Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1044
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte ritiene che le cartelle siano state regolarmente notificate, basandosi sulle relate di notifica depositate dall'Agenzia delle Entrate. La mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposto, se regolarmente notificati, rende definitivo il credito tributario e consente l'impugnazione dell'atto successivo solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte non affronta specificamente l'eccezione di prescrizione, ma la dichiara inammissibile in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente nei termini di legge.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte non affronta specificamente l'eccezione di decadenza, ma la dichiara inammissibile in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente nei termini di legge.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte ritiene che le cartelle siano state regolarmente notificate, basandosi sulle relate di notifica depositate dall'Agenzia delle Entrate. La mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposto, se regolarmente notificati, rende definitivo il credito tributario e consente l'impugnazione dell'atto successivo solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte non affronta specificamente l'eccezione di prescrizione, ma la dichiara inammissibile in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente nei termini di legge.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte non affronta specificamente l'eccezione di decadenza, ma la dichiara inammissibile in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente nei termini di legge.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte ritiene che le cartelle siano state regolarmente notificate, basandosi sulle relate di notifica depositate dall'Agenzia delle Entrate. La mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposto, se regolarmente notificati, rende definitivo il credito tributario e consente l'impugnazione dell'atto successivo solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte non affronta specificamente l'eccezione di prescrizione, ma la dichiara inammissibile in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente nei termini di legge.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte non affronta specificamente l'eccezione di decadenza, ma la dichiara inammissibile in quanto le cartelle sono state ritenute regolarmente notificate e non impugnate tempestivamente nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 23/01/2026, n. 1044
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1044
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo