Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 835/2025, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Sanfilippo Concetta;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Pizzino;
[...]
-resistente-
( ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
( ),
[...] C.F._4 Controparte_5
( ), n.q. di eredi di C.F._5 Controparte_2
-resistenti non costiuiti-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/01/2025 ha chiesto accogliersi le Parte_1
seguenti conclusioni: “Accertato il dedotto rapporto continuativo e subordinato prestato dall'odierno ricorrente, presso l'abitazione di dal mese di novembre 2016 Controparte_2
al mese di giugno 2022, dal lunedi al sabato dalle 9 alle 13.00 con le mansioni di assistente geriatrico e pur di qualsivoglia servizio che necessitava allo stesso (pulizia casa, fare la spese, acquisto medicinali, loro somministrazione, preparazione pasti e quant'altro di volta in volta fosse stato necessario e di ausilio per la cura dello stesso), e dal mese di luglio 2022 al mese
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saltuariamente per assistenza geriatrica notturna;
- Ed accertato, altresì, che per detto rapporto di lavoro, il datore di lavoro non ha effettuato la dovuta denunzia agli istituti
Previdenziali ed, ai fini della contribuzione per la copertura delle Assicurazioni Sociali CP_6
Obbligatorie, ; CP_7
- Adeguare la retribuzione percepita di fatto dal ricorrente al dettato dell'art.36 della
Costituzione, facendo riferimento alle tabelle salariali e di contingenza previste dal C.C.N.L. di categoria vigente per il periodo in oggetto;
- Per l'effetto, condannare il Dott. il Dott. la Controparte_3 Controparte_1
Dott.ssa il Dott. quali eredi di Controparte_4 Controparte_5
nato a [...] il [...], deceduto in Catania il 09.03.2023 al Controparte_2 pagamento della somma di € 4.300,00 ovvero quella minore e/o superiore somma che, occorrendo, sarà determinata in corso di causa, pur a mezzo CTU, con riferimento alla previsione del C.C.N.L. di settore vigente per il periodo in oggetto, quale T.F.R. maturato;
- Condannare, altresì, gli odierni resistenti al pagamento di tale somma con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme così rivalutate dalla maturazione al soddisfo.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il resistente Forzese contestando la fondatezza del CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza le parti costituite hanno conciliato la lite, come da relativo verbale, e parte ricorrente ha contestualmente dichiarato di “rinunciare agli atti del giudizio in epigrafe indicato, alle domande e a ogni ulteriori pretesa correlata e dipendente al rapporto per cui è causa”.
La dichiarazione di rinuncia di cui sopra vale a manifestare la carenza di interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio anche nei confronti delle ulteriori parte convenute e non costituite, estinguendo l'azione e determinando la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Le spese di lite si intendono compensate ex art. 92 c.p.c. tra le parti costituite stante l'intervenuta conciliazione, così come possono compensarsi nel rapporto tra le parti non
2 costituite atteso che la definizione della causa in prima udienza, in assenza di svolgimento di alcuna attività istruttoria, non consente di compiere alcuna valutazione prognostica di fondatezza delle pretese vantate in giudizio per fare applicazione del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 835/2025 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 24/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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