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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2490/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
BA SA, TO
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12031/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294560182751878 IMU 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294560182751878 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2189/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
l'avvocato eccepisce la carenza di potere ad agire in capo a Municipia spa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo per il mancato pagamento dell'Imu anni 2019 e 2020 per l'importo di circa 22.000,00.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata, carenza di legittimazione passivo per intervenuta alienazione del veicolo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli deducendo di aver ritualmente notificato al ricorrente due avvisi di accertamento, uno per IMU 2019, in data 5/12/2022, e l'altro per Imu 2020, in data 5/12/2022.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 2 febbraio 2026 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione di Municipia s.p.
a. per essere conferitaria di un servizio da parte di soggetto non legittimato, Nov s.r.l., trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in udienza.
Quanto alle contestazioni sulle notifiche degli atti presupposti esse devono ritenersi generiche, ed in ogni caso superate dal fatto che le notifiche degli atti presupposti sono state regolarmente effettuate e ricevute dal destinatario.
Il ricorso va, quindi, respinto in quanto infondato.
Può difatti ritenersi provata dalla documentazione prodotta in atti dal Comune di Napoli la corretta notifica degli avvisi di accertamento per IMU 2019 e IMU 2020, atti prodromici all'attuale atto impugnato avvenuti a mezzo posta e ricevuti dal destinatario. (cfr. documentazione del Comune di Napoli prodotta dal in atti), il 5/12/2022.
Va quindi, disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria non essendo decorso il termine quinquennale dalla notifica degli atti prodromici (2022) alla data di notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto, va respinto in quanto infondato. Per rigore di soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente che liquida in complessivi € 1000,00 oltre accessori come per legge . Così deciso in Napoli il 2 febbraio 2026 Il Giud. Est. Dr. Alessandra Tabarro Il
Presidente Dr. Francesco Abete
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
BA SA, TO
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12031/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294560182751878 IMU 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294560182751878 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2189/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
l'avvocato eccepisce la carenza di potere ad agire in capo a Municipia spa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo per il mancato pagamento dell'Imu anni 2019 e 2020 per l'importo di circa 22.000,00.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria azionata, carenza di legittimazione passivo per intervenuta alienazione del veicolo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli deducendo di aver ritualmente notificato al ricorrente due avvisi di accertamento, uno per IMU 2019, in data 5/12/2022, e l'altro per Imu 2020, in data 5/12/2022.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 2 febbraio 2026 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione di Municipia s.p.
a. per essere conferitaria di un servizio da parte di soggetto non legittimato, Nov s.r.l., trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in udienza.
Quanto alle contestazioni sulle notifiche degli atti presupposti esse devono ritenersi generiche, ed in ogni caso superate dal fatto che le notifiche degli atti presupposti sono state regolarmente effettuate e ricevute dal destinatario.
Il ricorso va, quindi, respinto in quanto infondato.
Può difatti ritenersi provata dalla documentazione prodotta in atti dal Comune di Napoli la corretta notifica degli avvisi di accertamento per IMU 2019 e IMU 2020, atti prodromici all'attuale atto impugnato avvenuti a mezzo posta e ricevuti dal destinatario. (cfr. documentazione del Comune di Napoli prodotta dal in atti), il 5/12/2022.
Va quindi, disattesa l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria non essendo decorso il termine quinquennale dalla notifica degli atti prodromici (2022) alla data di notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto, va respinto in quanto infondato. Per rigore di soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente che liquida in complessivi € 1000,00 oltre accessori come per legge . Così deciso in Napoli il 2 febbraio 2026 Il Giud. Est. Dr. Alessandra Tabarro Il
Presidente Dr. Francesco Abete