Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Teresa Lopardo, Michele Femminella, con domicilio eletto presso lo studio Teresa Lopardo in Sant'Arsenio, via Foce, 79;
contro
Comune di Eboli, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e dall'avvocato Giusy Valentina Montone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS- dell’11/04/2025 con cui il Comune di Eboli ha rigettato l'istanza prot. n. -OMISSIS- del 28/07/2024 avente per oggetto la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili in -OMISSIS-, con ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale e per il conseguenziale accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in merito alla richiesta di assegnazione dello stallo personalizzato per disabili in favore del ricorrente, secondo quanto dallo stesso richiesto nell'istanza già presentata in data 28/07/2024 e condanna della stessa Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Eboli e alla società a responsabilità limitata -OMISSIS- -OMISSIS- il 10 giugno 2025 e depositato il 3 luglio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento adottato dal comandante della polizia municipale l’11 aprile 2025 mediante il quale è stata respinta l’istanza presentata dall’interessato il 28 luglio 2024 per l’assegnazione di uno stallo di sosta per disabili personalizzato.
Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente deduce i vizi di legittimità della violazione e falsa applicazione dell’articolo 381, comma 5, del d.p.r. 495 del 1992, nonché del difetto di istruttoria e di motivazione e della violazione dell’articolo 11 del d.p.r. 500 del 1996, per discriminazione indiretta e mancata rimozione degli ostacoli. Congiuntamente alla domanda di annullamento, parte ricorrente propone una domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali determinati dal provvedimento impugnato, incluso il danno da ritardo.
Il Comune di Eboli si costituisce in giudizio l’11 luglio 2025, per resistere al ricorso.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, respinge l’istanza cautelare, ritenendo il provvedimento impugnato sorretto da una congrua motivazione.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 settembre 2025, in riforma dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, accoglie l’istanza cautelare, ordinando al Comune di Eboli il riesame dell’istanza del ricorrente.
Nelle more del riesame, parte ricorrente, con il distinto ricorso n.r.g. 1819 del 2025, notificato alle controparti il 29 ottobre 2025 e depositato il 12 novembre 2025, agisce per l’ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3334 del 12 settembre 2025.
Il Comune di Eboli, costituitosi anche nel giudizio di ottemperanza, eccepisce la cessazione della materia del contendere, avendo eseguito l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato con l’ordinanza di polizia municipale n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, che ha disposto la soppressione di uno stallo di sosta generico riservato a persone con disabilità in -OMISSIS-, fronte -OMISSIS-, e l’istituzione e l’assegnazione a titolo personale e gratuito, in favore del ricorrente, di uno spazio di sosta riservato in -OMISSIS- di fronte al -OMISSIS-, nelle immediate vicinanze della residenza del ricorrente.
Il Tribunale amministrativo regionale, preso atto delle concordi dichiarazioni delle parti, dichiara cessata la materia del contendere quanto al giudizio introdotto con il ricorso n. 1819 del 2025, con la sentenza n. 118 del 2026.
Successivamente il Comune di Eboli, con ordinanza di polizia municipale -OMISSIS- del 17 febbraio 2026, dispone l’istituzione con carattere permanente di uno stallo di sosta riservato a titolo personale all’attuale ricorrente in -OMISSIS-, fronte civico -OMISSIS-.
L’udienza per la trattazione di merito del ricorso n.r.g. 1053 del 2025 è fissata per il 25 marzo 2026.
Parte ricorrente, con la memoria conclusionale del 20 febbraio 2026, preso atto della cessazione della materia del contendere in seguito all’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 17 febbraio 2026, insiste per il risarcimento dei danni.
Il Comune resistente, con memoria del 20 febbraio 2026, conclude per l’improcedibilità del ricorso di annullamento e per il rigetto della domanda risarcitoria.
Parte ricorrente replica il 5 marzo 2026 rinnovando la richiesta di condanna al risarcimento del danno da ritardo e del danno non patrimoniale.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza del 25 marzo 2026, passando in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, la domanda di annullamento del provvedimento comunale dell’11 aprile 2025, con cui era stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente il 28 luglio 2024 per l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato.
La pretesa dedotta in giudizio dalla parte ricorrente, limitatamente all’annullamento del provvedimento impugnato, è stata soddisfatta in seguito alla sopravvenienza del provvedimento comunale del 17 febbraio 2026, con cui è stato concesso al ricorrente uno stallo di sosta riservato a titolo personale, ai sensi dell’articolo 381, comma 5, del d.p.r. 495 del 1992, in prossimità della residenza dell’interessato.
Questo provvedimento, a differenza della precedente concessione di uno stallo di sosta personale, disposta con ordinanza dell’11 dicembre 2025 in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, dispone l’assegnazione definitiva del parcheggio riservato richiesto dal ricorrente, in esito a una rinnovata istruttoria che tiene conto della documentazione medico-legale depositata dall’interessato il 29 gennaio 2026, dalla quale si evince un costante peggioramento del quadro clinico, con perdita progressiva della capacità di deambulazione e tenuto conto della compatibilità con la viabilità dello stallo richiesto, dell’assenza di alternative e del contemperamento tra i contrapposti interessi del disabile e della collettività.
Di conseguenza, il ricorrente non ha più interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa alla concessione di uno stallo di sosta personalizzato e riservato.
La improcedibilità dell’impugnazione non determina, peraltro, la cessazione della materia del contendere, essendo stata proposta dal ricorrente una domanda risarcitoria.
Ad avviso di parte ricorrente, la illegittimità della condotta amministrativa, implicitamente confermata dal successivo provvedimento che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del ricorrente, avrebbe determinato un danno da ritardo, risarcibile ai sensi dell’articolo 2 bis della legge 241 del 1990, oltre a danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali. Dal provvedimento illegittimo sarebbe derivato l’aggravamento delle condizioni cliniche e funzionali del ricorrente, con stress psicologico e disagio, nonché con lesione della qualità della vita. Il danno esistenziale sarebbe risarcibile in via equitativa, mentre il danno da ritardo andrebbe calcolato nella misura massima di euro 2000,00 per i 540 giorni di ritardo decorrenti dal 26 agosto 2024 al 17 febbraio 2026, valutabili in euro 30,00 per ogni giorno.
A giudizio del Collegio, innanzitutto deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo, danno avente natura patrimoniale.
Per un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. II ter, sentenza 25/02/2026, n. 3462) il ricorso per il risarcimento del danno da ritardo non può essere accolto se non vi è la prova della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale attuale, poiché, in assenza del danno concreto, non può avviarsi il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a.
Nel caso specifico non è stato allegato da parte ricorrente alcun danno patrimoniale derivante dalla tardiva concessione dello stallo di sosta riservato, per cui non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Quanto al danno esistenziale, aderendo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, si ritiene che anche il risarcimento del danno esistenziale non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, sulla natura e sulle caratteristiche del lamentato pregiudizio, affermandosi pure la necessità di una prova specifica che dimostri i concreti cambiamenti che l’illecito ha comportato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato (art. 2059 c.c.) (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 23/06/2015, n. 3147).
Nel caso specifico, non vi è alcuna prova che la mancata concessione del parcheggio riservato richiesto, per il periodo compreso tra la domanda e la definitiva assegnazione dello stallo, abbia determinato un danno effettivo all’interessato, essendo, nelle more, disponibili nel Comune di Eboli altri stalli riservati alle automobili per persone con disabilità ed essendo comunque consentita, per i titolari di contrassegno di invalidità, la sosta gratuita in tutte le aree di parcheggio a pagamento esistenti nel territorio comunale.
In estrema sintesi, affinché un danno non patrimoniale, in particolare esistenziale, possa essere riconosciuto, è necessaria una prova circostanziata che dimostri un radicale cambiamento di vita o lo sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. L'allegazione generica e astratta non soddisfa il criterio probatorio richiesto dall'art. 2697 c.c. (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 34719).
Per la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno esistenziale, quindi, non è sufficiente l’accertamento della illegittimità del provvedimento negativo che ha privato l’interessato di una pur evidente utilità, qualora, come nel caso di specie, non sia provato un concreto peggioramento della qualità della vita del ricorrente.
In conclusione, anche del danno esistenziale deve essere fornita la prova, atteso che il danno non patrimoniale, configurabile quale danno-conseguenza derivante dall'effettiva lesione di specifici beni e valori oggetto di tutela (e non quale mero danno-evento), deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti. Diversamente opinando, infatti, il danno non patrimoniale verrebbe ad atteggiarsi quale danno “in re ipsa”, trasformandosi, inammissibilmente, in una vera e propria sanzione per un provvedimento illegittimo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 23/05/2022, n. 6613).
In conclusione, l’impugnazione proposta con il ricorso deve essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, improcedibile e, limitatamente alla domanda risarcitoria, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ME, Presidente
AN FI, Consigliere, Estensore
SA Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN FI | AL ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.