alla motivazione della sentenza); ritenuti quindi sussistenti anche i presupposti per la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 136, comma 2, d.p.r. 115/2002, per cui “il magistrato revoca
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.”
Nella specie, dal rimando alla sentenza in atti (n. 472/2025, con cui è stato definito il giudizio R.G.
n. 6/2025) si legge che la colpa grave dell'odierna opponente è consistita nell'avere quest'ultima riproposto in quella sede processuale le stesse doglianze che aveva proposto in seno al precedente giudizio di intimazione di sfratto per morosità. (Si vd. pag. 2 della sentenza: “non v'è dubbio, infatti, che i fatti dedotti dall'opponente a fondamento dell'opposizione siano tutti antecedenti alla formazione del titolo, tant'è che la ricorrente ha riproposto in questa sede le stesse doglianze già proposte – in quel caso, ammissibilmente – in seno al giudizio di intimazione di sfratto per morosità”).
Pertanto, ciò basta a ritenere il comportamento dell'odierna opponente qualificabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto ritenere corretta la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ex art 136, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, posto che ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall'esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell'avere
l'interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (Cass. ord. n. 26060/2018).
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene corretto il provvedimento emesso dal
Giudice, dott. Gianluca Mulà, nella causa R.G. n. 6/2025, poiché adeguatamente motivata la qualifica della condotta processuale dell'odierna opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tale da comportare la revoca della sua ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
3. Nulla sulle spese del presente giudizio vista la contumacia di parte vittoriosa. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Cass. civ. 7361/2023”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al R.G. n. 2030/2025, conferma il decreto emesso nella causa
R.G. n. 6/2025 e per l'effetto:
- rigetta il ricorso formulato dall'opponente, ; Parte_1
- nulla sulle spese.
Si comunichi
Ravenna, 16/12/2025
Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni Trerè