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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena, il 12.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 4259/2021 e promossa da:
nata a [...] M.llo il 17.06.1985 e residente a [...]in c/da Caria n° 111 cf: Parte_1
d elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 25.11.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di, avere svolto attività lavorativa nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta Darifoglio sooc. Coop. Agricola, per 102 giornate.
Esponeva che, con nota del 28.04.2020, notificata in data nettamente successiva, l' in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, le comunicava che, nell'anno 2015 le erano stati corrisposti € 3.906,00 in più sulla sua prestazione di disoccupazione e ne richiedeva l'immediata restituzione.
Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di, non dovere restituire all dette CP_2 somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che, nel presente giudizio, il resistente creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica CP_2 analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della CP_2 costante e pacifica giurisprudenza: Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. Sez I 31837/2021; Cass. N.
19.896/2015; Cass n. 26.908/2020, qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi: Cass.
3387/2001; Cass. n. 7501/2012.
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso ed annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 4259/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2 CP_2 deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_2 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena, il 12.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 4259/2021 e promossa da:
nata a [...] M.llo il 17.06.1985 e residente a [...]in c/da Caria n° 111 cf: Parte_1
d elettivamente domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 25.11.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di, avere svolto attività lavorativa nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta Darifoglio sooc. Coop. Agricola, per 102 giornate.
Esponeva che, con nota del 28.04.2020, notificata in data nettamente successiva, l' in persona del CP_2 legale rappresentante pro-tempore, le comunicava che, nell'anno 2015 le erano stati corrisposti € 3.906,00 in più sulla sua prestazione di disoccupazione e ne richiedeva l'immediata restituzione.
Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di, non dovere restituire all dette CP_2 somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che, nel presente giudizio, il resistente creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica CP_2 analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della CP_2 costante e pacifica giurisprudenza: Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass. Sez I 31837/2021; Cass. N.
19.896/2015; Cass n. 26.908/2020, qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi: Cass.
3387/2001; Cass. n. 7501/2012.
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso ed annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 4259/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_2 CP_2 deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_2 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena