Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2025, proposto da
Integrorienta Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Blanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 2376/2025, divenuto definitivo per omessa opposizione e notificato all’Amministrazione locale debitrice in forma esecutiva il 9 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL OF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto precisato in epigrafe, notificato in forma esecutiva alla parte debitrice, col quale il Comune di Ispica è stato condannato al pagamento, in suo favore, di una somma di denaro pari ad euro 93.874,20, oltre interessi e rimborso delle spese legali del rito monitorio, liquidate in € 2.242,00 a titolo di compenso professionale, in € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014.
2. L’Amministrazione locale intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge come il decreto ingiuntivo di cui trattasi sia ormai irrevocabile, in quanto non opposto, e che lo stesso sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Alla luce dell’inadempimento del Comune intimato, deve pertanto essere disposto che esso provveda al pagamento di quanto dovuto in favore della parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente.
7. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti alla parte ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta .
8. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Ispica di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Comune di Ispica al pagamento della penalità di mora in favore di parte ricorrente, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione.
Condanna altresì il Comune intimato al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
EL OF, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OF | AU TO |
IL SEGRETARIO