Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02533/2026REG.PROV.COLL.
N. 08171/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8171 del 2024, proposto dalla società A.E.T. Ambiente Edilizia Territorio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fedora Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sez. I, n. 247 del 26 marzo 2024, con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di diniego di autorizzazione alla realizzazione di un capannone, adottato dal Comune di Reggio Calabria il 21 settembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NA RR e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società A.E.T. Ambiente Edilizia Territorio s.r.l. (in breve, A.E.T.) ha appellato la sentenza del T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 247 del 26 marzo 2024 (non notificata), che ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall'appellante.
1.1. La società aveva domandato l'annullamento del provvedimento del 21 settembre 2023, con il quale il Comune di Reggio Calabria le aveva negato l'autorizzazione a costruire un capannone con destinazione di deposito industriale in zona omogenea F ("Aree destinate alla espansione ed allo sviluppo dei servizi in genere, a carattere regionale o urbano").
L'ente comunale aveva valutato la proposta di progettazione in contrasto con la disposizione transitoria di cui all'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. Calabria 19/2002 (legge urbanistica della Calabria), la quale, nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali istituiti dalla medesima legge (trattasi dei piani strutturali comunali o, in breve, PSC), assoggettava tutte le zone dei territori comunali – eccetto le zone A e B – al regime della destinazione agricola, regime incompatibile con l'intervento progettato da A.E.T.
Nel ricorso di primo grado, la società aveva sostenuto che il Comune di Reggio Calabria avesse respinto la domanda di autorizzazione, non tanto in virtù della disposizione transitoria richiamata, quanto in applicazione delle misure di salvaguardia del nuovo PSC, che all'epoca dei fatti era stato adottato ma non ancora approvato. Tuttavia, dal momento che erano già trascorsi tre anni dall'adozione del piano, le misure di salvaguardia avrebbero perso efficacia, ex artt. 12, co. 3, d.p.r. 380/2001 e 60, co. 3, l.r. 19/2002, e l'amministrazione non avrebbe potuto applicarle. Inoltre, nella memoria depositata in vista dell'udienza pubblica del giudizio di primo grado, la ricorrente aveva evidenziato che l'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 non fosse comunque applicabile alla fattispecie, in quanto il Comune di Reggio Calabria aveva adottato un PSC "a consumo di suolo zero", perciò era esonerato, in forza di una misura premiale prevista dall'art. 65, co. 2- bis , l.r. 19/2002, dalla disciplina transitoria di cui sopra.
1.2. Con la sentenza appellata, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile la censura contenuta nella memoria difensiva, considerandola un motivo aggiunto irrituale in quanto non notificato, e ha giudicato infondate le doglianze di cui al ricorso introduttivo. In particolare, il giudice ha ritenuto che il Comune di Reggio Calabria non avesse fatto applicazione delle misure di salvaguardia del nuovo PSC, ma avesse applicato la disposizione transitoria dell'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002, considerando l'appezzamento di terreno interessato dall'intervento, sebbene classificato in zona F secondo l'originaria pianificazione urbanistica, alla stregua di una zona agricola.
1.3. Con ricorso ritualmente notificato il 22 ottobre 2024 e depositato il 2 novembre 2024, la società A.E.T. ha proposto appello contro la sentenza, ribadendo l'inapplicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui all'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002.
Nella prospettazione dell'appellante, tale disposizione rimarrebbe operativa, non fino all'approvazione dei PSC, ma solo fino alla loro adozione, momento a partire dal quale entrerebbero in gioco le misure di salvaguardia della nuova pianificazione; ebbene, poiché, all'epoca dei fatti, era stato già adottato il PSC di Reggio Calabria, il Comune non avrebbe potuto più applicare l'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2022, ma esclusivamente le misure di salvaguardia, entro il limite temporale di tre anni dall'adozione del piano, limite stabilito dall'art. 12, co. 3, d.p.r. 380/2001 e – a livello regionale – dall'art. 60, co. 3, l.r. 19/2002; senonché, poiché erano ormai trascorsi tre anni dall'adozione del PSC, il Comune non avrebbe potuto avvalersi neppure delle misure di salvaguardia, con la conseguenza che sarebbe tornata operativa la disciplina della originaria pianificazione urbanistica, dunque la classificazione del fondo in zona F, compatibile con l'intervento di edificazione di un capannone industriale.
Inoltre, l'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il PSC di Reggio Calabria beneficiava della premialità di cui all'art. 65, co. 2- bis , l.r. 19/2002, legata alla pianificazione a consumo zero, con conseguente inapplicabilità de plano della norma transitoria; ad avviso dell'appellante, l'argomentazione in esame non costituirebbe un'autonoma censura, ma una motivazione aggiuntiva dell'unico impianto difensivo del ricorso, basato sull'inapplicabilità dell'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002; pertanto, il giudice avrebbe errato a dichiarare la doglianza inammissibile.
Infine, la disposizione dell'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002, ove interpretata nel senso di avere efficacia ultratriennale, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, la quale ha più volte precisato che le misure di salvaguardia non possono essere applicate in via ultrattiva e comportare un indebito svuotamento del diritto di proprietà.
2. Si è costituito il Comune di Reggio Calabria, già resistente in primo grado, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101, co. 1, cod. proc. amm., ossia per difetto di contestazione specifica della motivazione della sentenza, e deducendo l'infondatezza delle doglianze nel merito.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 febbraio 2026.
4. In rito, si rileva l'inammissibilità della memoria difensiva depositata dal Comune di Reggio Calabria il 12 febbraio 2026, perciò tardivamente rispetto al termine a ritroso di trenta giorni liberi dall'udienza, stabilito dall'art. 73, co. 1, cod. proc. amm. Ai fini della decisione non si tiene, dunque, conto del contenuto di tale atto.
5. L'appello è infondato, perciò si soprassiede all'eccezione preliminare sollevata dal Comune.
5.1. L'istanza di autorizzazione dell'intervento edilizio, presentata da A.E.T. il 15 febbraio 2023, è stata respinta dal Comune di Reggio Calabria in applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 e non in forza delle misure di salvaguardia del PSC, che il Comune aveva adottato l'11 gennaio 2020.
Infatti, il provvedimento del 21 settembre 2023 neppure menziona le misure di salvaguardia, ritenendo, piuttosto, la proposta progettuale « in contrasto con le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 della LR. 19/02 che al c. 2 lett. a) recita: "... a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4... Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali…" » (così si esprime il preavviso di rigetto, richiamato per relationem dal provvedimento finale).
Tra l'altro, ove il Comune avesse applicato le misure di salvaguardia, non avrebbe respinto l'istanza (come, invece, avvenuto nella fattispecie), ma l'avrebbe sospesa, visto che sia l'art. 12, co. 3, d.p.r. 380/201 (disposizione nazionale sulle misure di salvaguardia) sia l'art. 60 l.r. 19/2002 (disposizione regionale) stabiliscono che se l'intervento progettato contrasta con le disposizioni dello strumento urbanistico adottato e in corso di approvazione, è sospesa ogni determinazione sull'istanza autorizzativa.
5.2. Si tratta, pertanto, di capire se l'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 è legittima.
Ad avviso dell'appellante, la norma perderebbe efficacia a partire dall'adozione dei PSC, perché a essa subentrerebbero le misure di salvaguardia del piano, destinate, però, a operare per massimo un triennio (artt. 12, co. 3, d.p.r. 380/2001 e 60, co. 3, l.r. 19/2002), dopo il quale si riespanderebbe la disciplina urbanistica della pianificazione originaria (nella fattispecie, il vecchio piano regolatore di Reggio Calabria, il quale collocava il suolo interessato dall'intervento edilizio in zona F).
L'interpretazione non è condivisibile.
L'art. 65, co. 2, l.r. 19/2002, per quanto qui rileva, così dispone: « Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60 ». È, quindi, esplicitamente previsto che le disposizioni transitorie (tra cui quella di cui alla lettera a, quivi applicata) si applicano fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici (ossia i PSC).
Vero è che l'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 – dopo aver stabilito che ai suoli diversi da quelli collocati in zona A o B « è estesa la destinazione agricola […], salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali » – precisa che «[s]u ccessivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60 ». Quest'ultima precisazione, però, non va intesa nel senso che le misure di salvaguardia, operative a partire dall'adozione dei nuovi piani, subentrino in sostituzione della disposizione transitoria. Al contrario, visto che quest'ultima continua a operare fino all'approvazione dei piani, le misure di salvaguardia si aggiungono ad essa – non essendo prevista la loro applicazione in via esclusiva – ed eventualmente prevalgono sulla stessa, ove più restrittive del regime giuridico della zona agricola.
Come noto, le misure di salvaguardia, contenute negli strumenti urbanistici adottati e in corso di approvazione, perdono di norma efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione di tali strumenti (art. 12, co. 3, d.p.r. 380/2001 e art. 60, co. 3, l.r. 19/2002). Alla scadenza del triennio, però, non torna ad applicarsi la pianificazione originaria comunale. Piuttosto, il decorso del termine di legge sterilizza l'applicazione delle sole misure di salvaguardia, che – come visto – si aggiungono e non si sostituiscono alla disposizione transitoria, cosicché, spirato il triennio, il suolo (ove non collocato in zona A o B) rimane assoggettato al regime della zona agricola, fino a che il PSC venga definitivamente approvato.
5.3. Quanto alla misura premiale di cui all'art. 65, co. 2- bis , l.r. 19/2002, si prescinde dall'esame della questione preliminare se l'argomentazione di A.E.T. costituisca una nuova censura o una mera difesa e se, quindi, potesse essere o meno sollevata in una memoria non notificata, giacché la norma evocata dall'appellante non può trovare applicazione alla fattispecie concreta.
L'art. 65, co. 2- bis , l.r. 19/2002 così recita: « Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27 quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA270 le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG) ».
La misura premiale, dunque, sterilizza l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 65, co. 2, l.r. 19/2002, in favore dell'originaria pianificazione comunale. Così, il legislatore regionale ha voluto incentivare i comuni a predisporre i nuovi piani urbanistici in modo coerente con l'obiettivo di circoscrivere il più possibile il consumo di suolo. L'incentivo è costituito dalla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni della pianificazione previgente, in luogo del regime più restrittivo della disposizione transitoria, che estende a tutti i suoli (eccetto quelli collocati in zone A o B) la destinazione agricola.
L'incentivo, però, vale, per espressa previsione dell'art. 65, co. 2- bis , l.r. 19/2002, solo « fino all'adozione dei PSC », sicché è destinato a operare in un frangente temporale ristretto, che va dall'adesione formale all'obiettivo del "consumo di suolo zero" all'adozione del nuovo strumento urbanistico. È importante precisare che i due perni dell'orizzonte temporale non coincidono. Infatti, ai sensi dell'art. 27- quater l.r. 19/2002 (norma relativa alla pianificazione a consumo di suolo zero), l'adesione al principio del "consumo di suolo zero" viene disposta prima dell'adozione del PSC, con apposita delibera del consiglio comunale su proposta della giunta, e solo successivamente viene dato avvio all' iter di formazione del piano urbanistico. Così, infatti, si esprime l'art. 27- quater l.r. 19/2002: « 2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio dì "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo. 3. La delibera consiliare di cui al comma 2 ha efficacia, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 bis, dal momento della sua adozione. Alla stessa deve essere allegato un documento di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati, già ricompresi nelle zone B), C), D) e F) o comunque denominate del previgente dal previgente PRG/PdF, firmato dai redattori e certificato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree, previa verifica di compatibilità con le reali condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente, possono eventualmente essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici e volumi ulteriori rispetto a quelli ancora disponibili del piano vigente, comprendendo anche le aree interessate da edilizia abusiva. La delibera, unitamente al predetto allegato, deve essere trasmessa in copia digitale, nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione. L'amministrazione deve assicurare la pubblicità degli atti nelle forme di legge. 4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione dì tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal d.lgs. n. 152/2006, ove obbligatori ». Dall'adozione del PSC fino alla sua approvazione, quindi, tornano a essere applicabili le disposizioni transitorie dell'art. 65, co. 2, l.r. 19/2002, ivi inclusa l'estensione ai suoli della destinazione agricola, ex art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002.
Ebbene, la misura premiale di cui all'art. 65, co. 2- bis , l.r. 19/2002 non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie, dal momento che, quando A.E.T., il 15 febbraio 2023, ha presentato l'istanza di autorizzazione, il PSC di Reggio Calabria era stato già adottato, con deliberazione dell'11 gennaio 2020. La fattispecie, pertanto, risulta disciplinata dalla disposizione transitoria dell'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002. Di conseguenza, il fondo dell'appellante, collocato – secondo l'originario piano urbanistico comunale – in zona F, è temporaneamente assoggettato al regime della zona agricola, il quale non permette la realizzazione dell'intervento edilizio progettato.
5.4. Sono superabili, infine, i dubbi di incostituzionalità dell'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002.
L'appellante solleva perplessità sulla legittimità costituzionale della disposizione transitoria, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2013, con cui è stata annullata la disposizione della l.r. Lombardia 5/2007, che aveva esteso l'efficacia temporale delle misure di salvaguardia, anche oltre il triennio, fino all'approvazione dei piani urbanistici. Le assonanze rispetto a tale normativa, censurata dal giudice delle leggi, si rinverrebbero nella circostanza che l'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 conterrebbe delle misure di salvaguardia "legificate" e ultrattive, determinando una violazione di un principio fondamentale della legislazione edilizia nazionale, ex art. 117, co. 3, Cost., dato dalla durata massima delle misure di salvaguardia, stabilita dall'art. 12, co. 3, d.p.r. 380/2001, nonché introducendo, attraverso l'estensione del regime della zona agricola, un divieto sine die dell'attività edificatoria.
I prospettati dubbi di incostituzionalità sono manifestamente infondati.
Come già chiarito, non si è in presenza di un'applicazione ultrattiva delle misure di salvaguardia contenute negli strumenti urbanistici di nuova adozione, bensì di una disposizione normativa che estende transitoriamente il regime della zona agricola ai suoli diversamente classificati, fino all'approvazione dei PSC. La ratio sottesa all'art. 65, co. 2, lett. a), l.r. 19/2002 non è di "salvaguardare" la futura applicazione delle previsioni urbanistiche in corso di definitiva approvazione, bensì di "sollecitare" i Comuni a portare a compimento la nuova pianificazione istituita con la l.r. 19/2002. Non si ravvisano, di conseguenza, profili di contrasto tra la legge regionale e il principio fondamentale della legislazione edilizia, racchiuso nella disposizione di cui all'art. 12, co. 3, d.p.r. 380/2001. Del resto, la stessa l.r. 19/2002, all'art. 60, fissa una durata massima delle misure di salvaguardia coincidente con quella stabilita dal legislatore nazionale.
Quanto al rischio di sostanziale svuotamento sine die della proprietà fondiaria, in primis , il regime della zona agricola non pare escludere del tutto l'attività edificatoria e, comunque, l'allegazione dell'appellante, sul punto, è generica. In secondo luogo, la legge regionale non lascia i privati soggetti a tempo indeterminato a tale regime, ma prevede un particolare meccanismo che permette di contrastare e superare l'eventuale inerzia dei Comuni nell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici. Infatti, ai sensi dell'art. 65, co. 5, l.r. 19/2002, «[a] i Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023, a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67 » e l'art. 28, ivi richiamato, stabilisce che se i comuni non provvedono a dotarsi tempestivamente dei PSC, « vi provvede, in via sostitutiva, la Regione a mezzo di commissari ad acta » (art. 28, co. 2, l.r. 19/2002). Inoltre, l'art. 28, co. 3, l.r. 19/2002 scandisce puntualmente i passaggi e le tempistiche dell'intervento sostitutivo regionale: « Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento: a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta regionale, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni; b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare ed approvare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento; c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedimentali non fossero completi, la Regione darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Provincia assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico; d) i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione regionale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con adeguato profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previo assenso delle medesime ». Pertanto, il privato non si trova esposto, senza scadenza né tutele, a un regime compressivo della proprietà, potendo sollecitare, in via amministrativa, l'esercizio del potere sostitutivo regionale, ma potendo anche agire in via giurisdizionale, attraverso l'azione avverso il silenzio, per superare l'inerzia del Comune e/o della Regione. La legge regionale è chiara, infatti, nel fissare un obbligo giuridico di provvedere alla tempestiva approvazione dei piani urbanistici, tanto in capo ai Comuni, quanto – in via sostitutiva – in capo alla Regione, sicché l'inerzia degli uni e dell'altra non rimane priva di tutela giurisdizionale. Non può escludersi, infine, l'azionabilità del rimedio risarcitorio, ove il colpevole ritardo nella definizione dell' iter urbanistico abbia recato un danno al privato.
6. Per tutte le ragioni esposte, l'appello va respinto.
7. Le spese del secondo grado di giudizio vengono compensate, alla luce della novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO AT, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
NA RR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RR | ZO AT |
IL SEGRETARIO