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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2024, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Silvia Giani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 573/2023, promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Nanni e dall'avv. Simona
Demuro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via
Lamarmora n. 42;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Foggia, Via Lustro n. 29
APPELLATO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE pagina 1 di 15 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova, eccezione e difesa, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano,
Dott. Guido Macripò, in data 27/01/2023 pubblicata mediante deposito in Cancelleria in pari data a conclusione del procedimento sub RG 44783/2021 e, in accoglimento delle domande avanzate da accertato che lo storno degli oneri riconosciuto da Pt_1 Pt_2
in favore del sig. in sede di estinzione anticipata, comprendeva tutti i CP_1
costi addebitati nel finanziamento,
In via principale:
- Respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di (già nel CP_1 Parte_1 CP_2 procedimento di primo grado e accolte dal Tribunale e, per l'effetto, condannare il sig.
a restituire a la somma di € 422,27 corrisposta CP_1 Parte_1 dall'esponente in esecuzione dell'ordinanza impugnata e con animo di rivalsa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di corresponsione al saldo effettivo,
- Per l'effetto, dichiarare il diritto di alla restituzione della somma Parte_1 di € 5.142,01 corrisposta da in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata e con animo di rivalsa a titolo di spese di lite liquidate dal Giudice di primo grado;
In ogni caso:
- Ridurre in ogni caso la misura delle spese di lite liquidate per il procedimento di primo grado, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 in considerazione dell'effettivo valore della controversia, della condotta posta in essere dalle parti e del quantum riconosciuto in favore del sig. CP_1
- disporre l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di
(già dalla futura sentenza e disporre altresì che la Parte_1 CP_2
Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di (già ; Parte_1 CP_2
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
*
pagina 2 di 15 Per l'APPELLATO
1) In via preliminare ed immediata, dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 gennaio 2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 44783/2021 promossa da nei confronti di (di seguito, ), CP_1 Parte_1 Pt_1
così decideva:
P.Q.M.
- dichiara la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa nella parte in cui stabilisce che, in caso di rimborso anticipato, non saranno rimborsate “a) le spese contrattuali fisse;
[…]; c) le commissioni accessorie indicate nelle Informazioni europee di base sul credito al consumo che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.”;
-dichiara che ha diritto alla restituzione da parte della CP_1
della somma di euro 422,27; Parte_1
-condanna la a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 4.049,00, di cui euro 4.000,00 per compenso ed euro 49,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le predette spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere così sintetizzati.
pagina 3 di 15 2.1 Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato il 9 dicembre 2021, CP_1
conveniva in giudizio chiedendo accertarsi il suo diritto alla restituzione Pt_1
della quota non goduta e/o maturata di tutti i costi dovuti, a titolo di commissioni come indicati in contratto, con declaratoria di nullità delle clausole contenenti pattuizioni contrarie, in quanto in violazione dell'art. 127 TUB, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto finanziamento sottoscritto con CP_2
(oggi in data 29 maggio 2017. In particolare, allegava che: Parte_1
- l'art. 125 sexies TUB, nel prevedere la facoltà del consumatore di rimborsare anticipatamente il finanziamento, gli attribuisce il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
- l'interpretazione della suddetta disposizione, che riteneva rimborsabili al consumatore i soli costi recurring (che maturano in ragione della durata del contratto) e non anche i costi up front (pertinenti a prestazioni interamente eseguite dall'intermediario), non era più sostenibile alla luce della sentenza della CGUE dell'11/9/2019, c.d. LE, che ha affermato il principio per cui la riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi a carico del consumatore, a prescindere dalla loro natura;
- il criterio di determinazione dei costi da rimborsare che assicura il pieno rispetto dell'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza LE,
è quello pro rata temporis, in quanto consente di dividere l'importo dei costi sostenuti dal cliente per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
2.1 Compass, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
La difesa di parte resistente deduceva che:
- le “commissioni accessorie” riguardavano lo svolgimento di attività preliminari e contestuali alla sottoscrizione del contratto e, come tali, non erano suscettibili di rimborso, essendo maturate interamente nel momento in cui il rapporto si era costituito;
- in ragione delle medesime considerazioni, le spese fisse contrattuali non potevano essere rimborsate al cliente al momento dell'estinzione anticipata,
pagina 4 di 15 trattandosi di costi inerenti ad attività istruttoria, come tali, sostenuti dalla mutuataria in occasione della sottoscrizione del contratto;
- l'art. 10 delle condizioni generali di contratto prevedeva espressamente l'impossibilità di ottenere la restituzione, anche in parte, dei suddetti oneri;
- in sede di estinzione anticipata, aveva comunque stornato dal debito Pt_1 residuo del ricorrente la somma complessiva di € 6.148,92 (di cui € 5.318,39 per interessi non maturati, € 687,32 per commissioni accessorie ed € 413,21 per spese fisse contrattuali), uniformandosi alla nota della Org_1
emessa in data 4/12/2019;
- la direttiva 2008/48/CE – oggetto della sentenza LE – non aveva efficacia diretta nei rapporti tra privati;
- la giurisprudenza, anche arbitrale, aveva chiarito che il criterio pro rata temporis, invocato dalla controparte, aveva valenza solo suppletiva e si applicava nei soli casi in cui il contratto non prevedeva ex ante una distinzione dei costi up front e recurring a carico del mutuatario. Tale criterio, secondo la convenuta, era inconciliabile in presenza di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali indipendenti dalla durata del rapporto.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27/1/2023, ha dichiarato la nullità dell'art. 10 del contratto e ha accertato il diritto del ricorrente alla restituzione da parte di della somma di € Pt_1
422,27.
Il Giudice di prime cure, richiamando la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 23/6/2022 e la sentenza della Corte di Appello di Milano pronunciata in data 12/1/2022, all'esito del procedimento sub n. r.g. 3149/2020, ha osservato che:
- non trova applicazione l'art. 125 sexies TUB, come innovato dall'art. 11octies
D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021, in quanto il contratto in esame era stato sottoscritto prima del 25/7/2021 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L.;
- è applicabile ratione temporis l'art. 125 sexies nella versione previgente, come interpretato dalla CGUE, che, chiamata a pronunciarsi sul significato da attribuire alla locuzione “costi dovuti per la restante durata del contratto”,
pagina 5 di 15 contenuta nell'art. 16.1 della direttiva n. 2008/48/CE1 (recepita in Italia con il
D. Lgs. 141/2010), ha affermato che la suddetta espressione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18,
); Org_2
- la clausola contenuta nell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, che esclude la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle voci di costo sussumibili nella categoria dei costi up front, è in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della giurisprudenza comunitaria, cui va riconosciuto carattere imperativo, “come si ricava dal disposto dell'art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie”;
- l'applicazione dell'art. 125sexies TUB, nella formulazione previgente, ha ripercussioni sul criterio di calcolo dei costi da rimborsare in sede di estinzione anticipata. Il criterio del costo ammortizzato, cui ha fatto ricorso la banca, non è utilizzabile, essendo previsto dal comma 2, ultimo periodo, del novellato art. 125sexies TUB, di cui è stata esclusa l'applicabilità al caso di specie ratione temporis.
Di contro, “la norma previgente individuava implicitamente il criterio di determinazione [della] riduzione […] nella regola secondo cui gli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati in via proporzionale alla durata residua del contratto. La modalità che meglio garantisce il rispetto di tale proporzionalità è da individuarsi nel criterio pro rata temporis, che divide
l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata”;
- l'art. 10 delle condizioni generali di contratto è nullo nella parte in cui esclude il rimborso, in caso di estinzione anticipata, delle spese ivi dettagliate alla lett. a) (spese contrattuali fisse) e c) (commissioni accessorie), dovendo invece la banca “ridurre dal costo totale del credito pari, oltre che l'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto, anche l'importo di tutti
i costi previsti dal contratto in proporzione alla sua durata residua”
(ordinanza, p. 9);
- la banca avrebbe dovuto ricorrere non al criterio del costo ammortizzato, bensì al criterio di calcolo pro rata temporis, applicando la proporzione “(120 –
48)/120 = 72/120”, con la conseguenza che “in sede di rimborso anticipato del finanziamento de quo, la banca convenuta ha errato nel riconoscere quale riduzione del costo totale del credito, oltre all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto, l'importo di euro 830,53 anziché il maggior importo di euro 1.252,80”, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione da parte della della somma di euro Parte_1
422,27 (euro 1.252,80 – euro 830,53)”;
Il giudizio di appello
4. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Pt_1
chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi:
I. Mancata considerazione delle peculiarità del finanziamento oggetto di causa;
II. Erronea applicazione del criterio pro rata temporis per la determinazione delle somme da rimborsare;
III. l'erroneità dell'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto che lo storno riconosciuto in sede di estinzione anticipata non fosse stato calcolato su tutti i costi;
IV. “inconferenza” dell'ordinanza per avere il primo Giudice ritenuto invalido l'art. 10 del contratto di finanziamento;
V. l'erroneità dell'ordinanza in punto di liquidazione delle spese di lite.
L'appellante chiede, infine, l'anonimizzazione ex art. 52 D. Lgs. 196/2003 delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di e si duole del suo Pt_1
mancato accoglimento nel giudizio di primo grado.
5. si è costituito nel presente grado di appello, chiedendo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis e, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
pagina 7 di 15 6. Alla prima udienza, tenutasi il 7 giugno 2023, su invito della Corte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
7. Preliminarmente va rilevata la carenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale norma, nella versione previgente applicabile ratione temporis, al secondo comma lett. b), esclude l'applicabilità del c.d. “filtro in appello” quando, come nel caso di specie,
l'appello è proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
8. L'appello non è fondato.
Alla luce della loro stretta connessione, i primi quattro motivi di appello vengono trattati congiuntamente.
8.1 Con il primo motivo, l'appellante afferma che, nel caso di specie, non si applicano i principi affermati nella sentenza in considerazione del fatto Org_2
che nel contratto sottoscritto dal sig. sarebbe espressamente prevista la CP_1
natura up front sia delle commissioni accessorie che delle spese fisse contrattuali, ossia dei costi non correlati alla durata del contratto.
L'appellante invoca la sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 che, con riguardo alla rimborsabilità degli oneri up front in sede di estinzione anticipata, “ha restituito al giudice nazionale il compito di verificare caso per caso se gli oneri indicati come up front si riferiscano o meno a costi già integralmente maturati”.
in tesi, avrebbe provato che le commissioni accessorie e le spese fisse Pt_1 contrattuali non costituivano un'ulteriore remunerazione, bensì “costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal mutuatario” (cfr. atto di appello, p.
17).
8.2.Con il secondo motivo, l'appellante, nel contestare l'adozione da parte del primo
Giudice del criterio pro rata temporis per la quantificazione delle somme oggetto del rimborso da riconoscere al sig. ha osservato che non CP_1 Pt_1 avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta nel 2021, essendosi limitata a richiamarla solo per suffragare la legittimità della propria condotta.
In ogni caso, il criterio pro rata temporis sarebbe inconciliabile rispetto alla natura up front delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali. Inoltre, il pagina 8 di 15 Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il criterio pro rata temporis sarebbe quello implicitamente individuato dall'art. 125 sexies TUB nella versione previgente.
8.3 Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità dell'impugnata ordinanza laddove ha rilevato che il rimborso riconosciuto dalla banca, in sede di computo del saldo, non avesse ricompreso tutti gli altri costi.
8.4. Con il quarto motivo di gravame, rileva l'inconferenza Pt_1 dell'accertamento della nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, non avendo, a suo dire, l'appellante invocato tale disposizione contrattuale che è stata disapplicata da al momento dell'estinzione anticipata del CP_2 finanziamento, alla luce delle indicazioni della nella nota del Org_1
4/12/2019.
Valutazione della Corte. I motivi sono infondati e devono essere rigettati.
9.In fatto, è documentato che il sig. ha stipulato, in data 29/5/2017, CP_1
il contratto di prestito personale, rimborsabile mediante cessione del quinto n.
633907, per la somma di € 43.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 360,00 ciascuna (doc. n. 1 fascicolo e . Il contratto prevedeva un TAN CP_1 Pt_1 fisso del 7,87%, un TAEG del 10,01%, oltre alla corresponsione di € 1.728,00 a titolo di commissioni accessorie, € 360,00 a titolo di spese fisse contrattuali e €
16,00 per imposta di bollo.
All'art. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricato “RIMBORSO
ANTICIPATO”, esso prevedeva che “in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”.
In data 1/6/2021, dopo il pagamento di n. 48 rate mensili, il sig. ha CP_1
esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di estinzione anticipata del finanziamento;
la banca, quindi, trasmetteva il conteggio estintivo, così dettagliato
(cfr. doc. n. 11 fascicolo : Pt_1
- Debito iniziale: € 43.200,00
- Quote scadute n. 48 dal 30/6/2017 al 31/5/2021: € 17.280,00 pagina 9 di 15 - Storno interessi scalari al 7,8790% dal 01/06/2021 al 31/05/2027 (scadenza del contratto): € 5.318,39
- Totale debito residuo al netto della riduzione degli interessi: € 20.601,61
- Da questa cifra, previamente maggiorata di € 7,54 per “quote insolute e/o parzialmente insolute n. 6”, la banca espungeva le somme di € 143,21 quale
“decurtazione spese fisse contrattuali” e di € 687,32 quale “decurtazione commissioni accessorie”, arrivando così alla somma dovuta a saldo di €
19.778,62.
10. Ciò chiarito in fatto, è incontroverso, in diritto, che alla fattispecie in oggetto sia applicabile l'art. 125 sexies TUB nella versione vigente al momento della stipulazione del contratto (29/5/2017) -ossia ante D.L. 73/2021 convertito dalla L.
106/2021 “Decreto sostegni bis”- che, al primo comma, prevedeva che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La normativa applicabile, nella versione dell'art. 125sexies TUB vigente al maggio 2017 – data di sottoscrizione del contratto –, deve essere interpretata alla luce della direttiva 48/2008/CE e dei principi di cui alla sentenza LE della
CGUE.
Giova in proposito rilevare che, se è vero che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero che il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. Infatti,
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (ex multis, CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e Per_1
. In altre parole, le direttive, oltre ad avere efficacia diretta verticale, Per_2 hanno un'efficacia orizzontale in via indiretta, derivante dall'obbligo di operare un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo.
La Corte di Giustizia, nel caso LE, ha affermato il principio secondo cui
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e pagina 10 di 15 del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”. La Corte ha chiarito che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non sarebbe garantita se i costi fossero limitati a quelli presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, “dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza LE, all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, è orientata a una elevata tutela del consumatore, che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
In tale contesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/12/2022 n. 263, benché relativa alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.11octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, convertito, nella L. 23 luglio 2021, n.106 (per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore), ha ricostruito la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo.
In particolare, la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” – presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE – quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”, con la precisazione che essa debba riguardare tanto gli interessi quanto i costi. La
Corte Costituzionale, nel richiamare i principii sanciti dalla Corte di Giustizia, ha quindi riaffermato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirato all'esigenza di garantire “un'elevata protezione del consumatore” (sentenza LE, punto 29).
pagina 11 di 15 L'appellante invoca una recente sentenza della CGUE che, a suo dire, Pt_1
avrebbe ribaltato il precedente orientamento europeo (cfr. CGUE 9 febbraio 2023, causa C-555/2021). Sul punto, la Corte osserva che:
- la fattispecie in esame non è sovrapponibile a quella oggetto del precedente della
CGUE richiamato dall'appellante (mutui ipotecari);
- nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dall'appellante, non emerge la prova che i costi o oneri up front non decurtati dall'appellante si riferissero a costi integralmente maturati in quanto sostenuti per attività conclusesi prima del perfezionamento del contratto. Come si è già avuto modo di precisare, la CGUE ha sancito la rimborsabilità di tutti i costi senza distinzione tra costi istantanei e costi di durata, atteso che la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei costi può includere un certo margine di profitto.
Secondo l'appellante, nel caso di specie non sussisterebbe la difficoltà di distinguere tali costi. La Corte osserva, in proposito, che i docc. nn. 8 e 18, richiamati a tal fine dall'appellante, non sono neppure idonei a fornire una simile prova, non essendo sufficiente la dicitura, proveniente dall'ente finanziatore,
“maturate all'atto del perfezionamento del contratto”, in quanto locuzione oltremodo generica.
11.1. Da un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente, conforme ai principii sanciti dalla giurisprudenza europea, discende che la clausola contrattuale, di cui all'art. 10 del contratto, che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs
206/2005 (Cfr., ex aliis, Cass. n. 25977/2023; Cass. n. 195/2020).
11.2. L'appellante, con il quarto motivo, si è doluto dell'accertamento della nullità, poiché, a suo dire, la banca, in sede di conteggio estintivo, avrebbe disapplicato la clausola e ciò comporterebbe, secondo la sua prospettiva, la carenza di interesse a conseguire la declaratoria di nullità.
11.3. La doglianza non è fondata. La disapplicazione della disposizione contrattuale è stata parziale. In ogni caso, assume dirimente rilievo il fatto che costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia richiesto nelle sue Pt_1
conclusioni il rigetto della domanda avversaria della “nullità delle clausole pagina 12 di 15 contrattuali contenenti pattuizioni contrarie” alla restituzione della quota non maturata dei costi dovuti dal contraente, ossia dell'art. 10 del contratto. Pertanto, sussiste l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla nullità della suddetta clausola.
12.Accertata la retrocedibilità di tutti i costi sostenuti dal consumatore, ivi inclusi i costi up front comprensivi di quelli di intermediazione, secondo un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, testo previgente, conforme alla decisione della Corte di Giustizia C-383/18, si passa all'individuazione del metodo di calcolo degli stessi.
Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza perchè Org_2 consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n. 1936/2022). Opinando diversamente, si reintrodurrebbe quella distinzione che la CGUE, nel caso LE, ha inteso eliminare, posto che tale differenziazione si sposterebbe dal piano della individuazione dei costi soggetti alla riduzione a quello operativo del calcolo degli stessi.
Nel caso di specie, l'adozione del criterio del costo ammortizzato, ha condotto la a decurtare dal costo del credito la somma complessiva di euro 830,53, a Pt_1
titolo complessivamente di spese fisse contrattuali (euro 143,21) e di commissioni accessorie (687,32). Invece, adottando il criterio pro rata temporis, tale riduzione ammonta alla maggior somma di euro 1.252,80, ottenuta dividendo il totale delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie contrattualmente previste per il totale delle rate del finanziamento, per poi moltiplicare il quoziente per il numero di rate non maturate, ossia: 2.088,00 / 120 x 72. 13.
13.1. Con il quinto motivo di appello, si è doluta dell'ammontare della Pt_1
somma liquidata a titolo di compensi per spese giudiziali, ritenuta non conforme ai parametri di cui al DM 147/2022.
13.2. Il motivo non è fondato. Le spese di lite sono state liquidate, sulla base dei criteri previsti dalle tariffe vigenti (D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla pagina 13 di 15 G.U. n. 236 del 08/10/2022) e, in particolare, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, di complessità bassa, in prossimità dei minimi tariffari.
14. L'appello è quindi rigettato e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata confermata.
15.1. L'appellante ha formulato, anche in questo grado di giudizio, l'istanza di anonimizzazione, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), chiedendo alla Corte di oscurare le proprie generalità e/o ogni altro dato identificativo nella futura sentenza e di disporre che la cancelleria provveda a riportare sull'originale del provvedimento, al momento del deposito, “una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di (già ”. Parte_1 CP_2
15.2. L'istanza non può essere accolta. L'art. 52 del nuovo codice della privacy, aggiornato al D. Lgs. 101/2018, ha previsto che l'istanza di anonimizzazione possa essere avanzata da chi ne sia “interessato”. La nozione di interessato, data la sua natura intrinsecamente dinamica, ha subito modifiche nel tempo, ricomprendendo oggi le sole persone fisiche. L'art. 40 del D.L. 40/2011, conv. dalla L. 214/2011, ha modificato l'art. 4, lett. i) del codice della privacy, eliminando il riferimento a “la persona giuridica, l'ente o l'associazione”. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, successiva al Regolamento UE
2016/679 (GDPR), l'art. 4 è stato abrogato;
tuttavia, la tutela prevista dal
Regolamento riguarda solo le persone fisiche, come chiarito dal Considerando 14, secondo cui: “È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte, “In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi […] esclusivamente con la persona fisica, la pagina 14 di 15 quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi
"opportuni"” (Cfr., Cass. n. 4167/2022).
16. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c., che è in capo all'appellante e sono liquidate, come in Parte_1
dispositivo, sulla base delle tariffe vigenti (D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e modifiche successive), in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (Indeterminabile – complessità bassa), avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria.
17. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115/2002, per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
così dispone:
[...]
• rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter emessa dal Tribunale di Milano il 27 gennaio 2023;
• condanna l'appellante l pagamento delle spese di Parte_1 lite, in favore di liquidate in complessivi euro € CP_1
3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
• dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Giani Dott. Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 16: Rimborso anticipato
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. pagina 6 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Silvia Giani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 573/2023, promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Nanni e dall'avv. Simona
Demuro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via
Lamarmora n. 42;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Foggia, Via Lustro n. 29
APPELLATO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE pagina 1 di 15 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni diversa e contraria istanza, prova, eccezione e difesa, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano,
Dott. Guido Macripò, in data 27/01/2023 pubblicata mediante deposito in Cancelleria in pari data a conclusione del procedimento sub RG 44783/2021 e, in accoglimento delle domande avanzate da accertato che lo storno degli oneri riconosciuto da Pt_1 Pt_2
in favore del sig. in sede di estinzione anticipata, comprendeva tutti i CP_1
costi addebitati nel finanziamento,
In via principale:
- Respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di (già nel CP_1 Parte_1 CP_2 procedimento di primo grado e accolte dal Tribunale e, per l'effetto, condannare il sig.
a restituire a la somma di € 422,27 corrisposta CP_1 Parte_1 dall'esponente in esecuzione dell'ordinanza impugnata e con animo di rivalsa, oltre interessi e rivalutazione dalla data di corresponsione al saldo effettivo,
- Per l'effetto, dichiarare il diritto di alla restituzione della somma Parte_1 di € 5.142,01 corrisposta da in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata e con animo di rivalsa a titolo di spese di lite liquidate dal Giudice di primo grado;
In ogni caso:
- Ridurre in ogni caso la misura delle spese di lite liquidate per il procedimento di primo grado, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 in considerazione dell'effettivo valore della controversia, della condotta posta in essere dalle parti e del quantum riconosciuto in favore del sig. CP_1
- disporre l'anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di
(già dalla futura sentenza e disporre altresì che la Parte_1 CP_2
Cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 52 co. 3 D. Lgs. n. 196/2003, a riportare sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito, una annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di (già ; Parte_1 CP_2
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
*
pagina 2 di 15 Per l'APPELLATO
1) In via preliminare ed immediata, dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27 gennaio 2023, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 44783/2021 promossa da nei confronti di (di seguito, ), CP_1 Parte_1 Pt_1
così decideva:
P.Q.M.
- dichiara la nullità dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa nella parte in cui stabilisce che, in caso di rimborso anticipato, non saranno rimborsate “a) le spese contrattuali fisse;
[…]; c) le commissioni accessorie indicate nelle Informazioni europee di base sul credito al consumo che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento.”;
-dichiara che ha diritto alla restituzione da parte della CP_1
della somma di euro 422,27; Parte_1
-condanna la a rimborsare a le spese di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 4.049,00, di cui euro 4.000,00 per compenso ed euro 49,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le predette spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere così sintetizzati.
pagina 3 di 15 2.1 Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato il 9 dicembre 2021, CP_1
conveniva in giudizio chiedendo accertarsi il suo diritto alla restituzione Pt_1
della quota non goduta e/o maturata di tutti i costi dovuti, a titolo di commissioni come indicati in contratto, con declaratoria di nullità delle clausole contenenti pattuizioni contrarie, in quanto in violazione dell'art. 127 TUB, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto finanziamento sottoscritto con CP_2
(oggi in data 29 maggio 2017. In particolare, allegava che: Parte_1
- l'art. 125 sexies TUB, nel prevedere la facoltà del consumatore di rimborsare anticipatamente il finanziamento, gli attribuisce il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto;
- l'interpretazione della suddetta disposizione, che riteneva rimborsabili al consumatore i soli costi recurring (che maturano in ragione della durata del contratto) e non anche i costi up front (pertinenti a prestazioni interamente eseguite dall'intermediario), non era più sostenibile alla luce della sentenza della CGUE dell'11/9/2019, c.d. LE, che ha affermato il principio per cui la riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi a carico del consumatore, a prescindere dalla loro natura;
- il criterio di determinazione dei costi da rimborsare che assicura il pieno rispetto dell'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza LE,
è quello pro rata temporis, in quanto consente di dividere l'importo dei costi sostenuti dal cliente per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
2.1 Compass, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
La difesa di parte resistente deduceva che:
- le “commissioni accessorie” riguardavano lo svolgimento di attività preliminari e contestuali alla sottoscrizione del contratto e, come tali, non erano suscettibili di rimborso, essendo maturate interamente nel momento in cui il rapporto si era costituito;
- in ragione delle medesime considerazioni, le spese fisse contrattuali non potevano essere rimborsate al cliente al momento dell'estinzione anticipata,
pagina 4 di 15 trattandosi di costi inerenti ad attività istruttoria, come tali, sostenuti dalla mutuataria in occasione della sottoscrizione del contratto;
- l'art. 10 delle condizioni generali di contratto prevedeva espressamente l'impossibilità di ottenere la restituzione, anche in parte, dei suddetti oneri;
- in sede di estinzione anticipata, aveva comunque stornato dal debito Pt_1 residuo del ricorrente la somma complessiva di € 6.148,92 (di cui € 5.318,39 per interessi non maturati, € 687,32 per commissioni accessorie ed € 413,21 per spese fisse contrattuali), uniformandosi alla nota della Org_1
emessa in data 4/12/2019;
- la direttiva 2008/48/CE – oggetto della sentenza LE – non aveva efficacia diretta nei rapporti tra privati;
- la giurisprudenza, anche arbitrale, aveva chiarito che il criterio pro rata temporis, invocato dalla controparte, aveva valenza solo suppletiva e si applicava nei soli casi in cui il contratto non prevedeva ex ante una distinzione dei costi up front e recurring a carico del mutuatario. Tale criterio, secondo la convenuta, era inconciliabile in presenza di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali indipendenti dalla durata del rapporto.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 27/1/2023, ha dichiarato la nullità dell'art. 10 del contratto e ha accertato il diritto del ricorrente alla restituzione da parte di della somma di € Pt_1
422,27.
Il Giudice di prime cure, richiamando la motivazione della sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 23/6/2022 e la sentenza della Corte di Appello di Milano pronunciata in data 12/1/2022, all'esito del procedimento sub n. r.g. 3149/2020, ha osservato che:
- non trova applicazione l'art. 125 sexies TUB, come innovato dall'art. 11octies
D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021, in quanto il contratto in esame era stato sottoscritto prima del 25/7/2021 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L.;
- è applicabile ratione temporis l'art. 125 sexies nella versione previgente, come interpretato dalla CGUE, che, chiamata a pronunciarsi sul significato da attribuire alla locuzione “costi dovuti per la restante durata del contratto”,
pagina 5 di 15 contenuta nell'art. 16.1 della direttiva n. 2008/48/CE1 (recepita in Italia con il
D. Lgs. 141/2010), ha affermato che la suddetta espressione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18,
); Org_2
- la clausola contenuta nell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, che esclude la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata, delle voci di costo sussumibili nella categoria dei costi up front, è in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della giurisprudenza comunitaria, cui va riconosciuto carattere imperativo, “come si ricava dal disposto dell'art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie”;
- l'applicazione dell'art. 125sexies TUB, nella formulazione previgente, ha ripercussioni sul criterio di calcolo dei costi da rimborsare in sede di estinzione anticipata. Il criterio del costo ammortizzato, cui ha fatto ricorso la banca, non è utilizzabile, essendo previsto dal comma 2, ultimo periodo, del novellato art. 125sexies TUB, di cui è stata esclusa l'applicabilità al caso di specie ratione temporis.
Di contro, “la norma previgente individuava implicitamente il criterio di determinazione [della] riduzione […] nella regola secondo cui gli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati in via proporzionale alla durata residua del contratto. La modalità che meglio garantisce il rispetto di tale proporzionalità è da individuarsi nel criterio pro rata temporis, che divide
l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata”;
- l'art. 10 delle condizioni generali di contratto è nullo nella parte in cui esclude il rimborso, in caso di estinzione anticipata, delle spese ivi dettagliate alla lett. a) (spese contrattuali fisse) e c) (commissioni accessorie), dovendo invece la banca “ridurre dal costo totale del credito pari, oltre che l'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto, anche l'importo di tutti
i costi previsti dal contratto in proporzione alla sua durata residua”
(ordinanza, p. 9);
- la banca avrebbe dovuto ricorrere non al criterio del costo ammortizzato, bensì al criterio di calcolo pro rata temporis, applicando la proporzione “(120 –
48)/120 = 72/120”, con la conseguenza che “in sede di rimborso anticipato del finanziamento de quo, la banca convenuta ha errato nel riconoscere quale riduzione del costo totale del credito, oltre all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto, l'importo di euro 830,53 anziché il maggior importo di euro 1.252,80”, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione da parte della della somma di euro Parte_1
422,27 (euro 1.252,80 – euro 830,53)”;
Il giudizio di appello
4. ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Pt_1
chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi:
I. Mancata considerazione delle peculiarità del finanziamento oggetto di causa;
II. Erronea applicazione del criterio pro rata temporis per la determinazione delle somme da rimborsare;
III. l'erroneità dell'ordinanza per avere il Tribunale ritenuto che lo storno riconosciuto in sede di estinzione anticipata non fosse stato calcolato su tutti i costi;
IV. “inconferenza” dell'ordinanza per avere il primo Giudice ritenuto invalido l'art. 10 del contratto di finanziamento;
V. l'erroneità dell'ordinanza in punto di liquidazione delle spese di lite.
L'appellante chiede, infine, l'anonimizzazione ex art. 52 D. Lgs. 196/2003 delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo di e si duole del suo Pt_1
mancato accoglimento nel giudizio di primo grado.
5. si è costituito nel presente grado di appello, chiedendo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità ex art. 348 bis e, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'ordinanza impugnata.
pagina 7 di 15 6. Alla prima udienza, tenutasi il 7 giugno 2023, su invito della Corte, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
7. Preliminarmente va rilevata la carenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale norma, nella versione previgente applicabile ratione temporis, al secondo comma lett. b), esclude l'applicabilità del c.d. “filtro in appello” quando, come nel caso di specie,
l'appello è proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
8. L'appello non è fondato.
Alla luce della loro stretta connessione, i primi quattro motivi di appello vengono trattati congiuntamente.
8.1 Con il primo motivo, l'appellante afferma che, nel caso di specie, non si applicano i principi affermati nella sentenza in considerazione del fatto Org_2
che nel contratto sottoscritto dal sig. sarebbe espressamente prevista la CP_1
natura up front sia delle commissioni accessorie che delle spese fisse contrattuali, ossia dei costi non correlati alla durata del contratto.
L'appellante invoca la sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 che, con riguardo alla rimborsabilità degli oneri up front in sede di estinzione anticipata, “ha restituito al giudice nazionale il compito di verificare caso per caso se gli oneri indicati come up front si riferiscano o meno a costi già integralmente maturati”.
in tesi, avrebbe provato che le commissioni accessorie e le spese fisse Pt_1 contrattuali non costituivano un'ulteriore remunerazione, bensì “costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal mutuatario” (cfr. atto di appello, p.
17).
8.2.Con il secondo motivo, l'appellante, nel contestare l'adozione da parte del primo
Giudice del criterio pro rata temporis per la quantificazione delle somme oggetto del rimborso da riconoscere al sig. ha osservato che non CP_1 Pt_1 avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta nel 2021, essendosi limitata a richiamarla solo per suffragare la legittimità della propria condotta.
In ogni caso, il criterio pro rata temporis sarebbe inconciliabile rispetto alla natura up front delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali. Inoltre, il pagina 8 di 15 Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il criterio pro rata temporis sarebbe quello implicitamente individuato dall'art. 125 sexies TUB nella versione previgente.
8.3 Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità dell'impugnata ordinanza laddove ha rilevato che il rimborso riconosciuto dalla banca, in sede di computo del saldo, non avesse ricompreso tutti gli altri costi.
8.4. Con il quarto motivo di gravame, rileva l'inconferenza Pt_1 dell'accertamento della nullità dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto, non avendo, a suo dire, l'appellante invocato tale disposizione contrattuale che è stata disapplicata da al momento dell'estinzione anticipata del CP_2 finanziamento, alla luce delle indicazioni della nella nota del Org_1
4/12/2019.
Valutazione della Corte. I motivi sono infondati e devono essere rigettati.
9.In fatto, è documentato che il sig. ha stipulato, in data 29/5/2017, CP_1
il contratto di prestito personale, rimborsabile mediante cessione del quinto n.
633907, per la somma di € 43.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 360,00 ciascuna (doc. n. 1 fascicolo e . Il contratto prevedeva un TAN CP_1 Pt_1 fisso del 7,87%, un TAEG del 10,01%, oltre alla corresponsione di € 1.728,00 a titolo di commissioni accessorie, € 360,00 a titolo di spese fisse contrattuali e €
16,00 per imposta di bollo.
All'art. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricato “RIMBORSO
ANTICIPATO”, esso prevedeva che “in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali;
b) le imposte;
c) le commissioni accessorie indicate nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”.
In data 1/6/2021, dopo il pagamento di n. 48 rate mensili, il sig. ha CP_1
esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di estinzione anticipata del finanziamento;
la banca, quindi, trasmetteva il conteggio estintivo, così dettagliato
(cfr. doc. n. 11 fascicolo : Pt_1
- Debito iniziale: € 43.200,00
- Quote scadute n. 48 dal 30/6/2017 al 31/5/2021: € 17.280,00 pagina 9 di 15 - Storno interessi scalari al 7,8790% dal 01/06/2021 al 31/05/2027 (scadenza del contratto): € 5.318,39
- Totale debito residuo al netto della riduzione degli interessi: € 20.601,61
- Da questa cifra, previamente maggiorata di € 7,54 per “quote insolute e/o parzialmente insolute n. 6”, la banca espungeva le somme di € 143,21 quale
“decurtazione spese fisse contrattuali” e di € 687,32 quale “decurtazione commissioni accessorie”, arrivando così alla somma dovuta a saldo di €
19.778,62.
10. Ciò chiarito in fatto, è incontroverso, in diritto, che alla fattispecie in oggetto sia applicabile l'art. 125 sexies TUB nella versione vigente al momento della stipulazione del contratto (29/5/2017) -ossia ante D.L. 73/2021 convertito dalla L.
106/2021 “Decreto sostegni bis”- che, al primo comma, prevedeva che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La normativa applicabile, nella versione dell'art. 125sexies TUB vigente al maggio 2017 – data di sottoscrizione del contratto –, deve essere interpretata alla luce della direttiva 48/2008/CE e dei principi di cui alla sentenza LE della
CGUE.
Giova in proposito rilevare che, se è vero che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero che il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. Infatti,
“nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (ex multis, CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e Per_1
. In altre parole, le direttive, oltre ad avere efficacia diretta verticale, Per_2 hanno un'efficacia orizzontale in via indiretta, derivante dall'obbligo di operare un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo.
La Corte di Giustizia, nel caso LE, ha affermato il principio secondo cui
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e pagina 10 di 15 del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”. La Corte ha chiarito che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non sarebbe garantita se i costi fossero limitati a quelli presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, “dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”. In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza LE, all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, è orientata a una elevata tutela del consumatore, che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
In tale contesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/12/2022 n. 263, benché relativa alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art.11octies, comma 2 del D. L. 25 maggio 2021, n.73, convertito, nella L. 23 luglio 2021, n.106 (per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore), ha ricostruito la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo.
In particolare, la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” – presente nell'art. 8 della direttiva
87/102/CEE – quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”, con la precisazione che essa debba riguardare tanto gli interessi quanto i costi. La
Corte Costituzionale, nel richiamare i principii sanciti dalla Corte di Giustizia, ha quindi riaffermato il canone dell'interpretazione teleologica, ispirato all'esigenza di garantire “un'elevata protezione del consumatore” (sentenza LE, punto 29).
pagina 11 di 15 L'appellante invoca una recente sentenza della CGUE che, a suo dire, Pt_1
avrebbe ribaltato il precedente orientamento europeo (cfr. CGUE 9 febbraio 2023, causa C-555/2021). Sul punto, la Corte osserva che:
- la fattispecie in esame non è sovrapponibile a quella oggetto del precedente della
CGUE richiamato dall'appellante (mutui ipotecari);
- nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dall'appellante, non emerge la prova che i costi o oneri up front non decurtati dall'appellante si riferissero a costi integralmente maturati in quanto sostenuti per attività conclusesi prima del perfezionamento del contratto. Come si è già avuto modo di precisare, la CGUE ha sancito la rimborsabilità di tutti i costi senza distinzione tra costi istantanei e costi di durata, atteso che la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei costi può includere un certo margine di profitto.
Secondo l'appellante, nel caso di specie non sussisterebbe la difficoltà di distinguere tali costi. La Corte osserva, in proposito, che i docc. nn. 8 e 18, richiamati a tal fine dall'appellante, non sono neppure idonei a fornire una simile prova, non essendo sufficiente la dicitura, proveniente dall'ente finanziatore,
“maturate all'atto del perfezionamento del contratto”, in quanto locuzione oltremodo generica.
11.1. Da un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, ratione temporis vigente, conforme ai principii sanciti dalla giurisprudenza europea, discende che la clausola contrattuale, di cui all'art. 10 del contratto, che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs
206/2005 (Cfr., ex aliis, Cass. n. 25977/2023; Cass. n. 195/2020).
11.2. L'appellante, con il quarto motivo, si è doluto dell'accertamento della nullità, poiché, a suo dire, la banca, in sede di conteggio estintivo, avrebbe disapplicato la clausola e ciò comporterebbe, secondo la sua prospettiva, la carenza di interesse a conseguire la declaratoria di nullità.
11.3. La doglianza non è fondata. La disapplicazione della disposizione contrattuale è stata parziale. In ogni caso, assume dirimente rilievo il fatto che costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia richiesto nelle sue Pt_1
conclusioni il rigetto della domanda avversaria della “nullità delle clausole pagina 12 di 15 contrattuali contenenti pattuizioni contrarie” alla restituzione della quota non maturata dei costi dovuti dal contraente, ossia dell'art. 10 del contratto. Pertanto, sussiste l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla nullità della suddetta clausola.
12.Accertata la retrocedibilità di tutti i costi sostenuti dal consumatore, ivi inclusi i costi up front comprensivi di quelli di intermediazione, secondo un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, testo previgente, conforme alla decisione della Corte di Giustizia C-383/18, si passa all'individuazione del metodo di calcolo degli stessi.
Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza perchè Org_2 consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n. 1936/2022). Opinando diversamente, si reintrodurrebbe quella distinzione che la CGUE, nel caso LE, ha inteso eliminare, posto che tale differenziazione si sposterebbe dal piano della individuazione dei costi soggetti alla riduzione a quello operativo del calcolo degli stessi.
Nel caso di specie, l'adozione del criterio del costo ammortizzato, ha condotto la a decurtare dal costo del credito la somma complessiva di euro 830,53, a Pt_1
titolo complessivamente di spese fisse contrattuali (euro 143,21) e di commissioni accessorie (687,32). Invece, adottando il criterio pro rata temporis, tale riduzione ammonta alla maggior somma di euro 1.252,80, ottenuta dividendo il totale delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie contrattualmente previste per il totale delle rate del finanziamento, per poi moltiplicare il quoziente per il numero di rate non maturate, ossia: 2.088,00 / 120 x 72. 13.
13.1. Con il quinto motivo di appello, si è doluta dell'ammontare della Pt_1
somma liquidata a titolo di compensi per spese giudiziali, ritenuta non conforme ai parametri di cui al DM 147/2022.
13.2. Il motivo non è fondato. Le spese di lite sono state liquidate, sulla base dei criteri previsti dalle tariffe vigenti (D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla pagina 13 di 15 G.U. n. 236 del 08/10/2022) e, in particolare, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, di complessità bassa, in prossimità dei minimi tariffari.
14. L'appello è quindi rigettato e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata confermata.
15.1. L'appellante ha formulato, anche in questo grado di giudizio, l'istanza di anonimizzazione, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), chiedendo alla Corte di oscurare le proprie generalità e/o ogni altro dato identificativo nella futura sentenza e di disporre che la cancelleria provveda a riportare sull'originale del provvedimento, al momento del deposito, “una annotazione che specifichi che, in caso di riproduzione del provvedimento, non può essere riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di (già ”. Parte_1 CP_2
15.2. L'istanza non può essere accolta. L'art. 52 del nuovo codice della privacy, aggiornato al D. Lgs. 101/2018, ha previsto che l'istanza di anonimizzazione possa essere avanzata da chi ne sia “interessato”. La nozione di interessato, data la sua natura intrinsecamente dinamica, ha subito modifiche nel tempo, ricomprendendo oggi le sole persone fisiche. L'art. 40 del D.L. 40/2011, conv. dalla L. 214/2011, ha modificato l'art. 4, lett. i) del codice della privacy, eliminando il riferimento a “la persona giuridica, l'ente o l'associazione”. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, successiva al Regolamento UE
2016/679 (GDPR), l'art. 4 è stato abrogato;
tuttavia, la tutela prevista dal
Regolamento riguarda solo le persone fisiche, come chiarito dal Considerando 14, secondo cui: “È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte, “In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi […] esclusivamente con la persona fisica, la pagina 14 di 15 quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi
"opportuni"” (Cfr., Cass. n. 4167/2022).
16. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c., che è in capo all'appellante e sono liquidate, come in Parte_1
dispositivo, sulla base delle tariffe vigenti (D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e modifiche successive), in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (Indeterminabile – complessità bassa), avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria.
17. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115/2002, per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
così dispone:
[...]
• rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter emessa dal Tribunale di Milano il 27 gennaio 2023;
• condanna l'appellante l pagamento delle spese di Parte_1 lite, in favore di liquidate in complessivi euro € CP_1
3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
• dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Giani Dott. Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 16: Rimborso anticipato
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. pagina 6 di 15