Articolo 9 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 8Articolo 10
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21 marzo 1958
Art. 9. (Servizi periferici)

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potra' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958
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