Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Monica Tarchi Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13492 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato GIAN LUIGI MEDICI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato CRISTINA BARONTINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 27/02/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre che resti affidato ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
1
ciascun genitore per due settimane al mese;
salvi migliori accordi e tenendo sempre in considerazione le esigenze del minore, il figlio trascorrerà con ciascun genitore un mese durante le vacanze estive, alternando di anno in anno i mesi di luglio e di agosto tra i genitori;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la
Pasqua tra i genitori;
- prevedere il mantenimento diretto di da parte dei genitori durante il tempo Per_1
che il figlio trascorre con ciascuno di loro, con effetto a decorrere dal mese di marzo
2025 compreso;
- revocare, con effetto a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario di Per_2
- porre a carico di le spese straordinarie sanitarie necessarie per Controparte_1
, coperte da polizza sanitaria a lei intestata;
porre a carico di Per_1 [...]
le spese straordinarie sportive e per libri scolastici necessari per;
Parte_1 Per_1
porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le residue spese straordinarie necessarie per , con rinvio alle Linee guida CNF dell'anno 2017 Per_1
per la loro individuazione e regolamentazione;
- ordinare a INPS di versare integralmente a l'assegno unico per Controparte_1
, c.f. , e di continuare a versare ai genitori, al Persona_3 C.F._3
50% ciascuno, l'assegno unico per;
Per_1
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio (domanda da riqualificarsi come richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio), contratto con , Controparte_1 la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 3563 pubblicata il 20/07/2018.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(26/11/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre sei anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore , nato il [...], il quale frequenterà i genitori in via paritaria, Per_1
conformemente al principio di bigenitorialità.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al minore un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti, e considerato l'ingresso nel mondo del lavoro della figlia maggiore Per_2
3 L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data
07/05/2004 da , n. a PALERMO (PA) il 10/05/1977, e Parte_1
, n. a PALERMO (PA) il 16/10/1979, trascritto dall'Ufficiale Controparte_1
di Stato Civile del Comune di PALERMO al n. 7, parte II, serie A, anno 2004;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Monica Tarchi
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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