Art. 10.
Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennita' di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405 , e della presente legge per adeguarle alla concreta entita' delle prestazioni.
In nessun caso pero' la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del primo, secondo e quarto comma del precedente art. 9.
Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno ad personam la differenza, la quale sara' assorbita da eventuali successivi aumenti.
Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente art. 9, la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e' autorizzata a perequare le retribuzioni e l'indennita' di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405 , e della presente legge per adeguarle alla concreta entita' delle prestazioni.
In nessun caso pero' la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del primo, secondo e quarto comma del precedente art. 9.
Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno ad personam la differenza, la quale sara' assorbita da eventuali successivi aumenti.