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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3647/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. EN Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 537/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 21/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014164059 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I- Con sentenza n. 537/22, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 confronti di CO IL
s.p.a. , avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, per IRPEF anno 2016.
Il ricorrente aveva eccepito:
-la presunta nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art.12 c. 4 D.P.R. n.
602/73;
- Difetto di sottoscrizione del ruolo;
- Omesso controllo ex art 17, c. 1 lett. d) del D.lgs n. 165/2001;
- Omessa notifica dell'avviso bonario-Violazione degli articoli 54 bis DPR 633/72 e 36 bis DPR 600/73;
- Difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa;
- Omessa indicazione della modalità i calcolo degli interessi e LE sanzioni applicate
- Violazione dell'art. 12 del D.lgs 471/97;
- Illegittimità dei compensi di riscossione.
Agenzia LE EN CO, già CO IL s.p.a. (erroneamente indicata nella sentenza impugnata come “Agenzia LE EN-Direzione Provinciale di Messina”), costituendosi in giudizio, aveva dedotto la propria carenza di responsabilità per questioni riguardanti il merito della pretesa e la correttezza del proprio operato.
Con la prefata sentenza, il giudice provinciale ha così motivato: “L'art. 39 del D.lgs
n.112/99 dispone che “ il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui, che non concernono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente interessato, in mancanza risponde LE conseguenze della lite”. Nel caso in esame le eccezioni mosse dall'odierno ricorrente non concernono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, motivo per cui il Concessionario doveva chiamare in causa l'Ente impositore. Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese eventualmente sostenute dalle parti.”.
II – Agenzia LE EN CO ha proposto dunque appello avverso tale sentenza, notificandolo anche all'Agenzia LE EN (non menzionata, tuttavia, nell'atto di gravame, quale controparte), riaffermando l'assunto della propria carenza di responsabilità, evidenziando che “la scelta del ricorrente di convocare solo l'Agenzia di CO rende improponibili nei confronti della stessa motivi che riguardano esclusivamente gli atti emessi dalla
Agenzia LE EN o di qualsiasi altro Ente impositore (CTP di Messina sentenza n. 5949/18).”.
Ha chiesto, dunque, confermarsi la legittimità della cartella impugnata, con vittoria di spese.
L'Agenzia LE EN ha versato in atti una breve nota, al solo fine di rimarcare la propria estraneità al giudizio.
Il contribuente si è costituito, instando per il rigetto del gravame.
In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si è proceduto alla decisione.
III – Deve preliminarmente rilevarsi che l'Agenzia LE EN non può ritenersi parte del presente giudizio, atteso che essa non era stata evocata in giudizio dal ricorrente in prime cure, non aveva partecipato a quel grado di giudizio, neppure spiegando intervento volontario, e che, per giunta, neppure è menzionata nell'atto di appello tra le parti. Deve pertanto supporsi che ADER abbia notificato l'appello all'Agenzia LE EN, per quanto in modo piuttosto inusitato ed irrituale, a fini di mera conoscenza della propria iniziativa.
Nel merito, l'appello è comunque infondato.
L'assunto difensivo dell'appellante, incentrato sull'asserito difetto di legittimazione passiva del concessionario, per aver il contribuente contestato vizi imputabili anche all'ente impositore, si pone in rotta di collisione con un orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico di segno contrario, formatosi con riferimento al regime, applicabile ratione temporis, previgente alle riforme di cui al d.lgs. 220/723 . Costituisce infatti jus receptum, a partire dalla sentenza SS.UU. 16412/07, citata dallo stesso appellante, che, a fronte di atti emessi dall'agente di riscossione, il contribuente possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore ovvero del concessionario, il quale, se non vuole rispondere LE conseguenze della lite, deve attivarsi tempestivamente per la chiamata in causa del titolare del credito fiscale. Nel caso di specie, viceversa, il concessionario, avrebbe potuto instare per la chiamata in causa dell'ente impositore (costituendosi tempestivamente). Parte resistente si è invece costituita oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del ricorso introduttivo, decadendo pertanto dalla facoltà di instare per la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 23 co. 3 D.lgs. 546/92. . L'ADER avrebbe potuto altresì effettuare, anche tardivamente, una mera litis denuntiatio in favore dell'Agenzia LE EN, al fine di elicitare un intervento volontario di tale amministrazione, titolare del credito controverso, ovvero produrre direttamente in giudizio gli elementi di carattere argomentativo e probatorio utili ad avversare le eccezioni, invero non insuperabili, del contribuente, eventualmente dopo aver acquisito tali elementi dall'ente impositore.
Né può valere a supportare la tesi dell'appellante la sentenza LE SS.UU. n. 7514/22
(in ogni caso, non menzionata dall'appellante): essa, infatti, nell'affermare una legittimazione esclusiva dell'amministrazione titolare del rapporto controverso, delimita espressamente la portata di tale principio alla sola materia previdenziale, richiamando, anzi, con riguardo alla materia tributaria, i principi affermati dalla sent. SS.UU 16412/07 per quanto attiene all'ambito tributario e confermandone la valenza. Peraltro, anche la successiva giurisprudenza nomofilattica (v. Cass. civ. sez. 5, ord. n. 28688/22, dep. 3.10.22) ha riaffermato l'impostazione interpretativa fatta propria dall'arresto LE SS.UU. del 2007, richiamando anche la sentenza n. 7514/22 e collocandola in un solco di continuità di tale filone ermeneutico.
Pertanto, il contribuente era ben legittimato ad agire esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, onerato ad attivarsi nei modi sopra indicati.
D'altronde, seppure fosse stata operata una litis denuntiatio, non seguita dalla costituzione dell'Agenzia LE EN, ciò potrebbe senz'altro rilevare nei rapporti interni tra ente impositore ed ufficio della riscossione, ma non varrebbe ad incidere sull'esito del presente giudizio, nel quale l'ADER è comunque soccombente.
L'appellante va altresì condannata al pagamento LE spese di lite, alla luce della lettura giurisprudenziale invero già richiamata dal primo giudice. Va ricordato infatti che
“Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere LE spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione LE somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema
Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e
Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez.
6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del
06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento LE spese processuali sostenute in appello dal contribuente, liquidate in € 1.600,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
EA PA RI RI EL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3647/2022 depositato il 29/06/2022
proposto da
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. EN Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 537/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 21/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190014164059 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I- Con sentenza n. 537/22, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 confronti di CO IL
s.p.a. , avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, emessa ex art. 36 bis DPR 600/73, per IRPEF anno 2016.
Il ricorrente aveva eccepito:
-la presunta nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art.12 c. 4 D.P.R. n.
602/73;
- Difetto di sottoscrizione del ruolo;
- Omesso controllo ex art 17, c. 1 lett. d) del D.lgs n. 165/2001;
- Omessa notifica dell'avviso bonario-Violazione degli articoli 54 bis DPR 633/72 e 36 bis DPR 600/73;
- Difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa;
- Omessa indicazione della modalità i calcolo degli interessi e LE sanzioni applicate
- Violazione dell'art. 12 del D.lgs 471/97;
- Illegittimità dei compensi di riscossione.
Agenzia LE EN CO, già CO IL s.p.a. (erroneamente indicata nella sentenza impugnata come “Agenzia LE EN-Direzione Provinciale di Messina”), costituendosi in giudizio, aveva dedotto la propria carenza di responsabilità per questioni riguardanti il merito della pretesa e la correttezza del proprio operato.
Con la prefata sentenza, il giudice provinciale ha così motivato: “L'art. 39 del D.lgs
n.112/99 dispone che “ il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui, che non concernono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente interessato, in mancanza risponde LE conseguenze della lite”. Nel caso in esame le eccezioni mosse dall'odierno ricorrente non concernono esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, motivo per cui il Concessionario doveva chiamare in causa l'Ente impositore. Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese eventualmente sostenute dalle parti.”.
II – Agenzia LE EN CO ha proposto dunque appello avverso tale sentenza, notificandolo anche all'Agenzia LE EN (non menzionata, tuttavia, nell'atto di gravame, quale controparte), riaffermando l'assunto della propria carenza di responsabilità, evidenziando che “la scelta del ricorrente di convocare solo l'Agenzia di CO rende improponibili nei confronti della stessa motivi che riguardano esclusivamente gli atti emessi dalla
Agenzia LE EN o di qualsiasi altro Ente impositore (CTP di Messina sentenza n. 5949/18).”.
Ha chiesto, dunque, confermarsi la legittimità della cartella impugnata, con vittoria di spese.
L'Agenzia LE EN ha versato in atti una breve nota, al solo fine di rimarcare la propria estraneità al giudizio.
Il contribuente si è costituito, instando per il rigetto del gravame.
In data odierna, all'esito della pubblica udienza, si è proceduto alla decisione.
III – Deve preliminarmente rilevarsi che l'Agenzia LE EN non può ritenersi parte del presente giudizio, atteso che essa non era stata evocata in giudizio dal ricorrente in prime cure, non aveva partecipato a quel grado di giudizio, neppure spiegando intervento volontario, e che, per giunta, neppure è menzionata nell'atto di appello tra le parti. Deve pertanto supporsi che ADER abbia notificato l'appello all'Agenzia LE EN, per quanto in modo piuttosto inusitato ed irrituale, a fini di mera conoscenza della propria iniziativa.
Nel merito, l'appello è comunque infondato.
L'assunto difensivo dell'appellante, incentrato sull'asserito difetto di legittimazione passiva del concessionario, per aver il contribuente contestato vizi imputabili anche all'ente impositore, si pone in rotta di collisione con un orientamento giurisprudenziale assolutamente granitico di segno contrario, formatosi con riferimento al regime, applicabile ratione temporis, previgente alle riforme di cui al d.lgs. 220/723 . Costituisce infatti jus receptum, a partire dalla sentenza SS.UU. 16412/07, citata dallo stesso appellante, che, a fronte di atti emessi dall'agente di riscossione, il contribuente possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore ovvero del concessionario, il quale, se non vuole rispondere LE conseguenze della lite, deve attivarsi tempestivamente per la chiamata in causa del titolare del credito fiscale. Nel caso di specie, viceversa, il concessionario, avrebbe potuto instare per la chiamata in causa dell'ente impositore (costituendosi tempestivamente). Parte resistente si è invece costituita oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del ricorso introduttivo, decadendo pertanto dalla facoltà di instare per la chiamata in causa, ai sensi dell'art. 23 co. 3 D.lgs. 546/92. . L'ADER avrebbe potuto altresì effettuare, anche tardivamente, una mera litis denuntiatio in favore dell'Agenzia LE EN, al fine di elicitare un intervento volontario di tale amministrazione, titolare del credito controverso, ovvero produrre direttamente in giudizio gli elementi di carattere argomentativo e probatorio utili ad avversare le eccezioni, invero non insuperabili, del contribuente, eventualmente dopo aver acquisito tali elementi dall'ente impositore.
Né può valere a supportare la tesi dell'appellante la sentenza LE SS.UU. n. 7514/22
(in ogni caso, non menzionata dall'appellante): essa, infatti, nell'affermare una legittimazione esclusiva dell'amministrazione titolare del rapporto controverso, delimita espressamente la portata di tale principio alla sola materia previdenziale, richiamando, anzi, con riguardo alla materia tributaria, i principi affermati dalla sent. SS.UU 16412/07 per quanto attiene all'ambito tributario e confermandone la valenza. Peraltro, anche la successiva giurisprudenza nomofilattica (v. Cass. civ. sez. 5, ord. n. 28688/22, dep. 3.10.22) ha riaffermato l'impostazione interpretativa fatta propria dall'arresto LE SS.UU. del 2007, richiamando anche la sentenza n. 7514/22 e collocandola in un solco di continuità di tale filone ermeneutico.
Pertanto, il contribuente era ben legittimato ad agire esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, onerato ad attivarsi nei modi sopra indicati.
D'altronde, seppure fosse stata operata una litis denuntiatio, non seguita dalla costituzione dell'Agenzia LE EN, ciò potrebbe senz'altro rilevare nei rapporti interni tra ente impositore ed ufficio della riscossione, ma non varrebbe ad incidere sull'esito del presente giudizio, nel quale l'ADER è comunque soccombente.
L'appellante va altresì condannata al pagamento LE spese di lite, alla luce della lettura giurisprudenziale invero già richiamata dal primo giudice. Va ricordato infatti che
“Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere LE spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione LE somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. civ., Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema
Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e
Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez.
6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del
06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con
l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento LE spese processuali sostenute in appello dal contribuente, liquidate in € 1.600,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
EA PA RI RI EL