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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2959/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15900/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 17716 59 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2704/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: CHIEDE All'Ill.ma CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di NAPOLI, affinchè fissata l'udienza di discussione, voglia con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI Disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, dichiarati nulli ed irrilevanti tutti gli atti in fotocopia non CONFORME
NEL MERITO Acclarata la fondatezza di tutti i motivi esposti,
1. Accertare e dichiarare la fondatezza di tutti motivi esposti, nonché la intervenuta prescrizione delle cartelle Cartella DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 17716 59 000 di € 793.74 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2019
2. Ordinare all' Agenzia delle Entrate – IO e alla REGIONE CAMPANIA di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullati i ruoli – titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento per cui è causa.
3. Condannare i convenuti al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – IO: voglia l'ill.ma Corte di giustizia Tributaria adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in quanto le eccezioni riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
2 · Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA: Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – IO la cartella di pagamento esattoriale emessa da parte dell'agenzia delle Entrate IO n. 100 2025 000 17716 59 000 di € 793.74 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2019 in ordine alla quale il ricorrente ha interesse ad agire, al fine di accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale suindicata, nonché della pretesa impositiva in essa contenuta.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – IO che chiedeva in via preliminare:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in quanto le eccezioni riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
3 · Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Si costituiva ritualmente anche la REGIONE CAMPANIA che produceva le relate di notifica degli atti presupposti e, in base a tutto quanto sopra esposto, chiedeva a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso con vittoria di spese e di onorari a favore della Regione
Campania.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
4 Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione che si deposita - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente REGIONE
CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione.
Dalla documentazione depositata - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha ritualmente notificato gli avvisi di accertamento in data 19/9/2022 e 26/10/2022 per compiuta giacenza. che tali avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente impositore fornisce in tal modo la prova dell'avvenuta notificazione.
Sono stati allegati: Posizione anagrafica estratta da Agenzia Entrate Siatel Punto Fisco,
Avviso di accertamento e relativa ricevuta di notifica, estratto cartella di pagamento. Si allega/no estratto/i in formato elettronico della/e cartolina/e di notifica dello/gli avviso/i di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione.
TARGA NUMERO AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE TARGA NUMERO Targa_1 964021366196 2019 Avviso di giacenza 19/09/2022 Compiuta giacenza 26/10/2022;
Targa_2TARGA NUMERO 964032030237 2019 Avviso di giacenza 19/09/2022 Compiuta giacenza 26/10/2022;
TARGA NUMERO Targa_3 964066534854 2019 Avviso di giacenza 19/09/2022 Compiuta giacenza 26/10/2022.
5 Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i. In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9
Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
6 Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n.
2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm.
Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa dell'intimazione in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il GM ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di 7 curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi:
Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012, n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Risulta infondata la eccezione sollevata nella memoria illustrativa dalla difesa della parte ricorrente.
Si tratta di notifica ritualmente effettuata all'indirizzo anagrafico del contribuente per compiuta giacenza ove risultano effettuate tutte le formalità di notifica.
Peraltro non sussiste vizio di inesistenza della notifica degli avvisi di ricevimento depositati dalla Regione Campania, perché non sottoscritti dall'incaricato al recapito.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto ha chiarito che: “premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente e, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rigettato anche nel merito in quanto infondato. 8 Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 350,00 per ciascun ufficio costituito oltre altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 12 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15900/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 17716 59 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2704/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: CHIEDE All'Ill.ma CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di NAPOLI, affinchè fissata l'udienza di discussione, voglia con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI Disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa, dichiarati nulli ed irrilevanti tutti gli atti in fotocopia non CONFORME
NEL MERITO Acclarata la fondatezza di tutti i motivi esposti,
1. Accertare e dichiarare la fondatezza di tutti motivi esposti, nonché la intervenuta prescrizione delle cartelle Cartella DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 17716 59 000 di € 793.74 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2019
2. Ordinare all' Agenzia delle Entrate – IO e alla REGIONE CAMPANIA di provvedere senza ulteriore ritardo, ad annullati i ruoli – titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento per cui è causa.
3. Condannare i convenuti al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – IO: voglia l'ill.ma Corte di giustizia Tributaria adita, disattendendo ogni avversa argomentazione:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in quanto le eccezioni riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
2 · Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA: Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – IO la cartella di pagamento esattoriale emessa da parte dell'agenzia delle Entrate IO n. 100 2025 000 17716 59 000 di € 793.74 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2019 in ordine alla quale il ricorrente ha interesse ad agire, al fine di accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale suindicata, nonché della pretesa impositiva in essa contenuta.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – IO che chiedeva in via preliminare:
· Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
· Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in quanto le eccezioni riguardano l'operato dell'Ente Impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
3 · Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992.
Si costituiva ritualmente anche la REGIONE CAMPANIA che produceva le relate di notifica degli atti presupposti e, in base a tutto quanto sopra esposto, chiedeva a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso con vittoria di spese e di onorari a favore della Regione
Campania.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
4 Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione che si deposita - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente REGIONE
CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione.
Dalla documentazione depositata - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha ritualmente notificato gli avvisi di accertamento in data 19/9/2022 e 26/10/2022 per compiuta giacenza. che tali avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente impositore fornisce in tal modo la prova dell'avvenuta notificazione.
Sono stati allegati: Posizione anagrafica estratta da Agenzia Entrate Siatel Punto Fisco,
Avviso di accertamento e relativa ricevuta di notifica, estratto cartella di pagamento. Si allega/no estratto/i in formato elettronico della/e cartolina/e di notifica dello/gli avviso/i di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione.
TARGA NUMERO AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE TARGA NUMERO Targa_1 964021366196 2019 Avviso di giacenza 19/09/2022 Compiuta giacenza 26/10/2022;
Targa_2TARGA NUMERO 964032030237 2019 Avviso di giacenza 19/09/2022 Compiuta giacenza 26/10/2022;
TARGA NUMERO Targa_3 964066534854 2019 Avviso di giacenza 19/09/2022 Compiuta giacenza 26/10/2022.
5 Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i. In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9
Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
6 Il Collegio ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n.
2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm.
Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa dell'intimazione in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il GM ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di 7 curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi:
Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012, n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Risulta infondata la eccezione sollevata nella memoria illustrativa dalla difesa della parte ricorrente.
Si tratta di notifica ritualmente effettuata all'indirizzo anagrafico del contribuente per compiuta giacenza ove risultano effettuate tutte le formalità di notifica.
Peraltro non sussiste vizio di inesistenza della notifica degli avvisi di ricevimento depositati dalla Regione Campania, perché non sottoscritti dall'incaricato al recapito.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto ha chiarito che: “premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna;
ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante”.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente e, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rigettato anche nel merito in quanto infondato. 8 Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 350,00 per ciascun ufficio costituito oltre altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 12 febbraio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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