TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO, dell'avv. D'ONOFRIO Pt_1 P.IVA_1 ENRICO MARIA e dell'avv. BONOMO MARCELLO elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23.12.2022, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
261/2022, emesso da questo Ufficio il 14.11.2022 e notificatole il 24.11.2022, con cui le era stato CP_ ingiunto di pagare ad la somma di € 1.284,80, oltre interessi legali e rivalutazione, ed oltre le spese legali, quale obbligato in solido con la per l'omesso versamento dei dovuti Controparte_2 contributi per il periodo 1.10.2014-31.3.2015 per il dipendente come risultante dal Verbale Pt_2
Unico di Accertamento e notificazione n. 2015012349/S03 del 14 gennaio 2016.
La società ricorrente ha censurato l'opposto decreto ingiuntivo sulla scorta dei seguenti motivi: i) incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia;
ii) la medesima pretesa sarebbe stata vantata CP_ dall' verso la società che avrebbe chiesto la rateazione per l'estinzione dell'intero Parte_3 debito;
iii) l'insussistenza della invocata responsabilità solidale della iv) la decadenza Pt_1
CP_ dell' dal recupero contributivo per tardività; v) la non comprensibilità dei criteri di computo del quantum debeatur ingiunto;
vi) il beneficium excussionis. CP_
Ha dunque convenuto in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “In rito, in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Pistoia e per l'effetto dichiararsi nullo e revocarsi il Decreto Ingiuntivo Trib. Pistoia n. 261/2022- Rg.
692/2022 del 14 novembre 2022, indicando come competenti alternativamente il Tribunale Civile – sez.
Lavoro di Milano, di Arezzo o di Pistoia.
Nel merito: in accoglimento della proposta opposizione e per le ragioni sopra svolte, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ex art. 2697 c.c. la pretesa monitoria avanzata dall' portata dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare, annullare, CP_1 dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenga operante la solidarietà ex art. art. 1 comma 247 e 248 l. 190/2014, accertarsi e dichiararsi che la convenuta opposta è decaduta dalla pretesa creditoria per aver depositato il ricorso monitorio, di cui al decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre il termine annuale previsto dalla citata norma e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenga operante la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 accertarsi e dichiararsi che la convenuta opposta è decaduta dalla pretesa creditoria per aver depositato il ricorso monitorio, di cui al decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre il termine biennale previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui il
Tribunale, nei limiti di quanto effettivamente e rigorosamente dimostrato in corsa di causa, ritenesse operante, nei confronti di la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003: Parte_1
a) limitarsi la condanna a quanto rigorosamente allegato e dimostrato da parte dell' e al CP_3 netto di quanto già pagato da parte del debitore principale e/o da altro coobbligato solidale;
b) per le ragioni espresse in narrativa, si eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società per le somme di Controparte_2 rispettiva competenza secondo quanto ex adverso dedotto e secondo quanto verrà eventualmente accertato in corso di causa;
c) dichiararsi che la società è l'obbligata principale al pagamento dei Controparte_2 contributi previdenziali ed obbligatori;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.”. CP_ Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della domanda avversaria con accertamento della debenza dei contributi di cui all'opposto decreto ingiuntivo e la vittoria delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sulla pregiudiziale eccezione di incompetenza per territorio
1. L'eccezione formulata da parte ricorrente è infondata.
Come emerge dalla documentazione in atti (cfr., in specie, il Verbale Unico di accertamento e CP_ notificazione da cui scaturisce il contenzioso sub iudice, prodotto dall' sub doc. 2 e dalla parte ricorrente sub doc. 5), l'obbligato principale per gli obblighi contributivi di cui trattasi, ossia la società cooperativa risulta titolare di posizione contributiva n. 6304915705 presso la sede Controparte_2
CP_ di Pistoia.
1.1. Come pacifico in giurisprudenza, “ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento, in quanto investito del potere di gestione esterna, che, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, coincide con l'ufficio periferico preposto, per legge o per regolamento, alla gestione dei rapporti contributivi” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. L, 20 novembre 2024, n. 29869). Con precipuo riguardo, poi, all'ipotesi nella quale sia dedotto in giudizio un vincolo di solidarietà per omessa contribuzione da parte del datore di lavoro, la Suprema Corte ha più diffusamente osservato: “7. L'art. 444, 3° co. c.p.c. attribuisce la competenza "per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi" al tribunale "del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente".
8. Come da questa Corte già affermato, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza Corte cost. n. 477 del 1991), rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale - così Cass. n.
10702 del 2015; 23893 del 23 dicembre 2004; Cass. n. 11266 del 17 dicembre 1996; Cass. n. 23124 del 16 novembre 2010. 9. Dunque, ogniqualvolta la controversia, relativa a un rapporto assicurativo previdenziale, riguardi l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dell'obbligazione contributiva e si svolga - non importa se ad iniziativa dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. 26 agosto 1993 n. 9050) - fra l'ente pubblico e il datore di lavoro, si applica la norma sopra richiamata! ove si stabilisce un diretto legame tra l'espressione "giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", e quella locuzione precedente, nella quale sono indicate "le controversie relative agli obblighi dei datoti di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili". 10. Da ciò deriva che, dal tenore letterale della norma - che poi corrisponde esattamente alla sua ratio, che è quella di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n.
11671/1990 e Cass. n. 1252/1993, in motivazione) – deve ricavarsi la regola secondo la quale al terzo comma dell'art. 444 del codice di rito deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione "degli obblighi dei datori di lavoro" (cfr. Cass., 16 maggio 1996 n. 4541). 11.
L'interpretazione propugnata dalla ricorrente trascura di considerare sia il testo della norma (che evidentemente indica la sede dell'ufficio dell'ente che ha avanzato la pretesa, e non quella eventualmente diversa dove sia collocata la sede dell'azienda) sia la sua ratio, che, appunto, la giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta dei lavori preparatori alla novella introdotta dalla legge n.533 del 1973, individua nel favore accordato all'ente creditore ed eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinare la controversia, in fase giudiziale, all'ufficio nel quale è stata trattata la fase amministrativa, coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla "contiguità" tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia (si veda, per tutte, Cass, n. 550/ 1987 e successive conformi). 12.E' pur vero che, nel caso di specie, i lavoratori non operano alle dipendenze della stessa committente, ma la struttura della norma sta ad indicare chiaramente come la regola valga, nell'accezione individuata dal Giudice di Perugia, per tutte le cause che riguardano gli obblighi del datore di lavoro e su questo dato assorbente si innesta anche la controversia intrapresa dal coobbligato solidale, che risponde peraltro per le stesse sanzioni collegate all'omissione contributiva”
(così in motivazione Cass. civ., sez. VI-L, 9 settembre 2016, n. 17910).
Dunque, ogni qualvolta si discuta degli obblighi contributivi del datore di lavoro, ancorché sia invocata la responsabilità dell'asserito coobbligato in solido e dunque la controversia si svolga tra questi e l'ente previdenziale, per ragioni di coerenza con la ratio dell'art. 444, comma 3, c.p.c. il contenzioso deve incardinarsi dinanzi al Tribunale del luogo ove si trova l'ufficio dell'ente che ha in carico la gestione previdenziale dei rapporti facenti capo al datore di lavoro, e che dunque è fornito del potere di ricevere i contributi e di pretenderne il pagamento. Nel caso di specie, come visto, tale ufficio CP_ è quello di Pistoia, di talché la causa in esame risulta correttamente incardinata dinanzi a questo
Tribunale.
Nel merito
2. Quanto al merito, la causa può essere definita facendosi applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: “In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; in termini,
Cass. civ., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. civ., sez.
VI-L, 28 maggio 2014, n. 12002). CP_ 3. Vale la pena premettere che, nel ricorso proposto in sede monitoria dall' sulla scorta del
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2015012349/S03 del 14 gennaio 2016, l'odierno opposto ha fatto valere la responsabilità solidale della società opponente sulla scorta dell'asserito accertamento della stipula tra e di un “contratto di appalto avente ad Parte_1 Controparte_2 oggetto il facchinaggio e l'autotrasporto su strada di cose per conto terzi con veicoli”.
Parte ricorrente deduce la non correttezza di tale prospettazione, posto che il Verbale unico sulla cui CP_ scorta ha agito l' avrebbe qualificato il rapporto sussistente tra e Parte_1 Controparte_2 come contratto di trasporto, tanto da aver invocato la responsabilità solidale tra le due società in forza dell'art. 1, comma 248, della legge n. 190/2014, specificamente dedicata al contratto di trasporto. In altri termini, la società opponente, rilevato che in effetti quello intercorso con la cooperativa IL TRA fosse un contratto di trasporto, ed evidenziato come tale fosse stato ritenuto anche all'esito dell'accertamento ispettivo, ha eccepito il mutamento dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa vantata in sede monitoria dall'ente previdenziale convenuto. CP_ Nella memoria difensiva depositata nel presente giudizio di opposizione, invece, l' ha invocato la disciplina di cui alla citata legge n. 190/2014 in materia di responsabilità solidale del mittente nell'ambito dei contratti di trasporto. Alla luce di quest'ultima circostanza, della documentazione versata in atti, dell'esito dell'accertamento ispettivo (nel quale non viene evidenziato alcun elemento che induca a ritenere la non genuinità del contratto di trasporto di cui trattasi1), nonché del fatto che l'Ente convenuto, pur gravato del relativo onere, non ha comunque offerto di provare che tra e Parte_1 Parte_4
un contratto di appalto in luogo del contratto di trasporto formalmente stipulato tra le
[...]
CP_ parti (i soli capitoli di prova articolati dall' vertono infatti sulla prova del fatto che il dipendente della cooperativa in relazione al quale sono state verificate le omissioni contributive prestasse la Parte propria attività presso il magazzino , si ritiene pertanto pacifica tra le parti la genuinità del C contratto di trasporto in essere tra e il 4 marzo 2013 ed il 9 novembre Parte_1 Controparte_2
2018.
Vale peraltro la pena evidenziare come, nel caso che ci occupa, sulla scorta degli indici sintomatici Part individuati dalla giurisprudenza di legittimità, non risulta che il contratto sottoscritto da e Il Tra sia qualificabile come contratto di appalto, in luogo della denominazione in termini di contratto di trasporto indicata dalle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nell'indagine sul tipo di contratto concluso tra le parti in casi del tipo che qui importa, la qualificazione in termini di appalto nel servizio di trasporto può operarsi ogni qualvolta ricorra tutta una serie di indici sintomatici: la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per tutte le prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (che, tuttavia, ritiene questo giudice che sia un elemento rintracciabile altresì nell'ambito del contratto di trasporto), l'intenzione delle parti rivolta al raggiungimento di un risultato complessivo, i.e. un servizio di trasferimento di carattere continuativo, nel cui ambito il vettore sia gravato da un'obbligazione più ampia di quella tipica di cui all'art. 1678
c.c. (“Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”), “comprensiva di una articolata prestazione di servizi” (così Cass. civ., sez. L,
21386/2023, cit., che richiama altresì Cass. civ., sez. L, 6 marzo 2020, n. 6449). Con Circolare n. 17 dell'11 luglio 2012, il Ministero sociali ha preso posizione sul punto, Controparte_4 evidenziando che la qualificazione del rapporto tra le parti, ai fini dell'applicazione o meno del regime della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, in termini di contratto di trasporto (e non, invece, di appalto) dipenda dalla verifica del compimento da parte del vettore esclusivamente delle “operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci […] Diversamente, nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate, che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurando una diversa prestazione di servizi, si dovrà ritenere applicabile la disciplina dell'appalto”.
Nel caso che ci occupa, applicati i canoni di esegesi dei contratti di cui all'art. 1362 ss. c.c., deve Part ritenersi che il rapporto tra e per il periodo per cui è causa fosse inscrivibile nell'alveo della CP_2 figura contrattuale del trasporto sic et simpliciter qualificato, e ciò perché:
- Le obbligazioni assunte da quale vettore avevano ad oggetto “il ritiro, il Controparte_2 trasporto e la consegna da parte del vettore di merci consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto di terzi”
(cfr. art. 1) del contratto sub doc. 3 ricorso), oltre alle attività meramente strumentali del carico e scarico e della consegna presso i luoghi di destinazione (cfr. art. 3) del contratto già citato), senza che al vettore fosse affidata l'attività di predisposizione della merce, lo stoccaggio della stessa o altre attività ulteriori ed aggiuntive che potessero esulare dallo schema tipico del contratto di trasporto (né, come CP_ visto, l' ha offerto di provare il ricorrere di queste ultime circostanze);
- il vettore risulta gravato della responsabilità in ordine al risultato della consegna delle merci al destinatario;
- il vettore aveva piena autonomia gestionale, organizzativa e imprenditoriale, utilizzando mezzi propri attrezzati in conformità con le esigenze specifiche di ciascuna tipologia di trasporto da eseguire
(art. 2) del contratto) ed avendo libertà nell'organizzazione del proprio servizio quantunque entro le indicazioni del mittente quanto a priorità e tempistiche delle consegne da effettuare;
- non vi era alcun vincolo di esclusiva reciproco tra le parti del rapporto (cfr. art. 4) del contratto).
Ciò premesso, si ritiene che nei confronti dell'odierna ricorrente non possa imputarsi legittimamente la responsabilità solidale quale committente nell'ambito del predetto del contratto di trasporto sancita dall'art. 83-bis, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 248, della legge n. 190/20142. La legge da ultimo citata ha novellato l'art. 83-bis, d.l. 112/2008, introducendo, per quanto qui d'interesse, una specifica ipotesi di responsabilità solidale del mittente nei contratti di trasporto, allorché questi, prima della sottoscrizione del contratto stesso, non abbia verificato, tramite ottenimento del DURC, la regolarità nell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore (“4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4- ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”).
Ebbene, la novella de qua è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. Il contratto di trasporto di cui si discute, di contro, è stato stipulato il 4 marzo 2013, quando dunque la normativa citata non era regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali […]”. vigente: di talché, per l'applicazione del principio tempus regit actum ricavabile dall'art. 11 delle
Preleggi, non può ritenersi imputabile in capo a parte ricorrente la responsabilità solidale per le omissioni contributive commesse dal vettore IL TRA soc. coop. Diversamente argomentando, difatti, si finirebbe per riconoscere – pur dinanzi al silenzio della legge in ordine alla propria applicabilità retroattiva/ultrattiva – la soggezione dell'autonomia negoziale delle parti all'alea delle sopravvenienze normative tali da incidere sul sinallagma contrattuale e aggravare imprevedibilmente gli obblighi e le responsabilità 'collaterali' a carico di una delle parti (nel caso di specie, il mittente, che si troverebbe gravato dall'insorgere, imponderabile al momento della stipula del contratto, di una responsabilità solidale per omissioni del vettore a seguito dell'inadempimento di un obbligo, quello di acquisizione del DURC, che al momento del sorgere del vincolo non gli era richiesto di adempiere).
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che la menzionata disposizione, evocata nel Verbale CP_ unico ed altresì dall' nella memoria difensiva, sia astrattamente applicabile nel caso che ci occupa in ragione del fatto che il contratto di trasporto tra la ricorrente e la cooperativa era in essere al CP_2 momento dell'entrata in vigore della novella di cui si discute, non mutano le conclusioni cui si è pervenuti. La fattispecie introdotta con la legge n. 190/2014, difatti, esclude la solidarietà tra vettore e committente allorché quest'ultimo abbia verificato preliminarmente alla stipula del contratto la regolarità contributiva e assicurativa del vettore. Nel caso che ci occupa, vi è prova documentale che, prima dell'entrata in vigore della modifica normativa predetta, il 27 dicembre 2014 abbia Parte_1 acquisito dal vettore il DURC positivo. Non risultano persuasive, in proposito, le argomentazioni spese CP_ dall' nella propria memoria allorché ha affermato: “Riguardo alla questione concernente il rilascio del DURC per la quale la parte opponente deduce che in data 27.12.2014 ha richiesto ed ottenuto un
DURC regolare della cooperativa IL TRA, si fa presente che all'epoca non era ancora in corso l'accertamento ispettivo che è iniziato solo nel gennaio 2015 come documentato in atti. Dunque, la situazione di regolarità contributiva nel dicembre 2014 della cooperativa non assume rilievo rispetto a quanto poi accertato nel corso della successiva ispezione”. Ebbene, il giudice ritiene infondato tale CP_ assunto, posto che, se fosse come prospettato dall'ente previdenziale convenuto, si lascerebbe ad e all'alea di ciascun singolo caso concreto l'imputazione o meno di un'ipotesi di responsabilità che, di contro, la legge expressis verbis riconnette ad una specifica omissione (il non aver verificato la regolarità retributiva e contributiva del vettore prima della stipula del contratto di trasporto), senza attribuire alcun peso o rilievo ad eventuali successivi accertamenti ispettivi. Ne consegue che il mittente che, in ossequio agli obblighi impostigli ex lege ai sensi dell'art. 83-bis, commi 4-bis e 4-ter,
d.l. 112/2008 come modificato dall'art. 1, comma 248, legge n. 190/2014, acquisisca il DURC positivo del vettore prima della stipula del contratto deve esser mandato esente da qualunque profilo di responsabilità solidale a prescindere poi da eventuali successive attività ispettive che accertino di contro l'esistenza di irregolarità. E ciò perché il mittente non ha diretta contezza né alcun potere di intervento in ordine all'assolvimento da parte del vettore degli obblighi retributivi e contributivi su quest'ultimo gravanti, potendo al più confidare nell'attestazione proveniente dagli enti previdenziali in merito alla regolarità contributiva al momento della stipula del contratto di trasporto con un certo vettore.
Ne consegue che non sussiste in capo a la responsabilità solidale con la cooperativa Parte_1 [...] per le omissioni contributive commesse da quest'ultima in relazione al dipendente CP_2
Di talché il decreto ingiuntivo n. 261/2022, emesso da questo Ufficio il 14.11.2022, deve Pt_2 essere revocato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) in accoglimento del ricorso proposto da revoca il decreto ingiuntivo n. 261/2022, Parte_1 emesso da questo Ufficio il 14.11.2022 e notificato il 24.11.2022, accertando che nulla è dovuto in CP_ favore di da parte della società ricorrente per le ragioni di cui in motivazione;
CP_
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi,
€ 21,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pistoia, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel verbale unico si legge esclusivamente che “La opera all'interno dei locali di (cf Controparte_2 Pt_1 P.IVA_1 in forza di un contratto di trasporto stipulato in data 4/3/2013” (pag. 2) e che “L'art 1 L.190/2014 ai commi 247 e 248 prevede l'estensione anche ai contratti di trasporto della responsabilità solidale con riferimento ai trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori. Pertanto copia del presente verbale nella parte relativa all'addebito della contribuzione per il periodo Dicembre 2014 (scadenza pagamento contributi 16/1/2015) – Marzo 2015 per i lavoratori coinvolti ( viene inviata al committente (CF ) in qualità di obbligato solidale” (pag. 7). Pt_2 Pt_1 P.IVA_1 2 Per la parte che qui rileva, l'art. 1, comma 248, legge 190/2014 ha disposto: “248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: […] b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARESCA ARTURO, dell'avv. D'ONOFRIO Pt_1 P.IVA_1 ENRICO MARIA e dell'avv. BONOMO MARCELLO elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2 come in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23.12.2022, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
261/2022, emesso da questo Ufficio il 14.11.2022 e notificatole il 24.11.2022, con cui le era stato CP_ ingiunto di pagare ad la somma di € 1.284,80, oltre interessi legali e rivalutazione, ed oltre le spese legali, quale obbligato in solido con la per l'omesso versamento dei dovuti Controparte_2 contributi per il periodo 1.10.2014-31.3.2015 per il dipendente come risultante dal Verbale Pt_2
Unico di Accertamento e notificazione n. 2015012349/S03 del 14 gennaio 2016.
La società ricorrente ha censurato l'opposto decreto ingiuntivo sulla scorta dei seguenti motivi: i) incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia;
ii) la medesima pretesa sarebbe stata vantata CP_ dall' verso la società che avrebbe chiesto la rateazione per l'estinzione dell'intero Parte_3 debito;
iii) l'insussistenza della invocata responsabilità solidale della iv) la decadenza Pt_1
CP_ dell' dal recupero contributivo per tardività; v) la non comprensibilità dei criteri di computo del quantum debeatur ingiunto;
vi) il beneficium excussionis. CP_
Ha dunque convenuto in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “In rito, in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Pistoia e per l'effetto dichiararsi nullo e revocarsi il Decreto Ingiuntivo Trib. Pistoia n. 261/2022- Rg.
692/2022 del 14 novembre 2022, indicando come competenti alternativamente il Tribunale Civile – sez.
Lavoro di Milano, di Arezzo o di Pistoia.
Nel merito: in accoglimento della proposta opposizione e per le ragioni sopra svolte, rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ex art. 2697 c.c. la pretesa monitoria avanzata dall' portata dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare, annullare, CP_1 dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenga operante la solidarietà ex art. art. 1 comma 247 e 248 l. 190/2014, accertarsi e dichiararsi che la convenuta opposta è decaduta dalla pretesa creditoria per aver depositato il ricorso monitorio, di cui al decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre il termine annuale previsto dalla citata norma e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale ritenga operante la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 accertarsi e dichiararsi che la convenuta opposta è decaduta dalla pretesa creditoria per aver depositato il ricorso monitorio, di cui al decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre il termine biennale previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ed inconcessa ipotesi in cui il
Tribunale, nei limiti di quanto effettivamente e rigorosamente dimostrato in corsa di causa, ritenesse operante, nei confronti di la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003: Parte_1
a) limitarsi la condanna a quanto rigorosamente allegato e dimostrato da parte dell' e al CP_3 netto di quanto già pagato da parte del debitore principale e/o da altro coobbligato solidale;
b) per le ragioni espresse in narrativa, si eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società per le somme di Controparte_2 rispettiva competenza secondo quanto ex adverso dedotto e secondo quanto verrà eventualmente accertato in corso di causa;
c) dichiararsi che la società è l'obbligata principale al pagamento dei Controparte_2 contributi previdenziali ed obbligatori;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.”. CP_ Costituitosi tempestivamente, l' convenuto ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della domanda avversaria con accertamento della debenza dei contributi di cui all'opposto decreto ingiuntivo e la vittoria delle spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sulla pregiudiziale eccezione di incompetenza per territorio
1. L'eccezione formulata da parte ricorrente è infondata.
Come emerge dalla documentazione in atti (cfr., in specie, il Verbale Unico di accertamento e CP_ notificazione da cui scaturisce il contenzioso sub iudice, prodotto dall' sub doc. 2 e dalla parte ricorrente sub doc. 5), l'obbligato principale per gli obblighi contributivi di cui trattasi, ossia la società cooperativa risulta titolare di posizione contributiva n. 6304915705 presso la sede Controparte_2
CP_ di Pistoia.
1.1. Come pacifico in giurisprudenza, “ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie relative agli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., si deve avere riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento, in quanto investito del potere di gestione esterna, che, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, coincide con l'ufficio periferico preposto, per legge o per regolamento, alla gestione dei rapporti contributivi” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. L, 20 novembre 2024, n. 29869). Con precipuo riguardo, poi, all'ipotesi nella quale sia dedotto in giudizio un vincolo di solidarietà per omessa contribuzione da parte del datore di lavoro, la Suprema Corte ha più diffusamente osservato: “7. L'art. 444, 3° co. c.p.c. attribuisce la competenza "per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi" al tribunale "del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente".
8. Come da questa Corte già affermato, per ufficio dell'ente, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, c.p.c. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza Corte cost. n. 477 del 1991), rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale - così Cass. n.
10702 del 2015; 23893 del 23 dicembre 2004; Cass. n. 11266 del 17 dicembre 1996; Cass. n. 23124 del 16 novembre 2010. 9. Dunque, ogniqualvolta la controversia, relativa a un rapporto assicurativo previdenziale, riguardi l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dell'obbligazione contributiva e si svolga - non importa se ad iniziativa dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. 26 agosto 1993 n. 9050) - fra l'ente pubblico e il datore di lavoro, si applica la norma sopra richiamata! ove si stabilisce un diretto legame tra l'espressione "giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", e quella locuzione precedente, nella quale sono indicate "le controversie relative agli obblighi dei datoti di lavoro e alla applicazione delle sanzioni civili". 10. Da ciò deriva che, dal tenore letterale della norma - che poi corrisponde esattamente alla sua ratio, che è quella di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale (cfr. Cass. n.
11671/1990 e Cass. n. 1252/1993, in motivazione) – deve ricavarsi la regola secondo la quale al terzo comma dell'art. 444 del codice di rito deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione "degli obblighi dei datori di lavoro" (cfr. Cass., 16 maggio 1996 n. 4541). 11.
L'interpretazione propugnata dalla ricorrente trascura di considerare sia il testo della norma (che evidentemente indica la sede dell'ufficio dell'ente che ha avanzato la pretesa, e non quella eventualmente diversa dove sia collocata la sede dell'azienda) sia la sua ratio, che, appunto, la giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta dei lavori preparatori alla novella introdotta dalla legge n.533 del 1973, individua nel favore accordato all'ente creditore ed eventualmente ai lavoratori assicurati, nel senso di avvicinare la controversia, in fase giudiziale, all'ufficio nel quale è stata trattata la fase amministrativa, coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla "contiguità" tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia (si veda, per tutte, Cass, n. 550/ 1987 e successive conformi). 12.E' pur vero che, nel caso di specie, i lavoratori non operano alle dipendenze della stessa committente, ma la struttura della norma sta ad indicare chiaramente come la regola valga, nell'accezione individuata dal Giudice di Perugia, per tutte le cause che riguardano gli obblighi del datore di lavoro e su questo dato assorbente si innesta anche la controversia intrapresa dal coobbligato solidale, che risponde peraltro per le stesse sanzioni collegate all'omissione contributiva”
(così in motivazione Cass. civ., sez. VI-L, 9 settembre 2016, n. 17910).
Dunque, ogni qualvolta si discuta degli obblighi contributivi del datore di lavoro, ancorché sia invocata la responsabilità dell'asserito coobbligato in solido e dunque la controversia si svolga tra questi e l'ente previdenziale, per ragioni di coerenza con la ratio dell'art. 444, comma 3, c.p.c. il contenzioso deve incardinarsi dinanzi al Tribunale del luogo ove si trova l'ufficio dell'ente che ha in carico la gestione previdenziale dei rapporti facenti capo al datore di lavoro, e che dunque è fornito del potere di ricevere i contributi e di pretenderne il pagamento. Nel caso di specie, come visto, tale ufficio CP_ è quello di Pistoia, di talché la causa in esame risulta correttamente incardinata dinanzi a questo
Tribunale.
Nel merito
2. Quanto al merito, la causa può essere definita facendosi applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: “In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; in termini,
Cass. civ., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. civ., sez.
VI-L, 28 maggio 2014, n. 12002). CP_ 3. Vale la pena premettere che, nel ricorso proposto in sede monitoria dall' sulla scorta del
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2015012349/S03 del 14 gennaio 2016, l'odierno opposto ha fatto valere la responsabilità solidale della società opponente sulla scorta dell'asserito accertamento della stipula tra e di un “contratto di appalto avente ad Parte_1 Controparte_2 oggetto il facchinaggio e l'autotrasporto su strada di cose per conto terzi con veicoli”.
Parte ricorrente deduce la non correttezza di tale prospettazione, posto che il Verbale unico sulla cui CP_ scorta ha agito l' avrebbe qualificato il rapporto sussistente tra e Parte_1 Controparte_2 come contratto di trasporto, tanto da aver invocato la responsabilità solidale tra le due società in forza dell'art. 1, comma 248, della legge n. 190/2014, specificamente dedicata al contratto di trasporto. In altri termini, la società opponente, rilevato che in effetti quello intercorso con la cooperativa IL TRA fosse un contratto di trasporto, ed evidenziato come tale fosse stato ritenuto anche all'esito dell'accertamento ispettivo, ha eccepito il mutamento dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa vantata in sede monitoria dall'ente previdenziale convenuto. CP_ Nella memoria difensiva depositata nel presente giudizio di opposizione, invece, l' ha invocato la disciplina di cui alla citata legge n. 190/2014 in materia di responsabilità solidale del mittente nell'ambito dei contratti di trasporto. Alla luce di quest'ultima circostanza, della documentazione versata in atti, dell'esito dell'accertamento ispettivo (nel quale non viene evidenziato alcun elemento che induca a ritenere la non genuinità del contratto di trasporto di cui trattasi1), nonché del fatto che l'Ente convenuto, pur gravato del relativo onere, non ha comunque offerto di provare che tra e Parte_1 Parte_4
un contratto di appalto in luogo del contratto di trasporto formalmente stipulato tra le
[...]
CP_ parti (i soli capitoli di prova articolati dall' vertono infatti sulla prova del fatto che il dipendente della cooperativa in relazione al quale sono state verificate le omissioni contributive prestasse la Parte propria attività presso il magazzino , si ritiene pertanto pacifica tra le parti la genuinità del C contratto di trasporto in essere tra e il 4 marzo 2013 ed il 9 novembre Parte_1 Controparte_2
2018.
Vale peraltro la pena evidenziare come, nel caso che ci occupa, sulla scorta degli indici sintomatici Part individuati dalla giurisprudenza di legittimità, non risulta che il contratto sottoscritto da e Il Tra sia qualificabile come contratto di appalto, in luogo della denominazione in termini di contratto di trasporto indicata dalle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nell'indagine sul tipo di contratto concluso tra le parti in casi del tipo che qui importa, la qualificazione in termini di appalto nel servizio di trasporto può operarsi ogni qualvolta ricorra tutta una serie di indici sintomatici: la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per tutte le prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (che, tuttavia, ritiene questo giudice che sia un elemento rintracciabile altresì nell'ambito del contratto di trasporto), l'intenzione delle parti rivolta al raggiungimento di un risultato complessivo, i.e. un servizio di trasferimento di carattere continuativo, nel cui ambito il vettore sia gravato da un'obbligazione più ampia di quella tipica di cui all'art. 1678
c.c. (“Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”), “comprensiva di una articolata prestazione di servizi” (così Cass. civ., sez. L,
21386/2023, cit., che richiama altresì Cass. civ., sez. L, 6 marzo 2020, n. 6449). Con Circolare n. 17 dell'11 luglio 2012, il Ministero sociali ha preso posizione sul punto, Controparte_4 evidenziando che la qualificazione del rapporto tra le parti, ai fini dell'applicazione o meno del regime della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, in termini di contratto di trasporto (e non, invece, di appalto) dipenda dalla verifica del compimento da parte del vettore esclusivamente delle “operazioni tipiche del trasporto ed eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci […] Diversamente, nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate, che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurando una diversa prestazione di servizi, si dovrà ritenere applicabile la disciplina dell'appalto”.
Nel caso che ci occupa, applicati i canoni di esegesi dei contratti di cui all'art. 1362 ss. c.c., deve Part ritenersi che il rapporto tra e per il periodo per cui è causa fosse inscrivibile nell'alveo della CP_2 figura contrattuale del trasporto sic et simpliciter qualificato, e ciò perché:
- Le obbligazioni assunte da quale vettore avevano ad oggetto “il ritiro, il Controparte_2 trasporto e la consegna da parte del vettore di merci consistenti in collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza, e quant'altro avente le caratteristiche per il trasporto merci per conto di terzi”
(cfr. art. 1) del contratto sub doc. 3 ricorso), oltre alle attività meramente strumentali del carico e scarico e della consegna presso i luoghi di destinazione (cfr. art. 3) del contratto già citato), senza che al vettore fosse affidata l'attività di predisposizione della merce, lo stoccaggio della stessa o altre attività ulteriori ed aggiuntive che potessero esulare dallo schema tipico del contratto di trasporto (né, come CP_ visto, l' ha offerto di provare il ricorrere di queste ultime circostanze);
- il vettore risulta gravato della responsabilità in ordine al risultato della consegna delle merci al destinatario;
- il vettore aveva piena autonomia gestionale, organizzativa e imprenditoriale, utilizzando mezzi propri attrezzati in conformità con le esigenze specifiche di ciascuna tipologia di trasporto da eseguire
(art. 2) del contratto) ed avendo libertà nell'organizzazione del proprio servizio quantunque entro le indicazioni del mittente quanto a priorità e tempistiche delle consegne da effettuare;
- non vi era alcun vincolo di esclusiva reciproco tra le parti del rapporto (cfr. art. 4) del contratto).
Ciò premesso, si ritiene che nei confronti dell'odierna ricorrente non possa imputarsi legittimamente la responsabilità solidale quale committente nell'ambito del predetto del contratto di trasporto sancita dall'art. 83-bis, commi 4-bis e 4-ter, d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 248, della legge n. 190/20142. La legge da ultimo citata ha novellato l'art. 83-bis, d.l. 112/2008, introducendo, per quanto qui d'interesse, una specifica ipotesi di responsabilità solidale del mittente nei contratti di trasporto, allorché questi, prima della sottoscrizione del contratto stesso, non abbia verificato, tramite ottenimento del DURC, la regolarità nell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore (“4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4- ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”).
Ebbene, la novella de qua è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. Il contratto di trasporto di cui si discute, di contro, è stato stipulato il 4 marzo 2013, quando dunque la normativa citata non era regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.
4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.
4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.
4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali […]”. vigente: di talché, per l'applicazione del principio tempus regit actum ricavabile dall'art. 11 delle
Preleggi, non può ritenersi imputabile in capo a parte ricorrente la responsabilità solidale per le omissioni contributive commesse dal vettore IL TRA soc. coop. Diversamente argomentando, difatti, si finirebbe per riconoscere – pur dinanzi al silenzio della legge in ordine alla propria applicabilità retroattiva/ultrattiva – la soggezione dell'autonomia negoziale delle parti all'alea delle sopravvenienze normative tali da incidere sul sinallagma contrattuale e aggravare imprevedibilmente gli obblighi e le responsabilità 'collaterali' a carico di una delle parti (nel caso di specie, il mittente, che si troverebbe gravato dall'insorgere, imponderabile al momento della stipula del contratto, di una responsabilità solidale per omissioni del vettore a seguito dell'inadempimento di un obbligo, quello di acquisizione del DURC, che al momento del sorgere del vincolo non gli era richiesto di adempiere).
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che la menzionata disposizione, evocata nel Verbale CP_ unico ed altresì dall' nella memoria difensiva, sia astrattamente applicabile nel caso che ci occupa in ragione del fatto che il contratto di trasporto tra la ricorrente e la cooperativa era in essere al CP_2 momento dell'entrata in vigore della novella di cui si discute, non mutano le conclusioni cui si è pervenuti. La fattispecie introdotta con la legge n. 190/2014, difatti, esclude la solidarietà tra vettore e committente allorché quest'ultimo abbia verificato preliminarmente alla stipula del contratto la regolarità contributiva e assicurativa del vettore. Nel caso che ci occupa, vi è prova documentale che, prima dell'entrata in vigore della modifica normativa predetta, il 27 dicembre 2014 abbia Parte_1 acquisito dal vettore il DURC positivo. Non risultano persuasive, in proposito, le argomentazioni spese CP_ dall' nella propria memoria allorché ha affermato: “Riguardo alla questione concernente il rilascio del DURC per la quale la parte opponente deduce che in data 27.12.2014 ha richiesto ed ottenuto un
DURC regolare della cooperativa IL TRA, si fa presente che all'epoca non era ancora in corso l'accertamento ispettivo che è iniziato solo nel gennaio 2015 come documentato in atti. Dunque, la situazione di regolarità contributiva nel dicembre 2014 della cooperativa non assume rilievo rispetto a quanto poi accertato nel corso della successiva ispezione”. Ebbene, il giudice ritiene infondato tale CP_ assunto, posto che, se fosse come prospettato dall'ente previdenziale convenuto, si lascerebbe ad e all'alea di ciascun singolo caso concreto l'imputazione o meno di un'ipotesi di responsabilità che, di contro, la legge expressis verbis riconnette ad una specifica omissione (il non aver verificato la regolarità retributiva e contributiva del vettore prima della stipula del contratto di trasporto), senza attribuire alcun peso o rilievo ad eventuali successivi accertamenti ispettivi. Ne consegue che il mittente che, in ossequio agli obblighi impostigli ex lege ai sensi dell'art. 83-bis, commi 4-bis e 4-ter,
d.l. 112/2008 come modificato dall'art. 1, comma 248, legge n. 190/2014, acquisisca il DURC positivo del vettore prima della stipula del contratto deve esser mandato esente da qualunque profilo di responsabilità solidale a prescindere poi da eventuali successive attività ispettive che accertino di contro l'esistenza di irregolarità. E ciò perché il mittente non ha diretta contezza né alcun potere di intervento in ordine all'assolvimento da parte del vettore degli obblighi retributivi e contributivi su quest'ultimo gravanti, potendo al più confidare nell'attestazione proveniente dagli enti previdenziali in merito alla regolarità contributiva al momento della stipula del contratto di trasporto con un certo vettore.
Ne consegue che non sussiste in capo a la responsabilità solidale con la cooperativa Parte_1 [...] per le omissioni contributive commesse da quest'ultima in relazione al dipendente CP_2
Di talché il decreto ingiuntivo n. 261/2022, emesso da questo Ufficio il 14.11.2022, deve Pt_2 essere revocato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) in accoglimento del ricorso proposto da revoca il decreto ingiuntivo n. 261/2022, Parte_1 emesso da questo Ufficio il 14.11.2022 e notificato il 24.11.2022, accertando che nulla è dovuto in CP_ favore di da parte della società ricorrente per le ragioni di cui in motivazione;
CP_
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi,
€ 21,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pistoia, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel verbale unico si legge esclusivamente che “La opera all'interno dei locali di (cf Controparte_2 Pt_1 P.IVA_1 in forza di un contratto di trasporto stipulato in data 4/3/2013” (pag. 2) e che “L'art 1 L.190/2014 ai commi 247 e 248 prevede l'estensione anche ai contratti di trasporto della responsabilità solidale con riferimento ai trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori. Pertanto copia del presente verbale nella parte relativa all'addebito della contribuzione per il periodo Dicembre 2014 (scadenza pagamento contributi 16/1/2015) – Marzo 2015 per i lavoratori coinvolti ( viene inviata al committente (CF ) in qualità di obbligato solidale” (pag. 7). Pt_2 Pt_1 P.IVA_1 2 Per la parte che qui rileva, l'art. 1, comma 248, legge 190/2014 ha disposto: “248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: […] b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.
4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale