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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 440/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 13/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bot l'avv. Marion. CP_1
Per ompare. CP_2
Il Giudic Rilevata la regolarità della notifica eseguita da nei confronti di ne CP_1 CP_2 dichiara la contumacia.
L'avv. Pieropan si riporta al ricorso. Viste le difese di rinuncia alla CP_1 domanda relativa all'elemento perequativo. L'avv. Marion insiste perché venga ammessa la prova per testi in ordine ai pagamenti eseguiti rispetto al t.f.r.. Si riporta per il resto alla memoria. L'avv. Pieropan si oppone all'ammissione della prova per testi.
Il Giudice Ri l'irrilevanza ai fini del decidere, respinge le istanze istruttorie formulate da e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. CP_1
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata CP_3 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1 resistente E CONTRO
Controparte_4 terza chiamata contumace
E CONTRO
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 03.01.2022 al 31.12.2023, e di essere stato adibito CP_2 all'appalto concluso tra questa società e la committente ha convenuto in CP_1 giudizio quest'ultima - quale responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento della somma lorda di euro 3.993,56, a saldo degli importi di cui al cedolino paga dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché della somma di euro 970,00 a titolo di elemento perequativo.
* 2. si è costituita in giudizio precisando che, nel rapporto con la società CP_1 appaltatrice, ha sempre esercitato la prerogativa contrattuale consistente nel diritto ad essere informata degli adempimenti nei confronti dei dipendenti adibiti all'appalto. Ha posto in luce che, rispetto al pagamento del t.f.r. il ricorrente ne avrebbe concordato il pagamento rateale con il debitore principale e che, in costanza di rapporto, avrebbe percepito una somma a titolo di elemento retributivo variabile superiore al quantum richiesto a titolo d'elemento perequativo. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto la condanna di di cui ha chiesto la chiamata in causa, a tenerla indenne dalle CP_2 conseguenze derivanti dalla statuizione.
* 3. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_2
* 4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori, che si sono riportati ai rispettivi atti. In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alla propria pretesa relativa all'elemento perequativo.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].
5.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nonché la sua CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente]. 5.2. È altresì pacifica la sua adibizione all'appalto avente come committente e non è contestato che i crediti azionati siano maturati proprio rispetto allo CP_1 svolgimento delle attività relative a quell'appalto. Ciò depone per la sussistenza di tutti i presupposti per fare applicazione dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. 5.3. È del pari documentale il credito di cui ai prospetti paga di dicembre 2023 e gennaio 2024, pari, rispettivamente, ad euro 2.032,04 lordi ed euro 3.711,52 lordi [cfr. doc. 1]. È pacifico che il ricorrente abbia percepito la somma di euro 1.750,00. Egli, in mancanza d'imputazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 1193, comma 1, c.c., ha ritenuto d'imputare il pagamento alle voci meno garantite tra quelle dovute. ha contestato la circostanza, sostenendo che il versamento, esattamente CP_1 corrispondente al netto del mese di dicembre 2023, debba essere ad esso imputato, ciò che peraltro sarebbe stato oggetto di dichiarazione ad opera di CP_2
Tuttavia, detto che a nulla rilevano le dichiarazioni fatte da a CP_2 CP_1 posto che ai sensi dell'art. 1193 c.c. rilevano le sole dichiarazioni rivolte al creditore, non risulta alcuna specifica imputazione di pagamento da parte di la quale, peraltro, nella sua disposizione di pagamento ha fatto esplicito CP_2 riferimento al mese di “gennaio”. Ne deriva che la somma di euro 1.750,00 va ricondotta in primis alle voci meno garantite e che il calcolo del residuo dovuto proposto dal ricorrente, interamente attinente a somme dotate di natura strettamente retributiva, è corretto. La società convenuta è perciò debitrice della somma di euro 3.993,56 lordi. Si precisa che a nulla rilevano ipotetici accordi per il versamento rateale del t.f.r., trattandosi di negozi non documentati e rispetto ai quali, peraltro, non v'è evidenza del loro adempimento. Va inoltre precisato che, dal compendio documentale a disposizione, e diversamente da quanto opinato dalla resistente in sede di discussione, non risulta alcun indizio in ordine al fatto che il ricorrente abbia ricevuto pagamenti ulteriori rispetto al versamento della somma di euro 1.750,00, e segnatamente pagamenti riferibili al t.f.r.. Nel carteggio posto a disposizione da risalente al CP_1
16.05.2024, esponente della precisa che «perr quanto riguarda il bonifico di CP_2
non è stato eseguito in quanto ci siamo accordati con il dipendente che il TFR Parte_1 gli verrà saldato un pò alla volta durante i mesi» [cfr. doc. 4 , ciò che CP_1 letteralmente suggerisce l'inadempimento e non già ipotetici pagamenti in corso. Quanto precede implica la superfluità degli approfondimenti istruttori suggeriti dal cap. 8) della memoria di teso a verificare, peraltro, non già l'avvenuto CP_1 versamento d'uno specifico importo, ma, in termini del tutto generici, se un qualche versamento vi sia stato. A ciò s'aggiunga che la circostanza dovrebbe essere oggetto di prova documentale. Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 911, legge n. 205/2017, «i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato». Trattasi di prova senz'altro non diabolica per soggetto titolare del diritto CP_1 ad essere informato della regolarità dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'appaltatore con le maestranze coinvolte nell'appalto. Conclusivamente, quale responsabile in solido, va condannata a CP_1 pagare la somma di euro 3.993,56 lordi.
* 7. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 CP_2
Trattasi di una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_2 CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_2 CP_1 quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quanto a quelle a favore del ricorrente, vengono quantificate tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, con aumento del 15% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
3.993,56 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna tenere indenne e manlevare di tutto quanto da essa CP_2 CP_1 pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate CP_1 in euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in euro CP_2 CP_1
1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 13/01/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Te parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bot l'avv. Marion. CP_1
Per ompare. CP_2
Il Giudic Rilevata la regolarità della notifica eseguita da nei confronti di ne CP_1 CP_2 dichiara la contumacia.
L'avv. Pieropan si riporta al ricorso. Viste le difese di rinuncia alla CP_1 domanda relativa all'elemento perequativo. L'avv. Marion insiste perché venga ammessa la prova per testi in ordine ai pagamenti eseguiti rispetto al t.f.r.. Si riporta per il resto alla memoria. L'avv. Pieropan si oppone all'ammissione della prova per testi.
Il Giudice Ri l'irrilevanza ai fini del decidere, respinge le istanze istruttorie formulate da e pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. CP_1
Il Giudice
Gabriele Allieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata CP_3 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Email_1 resistente E CONTRO
Controparte_4 terza chiamata contumace
E CONTRO
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, il ricorrente, premesso d'essere stato dipendente di dal 03.01.2022 al 31.12.2023, e di essere stato adibito CP_2 all'appalto concluso tra questa società e la committente ha convenuto in CP_1 giudizio quest'ultima - quale responsabile ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere il pagamento della somma lorda di euro 3.993,56, a saldo degli importi di cui al cedolino paga dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché della somma di euro 970,00 a titolo di elemento perequativo.
* 2. si è costituita in giudizio precisando che, nel rapporto con la società CP_1 appaltatrice, ha sempre esercitato la prerogativa contrattuale consistente nel diritto ad essere informata degli adempimenti nei confronti dei dipendenti adibiti all'appalto. Ha posto in luce che, rispetto al pagamento del t.f.r. il ricorrente ne avrebbe concordato il pagamento rateale con il debitore principale e che, in costanza di rapporto, avrebbe percepito una somma a titolo di elemento retributivo variabile superiore al quantum richiesto a titolo d'elemento perequativo. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto la condanna di di cui ha chiesto la chiamata in causa, a tenerla indenne dalle CP_2 conseguenze derivanti dalla statuizione.
* 3. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_2
* 4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori, che si sono riportati ai rispettivi atti. In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alla propria pretesa relativa all'elemento perequativo.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro, sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36, comma 3, Cost. [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].
5.1. Ciò chiarito, nella specie è incontestata e documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nonché la sua CP_2 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente]. 5.2. È altresì pacifica la sua adibizione all'appalto avente come committente e non è contestato che i crediti azionati siano maturati proprio rispetto allo CP_1 svolgimento delle attività relative a quell'appalto. Ciò depone per la sussistenza di tutti i presupposti per fare applicazione dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. 5.3. È del pari documentale il credito di cui ai prospetti paga di dicembre 2023 e gennaio 2024, pari, rispettivamente, ad euro 2.032,04 lordi ed euro 3.711,52 lordi [cfr. doc. 1]. È pacifico che il ricorrente abbia percepito la somma di euro 1.750,00. Egli, in mancanza d'imputazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 1193, comma 1, c.c., ha ritenuto d'imputare il pagamento alle voci meno garantite tra quelle dovute. ha contestato la circostanza, sostenendo che il versamento, esattamente CP_1 corrispondente al netto del mese di dicembre 2023, debba essere ad esso imputato, ciò che peraltro sarebbe stato oggetto di dichiarazione ad opera di CP_2
Tuttavia, detto che a nulla rilevano le dichiarazioni fatte da a CP_2 CP_1 posto che ai sensi dell'art. 1193 c.c. rilevano le sole dichiarazioni rivolte al creditore, non risulta alcuna specifica imputazione di pagamento da parte di la quale, peraltro, nella sua disposizione di pagamento ha fatto esplicito CP_2 riferimento al mese di “gennaio”. Ne deriva che la somma di euro 1.750,00 va ricondotta in primis alle voci meno garantite e che il calcolo del residuo dovuto proposto dal ricorrente, interamente attinente a somme dotate di natura strettamente retributiva, è corretto. La società convenuta è perciò debitrice della somma di euro 3.993,56 lordi. Si precisa che a nulla rilevano ipotetici accordi per il versamento rateale del t.f.r., trattandosi di negozi non documentati e rispetto ai quali, peraltro, non v'è evidenza del loro adempimento. Va inoltre precisato che, dal compendio documentale a disposizione, e diversamente da quanto opinato dalla resistente in sede di discussione, non risulta alcun indizio in ordine al fatto che il ricorrente abbia ricevuto pagamenti ulteriori rispetto al versamento della somma di euro 1.750,00, e segnatamente pagamenti riferibili al t.f.r.. Nel carteggio posto a disposizione da risalente al CP_1
16.05.2024, esponente della precisa che «perr quanto riguarda il bonifico di CP_2
non è stato eseguito in quanto ci siamo accordati con il dipendente che il TFR Parte_1 gli verrà saldato un pò alla volta durante i mesi» [cfr. doc. 4 , ciò che CP_1 letteralmente suggerisce l'inadempimento e non già ipotetici pagamenti in corso. Quanto precede implica la superfluità degli approfondimenti istruttori suggeriti dal cap. 8) della memoria di teso a verificare, peraltro, non già l'avvenuto CP_1 versamento d'uno specifico importo, ma, in termini del tutto generici, se un qualche versamento vi sia stato. A ciò s'aggiunga che la circostanza dovrebbe essere oggetto di prova documentale. Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 911, legge n. 205/2017, «i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato». Trattasi di prova senz'altro non diabolica per soggetto titolare del diritto CP_1 ad essere informato della regolarità dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'appaltatore con le maestranze coinvolte nell'appalto. Conclusivamente, quale responsabile in solido, va condannata a CP_1 pagare la somma di euro 3.993,56 lordi.
* 7. Va accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 CP_2
Trattasi di una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ( , sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_2 CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_2 CP_1 quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quanto a quelle a favore del ricorrente, vengono quantificate tenuto conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, con aumento del 15% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
3.993,56 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna tenere indenne e manlevare di tutto quanto da essa CP_2 CP_1 pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate CP_1 in euro 1.339,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate in euro CP_2 CP_1
1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri