Sentenza 21 settembre 2022
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. ha efficacia immediata, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, sicchè, in mancanza dell'avviso al difensore di fiducia così nominato, sono affetti da nullità assoluta, ex art. artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al procedimento e il provvedimento che lo definisce. (Fattispecie in materia di procedimento di esecuzione).
Commentario • 1
- 1. Art. 179 c.p.p. - Nullità assolutehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2022, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2022 |
Testo completo
0 7189-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2580/2022 ANGELA TARDIO CC 21/09/2022 PALMA TALERICO R.G.N. 11571/2022 BARBARA CALASELICE - Relatore CARMINE RUSSO VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di IL UR, il beneficio dell'indulto applicato dalla Corte d'appello di Roma, con provvedimenti del 9 novembre 2011 e 6 dicembre 2011, relativamente alle pene rispettivamente di anni tre di reclusione e di euro 800 di multa.
1.1.Il Giudice dell'esecuzione notava che con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 21 dicembre 2010, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2020, era stata irrogata la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa, per il reato di estorsione aggravata, commesso in data 4 dicembre 2009 e, dunque, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. Sicché, rilevando l'esistenza di una causa di revoca del beneficio, provvedeva in conformità alla richiesta in tal senso formulata dalla Procura generale.
2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. CI, il quale deduce, con un unico motivo, nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 665 cod. proc. pen. e la violazione di legge per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
2.1.Si sottolinea che detta eccezione era già stata prospettata alla Corte territoriale, in data 3 gennaio 2022, con memoria depositata al Giudice dell'esecuzione, deducendo che il condannato, tramite l'Ufficio matricola del carcere ove era ristretto, aveva conferito mandato difensivo all'avv. CI, in data 10 novembre 2021, confermato con nomina del 27 novembre 2021, istanza rigettata dalla Corte d'appello perché si è ritenuto che la nomina fosse intervenuta soltanto dopo la notifica dell'avviso.
2.2. Si deduce che la pronuncia della Corte territoriale, resa con ordinanza del 7 gennaio 2022, sarebbe errata posto che, a seguito della notifica della richiesta di revoca dell'indulto da parte della Procura generale, era stata rilasciata nomina difensiva, presso l'Ufficio matricola, come documentato allegando agli atti il mandato difensivo.
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso è fondato quanto all'eccepita nullità della notifica dell'avviso all'interessato.
1.Si rileva, in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio, che questa Corte ha avuto modo di affermare (tra le altre, Sez. 1, n. 50443 del 04/10/2018, Frerè, Rv. 274667) che è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio a difensore diverso da quello nominato dall'imputato detenuto, con dichiarazione resa al direttore dello stabilimento di custodia, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all'autorità procedente. Si è, infatti, precisato in giurisprudenza, con un ragionamento cui il Collegio intende dare continuità condividendolo (Sez. 1, n. 40495 del 04/10/2007, Silvestro, Rv. 237864), che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. dall'imputato o dall'indagato detenuto ha efficacia immediata, indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo di comunicazione della stessa all'autorità giudiziaria procedente;
ne consegue che, in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la costituzione del rapporto processuale relativo al giudizio di secondo grado e la relativa sentenza. Tali principi, in via generale, trovano applicazione anche nel procedimento di esecuzione nel quale, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., l'omesso avviso di fissazione dell'udienza, di cui al terzo comma del citato art. 666, è causa di nullità assoluta di ordine generale, quanto questa riguardi il difensore di fiducia, tempestivamente nominato (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Si tratta di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. in quanto di esso è obbligatoria la presenza, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, codice di rito.
2.Applicando gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che l'esame degli atti, doveroso da parte di questa Corte, per la natura dell'eccezione proposta (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), ha consentito di acclarare che la nomina del difensore di fiducia, avv. A. CI, è intervenuta, tempestivamente, presso l'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove il UR era ristretto, prima della notifica del decreto di fissazione, in data 10 novembre 2021, e viene ribadita il 27 novembre 2021. E 3 Risulta, inoltre, dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza del 7 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. è stato notificato in data 25 novembre 2021, dunque in data successiva alla indicata nomina fiduciaria. Da ultimo si osserva che per l'udienza del 7 gennaio 2022, la difesa aveva depositato memoria con eccezione di nullità della notifica dell'avviso, che all'udienza indicata non era presente il difensore di fiducia indicato, ma un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen. il quale aveva eccepito la nullità dell'avviso al difensore di fiducia, eccezione respinta dal giudice dell'esecuzione, sull'errato presupposto della intempestività della nomina fiduciaria.
3.Deriva da quanto sin qui esposto la nullità della notifica e quella derivata dell'ordinanza adottata all'udienza del 7 gennaio 2022, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo alla Corte d'appello di Roma. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Barbara Calaselice Яндекс черево places DEPOSITAT IN CANCEL L 20 FEB 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARİO Marine Calcagn R 4