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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/11/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del 28 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11939/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to Esposito Orazio Stefano giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro rappr. e dif. dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli ( - p.e.c. CP_1 C.F._1
t) per procura generale alle liti a rogito nn. 37875/7313 Email_1 del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Parte ricorrente concludeva come da note sostitutive d'udienza.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320249029224692000, notificata il giorno 11 settembre 2024 nonché avverso i sottostanti avvisi di addebito con riguardo all'importo di €. 86.431,61 e segnatamente:
- Avviso di addebito n. 59320140005569925 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 16.227,85;
- Avviso di addebito n. 59320150004280036 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 28.862,18;
- Avviso di addebito n. 59320160007406940 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 12.918,16;
- Avviso di addebito n. 59320170006848115 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 28.423,42.
1 Ha dedotto di non avere mai in precedenza ricevuto alcun atto e che anche a volere tenere conto delle date indicate, come di avvenuta notifica degli avvisi di addebito, era comunque maturata la prescrizione dei crediti ivi portati ai sensi dell'art. ex art. 3, comma 9, legge 335/95.
Ha chiesto dunque:
“In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria del 8 marzo 2025 si è costituito l' eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione volta alla contestazione per motivi di merito avverso tutti i crediti iscritti a ruolo dall' , siccome tardiva alla luce sia della data di notifica dell'avviso di addebito CP_1
(rectius avvisi di addebito) oggetto del presente giudizio, sia anche alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Ha rilevato che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, gli avvisi di addebito opposti sono stati a suo tempo ritualmente notificati in conformità alle prescrizioni di cui all'art. dell'art.30, co.4,
D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 ("L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”); a mezzo posta alla sede pro tempore del contribuente, o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. La notifica postale risulta regolarmente recapitata alla sede legale del tempo, mentre le PEC risultano consegnate all'indirizzo risultante dal
Registro delle imprese, come comprovato dalle relative ricevute di accettazione e deposito.
Da tanto consegue la tardività della opposizione proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni stabilito per il promuovimento del giudizio di opposizione e l'inammissibilità della eccezione di
2 prescrizione del credito per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata impugnazione entro il predetto termine.
Quanto al periodo successivo alla notificazione, ha osservato trattarsi di eccezione che andrebbe rivolta nei confronti dell'Agente della Riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli da parte degli enti impositori.
Ha comunque invocato la sospensione del termine previsto dall'art.3, co.9, legge n.335/1995, di prescrizione dei contributi previdenziali, a causa dell'emergenza pandemica e l'interpretazione alle disposizioni data dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.960/2025.
Ha così concluso:
“ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare le intimazioni di pagamento, unitamente alla cartelle ed avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In estremo subordine, ove annullati integralmente le cartelle e/o avvisi di addebito opposti, condannare in ogni caso parte opponente al pagamento dei contributi ed accessori dovuti.
Ordinare ad anche tramite informazioni scritte, l'esibizione in giudizio degli atti di CP_2 riscossione esattoriale medio tempore compiuti dalla consegna degli avvisi di addebito in avanti.
Con il favore di spese ed onorari di causa.”
Ritenuta la causa matura per la decisione in quanto avente natura documentale e fissata udienza per la discussione al 28 ottobre 2025; stabilita la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente;
la causa è stata incamerata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
2.1 Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare, in ragione delle doglianze formulate dall'opponente, la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es.,
3 prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento, asserendo che dal momento della notifica degli avvisi – invero contestata, ma anche ove andata a buon fine – è trascorso oltre un quinquennio.
Ebbene dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10,
4 della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
2.2 La eccezione di prescrizione
Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva.
Parte ricorrente, come premesso, ha eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali.
Si rammenta che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, se dunque l'avvenuta prova della corretta notifica degli avvisi di addebito – come emerge dagli atti allegati alla memoria di costituzione dell' - preclude l'esame della CP_1 maturazione del termine in data antecedente la notifica ed in disparte comunque la prova o meno della regolare notifica, va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 risulta essere ampiamente decorso anche a considerare la data di ricezione
– ove data per avvenuta – degli avvisi, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione posto
5 in essere dall'agente della riscossione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta, avvenuta il giorno 11 settembre 2024, a prescrizione già maturata.
Come correttamente rilevato da parte opponente anche a voler considerare la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale i crediti qui in discussione sono comunque prescritti.
L'avviso di addebito n. 59320140005569925 è stato notificato il 2.10.2014; l'avviso di addebito n.
59320150004280036 in data 07.11.2015; l'avviso di addebito n. 59320160007406940 il
18.11.2016; l'avviso di addebito n. 59320170006848115 il 24.11.2017.
Alla data del 11 settembre 2024 la prescrizione era maturata - anche a volere aderire all'orientamento di Cassazione (cfr. ordinanza n.960/2025) e pur tenendo conto di un periodo di sospensione di un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi
542 giorni.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc. Cont
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti oggetto della intimazione di pagamento impugnata e degli avvisi di addebito n. 59320140005569925000 notificato il 28/10/2014 per euro16.227,85; n. 59320150004280036000 notificato il 07/11/2015 per euro 28.862,18; n.
59320160007406940000 notificato il 18/11/2016 per euro 12.918,16; n. 59320170006848115000 notificato il 24/11/2017 per euro 28.423,42; condanna l' a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente, spese che liquida in euro 4.200,50 CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali e rimborso C.U. e che distrae in favore dell'avv.to Orazio Stefano
Esposito.
Catania il 01/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA DA
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In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA DA, a seguito dell'udienza del 28 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11939/2024 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to Esposito Orazio Stefano giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro rappr. e dif. dall'avv.to Pier Luigi Tomaselli ( - p.e.c. CP_1 C.F._1
t) per procura generale alle liti a rogito nn. 37875/7313 Email_1 del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito.
Parte ricorrente concludeva come da note sostitutive d'udienza.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320249029224692000, notificata il giorno 11 settembre 2024 nonché avverso i sottostanti avvisi di addebito con riguardo all'importo di €. 86.431,61 e segnatamente:
- Avviso di addebito n. 59320140005569925 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 16.227,85;
- Avviso di addebito n. 59320150004280036 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 28.862,18;
- Avviso di addebito n. 59320160007406940 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 12.918,16;
- Avviso di addebito n. 59320170006848115 dell' di Catania, con il quale viene richiesto CP_1 dall'ente impositore il pagamento di €. 28.423,42.
1 Ha dedotto di non avere mai in precedenza ricevuto alcun atto e che anche a volere tenere conto delle date indicate, come di avvenuta notifica degli avvisi di addebito, era comunque maturata la prescrizione dei crediti ivi portati ai sensi dell'art. ex art. 3, comma 9, legge 335/95.
Ha chiesto dunque:
“In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria del 8 marzo 2025 si è costituito l' eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione volta alla contestazione per motivi di merito avverso tutti i crediti iscritti a ruolo dall' , siccome tardiva alla luce sia della data di notifica dell'avviso di addebito CP_1
(rectius avvisi di addebito) oggetto del presente giudizio, sia anche alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Ha rilevato che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, gli avvisi di addebito opposti sono stati a suo tempo ritualmente notificati in conformità alle prescrizioni di cui all'art. dell'art.30, co.4,
D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 ("L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”); a mezzo posta alla sede pro tempore del contribuente, o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. La notifica postale risulta regolarmente recapitata alla sede legale del tempo, mentre le PEC risultano consegnate all'indirizzo risultante dal
Registro delle imprese, come comprovato dalle relative ricevute di accettazione e deposito.
Da tanto consegue la tardività della opposizione proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni stabilito per il promuovimento del giudizio di opposizione e l'inammissibilità della eccezione di
2 prescrizione del credito per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata impugnazione entro il predetto termine.
Quanto al periodo successivo alla notificazione, ha osservato trattarsi di eccezione che andrebbe rivolta nei confronti dell'Agente della Riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli da parte degli enti impositori.
Ha comunque invocato la sospensione del termine previsto dall'art.3, co.9, legge n.335/1995, di prescrizione dei contributi previdenziali, a causa dell'emergenza pandemica e l'interpretazione alle disposizioni data dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n.960/2025.
Ha così concluso:
“ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare le intimazioni di pagamento, unitamente alla cartelle ed avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In estremo subordine, ove annullati integralmente le cartelle e/o avvisi di addebito opposti, condannare in ogni caso parte opponente al pagamento dei contributi ed accessori dovuti.
Ordinare ad anche tramite informazioni scritte, l'esibizione in giudizio degli atti di CP_2 riscossione esattoriale medio tempore compiuti dalla consegna degli avvisi di addebito in avanti.
Con il favore di spese ed onorari di causa.”
Ritenuta la causa matura per la decisione in quanto avente natura documentale e fissata udienza per la discussione al 28 ottobre 2025; stabilita la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente;
la causa è stata incamerata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
2.1 Sulla qualificazione della domanda.
Allo scopo di delineare, in ragione delle doglianze formulate dall'opponente, la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es.,
3 prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento, asserendo che dal momento della notifica degli avvisi – invero contestata, ma anche ove andata a buon fine – è trascorso oltre un quinquennio.
Ebbene dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10,
4 della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
2.2 La eccezione di prescrizione
Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva.
Parte ricorrente, come premesso, ha eccepito la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali.
Si rammenta che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. È poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n.
46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, se dunque l'avvenuta prova della corretta notifica degli avvisi di addebito – come emerge dagli atti allegati alla memoria di costituzione dell' - preclude l'esame della CP_1 maturazione del termine in data antecedente la notifica ed in disparte comunque la prova o meno della regolare notifica, va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 risulta essere ampiamente decorso anche a considerare la data di ricezione
– ove data per avvenuta – degli avvisi, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione posto
5 in essere dall'agente della riscossione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta, avvenuta il giorno 11 settembre 2024, a prescrizione già maturata.
Come correttamente rilevato da parte opponente anche a voler considerare la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale i crediti qui in discussione sono comunque prescritti.
L'avviso di addebito n. 59320140005569925 è stato notificato il 2.10.2014; l'avviso di addebito n.
59320150004280036 in data 07.11.2015; l'avviso di addebito n. 59320160007406940 il
18.11.2016; l'avviso di addebito n. 59320170006848115 il 24.11.2017.
Alla data del 11 settembre 2024 la prescrizione era maturata - anche a volere aderire all'orientamento di Cassazione (cfr. ordinanza n.960/2025) e pur tenendo conto di un periodo di sospensione di un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi
542 giorni.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con distrazione ai sensi dell'art. 93 cpc. Cont
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti oggetto della intimazione di pagamento impugnata e degli avvisi di addebito n. 59320140005569925000 notificato il 28/10/2014 per euro16.227,85; n. 59320150004280036000 notificato il 07/11/2015 per euro 28.862,18; n.
59320160007406940000 notificato il 18/11/2016 per euro 12.918,16; n. 59320170006848115000 notificato il 24/11/2017 per euro 28.423,42; condanna l' a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente, spese che liquida in euro 4.200,50 CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali e rimborso C.U. e che distrae in favore dell'avv.to Orazio Stefano
Esposito.
Catania il 01/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA DA
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