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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1044/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ER VI, Presidente MA MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5644/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Autotrasporti Lampo Sud S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - ON - NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023844408000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190133842763000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200051307266000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068277948000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200084274251000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210103917854000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040298119000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21082/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate ON;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23 medesimo testo;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'odierna udienza fissata per la trattazione, il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente s.r.l. impugna la intimazione di pagamento n. 071/2025/901193313000 notificata il 21 gennaio 2025 in riferimento a n. 7 cartelle esattoriali limitatamente ai crediti di natura tributaria e precisamente Irap anno 2014 – I.V.A. in riferimento all'anno 2013 - 2014 – 2016 – 2017 - 2018 – 2022 – ,recupero credito di imposta in riferimento all'anno 2019. Eccepisce:
-l'omessa notifica delle cartelle
- la prescrizione
-la decadenza. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che ha depositato le relate di notifica delle cartelle impugnata, facendo altresì presente che una delle cartelle -n. 07120210103917854- risulta oggetto di impugnazione che si è conclusa con il rigetto del ricorso, sentenza divenuta irrevocabile;
e che tutte le cartelle hanno formato oggetto di pignoramento impugnato e rigettato.
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. In diritto va precisato che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (cfr Cassazione ordinanza n. 26660/2023; Cass. Sez.Unite n. 10012/2021). Ove l'atto presupposto sia stato efficacemente notificato, ed il contribuente non lo ha impugnato tempestivamente, questo diventa definitivo;
sicchè la impugnazione di un atto successivo può essere effettuata solo per vizi propri. Nel caso di specie le cartelle risultano regolarmente notifiche – alcune anche impugnate: di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000,00 oltre spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Ag.entrate - ON - NA che si liquidano in euro 5000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NA il 01 Dicembre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ER VI, Presidente MA MARCELLA, Relatore CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5644/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Autotrasporti Lampo Sud S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - ON - NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023844408000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190133842763000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200051307266000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068277948000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200084274251000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210103917854000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040298119000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21082/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate ON;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23 medesimo testo;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 1 dicembre 2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'odierna udienza fissata per la trattazione, il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente s.r.l. impugna la intimazione di pagamento n. 071/2025/901193313000 notificata il 21 gennaio 2025 in riferimento a n. 7 cartelle esattoriali limitatamente ai crediti di natura tributaria e precisamente Irap anno 2014 – I.V.A. in riferimento all'anno 2013 - 2014 – 2016 – 2017 - 2018 – 2022 – ,recupero credito di imposta in riferimento all'anno 2019. Eccepisce:
-l'omessa notifica delle cartelle
- la prescrizione
-la decadenza. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che ha depositato le relate di notifica delle cartelle impugnata, facendo altresì presente che una delle cartelle -n. 07120210103917854- risulta oggetto di impugnazione che si è conclusa con il rigetto del ricorso, sentenza divenuta irrevocabile;
e che tutte le cartelle hanno formato oggetto di pignoramento impugnato e rigettato.
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. In diritto va precisato che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (cfr Cassazione ordinanza n. 26660/2023; Cass. Sez.Unite n. 10012/2021). Ove l'atto presupposto sia stato efficacemente notificato, ed il contribuente non lo ha impugnato tempestivamente, questo diventa definitivo;
sicchè la impugnazione di un atto successivo può essere effettuata solo per vizi propri. Nel caso di specie le cartelle risultano regolarmente notifiche – alcune anche impugnate: di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5000,00 oltre spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Ag.entrate - ON - NA che si liquidano in euro 5000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NA il 01 Dicembre 2025