Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 320
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che, per i crediti di natura tributaria, le cartelle e gli atti interruttivi della prescrizione siano stati regolarmente notificati, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non sia maturata, in quanto sono stati notificati atti interruttivi del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, ritenendo che l'atto di pignoramento contenesse dati sufficienti per una comprensione della pretesa tributaria, in quanto conseguente ad atti precedenti regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Nullità del pignoramento

    La Corte ha rigettato la domanda nel merito, ritenendo che le contestazioni sull'omessa notifica e prescrizione non fossero fondate per i crediti tributari.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per crediti non tributari

    La Corte ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione per le pretese riguardanti violazioni al codice della strada, crediti previdenziali e premi INAIL, e avvisi di addebito INPS, ritenendo che per tali pretese sia competente il giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 320
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 320
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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