Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 1
In tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato. (Fattispecie nella quale gli imputati, nel formulare una dichiarazione di ricusazione, avevano delineato una falsa accusa a carico di un magistrato, nella soggettiva, anche se oggettivamente infondata, convinzione di avere subito gli effetti negativi di una irregolare gestione della procedura esecutiva di cui erano parti).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2007, n. 34881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34881 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 07/03/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 393
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 22542/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) TA OR, nato il [...];
2) TA NT, nato il [...];
avverso la sentenza 22/3/2005 della Corte d'Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
non è comparso il difensore della parte civile;
uditi i difensori avv. PECORARO R. (per TA OR) e avv. G. Esposito Fariello (per TA NT), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza 22/3/2005, confermava la pronuncia di condanna emessa in data 9/1/2003 dal Tribunale della stessa città nei confronti di TA OR e TA NT, dichiarati colpevoli del delitto di calunnia, per avere entrambi, con la dichiarazione di ricusazione in data 22/11/1996 della dr.ssa Laura Alfano, Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Nola , accusato la stessa, che sapevano innocente, di gravi irregolarità nella gestione della procedura esecutiva immobiliare a loro carico allo scopo di favorire persone interessate all'acquisto dei beni pignorati, e per avere TA OR ribadito tali accuse con memorie aggiunte all'istanza di ricusazione e in sede di dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale di Nola in data 27/11/1996. 2 - Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e hanno lamentato la violazione della legge penale (art. 368 c.p.) e il vizio di motivazione con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato loro contestato: le plurime anomalie che avevano caratterizzato la procedura esecutiva avevano radicato in loro la convinzione della inimicizia del Giudice e ciò li aveva indotti alla dichiarazione di ricusazione;
nell'accertata infondatezza di questa non poteva ravvisarsi la volontà di calunniare il magistrato;
sulla imparzialità della dr.ssa Alfano, si erano limitati ad esprimere, condizionati dalla loro posizione di debitori esecutati, delle riserve, peraltro generiche e poco precise.
3 - La difesa di TA NT ha depositato in data 27/10/2006 motivi nuovi, con i quali ha ribadito che la stessa ricostruzione dei fatti operata in sede di merito evidenziava l'assenza del dolo di calunnia nella condotta a lui ascritta.
4 - I ricorsi sono fondati.
Ed invero, gli elementi di fatto accertati ed evidenziati dalle due sentenze di merito definiscono la reale portata della condotta ascritta agli imputati e consentono di escludere la presenza in questa dell'elemento soggettivo della calunnia.
I fratelli TA, debitori esecutati nell'annosa e tormentata procedura di espropriazione immobiliare pendente - prima - dinanzi al Tribunale di Napoli e - poi - dinanzi a quello di Nola, s'indussero a ricusare il Giudice incaricato della medesima procedura di fronte ad una serie di elementi percepiti, a torto o a ragione, come negativi per i loro interessi e ricondotti, nella loro prospettiva, a responsabilità del Giudice.
Devesi, infatti, sulla base di quanto emerge dalle sentenze di merito, rilevare riassuntivamente:
- a fronte di un debito di un certo importo, erano stati pignorati immobili per un valore di gran lunga superiore alle esigenze della procedura esecutiva;
- sull'istanza 18/1/1994 di riduzione del pignoramento il g.e. del Tribunale di Napoli, dove inizialmente la procedura pendeva, si era riservato di decidere, ma la riserva non era stata mai sciolta, perché nel frattempo il processo era stato trasferito al Tribunale di Nola;
- il g.e. di quest'ultimo Tribunale, dr.ssa Alfano, dopo avere disposto - nell'ottobre 1995 - la riduzione del pignoramento ancora una volta sollecitata, si era riservato di decidere, all'udienza del 29/10/1996, su una ulteriore istanza di riduzione presentata il 2 luglio precedente, ma non aveva sciolto la riserva prima della data fissata per la vendita dei beni (28/11/1996);
- sull'opposizione agli atti esecutivi (vendita) proposta dai fratelli TA il 21/10/1996, la dr.ssa Alfano aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 7/1/1997, vale a dire ben oltre la prevista data per l'incanto (28/11/1996). Tutti questi episodi, anche se, secondo la consulenza espletata da due docenti universitari di diritto processuale civile, non rivelano profili di illegittimità e di macroscopica violazione della normativa che disciplina il processo di esecuzione, furono certamente percepiti dai due imputati come gravemente lesivi dei loro interessi, si da indurli a presentare la dichiarazione di ricusazione del giudice, punto di riferimento delle loro ragioni, rivelatosi, però, a loro giudizio non imparziale.
4a - Va subito evidenziata una prima difficoltà concettuale a ravvisare nella dichiarazione di ricusazione, espressione - di norma - del diritto di difesa della parte ricusante e, più specificamente, del diritto di questa ad avere un giudice terzo e imparziale (art.111 Cost., comma 2), una proiezione volitiva a calunniare il ricusato, a meno che l'esercizio di tale facoltà processuale non sia meramente strumentale e non sia caricato di contenuti tali da delineare in via diretta a carico del giudice ricusato, che si sa essere innocente, una falsa incolpazione penalmente rilevante, il che, nel caso in esame, deve essere escluso, non essendo emersi elementi che possano dare corpo ad una tale ipotesi.
I motivi di ricusazione che, a pena d'inammissibilità, devono essere indicati nella relativa dichiarazione, specie se vengono individuati - a torto o a ragione - nella grave inimicizia tra il Giudice e la parte privata, il che indirettamente significa favoritismo del giudice verso la controparte, devono essere fisiologicamente apprezzati e valutati nella prospettiva della ricusazione, alla cui accertata infondatezza non è necessariamente connessa, quasi per automatismo, una volontà calunniatrice del ricusante. 4b - Nel caso concreto, un'attenta lettura dell'istanza di ricusazione, della memoria aggiunta e delle dichiarazioni rese dai ricusanti dinanzi al Tribunale, atti tutti riportati per ampi stralci nella sentenza impugnata, induce ad escludere la presenza, nella condotta tenuta dagli imputati, della volontà di calunniare la dr.ssa Alfano.
I ricusanti, infatti, nello stigmatizzare le varie anomalie verificatesi nella gestione della procedura esecutiva a loro carico e nel ravvisare in ciò un'asserita inimicizia del Giudice nei loro confronti, avanzarono conseguentemente riserve sulla imparzialità del magistrato, paventando che la dinamica impressa alla procedura avrebbe favorito "inevitabilmente la speculazione", avrebbe suscitato "gli appetiti di speculatori professionisti e non", interessati all'acquisto dei beni, e avrebbe procurato a loro danni irreparabili. È agevole rilevare che tali "riserve" sulla imparzialità del Giudice furono, nella prospettiva soggettiva dei ricusanti, reali, sincere e finalizzate alla sostituzione del Giudice e non a formulare, in via diretta, a carico di costui una falsa accusa di rilievo penale.
In sostanza, nessun elemento specifico e certo legittima la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata. Le perplessità espresse, in sede di ricusazione, sulla imparzialità del Giudice, il timore che l'impulso impresso alla procedura, senza prima decidere su alcune istanze avanzate dai debitori esecutati, potesse favorire "speculazioni" consentono, con processo logico deduttivo, di risalire alla sfera intellettiva e volitiva dei ricusanti, ravvisando, però, in essa il solo intento di ottenere la sostituzione del Giudice e non anche quello di accusare infondatamente costui di abuso d'ufficio.
4c - È vero che gli imputati, nel formulare la dichiarazione di ricusazione e nell'illustrarne successivamente i motivi, finirono col delineare, in maniera insinuante, a carico del magistrato ricusato tale falsa accusa, ma ciò fecero nella soggettiva, anche se oggettivamente infondata, convinzione di avere subito, fino a quel momento, gli effetti negativi di una gestione non equilibrata della procedura esecutiva di cui erano parte (convinzione maturata sulla base della constatate anomalie sopra indicate).
Non va sottaciuto che la volontà dell'incolpazione e la scienza dell'innocenza dell'incolpato sono le componenti essenziali dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. In relazione alla seconda componente, in particolare, non può evocarsi la categoria del dolo eventuale, considerato che la formula normativa ""taluno che egli sa innocente" è particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato, consapevolezza che, nel caso concreto, va esclusa, tenuto conto proprio dei ragionevoli dubbi, maturati nell'animo dei denunciami, sulla imparzialità del Giudice.
4d - La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2007