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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/12/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4968/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1
UI e dell'avv. FIORETTI ENRICO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPITANI CP_1 C.F._2
SIMONA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno contratto matrimonio in Velletri in data 4.7.1992, come risulta dall'Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 81, parte 2, serie
A, Ufficio 1.
Dall'unione sono nati i figli (n. 6.4.1995) e (n. 6.1.1997). Per_1 Persona_2 Le parti sono separate come da accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore in sede in data 4.5.2016.
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate. Si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio, ma formulando condizioni difformi da CP_1 quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del
22.10.2025 dinanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori.
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del
14.11.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rinviato la causa all'udienza del
15.12.2025 per la pronuncia della sentenza non definitiva ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c
All'udienza del 15.12.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015. La domanda di sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va quindi accolta.
I coniugi, chiedendo entrambi il divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Deve essere inoltre disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Velletri in data 4.7.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992,
[...] atto 81, parte 2, serie A, Ufficio 1;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396 - riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO RU DO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. DO ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4968/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1
UI e dell'avv. FIORETTI ENRICO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPITANI CP_1 C.F._2
SIMONA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno contratto matrimonio in Velletri in data 4.7.1992, come risulta dall'Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 81, parte 2, serie
A, Ufficio 1.
Dall'unione sono nati i figli (n. 6.4.1995) e (n. 6.1.1997). Per_1 Persona_2 Le parti sono separate come da accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita autorizzato dal
Procuratore in sede in data 4.5.2016.
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi formulate. Si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda di divorzio, ma formulando condizioni difformi da CP_1 quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del
22.10.2025 dinanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori.
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del
14.11.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rinviato la causa all'udienza del
15.12.2025 per la pronuncia della sentenza non definitiva ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c
All'udienza del 15.12.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015. La domanda di sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis 22, comma 4, c.p.c. va quindi accolta.
I coniugi, chiedendo entrambi il divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, sicché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Deve essere inoltre disposta, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in Velletri in data 4.7.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992,
[...] atto 81, parte 2, serie A, Ufficio 1;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396 - riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO RU DO ER