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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 6487/2022 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti ROTONDO PIERFRANCESCO e GUERINI SARA
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI ELENA
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente: come da atto introduttivo e note scritte depositate.
Parte resistente: come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/06/2022, il ricorrente ha assunto di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente in DE IA il 3/10/2002, unione dalla quale sono nati i figli
(n. 17/3/2004) e (n. 27/1/2007). Per_1 Per_2
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra le parti e rispetto alla prole.
1 La resistente si è costituita in giudizio, con comparsa del 14/11/2022, nulla opponendo alla domanda sulla pronuncia della cessazione dello status familiae, ma rimanendo controverse le altre questioni.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25/11/2022, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dispone in conformità alle condizioni vigenti in ordine al mantenimento dei figli, e;
affida a entrambi i genitori, che, limitatamente alle Per_1 Per_2 Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre con frequentazioni libere del padre;
dispone che il marito provveda al mantenimento della moglie con il versamento di 500 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, al giorno 15 di ogni mese;
quanto al concorso al mantenimento dei figli si dispone in continuità con le statuizioni della separazione (euro
500 a figlio, totale 1,000,00 euro, concordate così nella sentenza di separazione del 2021, oltre rivalutazione). Visite alla prole come concordate con i figli stessi, stante l'età raggiunta”.
Con note scritte il ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza non definitiva relativa alla cessazione dello status coniugale ed entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 14/5/2025 il Giudice, rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva sul vincolo.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti (doc. 2 ricorrente), la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DE IA (BS) in data
3/10/2002 tra (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DE C.F._2
IA (BS) al n. 44, parte II, serie A, anno 2002;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 6487/2022 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti ROTONDO PIERFRANCESCO e GUERINI SARA
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio degli Avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI ELENA
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente: come da atto introduttivo e note scritte depositate.
Parte resistente: come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/06/2022, il ricorrente ha assunto di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente in DE IA il 3/10/2002, unione dalla quale sono nati i figli
(n. 17/3/2004) e (n. 27/1/2007). Per_1 Per_2
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e i conseguenti provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra le parti e rispetto alla prole.
1 La resistente si è costituita in giudizio, con comparsa del 14/11/2022, nulla opponendo alla domanda sulla pronuncia della cessazione dello status familiae, ma rimanendo controverse le altre questioni.
All'esito dell'udienza presidenziale del 25/11/2022, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dispone in conformità alle condizioni vigenti in ordine al mantenimento dei figli, e;
affida a entrambi i genitori, che, limitatamente alle Per_1 Per_2 Per_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre con frequentazioni libere del padre;
dispone che il marito provveda al mantenimento della moglie con il versamento di 500 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, al giorno 15 di ogni mese;
quanto al concorso al mantenimento dei figli si dispone in continuità con le statuizioni della separazione (euro
500 a figlio, totale 1,000,00 euro, concordate così nella sentenza di separazione del 2021, oltre rivalutazione). Visite alla prole come concordate con i figli stessi, stante l'età raggiunta”.
Con note scritte il ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza non definitiva relativa alla cessazione dello status coniugale ed entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 14/5/2025 il Giudice, rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva sul vincolo.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti (doc. 2 ricorrente), la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
La prosecuzione del processo per la decisione sulle ulteriori questioni è disposta come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 3 ss. della legge n. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DE IA (BS) in data
3/10/2002 tra (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DE C.F._2
IA (BS) al n. 44, parte II, serie A, anno 2002;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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