Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
La condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 41216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41216 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2496
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017860/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DRAME MODOU, N. IL 20/03/1965;
avverso ORDINANZA del 14/11/2007 TRIBUNALE di ENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 14.11.207 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Drame Modou, per violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 27.09.2002 della Corte d'appello di Catania per avere l'anzidetto Drame riportato una prima condanna a pena sospesa (10.04.1995 del Pretore di Catania-Giarre, peraltro beneficio parimenti revocato) ed una successiva intermedia pure a pena sospesa (decreto penale di condanna 18.05.1998 per delitto L. n.633 del 1941, ex art. 171, beneficio anche questo parimenti revocato)
risultando indifferente - motivava il Tribunale - il fatto che in tale ultima condanna la pena detentiva fosse stata sostituita con quella pecuniaria.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando la seguente deduzione per violazione di legge: in relazione alla sentenza di condanna 27.09.2002 non sussisteva il presupposto di legge per la revoca di diritto del beneficio, atteso che la sentenza intermedia è a pena pecuniaria ed entro i limiti di cui all'art. 163 c.p.. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Va premesso che, pur avendo il giudice dell'esecuzione nell'impugnato provvedimento disposto la revoca della sospensione condizionale della pena con riferimento a tre sentenze, il ricorrente fa oggetto di gravame solo la revoca relativa alla sentenza 27.09.2002 della Corte d'appello di Catania. L'esame di questa Corte deve essere dunque circoscritto solo a tale punto della decisione. Il ricorso è fondato. Invero va rilevato come il giudice dell'esecuzione abbia disposto la revoca sul rilievo che tra la prima sentenza di condanna (Pretore Catania-Giarre 10.04.1995) e quella in questione vi era una sentenza intermedia (decreto penale di condanna 18.05.1998) a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, e sulla considerazione che per giurisprudenza di legittimità (viene citata la decisione n. 5359 del 12.04.1995, Rv. 201511) tale sentenza, a questi fini, deve essere ritenuta condanna a pena detentiva (quella originaria, prima della sostituzione). Ciò rendeva operante, dunque, la revoca che pertanto veniva disposta con l'impugnato ordinanza. Deve però questa Corte rilevare come recentissima giurisprudenza di questa sede dei legittimità abbia stabilito, con decisione ed argomentazioni che qui si richiamano e condividono, in particolare facendo leva sulla disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 57, comma 2, "La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva", che si debba, invece, ritenere la sentenza a pena sostituita condanna a pena pecuniaria inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 20289 in data 06.05.2008, Rv. 239993, P.M./Muzzolan). Applicando dunque al caso di specie tale ultimo orientamento giurisprudenziale, va annullata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla citata sentenza 27.09.2002 della Corte d'appello di Catania, non operando in tal senso la condanna intermedia a pena pecuniaria (pur sostitutiva). Non risultando successive condanne a carico del ricorrente, ne' - allo stato - altre cause di possibile revoca, non si rende necessario il rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza della Corte d'appello di Catania in data 27.09.2002. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008