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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 21943 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Il dott. (C.F. ) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dagli avvocati prof. Ferruccio Auletta e Salvatore Di Meglio, come da procura giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E la dott.ssa (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) direttore responsabile pro CP_2 Controparte_3 C.F._3 tempore del quotidiano “ ; CP_4
(C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_5
- P. IVA - R.E.A. Torino ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3
pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Martinetti e Vanessa Giovanetti giuste procure alle liti rilasciate su documenti informatici separati, sottoscritti con firma digitale ex art. 83, comma terzo,
c.p.c.
CONVENUTI la dott.ssa (C.F. ) Controparte_6 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Maria Coen e dall'Avv. Maria Elisabetta Faraggiana, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
la dott.ssa , (C.F. , Controparte_7 C.F._5 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Pineschi e dall'Avv.
Luca Calcagni, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione notificato il 18 marzo 2022:
«Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:
i. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la dott.ssa con gli Parte_2
articoli del 17 e del 18 marzo 2020 nel quotidiano “La Repubblica”, ha attuato condotte illecite riconducibili agli artt. 595 e 684 c.p., così ledendo l'onore, la dignità e la reputazione, umana e professionale, del dott. ; Pt_3
ii. accertare e dichiarare che, con i medesimi articoli, la dott.ssa ha, altresì, violato, per Parte_2
tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto alla riservatezza del dott. ; Pt_3
iii. accertare e dichiarare che hanno concorso nella realizzazione dei predetti illeciti, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le dott.sse E. e;
CP_6 CP_8
iv. accertare e dichiarare che il direttore responsabile pro tempore, dott. ha omesso di CP_9
esercitare il debito controllo sulla pubblicazione dei già menzionati articoli e, conseguentemente, dichiararlo tenuto, ex artt. 57 e 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno cagionato, in solido, ex art. 11 l. 47/1948, con l'editore del quotidiano “La ”, CP_4 Controparte_5
[...]
v. accertare e dichiarare, altresì, che ricorrono tutti i presupposti per la condanna alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 47/1948, tenuto conto della gravità della diffamazione e della rilevanza nazionale del quotidiano “La Repubblica”; vi. per l'effetto, condannare tutte le parti convenute, anche in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio per gli illeciti in danno dell'onore, della dignità, della reputazione e del diritto alla riservatezza del dott. , di una somma pari a euro 600.000,00 ovvero di quella maggiore o Pt_3
minore che sarà ritenuta di equità; vii. condannare, altresì, la dott.ssa il direttore responsabile pro tempore, dott. Parte_2 CP_9
e l'editore del quotidiano “ ”, al pagamento della CP_4 Controparte_5
somma ulteriore di euro 200.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di equità,
a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 l. 47/1948; viii. ordinare, facendone sin d'ora espressa istanza ex art. 120 c.p.c., la pubblicazione dell'estratto della sentenza, a spese dei convenuti, su tutte le testate giornalistiche e siti web di informazione in cui sono stati riportati i fatti lesivi dell'onore, della dignità e della reputazione del dott. , Pt_3 segnatamente: “ ”, anche nell'edizione on line;
“ ”, anche nell'edizione on CP_4 CP_10 line;
“ ”; “ .it”; “ ”, anche nell'edizione online;
“ ”, anche CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 nell'edizione online;
“ ” anche nell'edizione online;
“ ”, anche Controparte_15 CP_16 nell'edizione online;
“ ” anche nell'edizione on line;
“ ” anche nell'edizione CP_17 CP_18
2 online; “ anche nell'edizione on line;
nonché nelle edizioni on line di;
CP_19 Controparte_20
; ; ; Corriere Adriatico;
Left; Uguale per tutti;
CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
; KontroKultura;
Affari italiani;
Fanpage;
[...] CP_25 CP_26 CP_27
; ; ; ; ;
[...] CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
; ; e ogni altro sito web o blog contenente riferimenti alla CP_35 CP_36 CP_37
presente vicenda e rinvenibile on line. ix. con vittoria di spese, competenze e onorari
Per le parti convenute il dott. e la Controparte_38 Controparte_3
dott.ssa nella comparsa di costituzione e risposta del 14.2.2023: Controparte_1
“Per tutto quanto sopra esposto, il dott. e la Controparte_38 Controparte_3
dott.ssa nelle suindicate qualità e come sopra rappresentati e difesi, così precisano Controparte_1
le loro conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. Parte_1
poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione;
- in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 presente giudizio in favore di parte convenuta..”. per la parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta del 26 Controparte_6
gennaio del 2023:
“si conclude chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo giustizia, il cui importo verrà devoluto dalla concludente a favore dell' , Controparte_39 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 00195 Via G. Mazzini, 73” CP_19
per parte convenuta , nella comparsa di costituzione e risposta del Controparte_7
24 gennaio 2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della dott.ssa
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i Controparte_7
motivi ampiamente esposti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta.
Voglia, altresì, condannare la parte attrice dott. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. alla Parte_1
somma che riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
3 Oggetto: azione di risarcimento dei danni da diffamazione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, il Dott. ha citato in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la Dott.ssa , in qualità di autrice degli articoli del 17 Controparte_1
e del 18 marzo 2020 pubblicati nel quotidiano “La Repubblica”, e CP_3 [...]
, nelle rispettive qualità di direttore responsabile pro tempore e società editrice del Controparte_5
suddetto giornale, nonché le dott.sse ed , chiedendo la Controparte_6 Controparte_7
condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione dei predetti articoli dal presunto carattere diffamatorio e lesivo del diritto alla riservatezza.
A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che negli articoli oggetto di causa la giornalista ha riportato, per stralcio e per riassunto, il contenuto degli atti del processo penale n.
11735/2020 a suo carico e, in particolare, della querela sporta nei suoi confronti dalla moglie
[...]
, violando innanzitutto il proprio diritto alla riservatezza. Controparte_40
Inoltre, l'attore ha censurato il carattere diffamatorio dell'articolo nella parte in cui sono state riportate le presunte violenze fisiche e psicologiche che sarebbero state perpetrate dallo stesso in danno della donna, con particolare riferimento all'episodio occorso in data 10 marzo 2020, oggetto del fatto contestato sia in sede penale che in sede disciplinare al Dott. , deducendo che in tali Pt_3
articoli sarebbe stato falsamente rappresentato come un uomo violento, sia fisicamente che psicologicamente, per i comportanti tenuti nei confronti della propria coniuge.
L'attore ha precisato, invece, che i fatti dai quali è scaturito il procedimento penale originato dalla denuncia-querela presentata l'11 marzo 2020 dalla moglie, sarebbero accaduti accidentalmente nel corso di una concitata lite coniugale nel modo in cui è stato poi correttamente ricostruito nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., là dove sarebbe stata espressamente esclusa la sussistenza dei reati contestati (anche) a prescindere dall'intervenuta improcedibilità del giudizio per la sopravvenuta remissione della querela da parte della sig.ra La ricostruzione dei fatti CP_40
operata dal P.M. sarebbe poi stata integralmente recepita nel decreto di archiviazione del G.I.P., che avrebbe espressamente fatto proprie tutte le considerazioni svolte dalla Procura, così come lo stesso accertamento sarebbe stato effettuato nella richiesta di non luogo a procedere avanzata dal
Procuratore Generale della Corte di Cassazione in sede disciplinare.
Secondo l'attore inoltre, la giornalista avrebbe fatto ricorso all'espediente dell'accostamento suggestivo, nella parte in cui ha evidenziato, in violazione del limite della continenza, il fatto che il
4 dott. , nell'esercizio della sua funzione di Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Pt_3
Cassazione, aveva richiesto il rigetto del ricorso avanzato dai figli della sig.ra Persona_1
(caso tristemente noto alle cronache nazionali per l'efferatezza del femminicidio consumato da parte del marito della vittima), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva loro negato il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'inerzia dei magistrati del P.M., titolari dell'inchiesta, nell'agire a fronte delle numerose denunce della donna, pur riconosciuto in primo grado;
tale accostamento, secondo l'attore, sarebbe infatti idoneo a evocare, nel lettore, l'idea di una qualche forma di solidarietà dell'esponente (in quanto preteso uomo violento con sua moglie) con l'omicida.
A ciò si aggiunga che la giornalista, secondo l'attore, avrebbe creato nel lettore la falsa rappresentazione di una circostanza non vera, là dove avrebbe lasciato intendere, nel titolo dell'articolo uscito il giorno successivo, che la Cassazione avesse sospeso l'attore da tutte le funzioni esercitate, diversamente dalla circostanza vera che il dott. aveva spontaneamente richiesto al Pt_3
Procuratore generale di non svolgere le sole funzioni disciplinari, continuando, per il resto, a svolgere
(come tuttora svolge) quelle inerenti alla giurisdizione generale di legittimità.
Da ultimo, l'attore ha lamentato che sia stato riportato un virgolettato, imputato (falsamente) alla figlia nata dal suo precedente matrimonio, che sembrerebbe confermare la pretesa natura violenta del padre.
Con specifico riferimento alle richieste risarcitorie svolte nei confronti delle dott.sse CP_7
e l'attore ha dedotto che la dott.ssa amica comune della coppia alla quale la moglie CP_6 CP_6 dell'attore si sarebbe rivolta nell'immediatezza della (asserita) violenza per poter contattare un avvocato civilista e introdurre un procedimento di separazione personale, l'avrebbe messa invece in contatto con la dott.ssa presidente di un'associazione a tutela delle donne e che le due CP_7
convenute avrebbero poi accompagnato la moglie dell'attore il giorno dopo in Commissariato, dove costei sarebbe stata sottoposta a una serie di domande sul pregresso rapporto matrimoniale, su possibili altre liti ed anche su particolari intimi del rapporto coniugale che esulavano da ogni possibile risvolto giudiziario. La Dott.ssa avrebbe poi trasmesso alla giornalista la copia della denuncia CP_7
querela, richiesta alla moglie del Dott. e ottenuta mediante un artificio, previa creazione a tal Pt_3
fine di un gruppo whatsapp con la Sig.ra e la Dott.ssa CP_40 CP_6
Pertanto secondo l'attore “l'interessamento” delle stesse al momento della presentazione della denuncia-querela e, successivamente, l'attività di “mediazione” con la giornalista, avrebbero contribuito all'attuazione, da parte della Dott.ssa degli illeciti di pubblicazione arbitraria di Pt_2 atti del procedimento penale e di diffamazione, con conseguente lesione dell'onore, della dignità umana e della reputazione, personale e professionale, del dott. . Pt_3
5
Per questi motivi
l'attore ha assunto la concorrente responsabilità delle dott.sse e CP_7 nella realizzazione degli illeciti in suo danno, queste ultime, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (che CP_6 in lettura combinata con l'art. 2055 c.c., obbliga al risarcimento del danno tutti i soggetti cui è imputabile il fatto dannoso), e ha chiesto la loro condanna, in solido con la dott.ssa il direttore Pt_2 responsabile, dott. e l'editore del quotidiano , CP_9 CP_4 Controparte_5
al risarcimento del danno patito.
[...]
Si sono costituiti in giudizio la dott.ssa autrice degli articoli contestati, il Controparte_1
dott. direttore responsabile e , e Controparte_3 Controparte_38 CP_41 soggetto responsabile per il comparto editoriale 'Repubblica', chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attore in quanto infondate.
In via preliminare, i convenuti hanno contestato la sussistenza della presunta violazione dell'art. 684 c.p. e, in particolare, dell'art. 114 c.p.p., là dove, secondo la tesi difensiva dell'attore, la giornalista con i propri scritti, oltre ad integrare l'illecito della diffamazione, avrebbe altresì Pt_2 integrato la fattispecie di illecita divulgazione di atti del procedimento penale di cui all' art. 684 c.p.
Al riguardo i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti, quali conseguenza immediata e diretta, dal reato di illecita divulgazione di atti del procedimento penale, richiamando il principio stabilito dalla Corte di
Cassazione, SS.UU. civili, nell'ordinanza n. 3727 del 17 novembre 2015, con cui è stata definitivamente esclusa la natura 'plurioffensiva' della violazione del segreto istruttorio ovvero della divulgazione di atti del procedimento penale e ne è stata invece affermata la natura di reati monoffensivi nei confronti della sola amministrazione della giustizia.
Inoltre, svolta la premessa che il giornalista, nell'esercizio del diritto di cronaca, debba offrire la massima trasparenza alle fonti delle notizie, i convenuti hanno tuttavia evidenziato che i giornalisti e gli editori, “sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”, a norma dell'art. 2 (comma 3) della legge professionale n.
69/1963.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la pretesa natura diffamatoria degli articoli incriminati, deducendo che la giornalista si sarebbe limitata a riportare un riassunto della querela sporta dalla Sig.ra senza mai avallare la ricostruzione dei fatti dalla stessa operata e senza Parte_4
aver espresso alcun giudizio in proposito, né sulla persona del Dott. né sulla sua attività Pt_3 professionale;
a quest'ultimo riguardo, secondo i convenuti, la giornalista si sarebbe limitata a porre all'attenzione dei lettori, proprio per la singolarità della situazione emersa, uno degli ultimi casi trattati dal magistrato e relativo all'omicidio di che aveva particolarmente Persona_1
interessato gli organi di informazione.
6 La giornalista dunque, secondo la tesi difensiva dei convenuti, avrebbe legittimamente Pt_2
riportato il contenuto essenziale di una grave denuncia di violenze fisiche e psicologiche a carico di un magistrato (denuncia reiterata dalla signora anche al Pronto Soccorso), precisando ai lettori Pt_3
che tale ricostruzione era quella che emergeva dalla sola denuncia della moglie e omettendo i particolari non necessari e più intimi della coppia.
Quindi, secondo le parti convenute tanto l'articolo del 17 marzo 2020, dal titolo “Mi ha picchiata e mi minaccia - La moglie denuncia il magistrato”, quanto l'articolo del giorno successivo, del 18 marzo 2020, dal titolo “Violenze sulla moglie La Cassazione sospende il procuratore generale” rappresentano entrambi la fedele e puntuale narrazione della denuncia presentata dalla moglie dell'odierno attore presso un Commissariato del centro di CP_19
Invero, secondo i convenuti, anche nel secondo articolo del 18 marzo 2020, contenente la notizia che il Procuratore Generale della Cassazione, nei cui confronti la moglie aveva sporto denuncia per violenza domestica (…), era stato sospeso dall'incarico, sarebbe stata fornita al pubblico una informazione doverosa, trattandosi di vicenda di rilevante interesse pubblico. I convenuti hanno evidenziato come, contrariamente alla tesi difensiva dell'attore, la dott.ssa Pt_2
non solo abbia precisato che era stato il dott. a chiedere di essere sospeso dal servizio Pt_3
disciplinare, ma abbia anche puntualizzato che la Procura della Corte di Cassazione aveva in ogni caso provveduto a sostituire il magistrato dalla trattazione dei procedimenti assegnatigli, sospendendolo integralmente dalla sola partecipazione al servizio disciplinare, tal che nessuno lettore, quindi, avrebbe mai potuto pensare che il dott. fosse stato sospeso da qualsiasi incarico Pt_3 professionale, là dove risulterebbe ben chiaro nell'articolo che la sospensione riguardava il “servizio disciplinare” e, quindi, non altre funzioni.
Parimenti prive di fondamento, secondo i convenuti, sono le doglianze relative al riferimento alla prima figlia dell'attore, nella parte in cui nella denuncia emergerebbe chiaramente come sia stata proprio la signora ad avere precisato che la ragazza le aveva confermato la ricorrenza di atti CP_40 di violenza ed eccessi di rabbia del padre anche all'interno della prima famiglia.
Per i suesposti motivi i convenuti hanno quindi chiesto il rigetto delle domande, ritenute infondate anche sotto il profilo dell'esistenza e dell'entità del danno lamentato dall'attore.
Costituitasi in giudizio, anche la dott.ssa ha contestato la fondatezza della Controparte_6 domanda svolta nei propri confronti, eccependo l'insussistenza di un suo preteso concorso nella commissione degli illeciti che avrebbero costituito la fonte della lamentata lesione dell'onore, della reputazione e della dignità del dott. . La convenuta ha in particolare contestato la ricostruzione Pt_3 dell'attore per cui la sua partecipazione ai fatti per cui è causa sarebbe ricollegabile al proprio
7 impegno politico, in ragione del quale costei si sarebbe “prestata, consapevolmente o inconsapevolmente, al tentativo di distruggere professionalmente il dott. ”. Pt_3
La dott.ssa invero, narrati i fatti accaduti subito dopo l'episodio di violenza CP_6
denunciato dalla moglie del Dott. , ha evidenziato di essersi limitata a raccogliere la richiesta di Pt_3
aiuto della ricevendo le sue confidenze ed offrendole il sostegno fisico e morale di cui CP_40
aveva bisogno in quel frangente.
Parimenti la Dott.ssa ha dedotto l'infondatezza della domanda Controparte_7 risarcitoria svolta nei suoi confronti sul presupposto dell'assenza di qualsiasi responsabilità a sé riconducibile per i fatti di cui è causa.
In particolare, la convenuta, premesso di essere da decenni fortemente impegnata nelle politiche sociali e per la legalità, occupandosi in particolar modo di servizi alla persona e dell'integrazione dei soggetti con ritardo cognitivo e motorio, nonché di essere ambasciatrice dell'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa con cui porta avanti, da anni, le sue battaglie contro la violenza sulle donne, ha dedotto di essere stata contattata telefonicamente dalla dott.ssa
(sua conoscente) e di essere stata informata di quanto era accaduto tra il dott. Controparte_6
e la moglie, il 10 marzo 2020 e che Parte_1 Controparte_40 dunque, una volta attivato il codice rosa e il protocollo Eva in conseguenza dell'accesso al Pronto soccorso, si è limitata a prestare il suo supporto alla moglie del Dott. , fornendole i contatti di Pt_3 alcune avvocatesse e psicologhe dell' nonché accompagnandola, insieme alla Dott.ssa CP_39
al Commissariato di zona. La convenuta ha in proposito precisato di non aver partecipato CP_6
alla redazione del verbale di denuncia/querela né di essere intervenuta nel porre domande, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, contestando altresì l'accusa di aver creato una chat con la e la Dott.ssa per ottenere una copia della denuncia sporta contro il dott. e CP_40 CP_6 Pt_3
trasmetterla prontamente alla giornalista dott.ssa Infine, la convenuta ha negato, Controparte_1 deducendone l'infondatezza, la circostanza di aver rilasciato un'intervista al quotidiano “La Verità” ledendo la riservatezza dell'attore nella parte in cui avrebbe fatto riferimento alla condizione di disabilità.
Per questi motivi
anche la Dott.ssa ha chiesto il rigetto della domanda. CP_7
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in atti, è stata trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusioni delle parti con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Le domande sono in parte fondate e devono essere accolte per quanto di ragione sula base dei motivi di seguito esposti.
8 Deve preliminarmente escludersi che sia configurabile un'autonoma pretesa risarcitoria fondata sul fatto in sé che vi sia stata pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale che abbiano riguardato l'attore senza che vi sia stata la concorrenza di diversi e ulteriori fatti illeciti lesivi della reputazione, dell'onore e della riservatezza.
Secondo il noto principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, “In tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento” (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
3727 del 25/02/2016,; cfr altresì Cass. Civ. Sez. U n. 15815 del 29/07/2016, Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 23825 del 01/08/2022).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del giornalista, deve valutarsi se la pretesa lesione della reputazione e dell'onore dell'attore sia scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Il diritto di cronaca giornalistica è garantito dall'art 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione e, in virtù del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sin dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 23 ottobre 1984 e che sono stati ribaditi dalla più recente giurisprudenza secondo un indirizzo costante e uniforme nel tempo.
In particolare, è stato espresso in modo costante e uniforme il principio per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio
e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei
a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della
9 valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14822 del
04/09/2012).
In particolare, quanto al requisito della verità oggettiva, nell'ambito del diritto di cronaca sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, nonché di accertare la verità del fatto pubblicato.
L'esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone
“moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente
l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Ciò posto, nella fattispecie in esame sussiste senz'altro la verità della notizia, là dove l'autrice dell'articolo ha attinto l'informazione direttamente alla fonte originaria, riportando per estratto e per riassunto le dichiarazioni rese a verbale dalla con l'omissione peraltro dei particolari più CP_40 intimi della coppia e non necessari all'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, e svolgendo in
10 modo chiaro ed espresso la precisazione che la ricostruzione dei fatti era quella emersa dalla sola querela della moglie.
Sussiste anche l'interesse pubblico alla notizia, considerata, per un verso, la qualità di personaggio pubblico rivestita dall'attore per la rilevanza delle funzioni dallo stesso svolte quale magistrato della Corte di Cassazione, al quale, peraltro è riconosciuto il ruolo di persona politicamente esposta, e tenuto conto, per altro verso, della rilevanza sociale della notizia e dell'idoneità della stessa a contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti, quali quello della violenza sulle donne in ambito domestico.
Parimenti, anche l'articolo del 18 marzo 2020, contenente la notizia che il Sostituto
Procuratore Generale della Cassazione denunciato dalla moglie per violenza domestica era stato sospeso dall'incarico, tratta di una vicenda di rilevante interesse pubblico, per i motivi già esposti, e risulta rispettosa del requisito della verità dell'informazione.
In proposito occorre, infatti, osservare come il titolo dell'articolo, presentato in modo riassuntivo rispetto ai fatti riportati dalla giornalista nel testo, non propone alcun significato allusivo o denigratorio di quanto effettivamente accaduto, come al contrario ritenuto dall'attore, là dove la giornalista si è limitata a riportare la sintesi di una notizia vera, riguardante la sospensione del
Sostituto Procuratore generale per i fatti per cui è causa;
nell'articolo la giornalista ha poi precisato chiaramente come sia stato il dott. a chiedere di essere sospeso dal servizio disciplinare, Pt_3
puntualizzando che la Procura della Corte di Cassazione aveva in ogni caso provveduto a sostituire il magistrato dalla trattazione dei procedimenti assegnatigli, sospendendolo integralmente dalla partecipazione al servizio disciplinare, tal che non si evince, né la lettura dell'articolo induce a pensare, che il Dott. sia stato sospeso da qualsiasi incarico professionale, risultando invece ben Pt_3
chiaro che la sospensione riguardava il servizio disciplinare e, quindi, non altre funzioni.
Non contrastano con il requisito della verità della notizia neppure le dichiarazioni che secondo l'attore sarebbero state imputate falsamente alla figlia nata dal suo precedente matrimonio a conferma della presunta natura violenta del padre, giacché nella denuncia riportata nell'articolo di giornale emerge chiaramente come sia stata proprio la signora ad avere precisato che la ragazza le CP_40 aveva confermato la ricorrenza di atti di violenza ed eccessi di rabbia del padre anche all'interno della prima famiglia.
Ciò posto, le censure svolte dall'attore sono fondate sotto il profilo del mancato rispetto del limite della continenza, là dove la giornalista avrebbe fatto ricorso all'espediente dell'accostamento suggestivo, in quanto, dopo aver riportato i fatti di violenza oggetto della denuncia, ha evidenziato che il dott. , nell'esercizio della sua funzione di Sostituto Procuratore generale presso la Corte Pt_3
di Cassazione, aveva richiesto il rigetto del ricorso avanzato dai figli della sig.ra Persona_1
11 (caso tristemente noto alle cronache nazionali per l'efferatezza del femminicidio consumato da parte del marito della vittima), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva loro negato il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'inerzia dei magistrati del P.M., titolari dell'inchiesta, nell'agire a fronte delle numerose denunce della donna, pur riconosciuto in primo grado.
Invero, l'utilizzo sapiente dell'accostamento suggestivo di due notizie vere non solo è idoneo a evocare nel lettore l'idea di una qualche forma di solidarietà dell'attore (in quanto preteso uomo violento) con il responsabile del femminicidio, ma concretizza vere e proprie allusioni ed insinuazioni tali da creare dubbi sulla correttezza personale e professionale del magistrato, gettando un'ombra sull'esercizio imparziale della sua funzione e ciò anche senza l'uso di espressioni sconvenienti e chiaramente diffamatorie o notizie false.
Non vi è dubbio infatti che la notizia, vera, della richiesta di rigetto del ricorso avanzato dai figli della sig.ra avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva Persona_1
loro negato il risarcimento del danno, è stata posta in immediata correlazione con la notizia della querela sporta dalla moglie nei confronti del dott. per le violenze subite, nella parte in cui la Pt_3
giornalista ha evidenziato tale caso come uno dei procedimenti di cui si era occupato il magistrato denunciato dalla moglie, e abbia così creato una sorta di discredito sull'attore. L'aver collegato questi due dati veri in maniera allusiva fa sorgere in particolare il sospetto che il sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione non avesse svolto la propria funzione in modo sereno e imparziale, proprio in ragione della pretesa natura violenta dell'attore e per questo della parziale assimilabilità del caso sottoposto al suo esame alla propria vicenda personale, circostanza non detta ma che si insinua nella mente di chi legge.
A tale stregua, quindi, emerge con evidenza la violazione del dovere di lealtà e correttezza da parte della giornalista che, peraltro, ha omesso di precisare che le conclusioni formulate dal Dott.
nel senso del rigetto del ricorso promosso dagli eredi avverso la sentenza della Corte di Appello Pt_3
di Palermo erano state condivise con i dottori Procuratore Generale presso la Corte Persona_2
di Cassazione, , Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione e Marcello Matera, Persona_3
Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, oltre che con il Sostituto Procuratore presso la
Corte di Cassazione, Giovanni Di Leo. Come sottolineato dallo stesso attore, l'idoneità dell'accostamento a indurre nel lettore una falsa rappresentazione della realtà e a svilire l'immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato è anche dimostrata dal fatto che la Prima Commissione del C.S.M. ha richiamato il predetto caso e le conclusioni rassegnate dal Dott. nella Pt_3
contestazione di apertura della pratica di trasferimento d'ufficio ex art. 2 L.G., fondata pressoché
12 esclusivamente su detto accostamento, oltre che per la stessa sussistenza di molti articoli di stampa sulla sua vicenda personale (procedura poi archiviata dal C.S.M. con delibera del 19 maggio 2021).
In proposito giova evidenziare che, pur se il magistrato ha il dovere di tollerare le critiche al suo operato, ha in ogni caso il diritto-dovere di pretendere che il suo agire sia riferito con la dovuta completezza e chiarezza, giacché la funzione dallo stesso esercitata ha evidenti connotati e ricadute di pubblico interesse ed al tempo stesso si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione, funzionale ad assicurare il rispetto della sua funzione da parte dei consociati.
In questo senso, quindi, va colta la lesività delle notizie riportate in modo superficiale e incompleto e che mediante il loro accostamento alla notizia della denuncia sono state idonee anche a stravolgere il significato delle conclusioni rassegnate nel procedimento avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Palermo.
Per i suesposti motivi quindi la domanda svolta dal Dott. nei confronti di Pt_3 CP_1
è meritevole di accoglimento.
[...] Parte_5
Diversamente non è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti delle Dott.sse e Difetta in particolare la prova dei fatti costitutivi dei CP_6 CP_7 presunti fatti illeciti che l'attore imputa, in concorso, alle convenute, nella parte in cui tutti gli elementi evidenziati e ritenuti gravi indizi di responsabilità a carico delle dott.sse e CP_7 CP_6
non inducono in modo non equivoco a ritenere che le stesse abbiano inviato la denuncia alla giornalista e che le stesse, approfittandosi della fragilità della moglie dell'attore, Controparte_1 abbiano agito al precipuo scopo di danneggiare l'immagine e la reputazione del dott. . Pt_3
Invero gli stessi elementi depongono anche nel senso che le due convenute hanno accolto la richiesta di aiuto della moglie del Dott. e le hanno fornito il proprio supporto, raccogliendone Pt_3
le confidenze e accompagnandola al Commissariato di zona. A fronte della specifica contestazione della Dott.ssa non vi è nemmeno la prova che costei abbia effettivamente rilasciato una CP_7
intervista alla “Verità”.
L'accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca quanto al requisito della continenza del fatto narrato, comporta il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno subito dalla divulgazione di una informazione incompleta e foriera di discredito, avvenuta attraverso un mezzo particolarmente penetrante come quello della pubblicazione dell'informazione su un quotidiano di diffusione nazionale.
Passando all'accertamento del danno, deve premettersi che in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Ne
13 deriva che la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
La sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, tuttavia, può essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Ciò posto, l'attore ha allegato di aver svolto funzioni giurisdizionali per più di 34 anni con professionalità e prestigio e di svolgere da 11 anni funzioni di legittimità; ha allegato di aver acquisito anche notorietà sia per aver svolto le funzioni di componente del C.S.M. negli anni 2006/2010 e poi del Consiglio Direttivo della Cassazione negli anni 2016/2020, sia per aver trattato i più delicati e noti processi disciplinari a carico di magistrati, quali - tra i tanti - , CP_42 Per_4 Per_5
, , sia infine per aver scritto numerosi libri in materia disciplinare, talvolta Per_6 Per_7 Per_8
adottati come libri di testo in alcune Università, oltre che di aver costantemente relazionato sulla materia disciplinare per circa dieci anni consecutivi presso la Scuola Superiore della Magistratura.
Le circostanze allegate costituiscono senz'altro presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere provato, secondo l'id quod prelumque accidit, che il comportamento illecito della giornalista abbia cagionato al Dott. un danno non patrimoniale con riferimento alla sofferenza Pt_3
prodotta dal superamento del limite della continenza nella divulgazione della notizia (danno morale soggettivo).
Con riferimento alla liquidazione del pregiudizio sofferto, occorre prendere come parametro di commisurazione equitativa del danno i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3772 del 2024, secondo cui “anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua
14 diffusione; la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” (cfr. anche Cass. Civ. sente. N. 8248/2024).
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, ai fini della liquidazione del danno deve quindi tenersi senz'altro conto, nel caso di specie, della diffusività della notizia, della indiscussa notorietà pubblica del soggetto danneggiato, nonché dell'entità e della natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione dell'attore.
D'altra parte, però, va anche considerato che l'articolo pubblicato riguarda un fatto essenzialmente vero, quello della querela sporta dalla moglie del Dott. e che ad aver avuto Pt_3
grande risonanza è stata proprio la predetta querela e non il presunto mancato svolgimento della funzione giurisdizionale in modo imparziale. Lo stesso attore ha lamentato il fatto che la notizia della denuncia è stata immediatamente ripresa da molti quotidiani di rilevanza nazionale, tra i quali
[...]
, il Riformista, , , , e altri (oltre che CP_10 Controparte_15 CP_16 CP_14 CP_17 nuovamente, il 19 marzo,dallo stesso giornale “La Repubblica”) e da testate online scandalistiche, quali ad es. deducendo che la stessa divulgazione della notizia dagli altri giornali abbia CP_12
amplificato i rilevantissimi effetti lesivi già prodottisi e attribuendo così alla stessa notizia della denuncia portata lesiva.
Quindi la natura diffamatoria dell'articolo va inserita in un contesto in cui ha avuto grande risonanza mediatica la notizia in sé della denuncia, notizia vera e diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, la quale sicuramente ha inciso in modo assolutamente preponderante, tal che è possibile ritenere che la portata lesiva della parte dell'articolo da considerarsi diffamatoria non sia stata di notevole impatto e che dunque abbia cagionato un danno di media gravità.
Alla luce delle suddette considerazioni si reputa quindi equo determinare in € 30.000,00 il risarcimento dovuto al valore attuale da Controparte_1 Parte_5
in favore del Dott. . Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla
[...] Pt_3
sentenza al soddisfo.
Considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo oggetto di causa e la limitata portata diffamatoria dell'articolo stesso, nella parte in cui vi è stato l'accostamento della querela della moglie dell'attore alle funzioni giurisdizionali svolte dal Dott. , la domanda di pubblicazione Pt_3
della sentenza deve essere rigettata, tenuto anche conto che presumibilmente, sotto il profilo del lesivo accostamento delle notizie, l'informazione è caduta nell'oblio. La misura non avrebbe, infatti, più alcun effetto risarcitorio in quanto la notizia diffusa e ancora presente sui siti on line è quella
15 dell'avvenuta presentazione di una denuncia querela da parte della moglie del Dott. e non di un Pt_3
esercizio non imparziale delle funzioni giurisdizionali da parte del magistrato. La notizia incriminata quindi non riveste più alcuna attualità e la riparazione risarcitoria appare sufficiente al ristoro del pregiudizio subito.
Con riguardo alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria ex art 12 legge n. 47/48, trattandosi di sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del
26/06/2007) che può essere irrogata solo nei confronti del responsabile del reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo (Cass 14485/00), la domanda può trovare accoglimento nei confronti del solo autore della diffamazione e pertanto dell'autore dell'articolo.
Si reputa, pertanto equo liquidare, per le motivazioni già esposte, l'ulteriore somma di euro
5.000,00 a carico del giornalista in favore dell'attore a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948.
Con riferimento alle spese del giudizio, l'accoglimento della domanda principale in misura decisamente inferiore rispetto alla esorbitante somma richiesta dall'attore e il parziale rigetto delle altre domande determina una parziale soccombenza reciproca tra l'attore e i convenuti, CP_1
e che giustifica la compensazione
[...] Controparte_3 Controparte_5
delle spese di lite per la misura di 1/3, dovendosi porre la residua aliquota dei 2/3 a carico dei convenuti in solido tra loro;
le spese devono essere inoltre liquidate come da dispositivo sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c., con riferimento al decisum, e in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolte;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Con riferimento al rapporto processuale tra il Dott. e la Dott.ssa e la Parte_1 CP_6
Dott.ssa le spese di lite vanno poste a carico dell'attore in virtù del principio della CP_7
soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in base al valore della domanda in relazione al decisum e in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
16 Il riconoscimento della natura diffamatoria dell'articolo e l'accoglimento parziale delle domande dell'attore, seppur solo nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
esclude in ogni caso la sussistenza dei presupposti della condanna Controparte_5
al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, svolta dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. CP_6 CP_7
96 c.p.c. come richiesto, nonostante il rigetto delle domande svolte dall'attore nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 21943/2022, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentate pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
30.000,00 in favore del Dott. , per i titoli di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore del Dott. Controparte_1 Pt_1
ex art 12 legge stampa;
[...]
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti della Dott.ssa e della dott.ssa ; Controparte_6 Controparte_7
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- nel rapporto processuale tra il Dott. e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
pone a Controparte_5
carico dei convenuti e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
in solido tra loro, la restante aliquota dei due terzi, che nella predetta misura si liquida in euro
8.124,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
- nel rapporto processuale tra il Dott. e la Dott.ssa condanna Parte_1 Controparte_6
il dott. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- nel rapporto processuale tra il Dott. e la Dott.ssa , Parte_1 Controparte_7
condanna il dott. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.616,00, Parte_1
oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Massimo Pineschi e Luca Calcagni, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Maika Marini, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 21943 del registro generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Il dott. (C.F. ) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1
dagli avvocati prof. Ferruccio Auletta e Salvatore Di Meglio, come da procura giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E la dott.ssa (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) direttore responsabile pro CP_2 Controparte_3 C.F._3 tempore del quotidiano “ ; CP_4
(C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_5
- P. IVA - R.E.A. Torino ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3
pro tempore;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Martinetti e Vanessa Giovanetti giuste procure alle liti rilasciate su documenti informatici separati, sottoscritti con firma digitale ex art. 83, comma terzo,
c.p.c.
CONVENUTI la dott.ssa (C.F. ) Controparte_6 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Maria Coen e dall'Avv. Maria Elisabetta Faraggiana, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
la dott.ssa , (C.F. , Controparte_7 C.F._5 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Pineschi e dall'Avv.
Luca Calcagni, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice, nell'atto di citazione notificato il 18 marzo 2022:
«Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:
i. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che la dott.ssa con gli Parte_2
articoli del 17 e del 18 marzo 2020 nel quotidiano “La Repubblica”, ha attuato condotte illecite riconducibili agli artt. 595 e 684 c.p., così ledendo l'onore, la dignità e la reputazione, umana e professionale, del dott. ; Pt_3
ii. accertare e dichiarare che, con i medesimi articoli, la dott.ssa ha, altresì, violato, per Parte_2
tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto alla riservatezza del dott. ; Pt_3
iii. accertare e dichiarare che hanno concorso nella realizzazione dei predetti illeciti, per tutte le ragioni esposte in narrativa, le dott.sse E. e;
CP_6 CP_8
iv. accertare e dichiarare che il direttore responsabile pro tempore, dott. ha omesso di CP_9
esercitare il debito controllo sulla pubblicazione dei già menzionati articoli e, conseguentemente, dichiararlo tenuto, ex artt. 57 e 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno cagionato, in solido, ex art. 11 l. 47/1948, con l'editore del quotidiano “La ”, CP_4 Controparte_5
[...]
v. accertare e dichiarare, altresì, che ricorrono tutti i presupposti per la condanna alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 l. 47/1948, tenuto conto della gravità della diffamazione e della rilevanza nazionale del quotidiano “La Repubblica”; vi. per l'effetto, condannare tutte le parti convenute, anche in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio per gli illeciti in danno dell'onore, della dignità, della reputazione e del diritto alla riservatezza del dott. , di una somma pari a euro 600.000,00 ovvero di quella maggiore o Pt_3
minore che sarà ritenuta di equità; vii. condannare, altresì, la dott.ssa il direttore responsabile pro tempore, dott. Parte_2 CP_9
e l'editore del quotidiano “ ”, al pagamento della CP_4 Controparte_5
somma ulteriore di euro 200.000,00 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di equità,
a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 l. 47/1948; viii. ordinare, facendone sin d'ora espressa istanza ex art. 120 c.p.c., la pubblicazione dell'estratto della sentenza, a spese dei convenuti, su tutte le testate giornalistiche e siti web di informazione in cui sono stati riportati i fatti lesivi dell'onore, della dignità e della reputazione del dott. , Pt_3 segnatamente: “ ”, anche nell'edizione on line;
“ ”, anche nell'edizione on CP_4 CP_10 line;
“ ”; “ .it”; “ ”, anche nell'edizione online;
“ ”, anche CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 nell'edizione online;
“ ” anche nell'edizione online;
“ ”, anche Controparte_15 CP_16 nell'edizione online;
“ ” anche nell'edizione on line;
“ ” anche nell'edizione CP_17 CP_18
2 online; “ anche nell'edizione on line;
nonché nelle edizioni on line di;
CP_19 Controparte_20
; ; ; Corriere Adriatico;
Left; Uguale per tutti;
CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
; KontroKultura;
Affari italiani;
Fanpage;
[...] CP_25 CP_26 CP_27
; ; ; ; ;
[...] CP_28 CP_29 CP_30 Controparte_31 CP_32 CP_33 CP_34
; ; e ogni altro sito web o blog contenente riferimenti alla CP_35 CP_36 CP_37
presente vicenda e rinvenibile on line. ix. con vittoria di spese, competenze e onorari
Per le parti convenute il dott. e la Controparte_38 Controparte_3
dott.ssa nella comparsa di costituzione e risposta del 14.2.2023: Controparte_1
“Per tutto quanto sopra esposto, il dott. e la Controparte_38 Controparte_3
dott.ssa nelle suindicate qualità e come sopra rappresentati e difesi, così precisano Controparte_1
le loro conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. Parte_1
poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione;
- in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 presente giudizio in favore di parte convenuta..”. per la parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta del 26 Controparte_6
gennaio del 2023:
“si conclude chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi secondo giustizia, il cui importo verrà devoluto dalla concludente a favore dell' , Controparte_39 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 00195 Via G. Mazzini, 73” CP_19
per parte convenuta , nella comparsa di costituzione e risposta del Controparte_7
24 gennaio 2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o richiesta, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della dott.ssa
perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i Controparte_7
motivi ampiamente esposti nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta.
Voglia, altresì, condannare la parte attrice dott. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. alla Parte_1
somma che riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
3 Oggetto: azione di risarcimento dei danni da diffamazione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, il Dott. ha citato in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, la Dott.ssa , in qualità di autrice degli articoli del 17 Controparte_1
e del 18 marzo 2020 pubblicati nel quotidiano “La Repubblica”, e CP_3 [...]
, nelle rispettive qualità di direttore responsabile pro tempore e società editrice del Controparte_5
suddetto giornale, nonché le dott.sse ed , chiedendo la Controparte_6 Controparte_7
condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della lesione al suo onore e alla sua reputazione conseguente alla diffusione dei predetti articoli dal presunto carattere diffamatorio e lesivo del diritto alla riservatezza.
A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che negli articoli oggetto di causa la giornalista ha riportato, per stralcio e per riassunto, il contenuto degli atti del processo penale n.
11735/2020 a suo carico e, in particolare, della querela sporta nei suoi confronti dalla moglie
[...]
, violando innanzitutto il proprio diritto alla riservatezza. Controparte_40
Inoltre, l'attore ha censurato il carattere diffamatorio dell'articolo nella parte in cui sono state riportate le presunte violenze fisiche e psicologiche che sarebbero state perpetrate dallo stesso in danno della donna, con particolare riferimento all'episodio occorso in data 10 marzo 2020, oggetto del fatto contestato sia in sede penale che in sede disciplinare al Dott. , deducendo che in tali Pt_3
articoli sarebbe stato falsamente rappresentato come un uomo violento, sia fisicamente che psicologicamente, per i comportanti tenuti nei confronti della propria coniuge.
L'attore ha precisato, invece, che i fatti dai quali è scaturito il procedimento penale originato dalla denuncia-querela presentata l'11 marzo 2020 dalla moglie, sarebbero accaduti accidentalmente nel corso di una concitata lite coniugale nel modo in cui è stato poi correttamente ricostruito nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., là dove sarebbe stata espressamente esclusa la sussistenza dei reati contestati (anche) a prescindere dall'intervenuta improcedibilità del giudizio per la sopravvenuta remissione della querela da parte della sig.ra La ricostruzione dei fatti CP_40
operata dal P.M. sarebbe poi stata integralmente recepita nel decreto di archiviazione del G.I.P., che avrebbe espressamente fatto proprie tutte le considerazioni svolte dalla Procura, così come lo stesso accertamento sarebbe stato effettuato nella richiesta di non luogo a procedere avanzata dal
Procuratore Generale della Corte di Cassazione in sede disciplinare.
Secondo l'attore inoltre, la giornalista avrebbe fatto ricorso all'espediente dell'accostamento suggestivo, nella parte in cui ha evidenziato, in violazione del limite della continenza, il fatto che il
4 dott. , nell'esercizio della sua funzione di Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Pt_3
Cassazione, aveva richiesto il rigetto del ricorso avanzato dai figli della sig.ra Persona_1
(caso tristemente noto alle cronache nazionali per l'efferatezza del femminicidio consumato da parte del marito della vittima), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva loro negato il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'inerzia dei magistrati del P.M., titolari dell'inchiesta, nell'agire a fronte delle numerose denunce della donna, pur riconosciuto in primo grado;
tale accostamento, secondo l'attore, sarebbe infatti idoneo a evocare, nel lettore, l'idea di una qualche forma di solidarietà dell'esponente (in quanto preteso uomo violento con sua moglie) con l'omicida.
A ciò si aggiunga che la giornalista, secondo l'attore, avrebbe creato nel lettore la falsa rappresentazione di una circostanza non vera, là dove avrebbe lasciato intendere, nel titolo dell'articolo uscito il giorno successivo, che la Cassazione avesse sospeso l'attore da tutte le funzioni esercitate, diversamente dalla circostanza vera che il dott. aveva spontaneamente richiesto al Pt_3
Procuratore generale di non svolgere le sole funzioni disciplinari, continuando, per il resto, a svolgere
(come tuttora svolge) quelle inerenti alla giurisdizione generale di legittimità.
Da ultimo, l'attore ha lamentato che sia stato riportato un virgolettato, imputato (falsamente) alla figlia nata dal suo precedente matrimonio, che sembrerebbe confermare la pretesa natura violenta del padre.
Con specifico riferimento alle richieste risarcitorie svolte nei confronti delle dott.sse CP_7
e l'attore ha dedotto che la dott.ssa amica comune della coppia alla quale la moglie CP_6 CP_6 dell'attore si sarebbe rivolta nell'immediatezza della (asserita) violenza per poter contattare un avvocato civilista e introdurre un procedimento di separazione personale, l'avrebbe messa invece in contatto con la dott.ssa presidente di un'associazione a tutela delle donne e che le due CP_7
convenute avrebbero poi accompagnato la moglie dell'attore il giorno dopo in Commissariato, dove costei sarebbe stata sottoposta a una serie di domande sul pregresso rapporto matrimoniale, su possibili altre liti ed anche su particolari intimi del rapporto coniugale che esulavano da ogni possibile risvolto giudiziario. La Dott.ssa avrebbe poi trasmesso alla giornalista la copia della denuncia CP_7
querela, richiesta alla moglie del Dott. e ottenuta mediante un artificio, previa creazione a tal Pt_3
fine di un gruppo whatsapp con la Sig.ra e la Dott.ssa CP_40 CP_6
Pertanto secondo l'attore “l'interessamento” delle stesse al momento della presentazione della denuncia-querela e, successivamente, l'attività di “mediazione” con la giornalista, avrebbero contribuito all'attuazione, da parte della Dott.ssa degli illeciti di pubblicazione arbitraria di Pt_2 atti del procedimento penale e di diffamazione, con conseguente lesione dell'onore, della dignità umana e della reputazione, personale e professionale, del dott. . Pt_3
5
Per questi motivi
l'attore ha assunto la concorrente responsabilità delle dott.sse e CP_7 nella realizzazione degli illeciti in suo danno, queste ultime, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (che CP_6 in lettura combinata con l'art. 2055 c.c., obbliga al risarcimento del danno tutti i soggetti cui è imputabile il fatto dannoso), e ha chiesto la loro condanna, in solido con la dott.ssa il direttore Pt_2 responsabile, dott. e l'editore del quotidiano , CP_9 CP_4 Controparte_5
al risarcimento del danno patito.
[...]
Si sono costituiti in giudizio la dott.ssa autrice degli articoli contestati, il Controparte_1
dott. direttore responsabile e , e Controparte_3 Controparte_38 CP_41 soggetto responsabile per il comparto editoriale 'Repubblica', chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attore in quanto infondate.
In via preliminare, i convenuti hanno contestato la sussistenza della presunta violazione dell'art. 684 c.p. e, in particolare, dell'art. 114 c.p.p., là dove, secondo la tesi difensiva dell'attore, la giornalista con i propri scritti, oltre ad integrare l'illecito della diffamazione, avrebbe altresì Pt_2 integrato la fattispecie di illecita divulgazione di atti del procedimento penale di cui all' art. 684 c.p.
Al riguardo i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti, quali conseguenza immediata e diretta, dal reato di illecita divulgazione di atti del procedimento penale, richiamando il principio stabilito dalla Corte di
Cassazione, SS.UU. civili, nell'ordinanza n. 3727 del 17 novembre 2015, con cui è stata definitivamente esclusa la natura 'plurioffensiva' della violazione del segreto istruttorio ovvero della divulgazione di atti del procedimento penale e ne è stata invece affermata la natura di reati monoffensivi nei confronti della sola amministrazione della giustizia.
Inoltre, svolta la premessa che il giornalista, nell'esercizio del diritto di cronaca, debba offrire la massima trasparenza alle fonti delle notizie, i convenuti hanno tuttavia evidenziato che i giornalisti e gli editori, “sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”, a norma dell'art. 2 (comma 3) della legge professionale n.
69/1963.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la pretesa natura diffamatoria degli articoli incriminati, deducendo che la giornalista si sarebbe limitata a riportare un riassunto della querela sporta dalla Sig.ra senza mai avallare la ricostruzione dei fatti dalla stessa operata e senza Parte_4
aver espresso alcun giudizio in proposito, né sulla persona del Dott. né sulla sua attività Pt_3 professionale;
a quest'ultimo riguardo, secondo i convenuti, la giornalista si sarebbe limitata a porre all'attenzione dei lettori, proprio per la singolarità della situazione emersa, uno degli ultimi casi trattati dal magistrato e relativo all'omicidio di che aveva particolarmente Persona_1
interessato gli organi di informazione.
6 La giornalista dunque, secondo la tesi difensiva dei convenuti, avrebbe legittimamente Pt_2
riportato il contenuto essenziale di una grave denuncia di violenze fisiche e psicologiche a carico di un magistrato (denuncia reiterata dalla signora anche al Pronto Soccorso), precisando ai lettori Pt_3
che tale ricostruzione era quella che emergeva dalla sola denuncia della moglie e omettendo i particolari non necessari e più intimi della coppia.
Quindi, secondo le parti convenute tanto l'articolo del 17 marzo 2020, dal titolo “Mi ha picchiata e mi minaccia - La moglie denuncia il magistrato”, quanto l'articolo del giorno successivo, del 18 marzo 2020, dal titolo “Violenze sulla moglie La Cassazione sospende il procuratore generale” rappresentano entrambi la fedele e puntuale narrazione della denuncia presentata dalla moglie dell'odierno attore presso un Commissariato del centro di CP_19
Invero, secondo i convenuti, anche nel secondo articolo del 18 marzo 2020, contenente la notizia che il Procuratore Generale della Cassazione, nei cui confronti la moglie aveva sporto denuncia per violenza domestica (…), era stato sospeso dall'incarico, sarebbe stata fornita al pubblico una informazione doverosa, trattandosi di vicenda di rilevante interesse pubblico. I convenuti hanno evidenziato come, contrariamente alla tesi difensiva dell'attore, la dott.ssa Pt_2
non solo abbia precisato che era stato il dott. a chiedere di essere sospeso dal servizio Pt_3
disciplinare, ma abbia anche puntualizzato che la Procura della Corte di Cassazione aveva in ogni caso provveduto a sostituire il magistrato dalla trattazione dei procedimenti assegnatigli, sospendendolo integralmente dalla sola partecipazione al servizio disciplinare, tal che nessuno lettore, quindi, avrebbe mai potuto pensare che il dott. fosse stato sospeso da qualsiasi incarico Pt_3 professionale, là dove risulterebbe ben chiaro nell'articolo che la sospensione riguardava il “servizio disciplinare” e, quindi, non altre funzioni.
Parimenti prive di fondamento, secondo i convenuti, sono le doglianze relative al riferimento alla prima figlia dell'attore, nella parte in cui nella denuncia emergerebbe chiaramente come sia stata proprio la signora ad avere precisato che la ragazza le aveva confermato la ricorrenza di atti CP_40 di violenza ed eccessi di rabbia del padre anche all'interno della prima famiglia.
Per i suesposti motivi i convenuti hanno quindi chiesto il rigetto delle domande, ritenute infondate anche sotto il profilo dell'esistenza e dell'entità del danno lamentato dall'attore.
Costituitasi in giudizio, anche la dott.ssa ha contestato la fondatezza della Controparte_6 domanda svolta nei propri confronti, eccependo l'insussistenza di un suo preteso concorso nella commissione degli illeciti che avrebbero costituito la fonte della lamentata lesione dell'onore, della reputazione e della dignità del dott. . La convenuta ha in particolare contestato la ricostruzione Pt_3 dell'attore per cui la sua partecipazione ai fatti per cui è causa sarebbe ricollegabile al proprio
7 impegno politico, in ragione del quale costei si sarebbe “prestata, consapevolmente o inconsapevolmente, al tentativo di distruggere professionalmente il dott. ”. Pt_3
La dott.ssa invero, narrati i fatti accaduti subito dopo l'episodio di violenza CP_6
denunciato dalla moglie del Dott. , ha evidenziato di essersi limitata a raccogliere la richiesta di Pt_3
aiuto della ricevendo le sue confidenze ed offrendole il sostegno fisico e morale di cui CP_40
aveva bisogno in quel frangente.
Parimenti la Dott.ssa ha dedotto l'infondatezza della domanda Controparte_7 risarcitoria svolta nei suoi confronti sul presupposto dell'assenza di qualsiasi responsabilità a sé riconducibile per i fatti di cui è causa.
In particolare, la convenuta, premesso di essere da decenni fortemente impegnata nelle politiche sociali e per la legalità, occupandosi in particolar modo di servizi alla persona e dell'integrazione dei soggetti con ritardo cognitivo e motorio, nonché di essere ambasciatrice dell'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa con cui porta avanti, da anni, le sue battaglie contro la violenza sulle donne, ha dedotto di essere stata contattata telefonicamente dalla dott.ssa
(sua conoscente) e di essere stata informata di quanto era accaduto tra il dott. Controparte_6
e la moglie, il 10 marzo 2020 e che Parte_1 Controparte_40 dunque, una volta attivato il codice rosa e il protocollo Eva in conseguenza dell'accesso al Pronto soccorso, si è limitata a prestare il suo supporto alla moglie del Dott. , fornendole i contatti di Pt_3 alcune avvocatesse e psicologhe dell' nonché accompagnandola, insieme alla Dott.ssa CP_39
al Commissariato di zona. La convenuta ha in proposito precisato di non aver partecipato CP_6
alla redazione del verbale di denuncia/querela né di essere intervenuta nel porre domande, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, contestando altresì l'accusa di aver creato una chat con la e la Dott.ssa per ottenere una copia della denuncia sporta contro il dott. e CP_40 CP_6 Pt_3
trasmetterla prontamente alla giornalista dott.ssa Infine, la convenuta ha negato, Controparte_1 deducendone l'infondatezza, la circostanza di aver rilasciato un'intervista al quotidiano “La Verità” ledendo la riservatezza dell'attore nella parte in cui avrebbe fatto riferimento alla condizione di disabilità.
Per questi motivi
anche la Dott.ssa ha chiesto il rigetto della domanda. CP_7
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in atti, è stata trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusioni delle parti con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Le domande sono in parte fondate e devono essere accolte per quanto di ragione sula base dei motivi di seguito esposti.
8 Deve preliminarmente escludersi che sia configurabile un'autonoma pretesa risarcitoria fondata sul fatto in sé che vi sia stata pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale che abbiano riguardato l'attore senza che vi sia stata la concorrenza di diversi e ulteriori fatti illeciti lesivi della reputazione, dell'onore e della riservatezza.
Secondo il noto principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, “In tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento” (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
3727 del 25/02/2016,; cfr altresì Cass. Civ. Sez. U n. 15815 del 29/07/2016, Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 23825 del 01/08/2022).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del giornalista, deve valutarsi se la pretesa lesione della reputazione e dell'onore dell'attore sia scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca.
Il diritto di cronaca giornalistica è garantito dall'art 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione e, in virtù del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sin dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 23 ottobre 1984 e che sono stati ribaditi dalla più recente giurisprudenza secondo un indirizzo costante e uniforme nel tempo.
In particolare, è stato espresso in modo costante e uniforme il principio per cui “ La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio
e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei
a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della
9 valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14822 del
04/09/2012).
In particolare, quanto al requisito della verità oggettiva, nell'ambito del diritto di cronaca sussiste l'obbligo del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, nonché di accertare la verità del fatto pubblicato.
L'esercizio del diritto di cronaca è considerato peraltro legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa); a tal fine è stato tuttavia precisato che “la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29265 del 07/10/2022).
Il diritto di cronaca soggiace all'ulteriore limite della continenza, che presuppone
“moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso il requisito della continenza per il tono sprezzantemente sdegnato e scandalizzato del sottotitolo, da leggere necessariamente come collegato con il titolo, nonché per l'uso insinuante delle parole, che mirava ad attirare negativamente
l'attenzione dei lettori e ad accreditare come verità accertata i documenti e le circostanze oggetto di notizia, malgrado la veridicità ed attendibilità degli stessi fossero ancora da accertare)” (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20608 del 07/10/2011).
La continenza dei fatti narrati deve essere dunque intesa tanto in senso formale quanto in senso sostanziale come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse.
Ciò posto, nella fattispecie in esame sussiste senz'altro la verità della notizia, là dove l'autrice dell'articolo ha attinto l'informazione direttamente alla fonte originaria, riportando per estratto e per riassunto le dichiarazioni rese a verbale dalla con l'omissione peraltro dei particolari più CP_40 intimi della coppia e non necessari all'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, e svolgendo in
10 modo chiaro ed espresso la precisazione che la ricostruzione dei fatti era quella emersa dalla sola querela della moglie.
Sussiste anche l'interesse pubblico alla notizia, considerata, per un verso, la qualità di personaggio pubblico rivestita dall'attore per la rilevanza delle funzioni dallo stesso svolte quale magistrato della Corte di Cassazione, al quale, peraltro è riconosciuto il ruolo di persona politicamente esposta, e tenuto conto, per altro verso, della rilevanza sociale della notizia e dell'idoneità della stessa a contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti, quali quello della violenza sulle donne in ambito domestico.
Parimenti, anche l'articolo del 18 marzo 2020, contenente la notizia che il Sostituto
Procuratore Generale della Cassazione denunciato dalla moglie per violenza domestica era stato sospeso dall'incarico, tratta di una vicenda di rilevante interesse pubblico, per i motivi già esposti, e risulta rispettosa del requisito della verità dell'informazione.
In proposito occorre, infatti, osservare come il titolo dell'articolo, presentato in modo riassuntivo rispetto ai fatti riportati dalla giornalista nel testo, non propone alcun significato allusivo o denigratorio di quanto effettivamente accaduto, come al contrario ritenuto dall'attore, là dove la giornalista si è limitata a riportare la sintesi di una notizia vera, riguardante la sospensione del
Sostituto Procuratore generale per i fatti per cui è causa;
nell'articolo la giornalista ha poi precisato chiaramente come sia stato il dott. a chiedere di essere sospeso dal servizio disciplinare, Pt_3
puntualizzando che la Procura della Corte di Cassazione aveva in ogni caso provveduto a sostituire il magistrato dalla trattazione dei procedimenti assegnatigli, sospendendolo integralmente dalla partecipazione al servizio disciplinare, tal che non si evince, né la lettura dell'articolo induce a pensare, che il Dott. sia stato sospeso da qualsiasi incarico professionale, risultando invece ben Pt_3
chiaro che la sospensione riguardava il servizio disciplinare e, quindi, non altre funzioni.
Non contrastano con il requisito della verità della notizia neppure le dichiarazioni che secondo l'attore sarebbero state imputate falsamente alla figlia nata dal suo precedente matrimonio a conferma della presunta natura violenta del padre, giacché nella denuncia riportata nell'articolo di giornale emerge chiaramente come sia stata proprio la signora ad avere precisato che la ragazza le CP_40 aveva confermato la ricorrenza di atti di violenza ed eccessi di rabbia del padre anche all'interno della prima famiglia.
Ciò posto, le censure svolte dall'attore sono fondate sotto il profilo del mancato rispetto del limite della continenza, là dove la giornalista avrebbe fatto ricorso all'espediente dell'accostamento suggestivo, in quanto, dopo aver riportato i fatti di violenza oggetto della denuncia, ha evidenziato che il dott. , nell'esercizio della sua funzione di Sostituto Procuratore generale presso la Corte Pt_3
di Cassazione, aveva richiesto il rigetto del ricorso avanzato dai figli della sig.ra Persona_1
11 (caso tristemente noto alle cronache nazionali per l'efferatezza del femminicidio consumato da parte del marito della vittima), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva loro negato il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'inerzia dei magistrati del P.M., titolari dell'inchiesta, nell'agire a fronte delle numerose denunce della donna, pur riconosciuto in primo grado.
Invero, l'utilizzo sapiente dell'accostamento suggestivo di due notizie vere non solo è idoneo a evocare nel lettore l'idea di una qualche forma di solidarietà dell'attore (in quanto preteso uomo violento) con il responsabile del femminicidio, ma concretizza vere e proprie allusioni ed insinuazioni tali da creare dubbi sulla correttezza personale e professionale del magistrato, gettando un'ombra sull'esercizio imparziale della sua funzione e ciò anche senza l'uso di espressioni sconvenienti e chiaramente diffamatorie o notizie false.
Non vi è dubbio infatti che la notizia, vera, della richiesta di rigetto del ricorso avanzato dai figli della sig.ra avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva Persona_1
loro negato il risarcimento del danno, è stata posta in immediata correlazione con la notizia della querela sporta dalla moglie nei confronti del dott. per le violenze subite, nella parte in cui la Pt_3
giornalista ha evidenziato tale caso come uno dei procedimenti di cui si era occupato il magistrato denunciato dalla moglie, e abbia così creato una sorta di discredito sull'attore. L'aver collegato questi due dati veri in maniera allusiva fa sorgere in particolare il sospetto che il sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione non avesse svolto la propria funzione in modo sereno e imparziale, proprio in ragione della pretesa natura violenta dell'attore e per questo della parziale assimilabilità del caso sottoposto al suo esame alla propria vicenda personale, circostanza non detta ma che si insinua nella mente di chi legge.
A tale stregua, quindi, emerge con evidenza la violazione del dovere di lealtà e correttezza da parte della giornalista che, peraltro, ha omesso di precisare che le conclusioni formulate dal Dott.
nel senso del rigetto del ricorso promosso dagli eredi avverso la sentenza della Corte di Appello Pt_3
di Palermo erano state condivise con i dottori Procuratore Generale presso la Corte Persona_2
di Cassazione, , Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione e Marcello Matera, Persona_3
Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, oltre che con il Sostituto Procuratore presso la
Corte di Cassazione, Giovanni Di Leo. Come sottolineato dallo stesso attore, l'idoneità dell'accostamento a indurre nel lettore una falsa rappresentazione della realtà e a svilire l'immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato è anche dimostrata dal fatto che la Prima Commissione del C.S.M. ha richiamato il predetto caso e le conclusioni rassegnate dal Dott. nella Pt_3
contestazione di apertura della pratica di trasferimento d'ufficio ex art. 2 L.G., fondata pressoché
12 esclusivamente su detto accostamento, oltre che per la stessa sussistenza di molti articoli di stampa sulla sua vicenda personale (procedura poi archiviata dal C.S.M. con delibera del 19 maggio 2021).
In proposito giova evidenziare che, pur se il magistrato ha il dovere di tollerare le critiche al suo operato, ha in ogni caso il diritto-dovere di pretendere che il suo agire sia riferito con la dovuta completezza e chiarezza, giacché la funzione dallo stesso esercitata ha evidenti connotati e ricadute di pubblico interesse ed al tempo stesso si caratterizza per il particolare prestigio che deve assumere e preservare nella pubblica opinione, funzionale ad assicurare il rispetto della sua funzione da parte dei consociati.
In questo senso, quindi, va colta la lesività delle notizie riportate in modo superficiale e incompleto e che mediante il loro accostamento alla notizia della denuncia sono state idonee anche a stravolgere il significato delle conclusioni rassegnate nel procedimento avverso la sentenza della
Corte d'Appello di Palermo.
Per i suesposti motivi quindi la domanda svolta dal Dott. nei confronti di Pt_3 CP_1
è meritevole di accoglimento.
[...] Parte_5
Diversamente non è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti delle Dott.sse e Difetta in particolare la prova dei fatti costitutivi dei CP_6 CP_7 presunti fatti illeciti che l'attore imputa, in concorso, alle convenute, nella parte in cui tutti gli elementi evidenziati e ritenuti gravi indizi di responsabilità a carico delle dott.sse e CP_7 CP_6
non inducono in modo non equivoco a ritenere che le stesse abbiano inviato la denuncia alla giornalista e che le stesse, approfittandosi della fragilità della moglie dell'attore, Controparte_1 abbiano agito al precipuo scopo di danneggiare l'immagine e la reputazione del dott. . Pt_3
Invero gli stessi elementi depongono anche nel senso che le due convenute hanno accolto la richiesta di aiuto della moglie del Dott. e le hanno fornito il proprio supporto, raccogliendone Pt_3
le confidenze e accompagnandola al Commissariato di zona. A fronte della specifica contestazione della Dott.ssa non vi è nemmeno la prova che costei abbia effettivamente rilasciato una CP_7
intervista alla “Verità”.
L'accertato superamento dei limiti del diritto di cronaca quanto al requisito della continenza del fatto narrato, comporta il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno subito dalla divulgazione di una informazione incompleta e foriera di discredito, avvenuta attraverso un mezzo particolarmente penetrante come quello della pubblicazione dell'informazione su un quotidiano di diffusione nazionale.
Passando all'accertamento del danno, deve premettersi che in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Ne
13 deriva che la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
La sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, tuttavia, può essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).
Ciò posto, l'attore ha allegato di aver svolto funzioni giurisdizionali per più di 34 anni con professionalità e prestigio e di svolgere da 11 anni funzioni di legittimità; ha allegato di aver acquisito anche notorietà sia per aver svolto le funzioni di componente del C.S.M. negli anni 2006/2010 e poi del Consiglio Direttivo della Cassazione negli anni 2016/2020, sia per aver trattato i più delicati e noti processi disciplinari a carico di magistrati, quali - tra i tanti - , CP_42 Per_4 Per_5
, , sia infine per aver scritto numerosi libri in materia disciplinare, talvolta Per_6 Per_7 Per_8
adottati come libri di testo in alcune Università, oltre che di aver costantemente relazionato sulla materia disciplinare per circa dieci anni consecutivi presso la Scuola Superiore della Magistratura.
Le circostanze allegate costituiscono senz'altro presunzioni gravi, precise e concordanti che inducono a ritenere provato, secondo l'id quod prelumque accidit, che il comportamento illecito della giornalista abbia cagionato al Dott. un danno non patrimoniale con riferimento alla sofferenza Pt_3
prodotta dal superamento del limite della continenza nella divulgazione della notizia (danno morale soggettivo).
Con riferimento alla liquidazione del pregiudizio sofferto, occorre prendere come parametro di commisurazione equitativa del danno i criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3772 del 2024, secondo cui “anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua
14 diffusione; la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” (cfr. anche Cass. Civ. sente. N. 8248/2024).
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, ai fini della liquidazione del danno deve quindi tenersi senz'altro conto, nel caso di specie, della diffusività della notizia, della indiscussa notorietà pubblica del soggetto danneggiato, nonché dell'entità e della natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione dell'attore.
D'altra parte, però, va anche considerato che l'articolo pubblicato riguarda un fatto essenzialmente vero, quello della querela sporta dalla moglie del Dott. e che ad aver avuto Pt_3
grande risonanza è stata proprio la predetta querela e non il presunto mancato svolgimento della funzione giurisdizionale in modo imparziale. Lo stesso attore ha lamentato il fatto che la notizia della denuncia è stata immediatamente ripresa da molti quotidiani di rilevanza nazionale, tra i quali
[...]
, il Riformista, , , , e altri (oltre che CP_10 Controparte_15 CP_16 CP_14 CP_17 nuovamente, il 19 marzo,dallo stesso giornale “La Repubblica”) e da testate online scandalistiche, quali ad es. deducendo che la stessa divulgazione della notizia dagli altri giornali abbia CP_12
amplificato i rilevantissimi effetti lesivi già prodottisi e attribuendo così alla stessa notizia della denuncia portata lesiva.
Quindi la natura diffamatoria dell'articolo va inserita in un contesto in cui ha avuto grande risonanza mediatica la notizia in sé della denuncia, notizia vera e diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, la quale sicuramente ha inciso in modo assolutamente preponderante, tal che è possibile ritenere che la portata lesiva della parte dell'articolo da considerarsi diffamatoria non sia stata di notevole impatto e che dunque abbia cagionato un danno di media gravità.
Alla luce delle suddette considerazioni si reputa quindi equo determinare in € 30.000,00 il risarcimento dovuto al valore attuale da Controparte_1 Parte_5
in favore del Dott. . Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla
[...] Pt_3
sentenza al soddisfo.
Considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo oggetto di causa e la limitata portata diffamatoria dell'articolo stesso, nella parte in cui vi è stato l'accostamento della querela della moglie dell'attore alle funzioni giurisdizionali svolte dal Dott. , la domanda di pubblicazione Pt_3
della sentenza deve essere rigettata, tenuto anche conto che presumibilmente, sotto il profilo del lesivo accostamento delle notizie, l'informazione è caduta nell'oblio. La misura non avrebbe, infatti, più alcun effetto risarcitorio in quanto la notizia diffusa e ancora presente sui siti on line è quella
15 dell'avvenuta presentazione di una denuncia querela da parte della moglie del Dott. e non di un Pt_3
esercizio non imparziale delle funzioni giurisdizionali da parte del magistrato. La notizia incriminata quindi non riveste più alcuna attualità e la riparazione risarcitoria appare sufficiente al ristoro del pregiudizio subito.
Con riguardo alla richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria ex art 12 legge n. 47/48, trattandosi di sanzione civile rafforzativa della responsabilità penale prevista per la diffamazione a mezzo stampa (ex plurimis Cass 2657/93, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14761 del
26/06/2007) che può essere irrogata solo nei confronti del responsabile del reato da intendersi in senso rigorosamente soggettivo (Cass 14485/00), la domanda può trovare accoglimento nei confronti del solo autore della diffamazione e pertanto dell'autore dell'articolo.
Si reputa, pertanto equo liquidare, per le motivazioni già esposte, l'ulteriore somma di euro
5.000,00 a carico del giornalista in favore dell'attore a titolo di riparazione ex art. 12 L. n. 47/1948.
Con riferimento alle spese del giudizio, l'accoglimento della domanda principale in misura decisamente inferiore rispetto alla esorbitante somma richiesta dall'attore e il parziale rigetto delle altre domande determina una parziale soccombenza reciproca tra l'attore e i convenuti, CP_1
e che giustifica la compensazione
[...] Controparte_3 Controparte_5
delle spese di lite per la misura di 1/3, dovendosi porre la residua aliquota dei 2/3 a carico dei convenuti in solido tra loro;
le spese devono essere inoltre liquidate come da dispositivo sulla base del valore della domanda ai sensi dell'art. 10 e ss c.p.c., con riferimento al decisum, e in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolte;
il compenso deve altresì essere aumentato in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 e successive modifiche, a tenore del quale “ Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Con riferimento al rapporto processuale tra il Dott. e la Dott.ssa e la Parte_1 CP_6
Dott.ssa le spese di lite vanno poste a carico dell'attore in virtù del principio della CP_7
soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, in base al valore della domanda in relazione al decisum e in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
16 Il riconoscimento della natura diffamatoria dell'articolo e l'accoglimento parziale delle domande dell'attore, seppur solo nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3 [...]
esclude in ogni caso la sussistenza dei presupposti della condanna Controparte_5
al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, svolta dalla Dott.ssa dalla Dott.ssa con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. CP_6 CP_7
96 c.p.c. come richiesto, nonostante il rigetto delle domande svolte dall'attore nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 21943/2022, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
persona del legale rappresentate pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
30.000,00 in favore del Dott. , per i titoli di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore del Dott. Controparte_1 Pt_1
ex art 12 legge stampa;
[...]
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore nei confronti della Dott.ssa e della dott.ssa ; Controparte_6 Controparte_7
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- nel rapporto processuale tra il Dott. e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
pone a Controparte_5
carico dei convenuti e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
in solido tra loro, la restante aliquota dei due terzi, che nella predetta misura si liquida in euro
8.124,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge;
- nel rapporto processuale tra il Dott. e la Dott.ssa condanna Parte_1 Controparte_6
il dott. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso Parte_1
forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- nel rapporto processuale tra il Dott. e la Dott.ssa , Parte_1 Controparte_7
condanna il dott. al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.616,00, Parte_1
oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Massimo Pineschi e Luca Calcagni, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2025
Il Giudice
Maika Marini
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