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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.12.2022 al n. 2258 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Mutuo promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Letizia Salvadori, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giulia
Barbanti del Foro di Siena, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata RO in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Francesca
Pucci, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
1 - disattesa e respinta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, ogni istanza, eccezione, deduzione, argomentazione, conclusione e difesa ex adverso proposta;
- disatteso e rigettato altresì, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, l'appello incidentale ex adverso promosso contenente peraltro domanda nuova;
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza emessa in data 28.04.2022, pubblicata il 10.05.2022, dal Tribunale di Siena, nella persona del
Giudice, Dott.ssa Serena Moroni, nella causa civile iscritta al n. 1170/2015 R.g., recante il n. 397/2022, accogliere integralmente le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui di seguito si trascrivono:
'Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dall'attore dedotto, contestato, eccepito e richiesto in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c. in via istruttoria
a) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - la richiesta formulata a verbale di udienza del 02.03.2017 dalla difesa del Dott. e T_ che qui si riporta: “chiede di produrre ispezione a mezzo sistema informativo centrale Aci attinente a vettura
Wolkswagen utilizzato dalla stessa SI.ra CP_1 seppure intestato alla madre non titolare di patente di
2 guida.; chiede, altresì, di poter produrre il contratto definitivo di compravendita di immobile posto in Firenze,
Lungarno delle grazie, 28 di cui già si è dedotto nelle memorie, insistendo nella richiesta di acquisizione del preliminare di compravendita della stessa;
CP_1
b) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - i documenti allegati alla memoria 183, 6 comma, n. 3 cpc dell'attore Dott. depositata in T_ data 05.01.2017, nonché la richiesta di ordine di esibizione del contratto preliminare di acquisto del
29.04.2016, registrato a Firenze il 12.09.2016 n. 2040 modello 3, relativo all'acquisto dell'immobile di pregio sito a Firenze sul Lungarno alle Grazie;
c) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - le istanze istruttorie non ammesse e di cui alla memoria 183, 6 comma, n. 2 cpc dell'attore Dott.
depositata in data 19.12.2016 e precisamente: T_ interrogatorio formale della convenuta
[...] sui seguenti capitoli:
1. DCV che RO successivamente al luglio dell'anno 2003 vi dedicavate a disegnare borse ed avevate a tal fine costituito una impresa individuale per la realizzazione e la vendita di tali prodotti;
6. D.C.V. che le somme meglio dette al capitolo n. 5 vi venivano corrisposte con bonifici bancari in vostro favore effettuati e con rilascio di assegni come da documentazione che vi si mostra (si mostrino all'interroganda i documenti contabili sub doc.to n. 7);
8. Dite se confermate la corrispondenza – nonché il suo contenuto - intercorsa tra voi ed il Dott. come da documenti che vi si mostrano (si Parte_1 mostrino all'interroganda le e-mail del 31.10.2013 e del
26.07.2010, sub doc.to n. 3, nonché le e-mail del
3 01.04.2011, 04.04.2011, 28.01.2013, 17.04.2013,
30.04.2013, 16.04.2014, 30.04.2013, 15.05.2013,
23.05.2013, prodotte con memoria 183 n. 1 cpc e precisamente con nota di deposito, sub doc.to n. 19 e nuovamente riprodotte anche unitamente all'odierna memoria istruttoria sempre sub doc.to n. 19); prova per testi del Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Filiale di Siena, Agenzia Sede, in carica alla data del settembre 2009, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che a partire dal settembre 2009 e sino al dicembre 2012 il Dott. effettuava in favore Parte_1 di bonifici bancari per totali RO euro 800.026,35, come da documenti che vi si mostrano (si mostrino al teste i documenti sub. doc.to 7);
2. D.C.V. che in data 07.02.2012 il Dott. rilasciava, Parte_1 in favore di assegno n. RO
751501299 per euro 9.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7s); prova per testi del Direttore della Banca Unicredit, Filiale di
Siena, Piazza Quinto Bersaglieri, 1/A, in carica alla data del dicembre 2011 e sino a tutto il 2014, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che in data
15.12.2014 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243932 di euro RO
45.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7q);
2. D.C.V. che in data
31.12.2011 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602244961 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7r);
3. D.C.V. che in 4 data
13.03.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243933 per euro RO
6.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7t);
4. D.C.V. che in data
4 08.05.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243934 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7u);
5. D.C.V. che in data
20.06.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243935 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7v);
6. D.C.V. che in data
07.01.2014 il Dott. bonificava in favore di Parte_1 la somma di euro 10.004,20 come RO da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento n. 7cc); nel merito accertato e dichiarato il diritto dell'attore, Dott.
alla restituzione in suo favore delle somme Parte_1 mutuate a in virtù degli RO accordi intercorsi come meglio rappresentati in atti e documentati e provati e pari ad euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo
e sino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare RO
c.f. , nata a [...], il C.F._1
13.11.1972, cittadina italiana, già residente in [...],
Stoccolma, Atlasgtan, 4 ed attualmente residente in
Firenze, Lungarno delle Grazie, 28, al pagamento in favore del Dr. della somma detta e pari ad Parte_1 euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo e sino al saldo effettivo.
In ogni caso con rigetto delle avverse istanze, argomentazioni, deduzioni, domande ed eccezioni per tutte le motivazioni ed argomentazioni esposte in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per
5 economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cassa avvocati e iva come per legge'.
In ogni caso con condanna alle spese e competenze anche di questo secondo grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, iva e cpa come per legge”.
Per Correale Francesca RO:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis
[OMISSIS]
- nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda e/o istanza, anche istruttoria, proposta con l'appello da Parte_1
- in via di appello incidentale, riformare il capo della sentenza n. 397/2022 del Tribunale di Siena, nella parte in cui condanna la SI.ra RO al pagamento in favore del SI. della Parte_1 complessiva somma di € 53.001,82, oltre interessi dalla data del ricorso al saldo, dichiarando che la sig.ra nulla deve al Dott. RO T_
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap, come per legge, e rinuncia espressa al patrocinio a spese dello Stato”.
[OMISSIS]
6 Ci si oppone e si chiede rigettarsi le istanze istruttorie e produzioni documentali ex novo e non, ex adverso formulate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti ed ai quali, per economia espositiva, si rinvia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2258/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 397 del
10.5.2022; parti: c. Parte_1 RO
, quest'ultima altresì appellante incidentale),
[...] esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26-
28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Ragioni della decisione Il Dott. ricorreva adìva l'intestato Parte_1 Tribunale, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, Dott. alla restituzione in suo Parte_1 favore delle somme mutuate a in RO virtù degli accordi intercorsi come meglio rappresentati in premessa e documentati e pari ad euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione dell'odierno ricorso e sino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare , RO
c.f. nata a [...], il
[...] C.F._1 13.11.1972, cittadina italiana, residente in [...], Stoccolma, Atlasgatan, 4, al pagamento in favore del Dr. T_ della somma detta e pari ad euro 911.534,18 oltre agli
[...] interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione dell'odierno ricorso e sino al saldo effettivo. Con vittoria di competenze e spese di causa oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cassa avvocati e iva come per legge”. Assumeva l'attore di aver prestato somme di
7 danaro alla moglie al fine di metter RO su un'impresa di creazione e commercializzazione di borse e che, risultando la stessa, nel tempo, improduttiva, aveva contribuito a risanare le perdite della stessa con proprie risorse di cu chiedeva la restituzione. Si costituiva la SI.ra chiedendo il rigetto CP_1 della domanda perché infondata. Attesa la necessità di un'istruttoria non sommaria, il giudice disponeva il mutamento di rito. Dopo aver sentito le parti personalmente con interrogatorio libero, ha assegnato i termini ex art. 163, 6° comma c.p.c. Sentita la convenuta con interrogatorio formale, la causa , istruita anche documentalmente, è giunta a precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.19, in cui il giudice, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha riservato la decisione. La domanda merita accoglimento solo in parte. Chi agisce in giudizio chiedendo il pagamento di una somma di denaro che asserisce di avere dato a mutuo è tenuto a dimostrare non solo l'effettiva dazione, ma anche la sussistenza della causa dell'erogazione (contratto di mutuo), quindi dell'obbligo di restituzione. Egli è tenuto, pertanto, a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, così come colui che riceve la somma di denaro. "L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. 19 agosto 2003 n. 12119; Cass. 22 aprile 2010 n. 9541; Cass. 13 marzo 2013 n. 6295). Ed ancora “E' principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed deduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, poiché negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione , ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto” (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n. 24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. 20740/2009, Cass. 2974/2005).
8 Il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, assume particolare significato nel caso di specie, in cui la vicenda si inserisce nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione. Risulta dai documenti prodotti in atti che i SI.ri sposati dal Parte_2 2003, conducevano un tenore di vita elevato e che il SI. provvedeva alle necessità familiari della moglie e T_ della figlia, essendo la SI.ra priva di redditi CP_1 propri. In particolare, le spese effettuate dalla convenuta nel periodo in cui lo ha effettuato gli accrediti di T_ cui chiede la restituzione, comportavano esborsi di oltre 5.000,00 euro mensili ed erano prevalentemente destinate al soddisfacimento dei bisogni correnti della e della CP_1 figlia, che nel frattempo si erano stabilite in Svezia (doc.ti 17-38 fascicolo convenuta). Tali spese sono state costantemente finanziate dal SI. tramite molteplici T_ accrediti, come dimostrano gli estratti bancari prodotti in atti, dai quali, peraltro, non risultano specifiche causali di pagamento. E' verosimile che, in virtù del rapporto di 'coniugio' nonché degli obblighi genitoriali nei confronti della figlia, oltrechè dell'elevato tenore di vita tenuto dalla famiglia, tali pagamenti, ammontanti ad € 911.534,18 per il periodo dal 17.09.09 al 07.01.14, fossero in parte destinati ai bisogni familiari correnti ed in parte ad acquisti di beni durevoli, come si desume, a quest'ultimo proposito, dalla movimentazione del mese di gennaio 2011, in cui risulta un bonifico a favore della SI.ra di € CP_1 405.000,00 in data 26.01.11 seguito, in pari data, da un'”uscita” di € 412.801,96 con causale di pagamento per l'acquisto di un appartamento (“final payment for buying apartment Rorstrandgatan 34”, doc. 42 fascicolo convenuta). La SI.ra ha ammesso di aver ricevuto dei CP_1 finanziamenti dal marito a beneficio della propria impresa, manifestando il proposito di restituirli (doc. 3 e doc. 4
“oltre a questo darò allorchè riuscirò a vendere la ditta stessa per ridare a i soldi investiti per la mia ditta T_ di borse”), senza peraltro precisare l'ammontare dell'importo ricevuto a tale titolo. A tale proposito, l'accordo firmato dai coniugi il 28.10.2013 (doc. 5 fascicolo attore) non costituisce riconoscimento di un debito che trova la sua fonte nei finanziamenti per l'impresa della SI.ra . Con CP_1 tale accordo le parti hanno convenuto di mettere in vendita l'appartamento in Atlasgatan stabilendo concordemente come ripartire e destinare il prezzo ricavato dalla vendita (“Inoltre dal ricavato dalla vendita i primi 540.000 euro devono andare a ripianare i debiti in Italia a nome mio e di
. Gli ulteriori 250.000 per riacquisto appartamento CP_1 in Svezia gli altri eventuali ulteriori a mario zanchi per 300.000 se ci fossero ancora denari questi saranno di
” (doc. 5). L'importo di € 300.000 non è, pertanto, CP_1 necessariamente riconducibile ad un credito facente capo al SI. per finanziamenti all'impresa della moglie, T_ costituenti specifico oggetto di indagine nel presente giudizio e delimitanti il thema decidendum;
esso potrebbe essere imputato ad altro titolo, considerato l'ampio spettro
9 di necessità familiari alle cui spese contribuiva il SI.
. In mancanza della inequivocità del titolo T_ dell'attribuzione monetaria al SI. la stessa non può T_ essere considerata come riconoscimento di debito relativo a finanziamenti attinenti l'impresa della convenuta. E', invece, riscontrabile un riconoscimento di debito da parte della SI.ra nella email del 26.07.2010 (doc. 3 fascicolo CP_1 attore) in cui la stessa dichiara: “come d'accordo ti scrivo che i soldi che farai come bonifico stamane x la mia ditta saranno restituiti da ottobre mensilmente nel senso che dal mese di ottobre non ti chiedo più i soldi al mese x mantenere la famiglia”. A tale dichiarazione corrisponde un accredito di
€ 38.001,82 effettuato tramite bonifico in favore della sig.ra
in data 26.07.2010 (doc. 7i, fascicolo attore). CP_1 All'importo sopra menzionato deve aggiungersi la somma di € 15.000,00 ricevuta dalla SI.ra per partecipare CP_1 all'expo, come risulta dalla email del 01.04.11 in cui la stessa ammette di aver speso almeno € 15.000,00 “solo di espo” e che “i soldi investiti sono stati espressamente i suoi [ndr di ]”. Tali importi, pari a complessivi € 53.001,82 T_ dovranno, pertanto, essere restituiti al SI. T_ unitamente agli interessi a decorrere dalla proposizione del ricorso. Sulle spese In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attrice, le spese di causa sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta nella misura di un quinto. Compensato il resto. Esse vengono liquidate sulla base della somma attribuita a parte attrice (€ 53.001,82) (art. 5, 1° comma DM 55/14), applicando i parametri massimi, tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività svolta, secondo quanto segue: compenso complessivo pari ad € 26.166,09, di cui € 912,09 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge. Viene posta a carico di parte convenuta la somma di € 5.233,18, equivalente ad un quinto, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge.
PQM
il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così definitivamente decide:
- In parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la SI.ra al pagamento a RO favore del SI. della complessiva somma di € Parte_1 53.001,82, oltre interessi dalla data del ricorso al saldo.
- Condanna parte convenuta a RO rifondere all'attore le spese di causa nella Parte_1 misura di un quinto, liquidate in € 5,233,18, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
10 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza emessa in data 28.04.2022, pubblicata il 10.05.2022, dal Tribunale di Siena, nella persona del
Giudice, Dott.ssa Serena Moroni, nella causa civile iscritta al n. 1170/2015 R.g., recante il n. 397/2022, accogliere integralmente le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui di seguito si trascrivono:
'Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dall'attore dedotto, contestato, eccepito e richiesto in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c. in via istruttoria a) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - la richiesta formulata a verbale di udienza del 02.03.2017 dalla difesa del Dott. e T_ che qui si riporta: “chiede di produrre ispezione a mezzo sistema informativo centrale Aci attinente a vettura
Wolkswagen utilizzato dalla stessa SI.ra CP_1 seppure intestato alla madre non titolare di patente di guida.; chiede, altresì, di poter produrre il contratto definitivo di compravendita di immobile posto in Firenze,
Lungarno delle grazie, 28 di cui già si è dedotto nelle memorie, insistendo nella richiesta di acquisizione del preliminare di compravendita della stessa;
CP_1
11 b) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - i documenti allegati alla memoria 183, 6 comma, n. 3 cpc dell'attore Dott. depositata in T_ data 05.01.2017, nonché la richiesta di ordine di esibizione del contratto preliminare di acquisto del
29.04.2016, registrato a Firenze il 12.09.2016 n. 2040 modello 3, relativo all'acquisto dell'immobile di pregio sito a Firenze sul Lungarno alle Grazie;
c) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - le istanze istruttorie non ammesse e di cui alla memoria 183, 6 comma, n. 2 cpc dell'attore Dott.
depositata in data 19.12.2016 e precisamente: T_ interrogatorio formale della convenuta
[...] sui seguenti capitoli:
1. DCV che RO successivamente al luglio dell'anno 2003 vi dedicavate a disegnare borse ed avevate a tal fine costituito una impresa individuale per la realizzazione e la vendita di tali prodotti;
6. D.C.V. che le somme meglio dette al capitolo n. 5 vi venivano corrisposte con bonifici bancari in vostro favore effettuati e con rilascio di assegni come da documentazione che vi si mostra (si mostrino all'interroganda i documenti contabili sub doc.to n. 7);
8. Dite se confermate la corrispondenza – nonché il suo contenuto - intercorsa tra voi ed il Dott. come da documenti che vi si mostrano (si Parte_1 mostrino all'interroganda le e-mail del 31.10.2013 e del
26.07.2010, sub doc.to n. 3, nonché le e-mail del
01.04.2011, 04.04.2011, 28.01.2013, 17.04.2013,
30.04.2013, 16.04.2014, 30.04.2013, 15.05.2013,
23.05.2013, prodotte con memoria 183 n. 1 cpc e precisamente con nota di deposito, sub doc.to n. 19 e nuovamente riprodotte anche unitamente all'odierna
12 memoria istruttoria sempre sub doc.to n. 19); prova per testi del Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Filiale di Siena, Agenzia Sede, in carica alla data del settembre 2009, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che a partire dal settembre 2009 e sino al dicembre 2012 il Dott. effettuava in favore Parte_1 di bonifici bancari per totali RO euro 800.026,35, come da documenti che vi si mostrano (si mostrino al teste i documenti sub. doc.to 7);
2. D.C.V. che in data 07.02.2012 il Dott. rilasciava, Parte_1 in favore di assegno n. RO
751501299 per euro 9.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7s); prova per testi del Direttore della Banca Unicredit, Filiale di
Siena, Piazza Quinto Bersaglieri, 1/A, in carica alla data del dicembre 2011 e sino a tutto il 2014, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che in data
15.12.2014 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243932 di euro RO
45.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7q);
2. D.C.V. che in data
31.12.2011 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602244961 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7r);
3. D.C.V. che in 4 data
13.03.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243933 per euro RO
6.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7t);
4. D.C.V. che in data
08.05.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243934 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7u);
5. D.C.V. che in data
20.06.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
13 assegno n. 3602243935 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7v);
6. D.C.V. che in data
07.01.2014 il Dott. bonificava in favore di Parte_1 la somma di euro 10.004,20 come RO da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento n. 7cc); nel merito accertato e dichiarato il diritto dell'attore, Dott.
alla restituzione in suo favore delle somme Parte_1 mutuate a in virtù degli RO accordi intercorsi come meglio rappresentati in atti e documentati e provati e pari ad euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo e sino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare RO
c.f. , nata a [...], il C.F._1
13.11.1972, cittadina italiana, già residente in [...],
Stoccolma, Atlasgtan, 4 ed attualmente residente in
Firenze, Lungarno delle Grazie, 28, al pagamento in favore del Dr. della somma detta e pari ad Parte_1 euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo e sino al saldo effettivo.
In ogni caso con rigetto delle avverse istanze, argomentazioni, deduzioni, domande ed eccezioni per tutte le motivazioni ed argomentazioni esposte in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c.
14 In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cassa avvocati e iva come per legge'.
In ogni caso con condanna alle spese e competenze anche di questo secondo grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, iva e cpa come per legge”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale,
[...]
, a sua volta così concludendo: RO
“- in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e/o la esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda e/o istanza, anche istruttoria, proposta con l'appello da Parte_1
- in via di appello incidentale, riformare il capo della sentenza n. 397/2022 del Tribunale di Siena, nella parte in cui condanna la SI.ra RO al pagamento in favore del SI. della Parte_1 complessiva somma di € 53.001,82, oltre interessi dalla data del ricorso al saldo, dichiarando che la sig.ra nulla deve al Dott. RO T_
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap, come per legge, e rinuncia espressa al patrocinio a spese dello Stato”.
[OMISSIS]
Ci si oppone e si chiede rigettarsi le istanze istruttorie e produzioni documentali ex novo e non, ex adverso formulate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, da intendersi qui
15 integralmente richiamati e trascritti ed ai quali, per economia espositiva, si rinvia”.
Con ordinanza del 28.3.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva e dell'esecuzione della impugnata sentenza proposta dall'appellata ed appellante incidentale
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi dell'appello principale, che possono essere esaminati congiuntamente, viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha dato rilevanza pressoché esclusiva alla imputazione dei versamenti quali atti a soddisfacimento degli obblighi di mantenimento della
, quale moglie, e della figlia nata CP_1 Per_1 dall'unione coniugale e convivente con la madre, negando ogni finalità di finanziamento dell'impresa individuale gestita dalla , in particolare non tendendo CP_1 conto:
- di quelli che erano i redditi di esso appellante
, come documentati e come poi accertati nei T_ procedimenti di separazione e divorzio dallo stesso intrapresi
- dell'eccessivo ammontare dell'ideale importo mensilmente versato rispetto a quelle che potevano considerarsi le effettive esigenze di mantenimento di moglie e figlia
- delle dichiarazioni confessorie ripetutamente rese dalla e segnatamente quella contenuta nella CP_1 scrittura 28.10.2023, da cui emergeva altresì una determinazione quantitativa dell'obbligo di restituzione.
Parte appellata dal canto suo ha posto, in sintesi, in evidenza, con ciò condividendo sul punto l'impostazione fornita dal primo Giudice, come
16 l'ammontare complessivo degli importi a lei versati fosse coerente con il tenore di vita alla stessa ed alla figlia garantito dall'allora coniuge e con operazioni immobiliari che esulavano dalla causa petendi costituita dallo stretto finanziamento dell'impresa.
Con il contestuale proposto appello incidentale viene altresì dall'appellata mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha desunto dal contenuto delle due comunicazioni telematiche del
26.7.2010 e dell'1.4.2011 di essa la sussistenza CP_1 di obblighi di restituzione, in relazione ad importi peraltro nemmeno specificamente indicati.
Osserva questa Corte quanto segue.
Deve condividersi quanto dal primo Giudice argomentato riguardo alla non totale devoluzione di ciò che in favore della è stato con diversi mezzi CP_1 versato dall'allora marito per esclusive finalità di finanziamento dell'attività di impresa dalla prima avviata, sia in quanto nessun versamento, nemmeno quelli avvenuti tramite bonifici (che costituiscono la parte preponderante), recava alcuna causale, sia in quanto la suddetta finalità è adeguatamente esclusa in ragione vuoi, in un caso, della sequenza cronologica fra versamenti ed atti di impiego di quanto ricevuto (è il caso del bonifico per Euro 405.000,00 del 26.01.2011 seguito, in pari data, dall'”uscita” per Euro 412.801,96 destinata all'acquisto di appartamento posto in
Stoccolma, Rorstrandgatan 34), vuoi del fatto, pacifico, che moglie e figlia, minorenne, vivevano in Svezia e, quanto alla prima, non è né dedotto né provato che avesse capacità patrimoniale e reddituale comparabile con quella del marito.
Non è ragionevole altresì ipotizzare che i livelli di mantenimento potessero equipararsi a quelli disposti nei
17 vari provvedimenti che si sono succeduti nei giudizi di separazione e divorzio, sia in quanto detti provvedimenti sono stati emessi, a partire dall'aprile 2015, in periodo successivo a quello in cui sono avvenuti i versamenti di cui è causa ( dal 17.9.2009 al 7.1.2014), sia in quanto i dati patrimoniali evidenziati nei provvedimenti presidenziali provvisori in sede di separazione, e riferiti al periodo in cui sono avvenuti detti versamenti, danno conto di una capacità reddituale dello
, soprattutto per i primi anni, matematicamente non T_ compatibile con i versamenti effettuati.
Per altro verso un'esclusiva imputazione di quanto ricevuto, e al netto del summenzionato impiego
412.801,96, ad esclusive finalità di mantenimento (Euro
498.732,22, dati dalla differenza fra Euro 911.534,18 ed
Euro 412.801,96), determinerebbe, operata la divisione per 53 mensilità (tante sono quelle corrispondenti all'arco temporale in cui sono avvenuti i versamenti), un contributo mensile medio pari ad Euro 9.410,04, che, considerato che la non doveva, in quanto CP_1 proprietaria dell'immobile in cui viveva, sopportare spese di alloggio, appare in verità eccessivo, pur considerando presumibili livelli di agiatezza.
E' in ogni caso documentato che la ha in più CP_1 occasioni riconosciuto di avere ricevuto sovvenzioni da parte del marito per l'esercizio della sua esclusiva attività di impresa e quindi per finalità scevre da profili assistenziali in senso lato (vd., per tutte, quanto dichiarato dalla nel suo ricorso per CP_1 separazione personale dal marito, pag. 27). A ciò deve aggiungersi come vi è documentazione attestante che conto di destinazione di taluni bonifici, per complessivi Euro
156.000,00, era quello intestato alla per CP_1
l'esercizio della sua attività di impresa (vd. docc. 39,
18 40 e 41 Correale del fascicolo di primo grado e 16, 17 e
18 del presente grado di giudizio). T_
La titolazione, e la conseguente quantificazione dei versamenti, non necessariamente richiede la contestualità con ciascuno di essi, ben potendo derivare da dichiarazioni esterne, dal valore confessorio pieno o quanto meno foriere degli effetti di cui all'art. 1988
c.c. in relazione all'obbligo restitutorio.
Il nucleo centrale dell'appello principale è costituito dalla scrittura stipulata dalle parti in data
28.10.2023, che pare opportuno riportare qui per intero:
“Accordo tra nata a [...]
Della Lucania il 13 Novembre1972 e nato a [...]
Siena 13 Marzo 1958 si impegna di immediatamente mandare Parte_1 inviare la ricevuta del versamento fatto di 600 000 kr sul conto del studio legale Controparte_2
IBAN SE 1250000000052221123557, BIC
[...]
ES5ESESS, riferimento Johan Daniel Bygg AB, per conto di
come e stato sottoscritto da RO
e come stabilito nel patteggiamento e RO quindi evitare penali. si RO impegna
( ): Email_1
A mettere in vendita da domani stesso, il 28 di ottobre 2013, l'appartamento in Atlasgatan 4. Il valore di suddetto appartamento verrà poi inviato a Parte_1 in Italia.
Questo accordo è valido soltanto nel momento in cui vi è stato atto il bonifico entro il 28 di ottobre 2013 da poter evitare azioni legali contro l'appartamento.
Altrimenti è non eseguibile e di conseguenza nullo.
19 La vendita dovrà essere effettuata entro tre mesi da oggi al miglior offerente. Inoltre dal ricavato della vendita i primi 540 000 euro devono andare a ripianare i debiti in Italia a nome mio e di Gli ulteriori CP_1
250 000 per riacquisto appartamento in Svezia gli altri eventuali ulteriori a mario zanchi per 300 000 se ci fossero ancora denari questi saranno di CP_1
A prendere tutti i provvedimenti possibili per vendere l'appartamento di nel tempo più CP_3 presto possibile.
Stoccolma data 28 ottobre 2013”
Deve preliminarmente osservarsi come sia infondata l'eccezione in proposito ritualmente sollevata dalla sin dalle prime sue difese del giudizio di primo CP_1 grado, secondo cui detta scrittura sarebbe affetta da violenza (in quanto sottoscritta onde evitare, mediante il supporto economico del marito, che terzo creditore della per debiti da questa contratti per la CP_1 ristrutturazione degli immobili posti in Atlasgatan 4 – vd. infra – procedesse esecutivamente su questi ultimi), atteso che non è dedotta l'ingiustizia né del male prospettato né dei vantaggi che sarebbero stati conseguiti dallo , pacificamente autore a quella T_ data di consistenti versamenti effettuati in favore della
. CP_1
Nella scrittura 28.10.2013 non vi è, come risulta dal tenore testuale delle dichiarazioni ivi rese, una dichiarazione confessoria esplicita circa l'avvenuta ricezione da parte della di importi destinati al CP_1 sostentamento della sua attività di impresa personale e nemmeno un esplicito impegno restitutorio parimenti titolato.
20 E' però nella scrittura evidente una destinazione preferenziale per Euro 300.000,00 a favore dello T_ una volta detratto il saldo di debiti riferiti ad entrambi i coniugi, per complessivi Euro 540.000,00 di cui lo stesso (vd. pag. 22 del suo appello) dà una T_ quantificazione in Euro 50.000,00 riguardo a quelli della moglie, e l'importo, di Euro 250.000,00, da destinarsi all'acquisto di altro appartamento.
Osserva questa Corte come l'affermazione contenuta nella sentenza qui appellata, secondo cui il suddetto importo di Euro 300.000,00 “potrebbe essere imputato ad altro titolo, considerato l'ampio spettro di necessità familiari alle cui spese contribuiva il SI. e T_ che “in mancanza della inequivocità del titolo dell'attribuzione monetaria al SI. la stessa non T_ può essere considerata come riconoscimento di debito relativo a finanziamenti attinenti l'impresa della convenuta” non possa considerarsi fondata.
Se infatti l'ipotizzato, ma comunque non certo, ricavo di Euro 300.000,00 avesse dovuto essere effettivamente rapportato a necessità familiari alle cui spese contribuiva lo , non sarebbe stata in verità T_ prevista alcuna preferenza in favore di quest'ultimo, perché detto importo avrebbe viceversa costituito provvista per il futuro mantenimento.
Nemmeno può ritenersi che costituisse una sorta di debito restitutorio imputabile ad altra causale (ad es. per le operazioni immobiliari intraprese in Svezia), perché da un lato nulla lo ha a tale titolo mai T_ richiesto in restituzione alla moglie, convinto come era che la stessa, di fatto non vivente con la figlia nella casa familiare in Siena, dovesse avere una sistemazione abitativa munita di un minimo di stabilità, e dell'altro perché parallelamente lo aveva rivolto (e tratto T_
21 ragione del)le sue pretese restitutorie, pur se relative ad acquisto di secondo immobile anche esso posto in
Stoccolma Atlasgatan 4, nei confronti del padre della
, come emerso all'esito delle controversie n.r.g. CP_1
4111/2014 avanti al Tribunale di Siena, da questo decisa il 4.1.2017 con sentenza n. 11, e, in grado di appello, avanti a questa (giudizio n.r.g. 1828/2017), con sentenza
22.6.2022 n. 1332, passata in giudicato.
Oltretutto la quantificazione dell'obbligo restitutorio in Euro 300.000,00 (importo su cui la non ha mosso specifici rilievi) determina ex CP_1 post una quantificazione del residuo contributo al mantenimento di moglie e figlia in Euro 3.749,66 al mese
(Euro 911.534,18 meno Euro 412.801,96 per l'operazione immobiliare Rorstrandgatan 34 meno gli Euro 300.000,00 in questione, ottenendosi Euro 198.732,22, divisi infine per le 53 mensilità corrispondenti all'arco temporale in cui sono avvenuti i versamenti) che appare ragionevole sia con riferimento alla capacità reddituale dello T_
(che aveva per l'anno 2011 un reddito netto di Euro
264.545,00, per l'anno 2012 un reddito netto di Euro
178.822,00 e per l'anno 2013 un reddito netto di Euro
173.651,00 – vd. il citato provvedimento presidenziale provvisorio in sede di separazione -) sia con le esigenze di mantenimento ed adeguato tenore di vita di moglie e figlia.
A nulla rileva che, ipotizzato ottimisticamente nell'accordo 28.10.2023 un ricavo dalla vendita immobiliare non inferiore ad Euro 1.090.000,00 e prudenzialmente (come nemmeno con tutta probabilità poi avvenuto, avendo lo NC fatto riferimento, vd. pag. 23 del suo appello, ad un ricavo di circa 700.000,00 Euro) un minor ricavo di Euro 790.000,00, la preferenza sui
300.000,00 Euro sia stata contemplata come eventuale
22 (“gli altri eventuali ulteriori a per 300 Parte_1
000”), attenendo detta eventualità solo alla provvista cui a quel momento attingere ma non costituendo la disponibilità monetaria condizione di efficacia di quello che a tutti gli effetti risultava comunque essere un riconoscimento di debito.
Il suddetto debito di Euro 300.000,00 deve ritenersi comprensivo di quello esplicitamente fatto oggetto delle comunicazioni telematiche del 26.7.2010 e dell'1.4.2011, per complessivi Euro 53.001,82, valorizzate dal primo
Giudice, e dei summenzionati bonifici per Euro 156.000,00
(per un totale di Euro 209.001,82), in quanto menzionato in dichiarazione successiva e priva di alcuna specificazione o espressa esclusione.
Di conseguenza l'esame dei due motivi di appello incidentale della riferito alle suddette due CP_1 comunicazioni telematiche deve ritenersi assorbito.
Il terzo motivo di appello principale, incentrato sulla mancata ammissione delle prove orali, deve essere rigettato, sia in quanto dagli atti del processo risultano già dichiarazioni, sia pure di tenore non confessorio, della sui fatti dedotti nel CP_1 richiesto interrogatorio formale, sia in quanto i capitoli di prova per testi afferiscono a fatti estranei alla sfera cognitiva della e non comunque a dati CP_1 oggettivi attinenti all'impresa da quest'ultima gestita.
In parziale accoglimento del proposto appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza sarà quindi tenuta a restituire RO in favore di l'importo di Euro 300.000,00, Parte_1 oltre, in assenza di diversa specificazione, interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza (1.10.2015).
23 Le spese di lite, oggetto del quarto motivo di appello principale quanto al primo grado di giudizio, vengono liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in
Euro 21.387,00 per compensi di avvocato ed Euro 912,09 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, secondo l'allora vigente DM 55/2014, in rapporto ad aliquote medie e riferite all'importo come sopra rideterminato di Euro 300.000,00 e quanto al presente grado di giudizio in Euro 14.239,00 per compensi di avvocato ed Euro 2.556,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, secondo l'ora vigente DM 147/2022, in rapporto ad aliquote medie, esclusa la fase istruttoria, e riferite all'importo come sopra rideterminato di Euro 300.000,00.
Atteso che la decisione è dipesa dall'esegesi di accordo contrattuale di non immediata chiarezza, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse per metà del loro ammontare, con condanna della comunque soccombente Correale alla refusione della restante metà in favore dello T_
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la Parte_1 RO sentenza del Tribunale di Siena n. 397 del 10.5.2022, in parziale accoglimento del proposto appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza
1. ridetermina la condanna a favore di Parte_1 ed a carico di nel maggiore RO importo di Euro 300.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'1.10.2015;
24
2. dichiara assorbito l'esame sull'appello incidentale proposto da RO
3. liquida le spese di lite sopportate da T_
in Euro 21.387,00 per compensi di avvocato ed Euro
[...]
912,09 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado, e in Euro
14.239,00 per compensi di avvocato ed Euro 2.556,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
4. dichiara le stesse compensate per metà del loro ammontare;
5. dichiara tenuta e condanna RO
alla refusione della residua metà in favore di
[...]
. Parte_1
Così deciso in Firenze il 15 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12.12.2022 al n. 2258 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Mutuo promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Letizia Salvadori, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Giulia
Barbanti del Foro di Siena, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata RO in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Francesca
Pucci, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
1 - disattesa e respinta, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, ogni istanza, eccezione, deduzione, argomentazione, conclusione e difesa ex adverso proposta;
- disatteso e rigettato altresì, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto, l'appello incidentale ex adverso promosso contenente peraltro domanda nuova;
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza emessa in data 28.04.2022, pubblicata il 10.05.2022, dal Tribunale di Siena, nella persona del
Giudice, Dott.ssa Serena Moroni, nella causa civile iscritta al n. 1170/2015 R.g., recante il n. 397/2022, accogliere integralmente le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui di seguito si trascrivono:
'Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dall'attore dedotto, contestato, eccepito e richiesto in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c. in via istruttoria
a) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - la richiesta formulata a verbale di udienza del 02.03.2017 dalla difesa del Dott. e T_ che qui si riporta: “chiede di produrre ispezione a mezzo sistema informativo centrale Aci attinente a vettura
Wolkswagen utilizzato dalla stessa SI.ra CP_1 seppure intestato alla madre non titolare di patente di
2 guida.; chiede, altresì, di poter produrre il contratto definitivo di compravendita di immobile posto in Firenze,
Lungarno delle grazie, 28 di cui già si è dedotto nelle memorie, insistendo nella richiesta di acquisizione del preliminare di compravendita della stessa;
CP_1
b) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - i documenti allegati alla memoria 183, 6 comma, n. 3 cpc dell'attore Dott. depositata in T_ data 05.01.2017, nonché la richiesta di ordine di esibizione del contratto preliminare di acquisto del
29.04.2016, registrato a Firenze il 12.09.2016 n. 2040 modello 3, relativo all'acquisto dell'immobile di pregio sito a Firenze sul Lungarno alle Grazie;
c) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - le istanze istruttorie non ammesse e di cui alla memoria 183, 6 comma, n. 2 cpc dell'attore Dott.
depositata in data 19.12.2016 e precisamente: T_ interrogatorio formale della convenuta
[...] sui seguenti capitoli:
1. DCV che RO successivamente al luglio dell'anno 2003 vi dedicavate a disegnare borse ed avevate a tal fine costituito una impresa individuale per la realizzazione e la vendita di tali prodotti;
6. D.C.V. che le somme meglio dette al capitolo n. 5 vi venivano corrisposte con bonifici bancari in vostro favore effettuati e con rilascio di assegni come da documentazione che vi si mostra (si mostrino all'interroganda i documenti contabili sub doc.to n. 7);
8. Dite se confermate la corrispondenza – nonché il suo contenuto - intercorsa tra voi ed il Dott. come da documenti che vi si mostrano (si Parte_1 mostrino all'interroganda le e-mail del 31.10.2013 e del
26.07.2010, sub doc.to n. 3, nonché le e-mail del
3 01.04.2011, 04.04.2011, 28.01.2013, 17.04.2013,
30.04.2013, 16.04.2014, 30.04.2013, 15.05.2013,
23.05.2013, prodotte con memoria 183 n. 1 cpc e precisamente con nota di deposito, sub doc.to n. 19 e nuovamente riprodotte anche unitamente all'odierna memoria istruttoria sempre sub doc.to n. 19); prova per testi del Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Filiale di Siena, Agenzia Sede, in carica alla data del settembre 2009, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che a partire dal settembre 2009 e sino al dicembre 2012 il Dott. effettuava in favore Parte_1 di bonifici bancari per totali RO euro 800.026,35, come da documenti che vi si mostrano (si mostrino al teste i documenti sub. doc.to 7);
2. D.C.V. che in data 07.02.2012 il Dott. rilasciava, Parte_1 in favore di assegno n. RO
751501299 per euro 9.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7s); prova per testi del Direttore della Banca Unicredit, Filiale di
Siena, Piazza Quinto Bersaglieri, 1/A, in carica alla data del dicembre 2011 e sino a tutto il 2014, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che in data
15.12.2014 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243932 di euro RO
45.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7q);
2. D.C.V. che in data
31.12.2011 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602244961 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7r);
3. D.C.V. che in 4 data
13.03.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243933 per euro RO
6.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7t);
4. D.C.V. che in data
4 08.05.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243934 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7u);
5. D.C.V. che in data
20.06.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243935 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7v);
6. D.C.V. che in data
07.01.2014 il Dott. bonificava in favore di Parte_1 la somma di euro 10.004,20 come RO da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento n. 7cc); nel merito accertato e dichiarato il diritto dell'attore, Dott.
alla restituzione in suo favore delle somme Parte_1 mutuate a in virtù degli RO accordi intercorsi come meglio rappresentati in atti e documentati e provati e pari ad euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo
e sino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare RO
c.f. , nata a [...], il C.F._1
13.11.1972, cittadina italiana, già residente in [...],
Stoccolma, Atlasgtan, 4 ed attualmente residente in
Firenze, Lungarno delle Grazie, 28, al pagamento in favore del Dr. della somma detta e pari ad Parte_1 euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo e sino al saldo effettivo.
In ogni caso con rigetto delle avverse istanze, argomentazioni, deduzioni, domande ed eccezioni per tutte le motivazioni ed argomentazioni esposte in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per
5 economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cassa avvocati e iva come per legge'.
In ogni caso con condanna alle spese e competenze anche di questo secondo grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, iva e cpa come per legge”.
Per Correale Francesca RO:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis
[OMISSIS]
- nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda e/o istanza, anche istruttoria, proposta con l'appello da Parte_1
- in via di appello incidentale, riformare il capo della sentenza n. 397/2022 del Tribunale di Siena, nella parte in cui condanna la SI.ra RO al pagamento in favore del SI. della Parte_1 complessiva somma di € 53.001,82, oltre interessi dalla data del ricorso al saldo, dichiarando che la sig.ra nulla deve al Dott. RO T_
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap, come per legge, e rinuncia espressa al patrocinio a spese dello Stato”.
[OMISSIS]
6 Ci si oppone e si chiede rigettarsi le istanze istruttorie e produzioni documentali ex novo e non, ex adverso formulate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti ed ai quali, per economia espositiva, si rinvia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2258/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 397 del
10.5.2022; parti: c. Parte_1 RO
, quest'ultima altresì appellante incidentale),
[...] esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26-
28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Ragioni della decisione Il Dott. ricorreva adìva l'intestato Parte_1 Tribunale, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, Dott. alla restituzione in suo Parte_1 favore delle somme mutuate a in RO virtù degli accordi intercorsi come meglio rappresentati in premessa e documentati e pari ad euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione dell'odierno ricorso e sino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare , RO
c.f. nata a [...], il
[...] C.F._1 13.11.1972, cittadina italiana, residente in [...], Stoccolma, Atlasgatan, 4, al pagamento in favore del Dr. T_ della somma detta e pari ad euro 911.534,18 oltre agli
[...] interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione dell'odierno ricorso e sino al saldo effettivo. Con vittoria di competenze e spese di causa oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cassa avvocati e iva come per legge”. Assumeva l'attore di aver prestato somme di
7 danaro alla moglie al fine di metter RO su un'impresa di creazione e commercializzazione di borse e che, risultando la stessa, nel tempo, improduttiva, aveva contribuito a risanare le perdite della stessa con proprie risorse di cu chiedeva la restituzione. Si costituiva la SI.ra chiedendo il rigetto CP_1 della domanda perché infondata. Attesa la necessità di un'istruttoria non sommaria, il giudice disponeva il mutamento di rito. Dopo aver sentito le parti personalmente con interrogatorio libero, ha assegnato i termini ex art. 163, 6° comma c.p.c. Sentita la convenuta con interrogatorio formale, la causa , istruita anche documentalmente, è giunta a precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.19, in cui il giudice, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha riservato la decisione. La domanda merita accoglimento solo in parte. Chi agisce in giudizio chiedendo il pagamento di una somma di denaro che asserisce di avere dato a mutuo è tenuto a dimostrare non solo l'effettiva dazione, ma anche la sussistenza della causa dell'erogazione (contratto di mutuo), quindi dell'obbligo di restituzione. Egli è tenuto, pertanto, a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, così come colui che riceve la somma di denaro. "L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. 19 agosto 2003 n. 12119; Cass. 22 aprile 2010 n. 9541; Cass. 13 marzo 2013 n. 6295). Ed ancora “E' principio pacifico in giurisprudenza, frutto di insegnamento costante e mai disatteso da parte della Suprema Corte, quello per cui l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare, oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma di denaro, neghi però la sussistenza di un mutuo ed deduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, poiché negare l'inesistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione , ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto” (Cass. n. 30944/2018, Cass. n. 180/2018, Cass. n. 24328/2017, Cass. n. 9541/2010, Cass. 20740/2009, Cass. 2974/2005).
8 Il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, assume particolare significato nel caso di specie, in cui la vicenda si inserisce nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro, non subordinati a specifici doveri di restituzione. Risulta dai documenti prodotti in atti che i SI.ri sposati dal Parte_2 2003, conducevano un tenore di vita elevato e che il SI. provvedeva alle necessità familiari della moglie e T_ della figlia, essendo la SI.ra priva di redditi CP_1 propri. In particolare, le spese effettuate dalla convenuta nel periodo in cui lo ha effettuato gli accrediti di T_ cui chiede la restituzione, comportavano esborsi di oltre 5.000,00 euro mensili ed erano prevalentemente destinate al soddisfacimento dei bisogni correnti della e della CP_1 figlia, che nel frattempo si erano stabilite in Svezia (doc.ti 17-38 fascicolo convenuta). Tali spese sono state costantemente finanziate dal SI. tramite molteplici T_ accrediti, come dimostrano gli estratti bancari prodotti in atti, dai quali, peraltro, non risultano specifiche causali di pagamento. E' verosimile che, in virtù del rapporto di 'coniugio' nonché degli obblighi genitoriali nei confronti della figlia, oltrechè dell'elevato tenore di vita tenuto dalla famiglia, tali pagamenti, ammontanti ad € 911.534,18 per il periodo dal 17.09.09 al 07.01.14, fossero in parte destinati ai bisogni familiari correnti ed in parte ad acquisti di beni durevoli, come si desume, a quest'ultimo proposito, dalla movimentazione del mese di gennaio 2011, in cui risulta un bonifico a favore della SI.ra di € CP_1 405.000,00 in data 26.01.11 seguito, in pari data, da un'”uscita” di € 412.801,96 con causale di pagamento per l'acquisto di un appartamento (“final payment for buying apartment Rorstrandgatan 34”, doc. 42 fascicolo convenuta). La SI.ra ha ammesso di aver ricevuto dei CP_1 finanziamenti dal marito a beneficio della propria impresa, manifestando il proposito di restituirli (doc. 3 e doc. 4
“oltre a questo darò allorchè riuscirò a vendere la ditta stessa per ridare a i soldi investiti per la mia ditta T_ di borse”), senza peraltro precisare l'ammontare dell'importo ricevuto a tale titolo. A tale proposito, l'accordo firmato dai coniugi il 28.10.2013 (doc. 5 fascicolo attore) non costituisce riconoscimento di un debito che trova la sua fonte nei finanziamenti per l'impresa della SI.ra . Con CP_1 tale accordo le parti hanno convenuto di mettere in vendita l'appartamento in Atlasgatan stabilendo concordemente come ripartire e destinare il prezzo ricavato dalla vendita (“Inoltre dal ricavato dalla vendita i primi 540.000 euro devono andare a ripianare i debiti in Italia a nome mio e di
. Gli ulteriori 250.000 per riacquisto appartamento CP_1 in Svezia gli altri eventuali ulteriori a mario zanchi per 300.000 se ci fossero ancora denari questi saranno di
” (doc. 5). L'importo di € 300.000 non è, pertanto, CP_1 necessariamente riconducibile ad un credito facente capo al SI. per finanziamenti all'impresa della moglie, T_ costituenti specifico oggetto di indagine nel presente giudizio e delimitanti il thema decidendum;
esso potrebbe essere imputato ad altro titolo, considerato l'ampio spettro
9 di necessità familiari alle cui spese contribuiva il SI.
. In mancanza della inequivocità del titolo T_ dell'attribuzione monetaria al SI. la stessa non può T_ essere considerata come riconoscimento di debito relativo a finanziamenti attinenti l'impresa della convenuta. E', invece, riscontrabile un riconoscimento di debito da parte della SI.ra nella email del 26.07.2010 (doc. 3 fascicolo CP_1 attore) in cui la stessa dichiara: “come d'accordo ti scrivo che i soldi che farai come bonifico stamane x la mia ditta saranno restituiti da ottobre mensilmente nel senso che dal mese di ottobre non ti chiedo più i soldi al mese x mantenere la famiglia”. A tale dichiarazione corrisponde un accredito di
€ 38.001,82 effettuato tramite bonifico in favore della sig.ra
in data 26.07.2010 (doc. 7i, fascicolo attore). CP_1 All'importo sopra menzionato deve aggiungersi la somma di € 15.000,00 ricevuta dalla SI.ra per partecipare CP_1 all'expo, come risulta dalla email del 01.04.11 in cui la stessa ammette di aver speso almeno € 15.000,00 “solo di espo” e che “i soldi investiti sono stati espressamente i suoi [ndr di ]”. Tali importi, pari a complessivi € 53.001,82 T_ dovranno, pertanto, essere restituiti al SI. T_ unitamente agli interessi a decorrere dalla proposizione del ricorso. Sulle spese In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda attrice, le spese di causa sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta nella misura di un quinto. Compensato il resto. Esse vengono liquidate sulla base della somma attribuita a parte attrice (€ 53.001,82) (art. 5, 1° comma DM 55/14), applicando i parametri massimi, tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività svolta, secondo quanto segue: compenso complessivo pari ad € 26.166,09, di cui € 912,09 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge. Viene posta a carico di parte convenuta la somma di € 5.233,18, equivalente ad un quinto, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge.
PQM
il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così definitivamente decide:
- In parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la SI.ra al pagamento a RO favore del SI. della complessiva somma di € Parte_1 53.001,82, oltre interessi dalla data del ricorso al saldo.
- Condanna parte convenuta a RO rifondere all'attore le spese di causa nella Parte_1 misura di un quinto, liquidate in € 5,233,18, oltre spese forfettarie al 15%, CAP ed Iva di legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo di sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
10 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in parziale riforma della impugnata sentenza emessa in data 28.04.2022, pubblicata il 10.05.2022, dal Tribunale di Siena, nella persona del
Giudice, Dott.ssa Serena Moroni, nella causa civile iscritta al n. 1170/2015 R.g., recante il n. 397/2022, accogliere integralmente le conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui di seguito si trascrivono:
'Piaccia al Tribunale di Siena, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dall'attore dedotto, contestato, eccepito e richiesto in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c. in via istruttoria a) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - la richiesta formulata a verbale di udienza del 02.03.2017 dalla difesa del Dott. e T_ che qui si riporta: “chiede di produrre ispezione a mezzo sistema informativo centrale Aci attinente a vettura
Wolkswagen utilizzato dalla stessa SI.ra CP_1 seppure intestato alla madre non titolare di patente di guida.; chiede, altresì, di poter produrre il contratto definitivo di compravendita di immobile posto in Firenze,
Lungarno delle grazie, 28 di cui già si è dedotto nelle memorie, insistendo nella richiesta di acquisizione del preliminare di compravendita della stessa;
CP_1
11 b) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - i documenti allegati alla memoria 183, 6 comma, n. 3 cpc dell'attore Dott. depositata in T_ data 05.01.2017, nonché la richiesta di ordine di esibizione del contratto preliminare di acquisto del
29.04.2016, registrato a Firenze il 12.09.2016 n. 2040 modello 3, relativo all'acquisto dell'immobile di pregio sito a Firenze sul Lungarno alle Grazie;
c) ammettere – previa revoca parziale dell'ordinanza del 23.01.2019 nonché di quella della stessa confermativa del 18.04.2019 - le istanze istruttorie non ammesse e di cui alla memoria 183, 6 comma, n. 2 cpc dell'attore Dott.
depositata in data 19.12.2016 e precisamente: T_ interrogatorio formale della convenuta
[...] sui seguenti capitoli:
1. DCV che RO successivamente al luglio dell'anno 2003 vi dedicavate a disegnare borse ed avevate a tal fine costituito una impresa individuale per la realizzazione e la vendita di tali prodotti;
6. D.C.V. che le somme meglio dette al capitolo n. 5 vi venivano corrisposte con bonifici bancari in vostro favore effettuati e con rilascio di assegni come da documentazione che vi si mostra (si mostrino all'interroganda i documenti contabili sub doc.to n. 7);
8. Dite se confermate la corrispondenza – nonché il suo contenuto - intercorsa tra voi ed il Dott. come da documenti che vi si mostrano (si Parte_1 mostrino all'interroganda le e-mail del 31.10.2013 e del
26.07.2010, sub doc.to n. 3, nonché le e-mail del
01.04.2011, 04.04.2011, 28.01.2013, 17.04.2013,
30.04.2013, 16.04.2014, 30.04.2013, 15.05.2013,
23.05.2013, prodotte con memoria 183 n. 1 cpc e precisamente con nota di deposito, sub doc.to n. 19 e nuovamente riprodotte anche unitamente all'odierna
12 memoria istruttoria sempre sub doc.to n. 19); prova per testi del Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Filiale di Siena, Agenzia Sede, in carica alla data del settembre 2009, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che a partire dal settembre 2009 e sino al dicembre 2012 il Dott. effettuava in favore Parte_1 di bonifici bancari per totali RO euro 800.026,35, come da documenti che vi si mostrano (si mostrino al teste i documenti sub. doc.to 7);
2. D.C.V. che in data 07.02.2012 il Dott. rilasciava, Parte_1 in favore di assegno n. RO
751501299 per euro 9.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7s); prova per testi del Direttore della Banca Unicredit, Filiale di
Siena, Piazza Quinto Bersaglieri, 1/A, in carica alla data del dicembre 2011 e sino a tutto il 2014, sui seguenti capitoli di prova:
1. D.C.V. che in data
15.12.2014 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243932 di euro RO
45.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7q);
2. D.C.V. che in data
31.12.2011 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602244961 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7r);
3. D.C.V. che in 4 data
13.03.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243933 per euro RO
6.700,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7t);
4. D.C.V. che in data
08.05.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
assegno n. 3602243934 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7u);
5. D.C.V. che in data
20.06.2012 il Dott. rilasciava, in favore di Parte_1
13 assegno n. 3602243935 per euro RO
5.000,00 come da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento numero 7v);
6. D.C.V. che in data
07.01.2014 il Dott. bonificava in favore di Parte_1 la somma di euro 10.004,20 come RO da documento che vi si mostra (si mostri al teste il documento n. 7cc); nel merito accertato e dichiarato il diritto dell'attore, Dott.
alla restituzione in suo favore delle somme Parte_1 mutuate a in virtù degli RO accordi intercorsi come meglio rappresentati in atti e documentati e provati e pari ad euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo e sino al saldo effettivo;
per l'effetto condannare RO
c.f. , nata a [...], il C.F._1
13.11.1972, cittadina italiana, già residente in [...],
Stoccolma, Atlasgtan, 4 ed attualmente residente in
Firenze, Lungarno delle Grazie, 28, al pagamento in favore del Dr. della somma detta e pari ad Parte_1 euro 911.534,18 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi su detta somma dal dì della proposizione del ricorso introduttivo e sino al saldo effettivo.
In ogni caso con rigetto delle avverse istanze, argomentazioni, deduzioni, domande ed eccezioni per tutte le motivazioni ed argomentazioni esposte in atti e nei verbali di udienza, il cui contenuto deve intendersi per economia espositiva qui integralmente riportato e trascritto, tenuto altresì conto dei fatti non specificatamente contestati da controparte da porre a fondamento della propria decisione ex art. 115 c.p.c.
14 In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cassa avvocati e iva come per legge'.
In ogni caso con condanna alle spese e competenze anche di questo secondo grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, iva e cpa come per legge”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale,
[...]
, a sua volta così concludendo: RO
“- in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva e/o la esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 per tutti i motivi di cui in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda e/o istanza, anche istruttoria, proposta con l'appello da Parte_1
- in via di appello incidentale, riformare il capo della sentenza n. 397/2022 del Tribunale di Siena, nella parte in cui condanna la SI.ra RO al pagamento in favore del SI. della Parte_1 complessiva somma di € 53.001,82, oltre interessi dalla data del ricorso al saldo, dichiarando che la sig.ra nulla deve al Dott. RO T_
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap, come per legge, e rinuncia espressa al patrocinio a spese dello Stato”.
[OMISSIS]
Ci si oppone e si chiede rigettarsi le istanze istruttorie e produzioni documentali ex novo e non, ex adverso formulate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, da intendersi qui
15 integralmente richiamati e trascritti ed ai quali, per economia espositiva, si rinvia”.
Con ordinanza del 28.3.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva e dell'esecuzione della impugnata sentenza proposta dall'appellata ed appellante incidentale
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi dell'appello principale, che possono essere esaminati congiuntamente, viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha dato rilevanza pressoché esclusiva alla imputazione dei versamenti quali atti a soddisfacimento degli obblighi di mantenimento della
, quale moglie, e della figlia nata CP_1 Per_1 dall'unione coniugale e convivente con la madre, negando ogni finalità di finanziamento dell'impresa individuale gestita dalla , in particolare non tendendo CP_1 conto:
- di quelli che erano i redditi di esso appellante
, come documentati e come poi accertati nei T_ procedimenti di separazione e divorzio dallo stesso intrapresi
- dell'eccessivo ammontare dell'ideale importo mensilmente versato rispetto a quelle che potevano considerarsi le effettive esigenze di mantenimento di moglie e figlia
- delle dichiarazioni confessorie ripetutamente rese dalla e segnatamente quella contenuta nella CP_1 scrittura 28.10.2023, da cui emergeva altresì una determinazione quantitativa dell'obbligo di restituzione.
Parte appellata dal canto suo ha posto, in sintesi, in evidenza, con ciò condividendo sul punto l'impostazione fornita dal primo Giudice, come
16 l'ammontare complessivo degli importi a lei versati fosse coerente con il tenore di vita alla stessa ed alla figlia garantito dall'allora coniuge e con operazioni immobiliari che esulavano dalla causa petendi costituita dallo stretto finanziamento dell'impresa.
Con il contestuale proposto appello incidentale viene altresì dall'appellata mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha desunto dal contenuto delle due comunicazioni telematiche del
26.7.2010 e dell'1.4.2011 di essa la sussistenza CP_1 di obblighi di restituzione, in relazione ad importi peraltro nemmeno specificamente indicati.
Osserva questa Corte quanto segue.
Deve condividersi quanto dal primo Giudice argomentato riguardo alla non totale devoluzione di ciò che in favore della è stato con diversi mezzi CP_1 versato dall'allora marito per esclusive finalità di finanziamento dell'attività di impresa dalla prima avviata, sia in quanto nessun versamento, nemmeno quelli avvenuti tramite bonifici (che costituiscono la parte preponderante), recava alcuna causale, sia in quanto la suddetta finalità è adeguatamente esclusa in ragione vuoi, in un caso, della sequenza cronologica fra versamenti ed atti di impiego di quanto ricevuto (è il caso del bonifico per Euro 405.000,00 del 26.01.2011 seguito, in pari data, dall'”uscita” per Euro 412.801,96 destinata all'acquisto di appartamento posto in
Stoccolma, Rorstrandgatan 34), vuoi del fatto, pacifico, che moglie e figlia, minorenne, vivevano in Svezia e, quanto alla prima, non è né dedotto né provato che avesse capacità patrimoniale e reddituale comparabile con quella del marito.
Non è ragionevole altresì ipotizzare che i livelli di mantenimento potessero equipararsi a quelli disposti nei
17 vari provvedimenti che si sono succeduti nei giudizi di separazione e divorzio, sia in quanto detti provvedimenti sono stati emessi, a partire dall'aprile 2015, in periodo successivo a quello in cui sono avvenuti i versamenti di cui è causa ( dal 17.9.2009 al 7.1.2014), sia in quanto i dati patrimoniali evidenziati nei provvedimenti presidenziali provvisori in sede di separazione, e riferiti al periodo in cui sono avvenuti detti versamenti, danno conto di una capacità reddituale dello
, soprattutto per i primi anni, matematicamente non T_ compatibile con i versamenti effettuati.
Per altro verso un'esclusiva imputazione di quanto ricevuto, e al netto del summenzionato impiego
412.801,96, ad esclusive finalità di mantenimento (Euro
498.732,22, dati dalla differenza fra Euro 911.534,18 ed
Euro 412.801,96), determinerebbe, operata la divisione per 53 mensilità (tante sono quelle corrispondenti all'arco temporale in cui sono avvenuti i versamenti), un contributo mensile medio pari ad Euro 9.410,04, che, considerato che la non doveva, in quanto CP_1 proprietaria dell'immobile in cui viveva, sopportare spese di alloggio, appare in verità eccessivo, pur considerando presumibili livelli di agiatezza.
E' in ogni caso documentato che la ha in più CP_1 occasioni riconosciuto di avere ricevuto sovvenzioni da parte del marito per l'esercizio della sua esclusiva attività di impresa e quindi per finalità scevre da profili assistenziali in senso lato (vd., per tutte, quanto dichiarato dalla nel suo ricorso per CP_1 separazione personale dal marito, pag. 27). A ciò deve aggiungersi come vi è documentazione attestante che conto di destinazione di taluni bonifici, per complessivi Euro
156.000,00, era quello intestato alla per CP_1
l'esercizio della sua attività di impresa (vd. docc. 39,
18 40 e 41 Correale del fascicolo di primo grado e 16, 17 e
18 del presente grado di giudizio). T_
La titolazione, e la conseguente quantificazione dei versamenti, non necessariamente richiede la contestualità con ciascuno di essi, ben potendo derivare da dichiarazioni esterne, dal valore confessorio pieno o quanto meno foriere degli effetti di cui all'art. 1988
c.c. in relazione all'obbligo restitutorio.
Il nucleo centrale dell'appello principale è costituito dalla scrittura stipulata dalle parti in data
28.10.2023, che pare opportuno riportare qui per intero:
“Accordo tra nata a [...]
Della Lucania il 13 Novembre1972 e nato a [...]
Siena 13 Marzo 1958 si impegna di immediatamente mandare Parte_1 inviare la ricevuta del versamento fatto di 600 000 kr sul conto del studio legale Controparte_2
IBAN SE 1250000000052221123557, BIC
[...]
ES5ESESS, riferimento Johan Daniel Bygg AB, per conto di
come e stato sottoscritto da RO
e come stabilito nel patteggiamento e RO quindi evitare penali. si RO impegna
( ): Email_1
A mettere in vendita da domani stesso, il 28 di ottobre 2013, l'appartamento in Atlasgatan 4. Il valore di suddetto appartamento verrà poi inviato a Parte_1 in Italia.
Questo accordo è valido soltanto nel momento in cui vi è stato atto il bonifico entro il 28 di ottobre 2013 da poter evitare azioni legali contro l'appartamento.
Altrimenti è non eseguibile e di conseguenza nullo.
19 La vendita dovrà essere effettuata entro tre mesi da oggi al miglior offerente. Inoltre dal ricavato della vendita i primi 540 000 euro devono andare a ripianare i debiti in Italia a nome mio e di Gli ulteriori CP_1
250 000 per riacquisto appartamento in Svezia gli altri eventuali ulteriori a mario zanchi per 300 000 se ci fossero ancora denari questi saranno di CP_1
A prendere tutti i provvedimenti possibili per vendere l'appartamento di nel tempo più CP_3 presto possibile.
Stoccolma data 28 ottobre 2013”
Deve preliminarmente osservarsi come sia infondata l'eccezione in proposito ritualmente sollevata dalla sin dalle prime sue difese del giudizio di primo CP_1 grado, secondo cui detta scrittura sarebbe affetta da violenza (in quanto sottoscritta onde evitare, mediante il supporto economico del marito, che terzo creditore della per debiti da questa contratti per la CP_1 ristrutturazione degli immobili posti in Atlasgatan 4 – vd. infra – procedesse esecutivamente su questi ultimi), atteso che non è dedotta l'ingiustizia né del male prospettato né dei vantaggi che sarebbero stati conseguiti dallo , pacificamente autore a quella T_ data di consistenti versamenti effettuati in favore della
. CP_1
Nella scrittura 28.10.2013 non vi è, come risulta dal tenore testuale delle dichiarazioni ivi rese, una dichiarazione confessoria esplicita circa l'avvenuta ricezione da parte della di importi destinati al CP_1 sostentamento della sua attività di impresa personale e nemmeno un esplicito impegno restitutorio parimenti titolato.
20 E' però nella scrittura evidente una destinazione preferenziale per Euro 300.000,00 a favore dello T_ una volta detratto il saldo di debiti riferiti ad entrambi i coniugi, per complessivi Euro 540.000,00 di cui lo stesso (vd. pag. 22 del suo appello) dà una T_ quantificazione in Euro 50.000,00 riguardo a quelli della moglie, e l'importo, di Euro 250.000,00, da destinarsi all'acquisto di altro appartamento.
Osserva questa Corte come l'affermazione contenuta nella sentenza qui appellata, secondo cui il suddetto importo di Euro 300.000,00 “potrebbe essere imputato ad altro titolo, considerato l'ampio spettro di necessità familiari alle cui spese contribuiva il SI. e T_ che “in mancanza della inequivocità del titolo dell'attribuzione monetaria al SI. la stessa non T_ può essere considerata come riconoscimento di debito relativo a finanziamenti attinenti l'impresa della convenuta” non possa considerarsi fondata.
Se infatti l'ipotizzato, ma comunque non certo, ricavo di Euro 300.000,00 avesse dovuto essere effettivamente rapportato a necessità familiari alle cui spese contribuiva lo , non sarebbe stata in verità T_ prevista alcuna preferenza in favore di quest'ultimo, perché detto importo avrebbe viceversa costituito provvista per il futuro mantenimento.
Nemmeno può ritenersi che costituisse una sorta di debito restitutorio imputabile ad altra causale (ad es. per le operazioni immobiliari intraprese in Svezia), perché da un lato nulla lo ha a tale titolo mai T_ richiesto in restituzione alla moglie, convinto come era che la stessa, di fatto non vivente con la figlia nella casa familiare in Siena, dovesse avere una sistemazione abitativa munita di un minimo di stabilità, e dell'altro perché parallelamente lo aveva rivolto (e tratto T_
21 ragione del)le sue pretese restitutorie, pur se relative ad acquisto di secondo immobile anche esso posto in
Stoccolma Atlasgatan 4, nei confronti del padre della
, come emerso all'esito delle controversie n.r.g. CP_1
4111/2014 avanti al Tribunale di Siena, da questo decisa il 4.1.2017 con sentenza n. 11, e, in grado di appello, avanti a questa (giudizio n.r.g. 1828/2017), con sentenza
22.6.2022 n. 1332, passata in giudicato.
Oltretutto la quantificazione dell'obbligo restitutorio in Euro 300.000,00 (importo su cui la non ha mosso specifici rilievi) determina ex CP_1 post una quantificazione del residuo contributo al mantenimento di moglie e figlia in Euro 3.749,66 al mese
(Euro 911.534,18 meno Euro 412.801,96 per l'operazione immobiliare Rorstrandgatan 34 meno gli Euro 300.000,00 in questione, ottenendosi Euro 198.732,22, divisi infine per le 53 mensilità corrispondenti all'arco temporale in cui sono avvenuti i versamenti) che appare ragionevole sia con riferimento alla capacità reddituale dello T_
(che aveva per l'anno 2011 un reddito netto di Euro
264.545,00, per l'anno 2012 un reddito netto di Euro
178.822,00 e per l'anno 2013 un reddito netto di Euro
173.651,00 – vd. il citato provvedimento presidenziale provvisorio in sede di separazione -) sia con le esigenze di mantenimento ed adeguato tenore di vita di moglie e figlia.
A nulla rileva che, ipotizzato ottimisticamente nell'accordo 28.10.2023 un ricavo dalla vendita immobiliare non inferiore ad Euro 1.090.000,00 e prudenzialmente (come nemmeno con tutta probabilità poi avvenuto, avendo lo NC fatto riferimento, vd. pag. 23 del suo appello, ad un ricavo di circa 700.000,00 Euro) un minor ricavo di Euro 790.000,00, la preferenza sui
300.000,00 Euro sia stata contemplata come eventuale
22 (“gli altri eventuali ulteriori a per 300 Parte_1
000”), attenendo detta eventualità solo alla provvista cui a quel momento attingere ma non costituendo la disponibilità monetaria condizione di efficacia di quello che a tutti gli effetti risultava comunque essere un riconoscimento di debito.
Il suddetto debito di Euro 300.000,00 deve ritenersi comprensivo di quello esplicitamente fatto oggetto delle comunicazioni telematiche del 26.7.2010 e dell'1.4.2011, per complessivi Euro 53.001,82, valorizzate dal primo
Giudice, e dei summenzionati bonifici per Euro 156.000,00
(per un totale di Euro 209.001,82), in quanto menzionato in dichiarazione successiva e priva di alcuna specificazione o espressa esclusione.
Di conseguenza l'esame dei due motivi di appello incidentale della riferito alle suddette due CP_1 comunicazioni telematiche deve ritenersi assorbito.
Il terzo motivo di appello principale, incentrato sulla mancata ammissione delle prove orali, deve essere rigettato, sia in quanto dagli atti del processo risultano già dichiarazioni, sia pure di tenore non confessorio, della sui fatti dedotti nel CP_1 richiesto interrogatorio formale, sia in quanto i capitoli di prova per testi afferiscono a fatti estranei alla sfera cognitiva della e non comunque a dati CP_1 oggettivi attinenti all'impresa da quest'ultima gestita.
In parziale accoglimento del proposto appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza sarà quindi tenuta a restituire RO in favore di l'importo di Euro 300.000,00, Parte_1 oltre, in assenza di diversa specificazione, interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza (1.10.2015).
23 Le spese di lite, oggetto del quarto motivo di appello principale quanto al primo grado di giudizio, vengono liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in
Euro 21.387,00 per compensi di avvocato ed Euro 912,09 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, secondo l'allora vigente DM 55/2014, in rapporto ad aliquote medie e riferite all'importo come sopra rideterminato di Euro 300.000,00 e quanto al presente grado di giudizio in Euro 14.239,00 per compensi di avvocato ed Euro 2.556,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, secondo l'ora vigente DM 147/2022, in rapporto ad aliquote medie, esclusa la fase istruttoria, e riferite all'importo come sopra rideterminato di Euro 300.000,00.
Atteso che la decisione è dipesa dall'esegesi di accordo contrattuale di non immediata chiarezza, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse per metà del loro ammontare, con condanna della comunque soccombente Correale alla refusione della restante metà in favore dello T_
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e avverso la Parte_1 RO sentenza del Tribunale di Siena n. 397 del 10.5.2022, in parziale accoglimento del proposto appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza
1. ridetermina la condanna a favore di Parte_1 ed a carico di nel maggiore RO importo di Euro 300.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'1.10.2015;
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2. dichiara assorbito l'esame sull'appello incidentale proposto da RO
3. liquida le spese di lite sopportate da T_
in Euro 21.387,00 per compensi di avvocato ed Euro
[...]
912,09 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado, e in Euro
14.239,00 per compensi di avvocato ed Euro 2.556,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
4. dichiara le stesse compensate per metà del loro ammontare;
5. dichiara tenuta e condanna RO
alla refusione della residua metà in favore di
[...]
. Parte_1
Così deciso in Firenze il 15 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
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