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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/08/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3551/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte nelle persone dei magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Manuela CORTELLONI ConIGliere Elisa FAZZINI ConIGliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Li Causi e Nuccia Torre ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), Via Podgora n. 11, giusta procura in atti. APPELLANTE
contro
già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), via Durini n. 24, giusta procura in atti. APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5212/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 23/6/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante:
“1) In via preliminare, ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206), riconoscere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Milano ad emettere il D.I. opposto, essendo invece competente il Tribunale Civile di Messina;
2) Conseguentemente riconoscere e dichiarare la nullità del D.I. impugnato, con conseguente revoca dello stesso e condanna della società opposta al pagamento delle spese del giudizio;
3) Sempre nel merito e senza recesso dalle eccezioni sopra formulate, riconoscere e dichiarare che l'opponente, anche in forza dell'ordinanza del TAR Sicilia indicato in narrativa, non era tenuta ad alcuna restituzione in favore dell'
[...]
; Parte_2
4) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che la Controparte_2 non aveva titolo per richiedere all'opponente le somme ingiunte con il D.I.
[...] opposto;
5) Rigettare tutte le domande formulate dalla società opposta;
6) Emettere ogni ulteriore statuizione conforme a legge e a giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.”
per parte appellata:
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- in via principale: respingere l'impugnativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnata.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannare la SI.ra , nata l'[...] a [...]_1
c.f. e residente a [...] a CodiceFiscale_1 pagare, in favore di la Controparte_2 somma di € 20.556,82 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 decorrenti dalla data del pagamento (23.3.2021) al saldo effettivo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., oltre spese generali 15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 11 Con decreto ingiuntivo n. 15943/2021, emesso su ricorso di
[...]
( ora di seguito solo “ ), Controparte_2 Controparte_1 CP_2 il Tribunale di Milano ingiungeva a , nella qualità di erede della madre Parte_1
, il pagamento della somma di € 20.556,82, oltre interessi e spese della Persona_1 procedura, in relazione alla polizza fideiussoria per cauzione n. 508003, rilasciata a garanzia del contributo concesso alla deceduta con misura 216, Azione A2 “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 – azione 214/1G” da GE (“Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”).
proponeva opposizione al provvedimento monitorio, eccependo: Parte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito in favore del Tribunale di Messina ai sensi degli artt. 33 ss. e 66 bis Cod. consumo (d.lgs. 206/2005) e 18 cpc, sostenendo la qualifica di consumatore di e di risiedere nel Persona_1 circondario del Tribunale siciliano;
- la carenza dei presupposti per l'emissione del D.I. opposto, non essendo il credito liquido, certo ed eIGibile, in quanto oggetto di giudizio pendente dinanzi al Tar Sicilia Sez. staccata avendo impugnato il D.D.S. n° 3800 del 06/06/2016 CP_3 del Dirigente del Servizio XII del , con il Controparte_4 quale era stata ordinata la restituzione delle somme assegnate e che tale decreto era stato sospeso con ordinanza del TAR pubblicata il 17/07/2017, richiamata dal Tribunale Civile di Messina, con ordinanza del 27/06/2019 nel giudizio di merito promosso per l'accertamento dell'obbligo o meno alla restituzione delle dette somme.
Concludeva, dunque, per la revoca del provvedimento monitorio opposto e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente. Nel merito contestava la fondatezza delle pretese avversarie. In via preliminare formulava istanza ex art. 648 cpc e, in via subordinata, insisteva per la condanna al pagamento della somma di € 20.556,82 oltre interessi di mora.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata:
- rigettava l'eccezione di incompetenza deducendo che non fosse applicabile, alla fattispecie, “la disciplina dettata specificatamente a favore del consumatore, perché, i soggetti beneficiari dei bandi pubblici per la presentazione di domande di aiuto, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale" (aiuto previsto dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR pagina 3 di 11 Regione Sicilia 2007-2013), sono soggetti privati, necessariamente organizzati in impresa, sia essa individuale o collettiva, e, nel caso specifico, la SI.ra
, quando ha presentato domanda di aiuto all'AG, lo ha fatto Per_1 nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, e non per scopi personali, per cui l'odierna opponente, IG.ra , qualificatasi erede a titolo universale Parte_1 della SI.ra , è subentra, quale successore del de cuius, in tutti i Per_1 rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi, senza far venir meno la natura del rapporto controverso, instaurato in vita dal de cuius” e affermava che «l'originaria parte contraente, IG.ra , che ha dato origine alla Persona_1 pretesa azionata in sede monitoria, stipulava il contratto nella sua qualità di imprenditrice agricola, per cui non può essere qualificata consumatore;
ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “deve essere considerato consumatore, la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude il contratto per la soddisfazione di eIGenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di dette attività».
- accertava la natura di contratto autonomo di garanzia della polizia sottoscritta (art. 6 all. GE nelle condizioni tra e AG – cfr. art. 2) in forza della quale CP_2 la società opposta aveva azionato la pretesa creditoria oggetto del giudizio, rilevando che “in virtù delle condizioni contrattuali, era tenuta a pagare CP_2
l'importo escusso a prima e semplice richiesta dell'organismo pagatore AG;
solo dopo l'intervenuto pagamento, la PA è surrogata nella posizione del beneficiario e può, di conseguenza, agire per ottenere la ripetizione delle somme versate, senza alcuna eccezione da parte del contraente”;
- per quanto attiene alla documentazione relativa al giudizio pendente dinanzi al Tar Catania, osservava che “la documentazione prodotta dall'opponente, assunta come trasmessa ad BA C. A. R., (Ordinanza cautelare del TAR Catania del 17.7.2017 e Ordinanza del Tribunale di Messina del 27.06.2019) non era idonea a far valutare, alla medesima PA garante, l'esistenza di una eventuale exceptio doli, che avrebbe potuto paralizzare il pagamento”.
Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
ha interposto appello affidandolo a quattro motivi, così rubricati: Parte_1
1. Erroneità della sentenza impugnata per manifesta violazione delle norme processuali del codice di rito, sia con riferimento alla concessione, contra legem, della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e sia con riferimento all'acquisizione di atti processuali non in forma telematica (consentiti alla parte opposta e non anche alla parte opponente, con evidente violazione del diritto di difesa). pagina 4 di 11 2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata in via preliminare dall'opponente ; Parte_1
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta nel merito l'eccezione di insussistenza di alcun titolo legittimante da parte della
[...] nei confronti dell'opponente ; Controparte_2 Parte_1
4. Erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene soccombente l'opponente e la condanna al pagamento delle spese nei Parte_1 confronti della PA opposta.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e, nel merito, per l'infondatezza di tutto quanto dedotto dall'appellante, con conferma della sentenza impugnata. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc. Depositate dalle parti le note e gli scritti difensivi conclusi nei termini concessi, la causa all'esito dell'odierna udienza veniva decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di primo grado ha dato atto che, in corso di causa, si era verificata una fusione della società nella società . CP_1 Controparte_2
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una IGnificativa
pagina 5 di 11 novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudicante, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza impugnata. Ebbene, nell'atto di appello proposto dalla sono ben individuabili le statuizioni Pt_1 contestate della sentenza impugnata e sono state sufficientemente trattate le tesi critiche alle valutazioni del Tribunale di Milano, poste a sostegno della richiesta di riforma della decisione impugnata. Tanto premesso, relativamente ai motivi di appello proposti la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e ha disposto l'acquisizione degli atti processuali in forma cartacea. In tesi ha prospettato la violazione delle norme processuali a tutela del diritto di difesa. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Milano alla prima udienza del 9.06.2022, trattata ai sensi dell'art. 127 cpc, così ha disposto: “Ritenuto inoltre, che, nessuna parte costituita ha formulato istanze per il prosieguo della causa, e che, invece, si rende necessario verificare le loro determinazioni in tal senso, anche ai fini della discussione sulla richiesta di concessione della Provvisoria Esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto” e ha fissato, per tale incombente, l'udienza del 25/10/2022. A tale udienza, la difesa di parte opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. e all'esito il Giudice dell'opposizione ha riservato la decisione. Con ordinanza del 23/1/2022 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta ex art. 648 cpc, affermando che “ Rilevato che l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, laddove, il credito azionato con il monitorio, dal garante, trova la sua fonte nell'azione di regresso, nei confronti del beneficiario, espressamente prevista nel contratto [Polizza fideiussoria n. 508003] (cfr. all. 1 fasc. mon.), per la somma pagata dal medesimo garante (BA Ass.ni) in favore di AG, a seguito dell'inadempimento del contraente, IG.ra (cfr. all. 2, 4); ed invero, in Persona_1 sede di opposizione non si contesta l'avvenuto effettivo versamento della somma, da parte di in favore di GE, né la regolarità della Polizza Fideiussoria n. 508003, CP_2 bensì, si contesta la sola situazione di irregolarità del rapporto tra AG e la contraente, IG.ra , assunto come contestato da quest'ultima con l'avvio Persona_1 di un giudizio di accertamento;
epperò, tale circostanza non assume rilievo in ordine al rapporto fatto oggetto dell'odierno giudizio (azione di regresso nei confronti del contraente in ragione della polizza fideiussoria). Risultato pertanto provato, e non pagina 6 di 11 contestato, l'intervenuto pagamento della somma ingiunta, si ritiene dover concedere la Provvisoria Esecuzione al Decreto Ingiuntivo qui opposto“. E' di tutta evidenza che Tribunale di Milano alla prima udienza ha dichiarato di voler verificare le determinazioni delle parti ai fini della discussione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, richiesta già formulata nel primo atto difensivo depositato dalla creditrice opposta. Ne consegue che il Giudice di primo grado non è incorso in alcuna violazione dell'art. 648 cpc. Il tenore della disposizione consente di affermare la possibilità (“puo”) di concedere la provvisoria esecuzione sin dalla prima udienza, o prima di essa in casi di urgenza, ma non esclude che la valutazione possa intervenire nelle udienze successive. In ogni caso, il motivo è assorbito dall'emissione della sentenza impugnata con cui è stato confermato il D.I. opposto e la sua esecutività ex art. 653 cpc.
È, altresì, priva di pregio l'ulteriore doglianza relativa all'acquisizione degli atti processuali in forma cartacea, consentita solo alla parte opposta. All'udienza del 23/6/2023 fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Milano in termini condivisibili ha rigettato la richiesta dell'opponente di depositare le note scritte di udienza, in quanto considerate irrituali. Autorizzava, invece, parte opposta alla produzione telematica del documento n. 11 inerente all'intervenuta fusione tra e (estratto del 10/11/2022). CP_2 Controparte_1
Trattasi in tutta evidenza di produzione ammissibile in quanto documento nuovo formatosi in pendenza del giudizio e inerente alla posizione dell'opposta.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. Secondo parte appellante la motivazione posta a sostegno del rigetto risulterebbe errata poiché emessa sul presupposto che la de cuius aveva ottenuto il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Regione Sicilia 2007-2013 nella qualità di imprenditrice agricola, qualità mai rivestita. In tesi, risultava essere stata dipendente pubblica e aveva utilizzato la Persona_1 partita IVA “solo per la vendita di nocciole del proprio terreno sino al 1999”. La ha eccepito, inoltre, che il suo subentro nei rapporti giuridici patrimoniali della Pt_1 madre non aveva comportato la trasmissione dello status di imprenditrice. Il motivo è infondato. La Corte condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata che per il loro chiaro tenore non possono che essere richiamate: “(…)atteso che l'originaria parte contraente, IG.ra , che ha dato origine alla Persona_1 pretesa azionata in sede monitoria, stipulava il contratto nella sua qualità di imprenditrice agricola, per cui non può essere qualificata consumatore;
ed invero, pagina 7 di 11 secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “deve essere considerato consumatore, la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude il contratto per la soddisfazione di eIGenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di dette attività”. Come detto invece, nell'ipotesi che qui ci occupa, la IG.ra , stipulò il contratto per cui è causa, per meri Persona_1 fini imprenditoriali, per cui non le si può attribuire la qualificata consumatore, di conseguenza, ai fini della individuazione del foro competente, per le questioni insorte e riferite al contratto per cui oggi è causa, non si può applicare la disciplina del consumatore (…)”. E' evidente che, non si può applicare, alla fattispecie, la disciplina dettata specificatamente a favore del Consumatore, perché, i soggetti beneficiari dei bandi pubblici per la presentazione di domande di aiuto, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale" (aiuto previsto dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Regione Sicilia 2007-2013), sono soggetti privati, necessariamente organizzati in impresa, sia essa individuale o collettiva, e, nel caso specifico, la SI.ra , quando ha presentato domanda di aiuto all'AG, lo ha Per_1 fatto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, e non per scopi personali, per cui l'odierna opponente, IG.ra , qualificatasi erede a titolo universale della Parte_1
SI.ra , è subentra, quale successore del de cuius, in tutti i rapporti giuridici Per_1 patrimoniali attivi e passivi, senza far venir meno la natura del rapporto controverso, instaurato in vita dal de cuius” La pretesa creditoria di origina dalla garanzia fideiussoria sottoscritta da CP_2
in data 11/9/2013 a garanzia del contributo concesso con misura 216, Persona_1
Azione A2 “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 – azione 214/1G” da GE (“Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”). La misura 216, denominata “investimenti non produttivi in aziende agricole”, era attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai Regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 65/20011 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008, modificato con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009, ed ulteriormente modificato con approvazione del Comitato di Sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota 54327 del 25/10/2011. Si tratta di fondi comunitari, oggettivamente destinati a imprenditori agricoli singoli e associati.
partecipava alla procedura selettiva per la concessione di contributi in Persona_1 relazione al programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013, presentando la domanda n. 94751452908 del 24/07/2012 relative a opere da svolgere sui propri terreni. Con D.D.S. n. 3012 del 24/06/2013 veniva ammessa a contributo per Persona_1
l'importo complessivo di € 37.376,04, dei quali la metà, in seguito all'istruttoria della relativa domanda, venivano corrisposti a titolo di anticipazione. pagina 8 di 11 Tuttavia, a seguito della decadenza totale dell'aiuto, l'Amministrazione regionale competente chiedeva il pagamento della somma indebitamente percepita dalla de cuius ed escuteva la polizza fideiussoria. Non si comprende, infatti, a quale diverso titolo avrebbe potuto Persona_1 legittimamente partecipare alla sopra descritta procedura selettiva, partecipazione e qualità, a ben vedere, mai messe in discussione prima dell'intervenuto decesso. E' pacifico, inoltre, che la polizza è stata stipulata a garanzia del contributo AG per investimenti non produttivi in aziende agricole. La documentazione prodotta dall'appellante non consente di mettere in discussione tali conclusioni.
Con il terzo motivo, parte appellante impugna la decisione del Tribunale di Milano per aver ritenuto sussistente un titolo legittimante la pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte opposta, seppur pendente il giudizio dinanzi al Tar Sicilia, Sez. distaccata Catania e quello ordinario avanti al Tribunale di Messina. Il motivo è infondato e va rigettato. Il giudizio pendente avanti all'AGA, a cui ha fatto riferimento parte appellante, attiene al giudizio istaurato da contro l Persona_1 [...]
per l'annullamento del D.D.S. n. 3800 del Controparte_5
6/6/2016 del Dirigente del Servizio XII del , Controparte_4 con il quale era stato determinato il saldo e la chiusura del progetto dei lavori di cui al D.D.S. n. 302 del 24/6/2013. Trattasi, dunque, di un giudizio pendente tra soggetti diversi e avente un oggetto solo connesso con il presente contenzioso. La pretesa creditoria azionata da è da ricondursi alla garanzia fideiussora stipulata CP_2 da che sancisce, nelle condizioni generali di assicurazione, che “la Persona_1 società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del contraente, nei limiti del massimale di garanzia” e che all' art. 4 rubricato “Azione di rivalsa” prevede che “il contraente si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. – la società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti e ragioni e azioni verso la ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo”.
mediante il rilascio della garanzia fideiussoria per cauzione n. 508003 si era CP_2 costituita garante nell'interesse della contraente ed in favore di AG a garanzia del contributo pubblico concesso, sopra meglio individuato.
pagina 9 di 11 In risposta alla richiesta di escussione, stante l'inadempimento della contraente ed in ottemperanza agli obblighi contratti, corrispondeva ad AG la somma di € CP_2
20.556,82 in data 23/3/2021(circostanza non contestata). Ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ. e art. 4 delle condizioni generali, in precedenza richiamato, si è surrogata nei diritti del creditore principale e ha agito in sede CP_2 monitoria in regresso, ingiungendo il pagamento della somma capitale, oltre gli interessi di mora dalla data di escussione al saldo effettivo. Trattasi di credito certo, liquido ed eIGibile e che, in quanto tale, ben poteva essere azionato in sede monitoria nei confronti della subentrata nella qualità di erede in Pt_1 tutti i rapporti attivi e passivi della madre. Contro Non inficia tali conclusioni il rinvio al contenzioso avanti all e a quello avanti al Tribunale di Messina. La decisione del giudizio amministrativo, di cui non sono stati forniti aggiornamenti con gli atti conclusivi depositati, potrà, se del caso, rilevare nei rapporti interni tra la società garante, l'ente garantito e l'appellante o essere fatte valere in sede esecutiva, ma certo non può incidere, in questa sede, sulla possibilità da parte della Corte di accertare l'effettiva sussistenza del credito o, comunque, di accertare la fondatezza o meno dei motivi di opposizione ex art. 645 cpc. La non esaustiva produzione degli atti relativi al giudizio pendente avanti al Tribunale di Messina non consente alla Corte di apprezzare le questioni poste dall'appellante.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese per averla ritenuta soccombente, con conseguente condannata al pagamento della spese di lite in favore dell'opposta. Il motivo è infondato. La regolamentazione delle spese di lite si è basata ex art. 91 cpc sul principio di soccombenza, in quanto le domande dell'opponente sono state rigettate e il D.I. opposto confermato. L'esito dell'appello non impone ulteriori considerazioni.
La domanda ex art. 96 comma 3 cpc è stata formulata dall'appellata in termini generici. La Corte non ravvisa la positiva ricorrenza dei presupposti richiesti per un suo accoglimento.
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere disatteso. Le spese di lite del grado seguono l'applicazione dell'art. 91 cpc e si liquidano a carico dell'appellante, parte soccombente in senso sostanziale, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm.. per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria poiché non tenutasi. pagina 10 di 11 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 5212/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 23/6/2023;
2. rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 cpc formulata da parte appellata;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 già Controparte_2 delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012. Così deciso in Milano, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte nelle persone dei magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Manuela CORTELLONI ConIGliere Elisa FAZZINI ConIGliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Li Causi e Nuccia Torre ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano (MI), Via Podgora n. 11, giusta procura in atti. APPELLANTE
contro
già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ferroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), via Durini n. 24, giusta procura in atti. APPELLATA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5212/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 23/6/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante:
“1) In via preliminare, ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206), riconoscere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Milano ad emettere il D.I. opposto, essendo invece competente il Tribunale Civile di Messina;
2) Conseguentemente riconoscere e dichiarare la nullità del D.I. impugnato, con conseguente revoca dello stesso e condanna della società opposta al pagamento delle spese del giudizio;
3) Sempre nel merito e senza recesso dalle eccezioni sopra formulate, riconoscere e dichiarare che l'opponente, anche in forza dell'ordinanza del TAR Sicilia indicato in narrativa, non era tenuta ad alcuna restituzione in favore dell'
[...]
; Parte_2
4) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che la Controparte_2 non aveva titolo per richiedere all'opponente le somme ingiunte con il D.I.
[...] opposto;
5) Rigettare tutte le domande formulate dalla società opposta;
6) Emettere ogni ulteriore statuizione conforme a legge e a giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.”
per parte appellata:
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- in via principale: respingere l'impugnativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza impugnata.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannare la SI.ra , nata l'[...] a [...]_1
c.f. e residente a [...] a CodiceFiscale_1 pagare, in favore di la Controparte_2 somma di € 20.556,82 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02 decorrenti dalla data del pagamento (23.3.2021) al saldo effettivo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., oltre spese generali 15%, iva e cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 11 Con decreto ingiuntivo n. 15943/2021, emesso su ricorso di
[...]
( ora di seguito solo “ ), Controparte_2 Controparte_1 CP_2 il Tribunale di Milano ingiungeva a , nella qualità di erede della madre Parte_1
, il pagamento della somma di € 20.556,82, oltre interessi e spese della Persona_1 procedura, in relazione alla polizza fideiussoria per cauzione n. 508003, rilasciata a garanzia del contributo concesso alla deceduta con misura 216, Azione A2 “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 – azione 214/1G” da GE (“Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”).
proponeva opposizione al provvedimento monitorio, eccependo: Parte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano adito in favore del Tribunale di Messina ai sensi degli artt. 33 ss. e 66 bis Cod. consumo (d.lgs. 206/2005) e 18 cpc, sostenendo la qualifica di consumatore di e di risiedere nel Persona_1 circondario del Tribunale siciliano;
- la carenza dei presupposti per l'emissione del D.I. opposto, non essendo il credito liquido, certo ed eIGibile, in quanto oggetto di giudizio pendente dinanzi al Tar Sicilia Sez. staccata avendo impugnato il D.D.S. n° 3800 del 06/06/2016 CP_3 del Dirigente del Servizio XII del , con il Controparte_4 quale era stata ordinata la restituzione delle somme assegnate e che tale decreto era stato sospeso con ordinanza del TAR pubblicata il 17/07/2017, richiamata dal Tribunale Civile di Messina, con ordinanza del 27/06/2019 nel giudizio di merito promosso per l'accertamento dell'obbligo o meno alla restituzione delle dette somme.
Concludeva, dunque, per la revoca del provvedimento monitorio opposto e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite. si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_2 dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente. Nel merito contestava la fondatezza delle pretese avversarie. In via preliminare formulava istanza ex art. 648 cpc e, in via subordinata, insisteva per la condanna al pagamento della somma di € 20.556,82 oltre interessi di mora.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata:
- rigettava l'eccezione di incompetenza deducendo che non fosse applicabile, alla fattispecie, “la disciplina dettata specificatamente a favore del consumatore, perché, i soggetti beneficiari dei bandi pubblici per la presentazione di domande di aiuto, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale" (aiuto previsto dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR pagina 3 di 11 Regione Sicilia 2007-2013), sono soggetti privati, necessariamente organizzati in impresa, sia essa individuale o collettiva, e, nel caso specifico, la SI.ra
, quando ha presentato domanda di aiuto all'AG, lo ha fatto Per_1 nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, e non per scopi personali, per cui l'odierna opponente, IG.ra , qualificatasi erede a titolo universale Parte_1 della SI.ra , è subentra, quale successore del de cuius, in tutti i Per_1 rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi, senza far venir meno la natura del rapporto controverso, instaurato in vita dal de cuius” e affermava che «l'originaria parte contraente, IG.ra , che ha dato origine alla Persona_1 pretesa azionata in sede monitoria, stipulava il contratto nella sua qualità di imprenditrice agricola, per cui non può essere qualificata consumatore;
ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “deve essere considerato consumatore, la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude il contratto per la soddisfazione di eIGenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di dette attività».
- accertava la natura di contratto autonomo di garanzia della polizia sottoscritta (art. 6 all. GE nelle condizioni tra e AG – cfr. art. 2) in forza della quale CP_2 la società opposta aveva azionato la pretesa creditoria oggetto del giudizio, rilevando che “in virtù delle condizioni contrattuali, era tenuta a pagare CP_2
l'importo escusso a prima e semplice richiesta dell'organismo pagatore AG;
solo dopo l'intervenuto pagamento, la PA è surrogata nella posizione del beneficiario e può, di conseguenza, agire per ottenere la ripetizione delle somme versate, senza alcuna eccezione da parte del contraente”;
- per quanto attiene alla documentazione relativa al giudizio pendente dinanzi al Tar Catania, osservava che “la documentazione prodotta dall'opponente, assunta come trasmessa ad BA C. A. R., (Ordinanza cautelare del TAR Catania del 17.7.2017 e Ordinanza del Tribunale di Messina del 27.06.2019) non era idonea a far valutare, alla medesima PA garante, l'esistenza di una eventuale exceptio doli, che avrebbe potuto paralizzare il pagamento”.
Alla stregua di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite del giudizio di opposizione.
ha interposto appello affidandolo a quattro motivi, così rubricati: Parte_1
1. Erroneità della sentenza impugnata per manifesta violazione delle norme processuali del codice di rito, sia con riferimento alla concessione, contra legem, della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e sia con riferimento all'acquisizione di atti processuali non in forma telematica (consentiti alla parte opposta e non anche alla parte opponente, con evidente violazione del diritto di difesa). pagina 4 di 11 2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata in via preliminare dall'opponente ; Parte_1
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta nel merito l'eccezione di insussistenza di alcun titolo legittimante da parte della
[...] nei confronti dell'opponente ; Controparte_2 Parte_1
4. Erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene soccombente l'opponente e la condanna al pagamento delle spese nei Parte_1 confronti della PA opposta.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e, nel merito, per l'infondatezza di tutto quanto dedotto dall'appellante, con conferma della sentenza impugnata. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc. Depositate dalle parti le note e gli scritti difensivi conclusi nei termini concessi, la causa all'esito dell'odierna udienza veniva decisa dalla Corte nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di primo grado ha dato atto che, in corso di causa, si era verificata una fusione della società nella società . CP_1 Controparte_2
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale questa Corte non intende discostarsi, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una IGnificativa
pagina 5 di 11 novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il giudicante, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza impugnata. Ebbene, nell'atto di appello proposto dalla sono ben individuabili le statuizioni Pt_1 contestate della sentenza impugnata e sono state sufficientemente trattate le tesi critiche alle valutazioni del Tribunale di Milano, poste a sostegno della richiesta di riforma della decisione impugnata. Tanto premesso, relativamente ai motivi di appello proposti la Corte osserva quanto segue.
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e ha disposto l'acquisizione degli atti processuali in forma cartacea. In tesi ha prospettato la violazione delle norme processuali a tutela del diritto di difesa. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Milano alla prima udienza del 9.06.2022, trattata ai sensi dell'art. 127 cpc, così ha disposto: “Ritenuto inoltre, che, nessuna parte costituita ha formulato istanze per il prosieguo della causa, e che, invece, si rende necessario verificare le loro determinazioni in tal senso, anche ai fini della discussione sulla richiesta di concessione della Provvisoria Esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto” e ha fissato, per tale incombente, l'udienza del 25/10/2022. A tale udienza, la difesa di parte opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. e all'esito il Giudice dell'opposizione ha riservato la decisione. Con ordinanza del 23/1/2022 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta ex art. 648 cpc, affermando che “ Rilevato che l'opposizione non appare fondata su prova scritta o di pronta soluzione, laddove, il credito azionato con il monitorio, dal garante, trova la sua fonte nell'azione di regresso, nei confronti del beneficiario, espressamente prevista nel contratto [Polizza fideiussoria n. 508003] (cfr. all. 1 fasc. mon.), per la somma pagata dal medesimo garante (BA Ass.ni) in favore di AG, a seguito dell'inadempimento del contraente, IG.ra (cfr. all. 2, 4); ed invero, in Persona_1 sede di opposizione non si contesta l'avvenuto effettivo versamento della somma, da parte di in favore di GE, né la regolarità della Polizza Fideiussoria n. 508003, CP_2 bensì, si contesta la sola situazione di irregolarità del rapporto tra AG e la contraente, IG.ra , assunto come contestato da quest'ultima con l'avvio Persona_1 di un giudizio di accertamento;
epperò, tale circostanza non assume rilievo in ordine al rapporto fatto oggetto dell'odierno giudizio (azione di regresso nei confronti del contraente in ragione della polizza fideiussoria). Risultato pertanto provato, e non pagina 6 di 11 contestato, l'intervenuto pagamento della somma ingiunta, si ritiene dover concedere la Provvisoria Esecuzione al Decreto Ingiuntivo qui opposto“. E' di tutta evidenza che Tribunale di Milano alla prima udienza ha dichiarato di voler verificare le determinazioni delle parti ai fini della discussione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, richiesta già formulata nel primo atto difensivo depositato dalla creditrice opposta. Ne consegue che il Giudice di primo grado non è incorso in alcuna violazione dell'art. 648 cpc. Il tenore della disposizione consente di affermare la possibilità (“puo”) di concedere la provvisoria esecuzione sin dalla prima udienza, o prima di essa in casi di urgenza, ma non esclude che la valutazione possa intervenire nelle udienze successive. In ogni caso, il motivo è assorbito dall'emissione della sentenza impugnata con cui è stato confermato il D.I. opposto e la sua esecutività ex art. 653 cpc.
È, altresì, priva di pregio l'ulteriore doglianza relativa all'acquisizione degli atti processuali in forma cartacea, consentita solo alla parte opposta. All'udienza del 23/6/2023 fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc, il Tribunale di Milano in termini condivisibili ha rigettato la richiesta dell'opponente di depositare le note scritte di udienza, in quanto considerate irrituali. Autorizzava, invece, parte opposta alla produzione telematica del documento n. 11 inerente all'intervenuta fusione tra e (estratto del 10/11/2022). CP_2 Controparte_1
Trattasi in tutta evidenza di produzione ammissibile in quanto documento nuovo formatosi in pendenza del giudizio e inerente alla posizione dell'opposta.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. Secondo parte appellante la motivazione posta a sostegno del rigetto risulterebbe errata poiché emessa sul presupposto che la de cuius aveva ottenuto il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Regione Sicilia 2007-2013 nella qualità di imprenditrice agricola, qualità mai rivestita. In tesi, risultava essere stata dipendente pubblica e aveva utilizzato la Persona_1 partita IVA “solo per la vendita di nocciole del proprio terreno sino al 1999”. La ha eccepito, inoltre, che il suo subentro nei rapporti giuridici patrimoniali della Pt_1 madre non aveva comportato la trasmissione dello status di imprenditrice. Il motivo è infondato. La Corte condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata che per il loro chiaro tenore non possono che essere richiamate: “(…)atteso che l'originaria parte contraente, IG.ra , che ha dato origine alla Persona_1 pretesa azionata in sede monitoria, stipulava il contratto nella sua qualità di imprenditrice agricola, per cui non può essere qualificata consumatore;
ed invero, pagina 7 di 11 secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, “deve essere considerato consumatore, la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude il contratto per la soddisfazione di eIGenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio di dette attività”. Come detto invece, nell'ipotesi che qui ci occupa, la IG.ra , stipulò il contratto per cui è causa, per meri Persona_1 fini imprenditoriali, per cui non le si può attribuire la qualificata consumatore, di conseguenza, ai fini della individuazione del foro competente, per le questioni insorte e riferite al contratto per cui oggi è causa, non si può applicare la disciplina del consumatore (…)”. E' evidente che, non si può applicare, alla fattispecie, la disciplina dettata specificatamente a favore del Consumatore, perché, i soggetti beneficiari dei bandi pubblici per la presentazione di domande di aiuto, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale" (aiuto previsto dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR Regione Sicilia 2007-2013), sono soggetti privati, necessariamente organizzati in impresa, sia essa individuale o collettiva, e, nel caso specifico, la SI.ra , quando ha presentato domanda di aiuto all'AG, lo ha Per_1 fatto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, e non per scopi personali, per cui l'odierna opponente, IG.ra , qualificatasi erede a titolo universale della Parte_1
SI.ra , è subentra, quale successore del de cuius, in tutti i rapporti giuridici Per_1 patrimoniali attivi e passivi, senza far venir meno la natura del rapporto controverso, instaurato in vita dal de cuius” La pretesa creditoria di origina dalla garanzia fideiussoria sottoscritta da CP_2
in data 11/9/2013 a garanzia del contributo concesso con misura 216, Persona_1
Azione A2 “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214 – azione 214/1G” da GE (“Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”). La misura 216, denominata “investimenti non produttivi in aziende agricole”, era attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai Regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 65/20011 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008, modificato con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009, ed ulteriormente modificato con approvazione del Comitato di Sorveglianza e notificato alla Commissione UE con nota 54327 del 25/10/2011. Si tratta di fondi comunitari, oggettivamente destinati a imprenditori agricoli singoli e associati.
partecipava alla procedura selettiva per la concessione di contributi in Persona_1 relazione al programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013, presentando la domanda n. 94751452908 del 24/07/2012 relative a opere da svolgere sui propri terreni. Con D.D.S. n. 3012 del 24/06/2013 veniva ammessa a contributo per Persona_1
l'importo complessivo di € 37.376,04, dei quali la metà, in seguito all'istruttoria della relativa domanda, venivano corrisposti a titolo di anticipazione. pagina 8 di 11 Tuttavia, a seguito della decadenza totale dell'aiuto, l'Amministrazione regionale competente chiedeva il pagamento della somma indebitamente percepita dalla de cuius ed escuteva la polizza fideiussoria. Non si comprende, infatti, a quale diverso titolo avrebbe potuto Persona_1 legittimamente partecipare alla sopra descritta procedura selettiva, partecipazione e qualità, a ben vedere, mai messe in discussione prima dell'intervenuto decesso. E' pacifico, inoltre, che la polizza è stata stipulata a garanzia del contributo AG per investimenti non produttivi in aziende agricole. La documentazione prodotta dall'appellante non consente di mettere in discussione tali conclusioni.
Con il terzo motivo, parte appellante impugna la decisione del Tribunale di Milano per aver ritenuto sussistente un titolo legittimante la pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte opposta, seppur pendente il giudizio dinanzi al Tar Sicilia, Sez. distaccata Catania e quello ordinario avanti al Tribunale di Messina. Il motivo è infondato e va rigettato. Il giudizio pendente avanti all'AGA, a cui ha fatto riferimento parte appellante, attiene al giudizio istaurato da contro l Persona_1 [...]
per l'annullamento del D.D.S. n. 3800 del Controparte_5
6/6/2016 del Dirigente del Servizio XII del , Controparte_4 con il quale era stato determinato il saldo e la chiusura del progetto dei lavori di cui al D.D.S. n. 302 del 24/6/2013. Trattasi, dunque, di un giudizio pendente tra soggetti diversi e avente un oggetto solo connesso con il presente contenzioso. La pretesa creditoria azionata da è da ricondursi alla garanzia fideiussora stipulata CP_2 da che sancisce, nelle condizioni generali di assicurazione, che “la Persona_1 società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del contraente, nei limiti del massimale di garanzia” e che all' art. 4 rubricato “Azione di rivalsa” prevede che “il contraente si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. – la società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti e ragioni e azioni verso la ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati e aventi causa a qualsiasi titolo”.
mediante il rilascio della garanzia fideiussoria per cauzione n. 508003 si era CP_2 costituita garante nell'interesse della contraente ed in favore di AG a garanzia del contributo pubblico concesso, sopra meglio individuato.
pagina 9 di 11 In risposta alla richiesta di escussione, stante l'inadempimento della contraente ed in ottemperanza agli obblighi contratti, corrispondeva ad AG la somma di € CP_2
20.556,82 in data 23/3/2021(circostanza non contestata). Ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ. e art. 4 delle condizioni generali, in precedenza richiamato, si è surrogata nei diritti del creditore principale e ha agito in sede CP_2 monitoria in regresso, ingiungendo il pagamento della somma capitale, oltre gli interessi di mora dalla data di escussione al saldo effettivo. Trattasi di credito certo, liquido ed eIGibile e che, in quanto tale, ben poteva essere azionato in sede monitoria nei confronti della subentrata nella qualità di erede in Pt_1 tutti i rapporti attivi e passivi della madre. Contro Non inficia tali conclusioni il rinvio al contenzioso avanti all e a quello avanti al Tribunale di Messina. La decisione del giudizio amministrativo, di cui non sono stati forniti aggiornamenti con gli atti conclusivi depositati, potrà, se del caso, rilevare nei rapporti interni tra la società garante, l'ente garantito e l'appellante o essere fatte valere in sede esecutiva, ma certo non può incidere, in questa sede, sulla possibilità da parte della Corte di accertare l'effettiva sussistenza del credito o, comunque, di accertare la fondatezza o meno dei motivi di opposizione ex art. 645 cpc. La non esaustiva produzione degli atti relativi al giudizio pendente avanti al Tribunale di Messina non consente alla Corte di apprezzare le questioni poste dall'appellante.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla statuizione sulle spese per averla ritenuta soccombente, con conseguente condannata al pagamento della spese di lite in favore dell'opposta. Il motivo è infondato. La regolamentazione delle spese di lite si è basata ex art. 91 cpc sul principio di soccombenza, in quanto le domande dell'opponente sono state rigettate e il D.I. opposto confermato. L'esito dell'appello non impone ulteriori considerazioni.
La domanda ex art. 96 comma 3 cpc è stata formulata dall'appellata in termini generici. La Corte non ravvisa la positiva ricorrenza dei presupposti richiesti per un suo accoglimento.
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere disatteso. Le spese di lite del grado seguono l'applicazione dell'art. 91 cpc e si liquidano a carico dell'appellante, parte soccombente in senso sostanziale, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm.. per tutte le fasi, con esclusione di quella istruttoria poiché non tenutasi. pagina 10 di 11 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 5212/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 23/6/2023;
2. rigetta la domanda ex art. 96 comma 3 cpc formulata da parte appellata;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 già Controparte_2 delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012. Così deciso in Milano, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
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