Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 12/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15034 del 2025, proposto da
OH KO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
1) del provvedimento di revoca del “nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/105079”;
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato impugnata è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dalla mancata coerenza del numero di lavoratori indicati nell’asseverazione (n. 9) rispetto a quelle presentate sullo SPI/ALI (n. 113) né con il numero di richieste inoltrate al competente centro per l’impiego (n. 12);
- tale incoerenza non è stata spiegata neppure in giudizio, questo parimenti alla mancata produzione di altri documenti volti a dimostrare il superamento degli altri motivi evidenziati dalla Prefettura di Roma nell’atto impugnato (mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa);
- dunque, anche nella presente sede processuale, non sono state colmate, previa loro allegazione, le carenze documentali che hanno portato all’adozione del provvedimento gravato;
- nella vicenda in oggetto l’amministrazione non poteva, come chiesto da parte ricorrente, neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un’originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro; d’altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le disposizioni normative in materia; la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente;
- in sintesi, ad avviso del Collegio, non sembra potersi prescindere dal fatto che, al momento dell’ingresso in Italia del ricorrente, dovessero comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr Cons. Stato, sez. III, nn. 4839/2025 e 7186/2025; ma anche TAR Veneto, sez. III, n. 2139/2025 e TAR Campania, sez. VI, n. 3995/2025);
- il ricorso va quindi respinto e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente (con il difensore antistatario) al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia SI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE AN |
IL SEGRETARIO