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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4764 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Palmeri Parte_1
attore
E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rescigno Controparte_1
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
ha convenuto in giudizio lamentando in Parte_1 Controparte_1
merito ai contratti di prestito personale n. 58291988 del 27.01.18 e n. 62988145 del 21.01.20 l'applicazione di un tasso corrispettivo usurario con riferimento al primo finanziamento nell'ipotesi di inclusione indiscriminata di tutti i costi assicurativi e indeterminatezza/difformità tra il TAEG ( Tasso Annuo Effettivo
Globale ) indicato in entrambi i contratti rispetto a quello applicato in concreto, sia nell'ipotesi di inclusione di tutti i costi assicurativi sia in caso di loro esclusione con conseguente violazione dell'art. 117 D. Lgs. n. 385/93 ( T.U.B. ); ha, pertanto chiesto condannarsi alla ripetizione in suo Controparte_1
1 favore, con riguardo al primo contratto dell'importo di € 1.592,19 o quell'altra misura ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione ex art. 2033 c.c., nonché dichiararsi con riferimento al contratto del 21.01.20 la violazione dell'art. 125 bis del T.U.B. o dell'art. 33 del D.L. n. 206/05 ordinando alla società convenuta la rielaborazione del piano di ammortamento a mente degli artt. 125 bis e 117 del
T.U.B., con gli storni di rito nelle tempistiche previste dal comma 9 dell'art. 125 bis.
Ciò premesso, le domande attoree risultano infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Con riguardo difatti sia alla lamentata usurarietà genetica del tasso di interesse convenuto nel primo finanziamento ( n. 58291988 ) sia alla non corretta indicazione del TAEG in entrambi i finanziamenti, per mancata inclusione nel calcolo dei costi assicurativi di cui alle relative polizze sottoscritte al momento della conclusione dei contratti, va ritenuto che il costo di tali polizze non dovesse essere computato ai fini del calcolo del TAEG, trattandosi di polizze aventi natura facoltativa e, pertanto, non obbligatoria.
Risulta ex actis come al momento della stipula dei contratti di Parte_1
finanziamento fosse stata informata che le polizze da lei sottoscritte avevano natura facoltativa e non obbligatoria ( v. moduli di adesione sottoscritti di cui alla produzione di parte convenuta ) con la conseguenza che la sottoscrizione delle medesime non poteva che ascriversi alla volontà di quest'ultima, non costituendo l'adesione alle polizze assicurative una condizione necessaria per l'erogazione del credito.
La natura facoltativa delle polizze assicurative in esame risulta, peraltro, confermata dalla previsione, nei contratti di finanziamento in oggetto, della facoltà riconosciuta a parte attrice di recedere dal contratto di assicurazione senza che l'esercizio del diritto di recesso comportasse il venir meno del rapporto relativo ai contratto di finanziamento in essere.
2 Anche sotto tale profilo deve escludersi che l'adesione alle polizze assicurative costituisse un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
Inoltre, ha prodotto copia di altri contratti concessi ad Controparte_1
altri finanziati della società nel medesimo periodo di stipula dei contratti in oggetto alle medesime condizioni concesse all'odierna parte attrice, ancorché i finanziati avessero scelto di non avvalersi di alcuna polizza assicurativa. Anche tali documenti confermano, pertanto, come per ottenere il credito alle condizioni offerte non fosse necessario sottoscrivere prodotti accessori.
Alla luce dei rilievi che precedono la censura mossa in ordine alla mancata corrispondenza del tasso indicato nelle condizioni generali di contratto rispetto a quello effettivamente applicato non risulta fondata, atteso che il costo dell'assicurazione facoltativa non doveva esser computato nel calcolo del TAEG;
d'altro canto, anche per le superiori argomentazioni non può accedersi alla metodologia econometrica di cui alla perizia di stima prodotta da parte attrice
( atto da ritenersi ad ogni modo, stante la sua natura di allegazione tecnica difensiva, privo di autonomo valore probatorio ) laddove prevede la ricomprensione nel calcolo del TAEG delle voci economiche dei costi assicurativi di cui alla relativa polizza stipulata contestualmente ai contratti di finanziamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito come dette spese, solo se imposte al cliente contestualmente all'accensione del finanziamento, siano presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia ( v. Cass. civ.
n. 8806/17 ), circostanza invero non riscontrabile nel caso in esame ove dai moduli contrattuali sottoscritti dalla emerge come la copertura Pt_1
assicurativa fosse opzionale e non obbligatoria.
Inoltre, ancorché parte attrice faccia riferimento alla violazione dell'art. 117
T.U.B., va condiviso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito
3 secondo cui l'erronea indicazione del TAEG non integra alcuna violazione della norma suindicata, poiché essa fa riferimento solamente al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre il TAEG non è un tasso o un prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal consumatore ( di recente, Tribunale di Milano, 21 novembre 2024, n. 10121 ).
È, infatti, principio sempre condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito alla quale si aderisce perché conforme al dato normativo, quello secondo cui l'erronea o l'omessa indicazione del TAEG rileva solo sotto il profilo risarcitorio, e non dà luogo a nullità del contratto ex art. 117 T.U.B.
L'unica norma che prevede testuale nullità in caso di omessa o erronea indicazione del TAEG è l'art. 125 bis T.U.B., applicabile solo ai contratti di credito al consumo che siano stati stipulati dopo la sua entrata in vigore.
I contratti in esame sono stati stipulati nella vigenza dell'art. 125 bis d.lgs.
n. 385/1993 che, per quanto di interesse, così recita: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ora, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 385/1993, all'epoca vigente, “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
L'art. 121 d.lgs. n. 385/1993, quindi, indica, tra i costi che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG, i costi anche connessi al credito, ma sempre che gli stessi siano un “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Coerentemente con il dato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, confermato l'orientamento secondo cui la correlazione tra il
4 titolo da cui originano i costi, segnatamente le polizze di assicurazione, e il contratto di credito al consumo dev'essere necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti ( v. Cass. civ. n. 3460/24 ).
La stessa giurisprudenza di legittimità afferma che il collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo ( v. ex multis Cass. civ. n. 29501/23; Cass.
n. 13536/23 ).
Tuttavia, nel caso di specie, per le motivazioni sopra esposte, se da un lato parte attrice non ha sul punto assolto all'onere della prova su essa incombente, dall'altro la documentazione prodotta dimostra l'insussistenza della necessaria correlazione tra assicurazione e finanziamenti, mentre sotto altro profilo risulta ex actis ( è sufficiente in tal senso una lettura di superficie del prodotto frontespizio dei finanziamenti ) come siano invece stati inclusi nel TAEG pubblicizzato gli interessi corrispettivi, le spese per istruttoria/commissioni e le spese di incasso delle rate /definite “spese gestione pratica”, di guisa che andranno rigettate integralmente le domande attoree proposte anche in merito all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'articolo 125 bis T.U.B. o dell'articolo 33 del Codice del Consumo ( D. Lgs. n. 206/05 ).
Alla luce delle superiori argomentazioni andranno, pertanto, rigettate le domanda attoree.
Per il principio della soccombenza, va condannata a rifondere Parte_1
a parte avversa le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
5 - rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso notificato in data 20.06.23; CP_1
- condanna parte attrice alla rifusione in favore della società convenuta delle spese processuali, quantificate in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 19.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4764 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Palmeri Parte_1
attore
E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rescigno Controparte_1
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
ha convenuto in giudizio lamentando in Parte_1 Controparte_1
merito ai contratti di prestito personale n. 58291988 del 27.01.18 e n. 62988145 del 21.01.20 l'applicazione di un tasso corrispettivo usurario con riferimento al primo finanziamento nell'ipotesi di inclusione indiscriminata di tutti i costi assicurativi e indeterminatezza/difformità tra il TAEG ( Tasso Annuo Effettivo
Globale ) indicato in entrambi i contratti rispetto a quello applicato in concreto, sia nell'ipotesi di inclusione di tutti i costi assicurativi sia in caso di loro esclusione con conseguente violazione dell'art. 117 D. Lgs. n. 385/93 ( T.U.B. ); ha, pertanto chiesto condannarsi alla ripetizione in suo Controparte_1
1 favore, con riguardo al primo contratto dell'importo di € 1.592,19 o quell'altra misura ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione ex art. 2033 c.c., nonché dichiararsi con riferimento al contratto del 21.01.20 la violazione dell'art. 125 bis del T.U.B. o dell'art. 33 del D.L. n. 206/05 ordinando alla società convenuta la rielaborazione del piano di ammortamento a mente degli artt. 125 bis e 117 del
T.U.B., con gli storni di rito nelle tempistiche previste dal comma 9 dell'art. 125 bis.
Ciò premesso, le domande attoree risultano infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Con riguardo difatti sia alla lamentata usurarietà genetica del tasso di interesse convenuto nel primo finanziamento ( n. 58291988 ) sia alla non corretta indicazione del TAEG in entrambi i finanziamenti, per mancata inclusione nel calcolo dei costi assicurativi di cui alle relative polizze sottoscritte al momento della conclusione dei contratti, va ritenuto che il costo di tali polizze non dovesse essere computato ai fini del calcolo del TAEG, trattandosi di polizze aventi natura facoltativa e, pertanto, non obbligatoria.
Risulta ex actis come al momento della stipula dei contratti di Parte_1
finanziamento fosse stata informata che le polizze da lei sottoscritte avevano natura facoltativa e non obbligatoria ( v. moduli di adesione sottoscritti di cui alla produzione di parte convenuta ) con la conseguenza che la sottoscrizione delle medesime non poteva che ascriversi alla volontà di quest'ultima, non costituendo l'adesione alle polizze assicurative una condizione necessaria per l'erogazione del credito.
La natura facoltativa delle polizze assicurative in esame risulta, peraltro, confermata dalla previsione, nei contratti di finanziamento in oggetto, della facoltà riconosciuta a parte attrice di recedere dal contratto di assicurazione senza che l'esercizio del diritto di recesso comportasse il venir meno del rapporto relativo ai contratto di finanziamento in essere.
2 Anche sotto tale profilo deve escludersi che l'adesione alle polizze assicurative costituisse un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.
Inoltre, ha prodotto copia di altri contratti concessi ad Controparte_1
altri finanziati della società nel medesimo periodo di stipula dei contratti in oggetto alle medesime condizioni concesse all'odierna parte attrice, ancorché i finanziati avessero scelto di non avvalersi di alcuna polizza assicurativa. Anche tali documenti confermano, pertanto, come per ottenere il credito alle condizioni offerte non fosse necessario sottoscrivere prodotti accessori.
Alla luce dei rilievi che precedono la censura mossa in ordine alla mancata corrispondenza del tasso indicato nelle condizioni generali di contratto rispetto a quello effettivamente applicato non risulta fondata, atteso che il costo dell'assicurazione facoltativa non doveva esser computato nel calcolo del TAEG;
d'altro canto, anche per le superiori argomentazioni non può accedersi alla metodologia econometrica di cui alla perizia di stima prodotta da parte attrice
( atto da ritenersi ad ogni modo, stante la sua natura di allegazione tecnica difensiva, privo di autonomo valore probatorio ) laddove prevede la ricomprensione nel calcolo del TAEG delle voci economiche dei costi assicurativi di cui alla relativa polizza stipulata contestualmente ai contratti di finanziamento.
Sul punto, la Suprema Corte ha, altresì, chiarito come dette spese, solo se imposte al cliente contestualmente all'accensione del finanziamento, siano presuntivamente rilevanti ai fini del calcolo del tasso soglia ( v. Cass. civ.
n. 8806/17 ), circostanza invero non riscontrabile nel caso in esame ove dai moduli contrattuali sottoscritti dalla emerge come la copertura Pt_1
assicurativa fosse opzionale e non obbligatoria.
Inoltre, ancorché parte attrice faccia riferimento alla violazione dell'art. 117
T.U.B., va condiviso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito
3 secondo cui l'erronea indicazione del TAEG non integra alcuna violazione della norma suindicata, poiché essa fa riferimento solamente al “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre il TAEG non è un tasso o un prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal consumatore ( di recente, Tribunale di Milano, 21 novembre 2024, n. 10121 ).
È, infatti, principio sempre condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito alla quale si aderisce perché conforme al dato normativo, quello secondo cui l'erronea o l'omessa indicazione del TAEG rileva solo sotto il profilo risarcitorio, e non dà luogo a nullità del contratto ex art. 117 T.U.B.
L'unica norma che prevede testuale nullità in caso di omessa o erronea indicazione del TAEG è l'art. 125 bis T.U.B., applicabile solo ai contratti di credito al consumo che siano stati stipulati dopo la sua entrata in vigore.
I contratti in esame sono stati stipulati nella vigenza dell'art. 125 bis d.lgs.
n. 385/1993 che, per quanto di interesse, così recita: “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ora, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 385/1993, all'epoca vigente, “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
L'art. 121 d.lgs. n. 385/1993, quindi, indica, tra i costi che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG, i costi anche connessi al credito, ma sempre che gli stessi siano un “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Coerentemente con il dato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, confermato l'orientamento secondo cui la correlazione tra il
4 titolo da cui originano i costi, segnatamente le polizze di assicurazione, e il contratto di credito al consumo dev'essere necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti ( v. Cass. civ. n. 3460/24 ).
La stessa giurisprudenza di legittimità afferma che il collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo ( v. ex multis Cass. civ. n. 29501/23; Cass.
n. 13536/23 ).
Tuttavia, nel caso di specie, per le motivazioni sopra esposte, se da un lato parte attrice non ha sul punto assolto all'onere della prova su essa incombente, dall'altro la documentazione prodotta dimostra l'insussistenza della necessaria correlazione tra assicurazione e finanziamenti, mentre sotto altro profilo risulta ex actis ( è sufficiente in tal senso una lettura di superficie del prodotto frontespizio dei finanziamenti ) come siano invece stati inclusi nel TAEG pubblicizzato gli interessi corrispettivi, le spese per istruttoria/commissioni e le spese di incasso delle rate /definite “spese gestione pratica”, di guisa che andranno rigettate integralmente le domande attoree proposte anche in merito all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'articolo 125 bis T.U.B. o dell'articolo 33 del Codice del Consumo ( D. Lgs. n. 206/05 ).
Alla luce delle superiori argomentazioni andranno, pertanto, rigettate le domanda attoree.
Per il principio della soccombenza, va condannata a rifondere Parte_1
a parte avversa le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
5 - rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso notificato in data 20.06.23; CP_1
- condanna parte attrice alla rifusione in favore della società convenuta delle spese processuali, quantificate in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 19.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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