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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5118/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89000 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - 91009730598
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 094842202500007513001 PIGNORAMENTO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7479/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società " Società_1", ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, n. 094842202500007513/001, notificato in data 24/06/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione (portante pretesa riferita a n. 22 cartelle di pagamento e a n. 22 avvisi di addebito).
Parte ricorrente premette che il gravame “ … rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria
Provinciale, trattandosi di impugnazione di cartelle esattoriali per vizi di notificazione … “.
Deduce, quindi, di opporsi alle cartelle esattoriali elencate nell'atto di pignoramento, per le quali eccepisce la mancata notificazione delle stesse;
inoltre rappresenta che, in relazione alle “ … cartelle per le quali dovesse risultare tentata una notificazione, si eccepisce l'inesistenza giuridica della stessa per vizi tali da compromettere radicalmente la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario “.
Quindi evidenzia la violazione del diritto di difesa, la nullità del pignoramento, la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, rappresentando che “ … il rito da introdurre, ai fini della proposizione della domanda, vada necessariamente incardinato innanzi al Giudice dell'esecuzione, ex artt. 615, comma 2 e 617, comma 2, c.p.c. “.
In ogni caso eccepisce, sempre in via pregiudiziale, che il ricorrente impugna il pignoramento in toto, ovvero anche relativamente alle cartelle prodromiche portanti crediti di natura non tributaria, ma concernenti sanzioni riguardanti il codice della strada, crediti previdenziali e premi INAIL, avvisi di addebito INPS: quindi la resistente rileva il parziale difetto di giurisdizione, essendo competente il giudice ordinario.
Quindi deduce e documenta che tutte le cartelle sottese al pignoramento sono state ritualmente notificate;
inoltre eccepisce e documenta la notifica ulteriore di atti interruttivi del termine prescrizionale, e precisamente: in data 25.02.2019 è stata notificata, a mani del destinatario, intimazione n.
09420189004466029000; in data 25.09.2019 è stata notificata, a mezzo pec, intimazione n.
09420199008784949000; in data 19.07.2023 è stata notificata, a persona di famiglia, intimazione di pagamento n. 09420239002743618000; in data 10.09.2024 è stata notificata, a mani proprie, intimazione di pagamento n. 09420249009423829000; in data 15.10.2024 è stata notificata, a mani proprie, intimazione di pagamento n. 09420249010404369000.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Preliminarmente la Corte rileva che le parti ritengono, in tema di giurisdizione, con assunti di contenuto opposto, la piena competenza a conoscere della controversia in capo a questa giurisdizione tributaria
(parte ricorrente), oppure, al contrario, in capo al giudice ordinario (la resistente Agenzia, che comunque deduce anche in termini di condivisibile, per quanto si dirà in appresso, parzialità del difetto di giurisdizione).
Sul punto la Corte rileva, innanzi tutto, non essere certamente in dubbio che fuoriesce dalla competenza di questo giudice la parte di pignoramento riferita alle poste riguardanti il codice della strada, i crediti previdenziali e premi Inail, gli avvisi di addebito INPS: si tratta di pretese originariamente di competenza del giudice ordinario, per le quali la fase del pignoramento non provoca lo spostamento presso altro plesso giurisdizionale (sul punto, quindi, è erroneo l'assunto di parte ricorrente sulla competenza in capo al giudice tributario per l'intero pignoramento).
Con riferimento, invece, ai crediti di originaria competenza del giudice tributario si ritiene che la competenza, in base al contenuto del ricorso, debba permanere presso questa giurisdizione: il contribuente, infatti, contesta vizi degli atti antecedenti al pignoramento (omessa notifica, prescrizione del credito), per cui non si tratta di una controversia esecutiva in senso stretto, attenendo, piuttosto, ancora alla pretesa tributaria, con ricadenza, quindi, nella giurisdizione tributaria.
Sul punto (che ha comunque registrato anche diversificati orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo ricomposti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9498/2024, pubblicata il 29 gennaio 2025), quindi, non si condivide l'assunto principale della resistente Agenzia, che centra il proprio ragionamento in direzione della giurisdizione ordinaria sul rilievo che, nella fattispecie in trattazione, le cartelle sono state tutte notificate e, quindi, si ricadrebbe esclusivamente nella fase
(successiva alla notifica delle cartelle) dell'esecuzione: ciò è quanto può emergere (e nella fattispecie in trattazione, effettivamente, in corso di causa è emersa) a seguito della trattazione del ricorso, ma la fase introduttiva dello stesso (non essendo ancora risultato, ovviamente, che le cartelle erano state notificate), caratterizzata proprio dalla censura sull'omessa notifica, deve far permanere logicamente la competenza in capo al giudice tributario.
Comunque, nel merito della questione, la resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, per i crediti tributari, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente: ne deriva l'infondatezza della censura di parte ricorrente sull'omessa notifica, nonché della correlata censura sulla prescrizione, che non è maturata.
Non sussiste, inoltre, la censurata violazione del diritto di difesa, tenuto conto che l'atto opposto consegue, per come ampiamente dimostrato dalla parte resistente, a precedenti atti portati a legale conoscenza del contribuente, per cui l'atto di pignoramento contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa tributaria esercitata.
Conclusivamente, quindi, va dichiarato il difetto di giurisdizione per le pretese riguardanti le violazioni al codice della strada, i crediti previdenziali e premi Inail, gli avvisi di addebito INPS: per dette pretese il ricorso va riassunto, nei termini di legge, innanzi alla giurisdizione ordinaria;
nel resto il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza, con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nei termini indicati in parte motiva, dichiara il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 460,00 (quattrocentosessanta).
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5118/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89000 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Centrale Sistemi Informativi E Innovazione - Dcsii - 91009730598
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 094842202500007513001 PIGNORAMENTO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7479/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società " Società_1", ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, n. 094842202500007513/001, notificato in data 24/06/2025 da Agenzia delle Entrate-Riscossione (portante pretesa riferita a n. 22 cartelle di pagamento e a n. 22 avvisi di addebito).
Parte ricorrente premette che il gravame “ … rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria
Provinciale, trattandosi di impugnazione di cartelle esattoriali per vizi di notificazione … “.
Deduce, quindi, di opporsi alle cartelle esattoriali elencate nell'atto di pignoramento, per le quali eccepisce la mancata notificazione delle stesse;
inoltre rappresenta che, in relazione alle “ … cartelle per le quali dovesse risultare tentata una notificazione, si eccepisce l'inesistenza giuridica della stessa per vizi tali da compromettere radicalmente la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario “.
Quindi evidenzia la violazione del diritto di difesa, la nullità del pignoramento, la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, rappresentando che “ … il rito da introdurre, ai fini della proposizione della domanda, vada necessariamente incardinato innanzi al Giudice dell'esecuzione, ex artt. 615, comma 2 e 617, comma 2, c.p.c. “.
In ogni caso eccepisce, sempre in via pregiudiziale, che il ricorrente impugna il pignoramento in toto, ovvero anche relativamente alle cartelle prodromiche portanti crediti di natura non tributaria, ma concernenti sanzioni riguardanti il codice della strada, crediti previdenziali e premi INAIL, avvisi di addebito INPS: quindi la resistente rileva il parziale difetto di giurisdizione, essendo competente il giudice ordinario.
Quindi deduce e documenta che tutte le cartelle sottese al pignoramento sono state ritualmente notificate;
inoltre eccepisce e documenta la notifica ulteriore di atti interruttivi del termine prescrizionale, e precisamente: in data 25.02.2019 è stata notificata, a mani del destinatario, intimazione n.
09420189004466029000; in data 25.09.2019 è stata notificata, a mezzo pec, intimazione n.
09420199008784949000; in data 19.07.2023 è stata notificata, a persona di famiglia, intimazione di pagamento n. 09420239002743618000; in data 10.09.2024 è stata notificata, a mani proprie, intimazione di pagamento n. 09420249009423829000; in data 15.10.2024 è stata notificata, a mani proprie, intimazione di pagamento n. 09420249010404369000.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Preliminarmente la Corte rileva che le parti ritengono, in tema di giurisdizione, con assunti di contenuto opposto, la piena competenza a conoscere della controversia in capo a questa giurisdizione tributaria
(parte ricorrente), oppure, al contrario, in capo al giudice ordinario (la resistente Agenzia, che comunque deduce anche in termini di condivisibile, per quanto si dirà in appresso, parzialità del difetto di giurisdizione).
Sul punto la Corte rileva, innanzi tutto, non essere certamente in dubbio che fuoriesce dalla competenza di questo giudice la parte di pignoramento riferita alle poste riguardanti il codice della strada, i crediti previdenziali e premi Inail, gli avvisi di addebito INPS: si tratta di pretese originariamente di competenza del giudice ordinario, per le quali la fase del pignoramento non provoca lo spostamento presso altro plesso giurisdizionale (sul punto, quindi, è erroneo l'assunto di parte ricorrente sulla competenza in capo al giudice tributario per l'intero pignoramento).
Con riferimento, invece, ai crediti di originaria competenza del giudice tributario si ritiene che la competenza, in base al contenuto del ricorso, debba permanere presso questa giurisdizione: il contribuente, infatti, contesta vizi degli atti antecedenti al pignoramento (omessa notifica, prescrizione del credito), per cui non si tratta di una controversia esecutiva in senso stretto, attenendo, piuttosto, ancora alla pretesa tributaria, con ricadenza, quindi, nella giurisdizione tributaria.
Sul punto (che ha comunque registrato anche diversificati orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo ricomposti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9498/2024, pubblicata il 29 gennaio 2025), quindi, non si condivide l'assunto principale della resistente Agenzia, che centra il proprio ragionamento in direzione della giurisdizione ordinaria sul rilievo che, nella fattispecie in trattazione, le cartelle sono state tutte notificate e, quindi, si ricadrebbe esclusivamente nella fase
(successiva alla notifica delle cartelle) dell'esecuzione: ciò è quanto può emergere (e nella fattispecie in trattazione, effettivamente, in corso di causa è emersa) a seguito della trattazione del ricorso, ma la fase introduttiva dello stesso (non essendo ancora risultato, ovviamente, che le cartelle erano state notificate), caratterizzata proprio dalla censura sull'omessa notifica, deve far permanere logicamente la competenza in capo al giudice tributario.
Comunque, nel merito della questione, la resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, per i crediti tributari, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente: ne deriva l'infondatezza della censura di parte ricorrente sull'omessa notifica, nonché della correlata censura sulla prescrizione, che non è maturata.
Non sussiste, inoltre, la censurata violazione del diritto di difesa, tenuto conto che l'atto opposto consegue, per come ampiamente dimostrato dalla parte resistente, a precedenti atti portati a legale conoscenza del contribuente, per cui l'atto di pignoramento contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa tributaria esercitata.
Conclusivamente, quindi, va dichiarato il difetto di giurisdizione per le pretese riguardanti le violazioni al codice della strada, i crediti previdenziali e premi Inail, gli avvisi di addebito INPS: per dette pretese il ricorso va riassunto, nei termini di legge, innanzi alla giurisdizione ordinaria;
nel resto il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza, con liquidazione nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nei termini indicati in parte motiva, dichiara il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 460,00 (quattrocentosessanta).