Inammissibile
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03421/2026REG.PROV.COLL.
N. 01428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2025, proposto da
Società IC RL s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30;
contro
EA- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6078/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di DE - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Giovanni ZI. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La società agricola RL s.s. ha proposto ricorso per ottenere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 9.7.2024 n. 6078 resa nel giudizio di appello n. 8142/2023 proposto da EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza del Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, n. 192/2023.
2. In punto di fatto la società agricola RL ha esposto le seguenti circostanze:
- la ricorrente svolge l’attività di produzione di latte vaccino ed è stata assoggettata al cosiddetto “regime delle quote latte”;
- la società IC RL s.s., unitamente ad altre aziende, ha impugnato, con ricorso al Tar per la Lombardia-Brescia (RG. 175/2019), la cartella di pagamento n. 300201800000124730, notificata nel corso del 2018 ed avente ad oggetto l’annata lattiero casearia 2003/2004;
- con sentenza n. 401/2020, il Tar Lombardia-Brescia ha accolto il ricorso dei produttori (sentenza non impugnata e, quindi, divenuta definitiva);
- a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del d.l. n. 27/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 con cui è stata trasferita la competenza alla riscossione del prelievo supplementare da EA a Agenzia delle Entrate Riscossione, quest’ultima, in data successiva al 19.9.2021, ha notificato alla società agricola RL s.s. la cartella esattoriale n. 019 2021 00101629 16 000, richiedendo il pagamento dell’importo dovuto proprio per l’annata lattiero casearia 2003/2004;
- la cartella di pagamento appena citata è stata impugnata dalla società agricola RL s.s. (RG. 813/2021 Tar Brescia);
- nel corso del giudizio la difesa della società ha depositato documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto annullamento dell’annata lattiero-casearia 2003/2004 operata dalla citata sentenza del n. 401/2020, il Tar Lombardia-Brescia;
- l’impugnativa avente ad oggetto la cartella di pagamento è stata decisa con sentenza n. 192/2023 del Tar per la Lombardia Sezione di Brescia che ha ritenuto il ricorso fondato per intervenuta prescrizione del credito;
- EA ha proposto appello (RG. 8142/2024) contro la sentenza appena citata lamentando, l’erroneità in diritto della pronuncia di prime cure per violazione dell’art. 2945, comma 3, c.c., nonché, in via di subordine, formulando istanza di ammissione di prove documentali nuove;
- dopo essersi costituita in giudizio, con successiva memoria del 3.6.2024 la difesa della società ha chiesto che, nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’EA, il Consiglio di Stato confermasse, in ogni caso, l’annullamento della cartella di pagamento impugnata in primo grado posto che l’annata lattiero casearia 2003/2004, oggetto del giudizio, era « stata annullata con sentenza del Tar Lombardia- Brescia n. 401/2020. Invero, tale campagna era già stata portata nella cartella di pagamento n. 30020180000012465000, notificata nel 2018, e impugnata dall’azienda agricola appellata. In quella sede, il giudice di Brescia aveva statuito quanto segue: “devono essere disapplicate le norme nazionali che deviano dal criterio della proporzionalità, prevedendo categorie prioritarie, ossia l’art. 1 comma 8 del DL 43/1999, e art. 1 comma 5 del DL 8/2000. La disapplicazione comporta che i calcoli del prelievo supplementare dovranno essere ripetuti, per suddividere con metodo proporzionale le quote rimaste non utilizzate a livello nazionale, con conseguente riduzione del peso economico per i produttori che non ricadevano nelle categorie prioritarie.” Lungi dal provvedere a tale ricalcolo, DE ed EA hanno provveduto a notificare una nuova cartella di pagamento, proprio riferita alla medesima annata lattiero casearia già oggetto di annullamento giudiziario. Il provvedimento impugnato in primo grado dall’azienda agricola RL s.s., pertanto, non potrà che essere annullata per illegittimità derivata, posto che è venuto meno l’atto di prelievo impositivo su cui si è fondata dapprima la cartella n. 30020180000012465000 e, successivamente, la cartella n. 01920210010162916000 »;
- il Consiglio di Stato, ha accolto, con sentenza 9.7.2024 n. 6078, l’impugnazione dell’EA, ritenendo dimostrata l’intervenuta interruzione della prescrizione estintiva del credito.
3. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato 6078/2024 propone ricorso per revocazione la società agricola RL s.s. per i motivi che saranno più avanti analizzati.
4. Si sono costituite in giudizio EA e DE chiedendo che il ricorso in revocazione venga dichiarato inammissibile e comunque infondato.
5. All’udienza del 23 aprile 2026 il ricorso per revocazione è stato trattenuto per la decisione.
RI
1. A sostegno della domanda di revocazione vengono formulati i seguenti motivi:
- il Consiglio di Stato non ha preso in considerazione l’eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata con il ricorso di primo grado – seppur dedotta in entrambi i gradi di giudizio da questa difesa – che, alla luce dell’accoglimento dell’appello di dell’EA, avrebbe dovuto essere dichiarata a conclusione del percorso logico-giuridico in motivazione, in particolare omettendo di considerare la sentenza del Tar Lombardia-Brescia n. 401/2020, passata in giudicato;
- la nullità dell’atto amministrativo non deve essere necessariamente sollevata con ricorso introduttivo poiché, vista la peculiarità del regime di tale invalidità, la stessa può essere pacificamente rilevata in corso di causa, ovvero, addirittura d’ufficio dall’organo giudicante, investito del dovere-potere di rilevare la nullità in via autonoma;
- nella specie risultano integrati i presupposti necessari alla revocazione della sentenza ex art. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c.: la decisione è frutto di errore conseguente alla mancata considerazione del fatto che esisteva la sentenza del Tar Lombardia-Brescia n. 401/2020, passata in giudicato, di annullamento del prelievo relativo all’annata lattiero casearia 2003/2004 e oggetto della cartella impugnata, fatto dedotto sia in primo grado che nel giudizio di appello.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Per esplicita ammissione dello stesso ricorrente in revocazione, nel giudizio di primo grado l’eccezione che si basa sull’esistenza della sentenza del Tar Lombardia-Brescia n. 401/2020 è stata proposta soltanto nella memoria finale. Anche in appello detta circostanza è stata citata nella memoria finale.
Per dare ragione di dette scelte difensive, il ricorrente sostiene che la nullità dell’atto amministrativo non deve essere necessariamente sollevata con ricorso introduttivo.
In realtà la supposta esistenza di una sentenza che avrebbe annullato l’atto presupposto della cartella impugnata (e a quella precedente) avrebbe dovuto essere eccepita nell’atto introduttivo del giudizio e poi tempestivamente riproposta in appello. Cosa che nella specie non è avvenuto.
Occorre ricordare che la pronuncia del Tar per Lombardia-Brescia n. 401/2020 ha accolto il ricorso presentato, tra le altre, dall’azienda RL, facendo applicazione di un principio dettato da una sentenza della Corte di giustizia UE, applicazione che ha portato alla disapplicazione delle norme nazionali che deviano dal criterio della proporzionalità, prevedendo categorie prioritarie.
La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo chiarito che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità (cf., ex multis , Cons. Stato. Sez. VI, 10 marzo 2025 n. 1913).
Di conseguenza la cartella impugnata in primo grado non era nulla ( se non per supposta violazione della cosa giudicata), ma – recando importi come si vedrà non coincidenti con quelli della cartella precedente annullata - doveva essere impugnata con ricorso davanti dal Tar per ottenerne l’annullamento, cosa che, peraltro, la azienda RL ha fatto, dimostrando essa stessa di condividere tale impostazione (l’esistenza della sentenza del Tar Lombardia-Brescia n. 401/2020 era nota al momento della proposizione del ricorso con cui è stato instaurato il giudizio di primo grado poi sfociato nella sentenza di appello di cui si chiede la revocazione, visto che il ricorso è stato proposto nel 2021).
Si deve infatti considerare che la sentenza del Tar per Lombardia-Brescia n. 401/2020 si riferisce alla cartella n. 300201800000124730 mentre il giudizio sfociato nella sentenza di cui si chiede la revocazione si riferisce alla cartella 30020180000012465000 (confrontando le due si scopre che anche gli importi sono diversi). Questo perché la prima cartella citata era già stata annullata d’ufficio con discarico e successivamente sostituita dalla cartella per cui è causa (infatti emessa nell’anno 2021, dopo il discarico della precedente). La sentenza del Tar per la Lombardia- Brescia è stata prodotta in giudizio ma essa, facendo riferimento ad un ricorso cumulativo ( ritenuto ammissibile dal giudice di primo grado ) e si era soffermata solo sulla questione in diritto della mancata corretta compensazione dei prelievi in eccesso, seguita da discarico e nuova cartella.
Il giudizio concluso con la sentenza revocanda, pertanto, non ha legami diretti con quello che ha portato alla pronuncia della sentenza del Tar per Lombardia-Brescia n. 401/2020, tali da determinare una ipotesi conclamata di nullità dell’atto amministrativo da rilevarsi di ufficio dal giudice.
3. Alla luce di quanto esposto, l’asserita omessa considerazione della pronuncia del Tar per Lombardia-Brescia n. 401/2020 (eccezione di cosa giudicata) non integra una delle ipotesi di revocazione di cui agli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c.
3.1 Il ricorrente in revocazione cita espressamente l’ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. (la sentenza può essere impugnata per revocazione se « è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare »).
L'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall' articolo 395 n. 4 c.p.c., deve consistere in un travisamento di fatto costitutivo di 'quell'abbaglio dei sensi' che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa; ciò al fine di evitare che detta forma di impugnazione si trasformi in una forma di gravame, teoricamente reiterabile più volte, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 6/08/2019, n. 5586).
Il ricorrente in revocazione sostiene che l’errore di fatto consisterebbe nella mancata considerazione della pronuncia del Tar per Lombardia-Brescia n. 401/2020. Ma l’esistenza di tale sentenza è stata introdotta (come elemento di fatto) già nel giudizio di primo grado (e poi in appello, ancorché, come detto, in maniera non rituale). La circostanza, pertanto, ha costituito un punto controverso sul quale i giudici di primo grado ed i giudici di appello sono stati in grado di valutare la rilevanza delle deduzioni difensive proposte. Non ricorre l'errore revocatorio quando il giudice abbia esaminato il documento dedotto a fondamento della revocazione, ma lo abbia ritenuto irrilevante o comunque inidoneo a supportare la tesi della parte: in tal caso la censura investe una implicita valutazione di merito del fatto e non un errore percettivo, e si risolve in una inammissibile richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
3.2 Non diversa sarebbe la conclusione se si dovesse ritenere che in realtà il ricorrente in revocazione volesse invocare non già l’ipotesi prevista dal n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (appena esaminata) bensì quella prevista dal n. 5 del ridetto articolo (la sentenza può essere impugnata per revocazione se « è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione »).
Ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio di cui all' articolo 395, comma 1, n. 5), c.p.c. , devono concorrere, in via cumulativa, i seguenti presupposti: a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; b) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione, da parte del giudice della sentenza revocanda, eccezione che – secondo un indirizzo interpretativo - non deve essere stata nemmeno introdotta nel dibattito processuale; c) il giudicato deve incidere sul medesimo rapporto giuridico (Cons. Stato, sez. II, 14/11/2025, n. 8950).
Nella specie, come detto, la sentenza del Tar per Lombardia-Brescia n. 401/2020 ha ad oggetto un diverso atto giuridico (ovvero, come visto sopra, una diversa cartella emanata dopo il discarico e per diverso importo e quindi già per ipotesi a seguito di rivalutazione della fattispecie e quindi con profili di potenziale novità del rapporto giuridico che avrebbero dovuto essere più compiutamente rappresentati dalla parte che agisce in revocazione per una compiuta formulazione dell’eccezione di contrasto con il precedente giudicato ) ed un fatto che, per come introdotto nel processo, costituiva al più un antecedente logico dell’atto valutato con la sentenza revocanda .
Va altresì considerato che presupposto per l'ammissibilità della revocazione per contrasto con un precedente giudicato è, ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. che la sentenza impugnata non abbia pronunziato sulla relativa eccezione; tale norma è stata interpretata nel senso che non deve neppure essere stata proposta la relativa eccezione, anzi che neppure la precedente sentenza sia stata prodotta, mentre nella specie essa è stata prodotta sia pure tardivamente ed in forma generica per quanto già detto ( CdS IV n. 5613 del 2000 ; CdS Sez. II n. 5645 del 2023 ) non consentendo di affermare che tale circostanza sia stata immotivatamente ignorata dal giudice che ben potrebbe averla ritenuta non rilevante per le motivazioni prima richiamate.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso per revocazione è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente in revocazione alla refusione delle spese di lite giudizio a favore delle Agenzie resistenti, che vengono liquidate in 4.000 Euro (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giovanni ZI, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni ZI | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO