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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Via Annunziata, 138 Pal. Mosti 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708032 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento in data 16.01.25,
Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento esecutivo Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Benevento n. 201708032 del 11.12.2024, notificato il 04/01/2025, riferita all'anno 2019, per complessivi €1.234,00.
Eccepiva preliminarmente la decadenza e la prescrizione, nel merito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che l'immobile, fabbricato sito in Benevento alla Indirizzo_1 riportato in catasto al fl. numero_1, a seguito di revocatoria fallimentare era stato acquisito al fallimento di Nominativo_1
, con conseguente sospensione dell'obbligo al pagamento IMU.
Eccepiva, altresì, il difetto di motivaizone anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo “– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito)”.
Regolarmente costituito il COMUNE DI BENEVENTO, rilevava l'infondatezza dei motivi d'impugnazione posto che non sussisteva decadenza\prescrizione stante la sospensione CO e il Difensore_1 era legittimato passivo in quanto la revocatoria fallimentare sospendeva gli effetti della vendita nei confronti dei credeitori fallimentari ma titolare del bene rimaneva il Difensore_1.
Concludeva chiedendo “1. voglia rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento esecutivo n. 201708032 dell'11/12/2024 e notificato il 04/01/2025 emesso dal Comune di
Benevento, relativo all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019; 2. voglia condannare l'istante a rimborsare le spese del presente giudizio, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. N 546/1992”.
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alla decadenza\prescrizione del diritto del COMUNE a riscuotere l'IMU 2019, deve rilevarsi che la normativa speciale emanata a fronte dell'emergenza sanitaria Covid 19 (l'art. 67 co. 1 del D.
L. n. 18 del 2020 "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori") trova applicazione alla fattispecie.
Trattasi di sospensione che trova logica applicazione non solo alle attività degli Enti Impositori che venivano a scadenza tra il marzo e il maggio 2020, ma a tutte le attività in corso, dovendosi ravvisare nella norma la volontà di escludere detto periodo dal computo di decadenze e prescrizione, per la notoria interruzione di tutte le attività a causa dall'emergenza CO. Sul punto, da ultimo, è intervenuta Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, ordinanza n.960, chiarendo che la normativa sopra citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. A tale interpretazione è pervenuta sulla base del dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e dell'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza gli avvisi di accertamento che, quanto alla decadenza, per il 2019, venivano a scadenza il 31.12.2024 potevano essere validamente notificati fino al 27.03.2025. La riferita sospensione, proroga anche i termini di prescrizione civilistici del tributo.
Ne consegue l'infondatezza di tale eccezione, in presenza di un avviso di accertamento notificato il
04/01/2025. Analoghe considerazioni devono farsi per la prescrizione.
Nel merito è pacifico che l'azione revocatoria fallimentare comporta la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori. Ai sensi dell'art.67 Regio decreto del 16/03/1942 - N.
267, laddove il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, vengono revocati.
Nella specie siamo in presenza di un atto di compravendita che, sebbene stipulato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, veniva trascritto dopo la trascrizione della sentenza di fallimento, come risultante dalla sentenza n.116\2001, e, pertanto dichiarato inefficace nei confronti del fallimento.
Ciò premesso, è noto, vedi sul punto Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/05/2010 n. 103 che: “…la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, derivante dall'azione revocatoria (ed in maggior frequenza di quella fallimentare), realizza l'inefficacia dell'atto dispositivo che risulta, pertanto, non opponibile al revocante, ma che ha efficacia verso le parti e gli altri creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'acquisto dell'acquirente, che potrà – a domanda – partecipare come creditore concorsuale, ex art. 71 L.F., per l'importo effettivamente pagato, alla suddivisione dell'attivo fallimentare.
L'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, così come avrebbe o avrebbe potuto trattenere gli
(eventuali) ricavi conseguiti (o che avrebbe potuto conseguire) nel periodo intercorrente dalla data di acquisto e fino alla data di effetto della revocatoria, deve (anche) tenere a suo carico, sempre per detto periodo, i relativi costi, fra cui vi deve intendersi compresa anche l'Ici. Ergo la società acquirente può vantare un credito e partecipare quale creditore concorsuale – per un valore che equivale al (solo) prezzo di acquisto del bene revocato – all'attivo del fallimento, così come disposto dall'art. 71 della legge Fallimentare.”.
Sul punto anche Tribunale Cassino 15/07/2003: “In tema di revocatoria di atto di acquisto di un immobile,
l'acquirente revocato può insinuare nel passivo del fallimento le spese affrontate per apportare vantaggi al bene (quali quelle relative al pagamento dell'oblazione del condono edilizio) e non anche quelle che non hanno determinato alcun miglioramento (quali quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento di imposte, nella specie l'i.c.i.).”
Nella parte motivazionale la pronuncia in esame precisa: ”In effetti, l'accoglimento dell'azione revocatoria determina soltanto l'inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell'atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l'acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell'atto,
l'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l'ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo. Si tratta inoltre di spese che non hanno apportato alcun tipo di vantaggio o miglioramento del bene assoggettabile all'azione esecutiva collettiva a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare (od ordinaria), di cui la curatela potrebbe avvantaggiarsi in sede di liquidazione.”.
Ritiene questo Giudice di condividere l'impostazione delle due sentenza citate. Difatti l'ICI, oggi IMU, rimane a carico del titolare del diritto di proprietà sul bene che, in ipotesi di revocatoria fallimentare, rimane l'acquirente convenuto in revocatoria non solo nel periodo compreso tra la data del proprio acquisto e la data di efficacia della revocatoria, ma anche per il successivo periodo compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare e il decreto di trasferimento del Giudice Delegato all'esito della vendita in sede fallimentare dell'immobile oggetto di revocatoria.
E tanto perché, come sopra esposto, l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tanto meno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori;
esso comporta, infatti, solo l'inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile alla esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto,
l'acquisto dell'acquirente (Cass. Civ. sez. I 31/08/2005 n. 17590, Giustizia Civile Massimario 2005, 6, 2006,
5, 538, con nota di TRENTINI;
Cass. civ. sez. I 15/09/2004 n. 18573, Giustizia Civile Massimario 2004, 9,
2005, 14/15, 88; Cass. civ. sez. I 21/06/2000 n. 8419, Foro it. 2001, I,1666, con nota di TARZIA, 2001,
II,1234, con nota di RAGO;
Cass. Civ. Sez. I 11 settembre 1997, n. 8962, Giustizia Civile Massimario 1997,
1683; Tribunale Parma 20/04/1995, Foro padano 1995, I, 96, con nota di FRANCHI).
In definitiva, sulla scorta di tali motivazioni, considerato che per effetto dell'utile esperimento di revocatoria immobiliare fallimentare si determina la sola inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della Curatela, senza alcun effetto restitutorio e traslativo in favore della massa;
visto che, pertanto, l'immobile oggetto di revocatoria continua pur sempre a restare in proprietà dell'acquirente, con il solo diritto della Curatela di vendere coattivamente il bene in sede concorsuale, sussistono concordanti elementi per poter concludere che nella fattispecie in esame l'IMU di tale immobile non grava mai sul fallimento, ma resta sempre ad esclusivo ed integrale carico dell'acquirente.
Infine, quanto al difetto di motivazione, l'avviso contiene una motivazione assolutamente comprensibile e completa, indica l'immobile oggetto dell'avviso, i relativi dati catastali, il titolo e il criterio di calcolo degli interessi, con specifica del tasso e del numero di giorni
Da quanto premesso, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, consegue il rigetto del ricorso.
Ricorrono gravi motivi, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Via Annunziata, 138 Pal. Mosti 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201708032 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento in data 16.01.25,
Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento esecutivo Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Benevento n. 201708032 del 11.12.2024, notificato il 04/01/2025, riferita all'anno 2019, per complessivi €1.234,00.
Eccepiva preliminarmente la decadenza e la prescrizione, nel merito il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che l'immobile, fabbricato sito in Benevento alla Indirizzo_1 riportato in catasto al fl. numero_1, a seguito di revocatoria fallimentare era stato acquisito al fallimento di Nominativo_1
, con conseguente sospensione dell'obbligo al pagamento IMU.
Eccepiva, altresì, il difetto di motivaizone anche con riferimento al calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo “– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito)”.
Regolarmente costituito il COMUNE DI BENEVENTO, rilevava l'infondatezza dei motivi d'impugnazione posto che non sussisteva decadenza\prescrizione stante la sospensione CO e il Difensore_1 era legittimato passivo in quanto la revocatoria fallimentare sospendeva gli effetti della vendita nei confronti dei credeitori fallimentari ma titolare del bene rimaneva il Difensore_1.
Concludeva chiedendo “1. voglia rigettare il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento esecutivo n. 201708032 dell'11/12/2024 e notificato il 04/01/2025 emesso dal Comune di
Benevento, relativo all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019; 2. voglia condannare l'istante a rimborsare le spese del presente giudizio, come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. N 546/1992”.
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alla decadenza\prescrizione del diritto del COMUNE a riscuotere l'IMU 2019, deve rilevarsi che la normativa speciale emanata a fronte dell'emergenza sanitaria Covid 19 (l'art. 67 co. 1 del D.
L. n. 18 del 2020 "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori") trova applicazione alla fattispecie.
Trattasi di sospensione che trova logica applicazione non solo alle attività degli Enti Impositori che venivano a scadenza tra il marzo e il maggio 2020, ma a tutte le attività in corso, dovendosi ravvisare nella norma la volontà di escludere detto periodo dal computo di decadenze e prescrizione, per la notoria interruzione di tutte le attività a causa dall'emergenza CO. Sul punto, da ultimo, è intervenuta Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, ordinanza n.960, chiarendo che la normativa sopra citata deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. A tale interpretazione è pervenuta sulla base del dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e dell'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Di conseguenza gli avvisi di accertamento che, quanto alla decadenza, per il 2019, venivano a scadenza il 31.12.2024 potevano essere validamente notificati fino al 27.03.2025. La riferita sospensione, proroga anche i termini di prescrizione civilistici del tributo.
Ne consegue l'infondatezza di tale eccezione, in presenza di un avviso di accertamento notificato il
04/01/2025. Analoghe considerazioni devono farsi per la prescrizione.
Nel merito è pacifico che l'azione revocatoria fallimentare comporta la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori. Ai sensi dell'art.67 Regio decreto del 16/03/1942 - N.
267, laddove il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, vengono revocati.
Nella specie siamo in presenza di un atto di compravendita che, sebbene stipulato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, veniva trascritto dopo la trascrizione della sentenza di fallimento, come risultante dalla sentenza n.116\2001, e, pertanto dichiarato inefficace nei confronti del fallimento.
Ciò premesso, è noto, vedi sul punto Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/05/2010 n. 103 che: “…la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, derivante dall'azione revocatoria (ed in maggior frequenza di quella fallimentare), realizza l'inefficacia dell'atto dispositivo che risulta, pertanto, non opponibile al revocante, ma che ha efficacia verso le parti e gli altri creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'acquisto dell'acquirente, che potrà – a domanda – partecipare come creditore concorsuale, ex art. 71 L.F., per l'importo effettivamente pagato, alla suddivisione dell'attivo fallimentare.
L'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, così come avrebbe o avrebbe potuto trattenere gli
(eventuali) ricavi conseguiti (o che avrebbe potuto conseguire) nel periodo intercorrente dalla data di acquisto e fino alla data di effetto della revocatoria, deve (anche) tenere a suo carico, sempre per detto periodo, i relativi costi, fra cui vi deve intendersi compresa anche l'Ici. Ergo la società acquirente può vantare un credito e partecipare quale creditore concorsuale – per un valore che equivale al (solo) prezzo di acquisto del bene revocato – all'attivo del fallimento, così come disposto dall'art. 71 della legge Fallimentare.”.
Sul punto anche Tribunale Cassino 15/07/2003: “In tema di revocatoria di atto di acquisto di un immobile,
l'acquirente revocato può insinuare nel passivo del fallimento le spese affrontate per apportare vantaggi al bene (quali quelle relative al pagamento dell'oblazione del condono edilizio) e non anche quelle che non hanno determinato alcun miglioramento (quali quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento di imposte, nella specie l'i.c.i.).”
Nella parte motivazionale la pronuncia in esame precisa: ”In effetti, l'accoglimento dell'azione revocatoria determina soltanto l'inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell'atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l'acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell'atto,
l'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l'ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo. Si tratta inoltre di spese che non hanno apportato alcun tipo di vantaggio o miglioramento del bene assoggettabile all'azione esecutiva collettiva a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare (od ordinaria), di cui la curatela potrebbe avvantaggiarsi in sede di liquidazione.”.
Ritiene questo Giudice di condividere l'impostazione delle due sentenza citate. Difatti l'ICI, oggi IMU, rimane a carico del titolare del diritto di proprietà sul bene che, in ipotesi di revocatoria fallimentare, rimane l'acquirente convenuto in revocatoria non solo nel periodo compreso tra la data del proprio acquisto e la data di efficacia della revocatoria, ma anche per il successivo periodo compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare e il decreto di trasferimento del Giudice Delegato all'esito della vendita in sede fallimentare dell'immobile oggetto di revocatoria.
E tanto perché, come sopra esposto, l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tanto meno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori;
esso comporta, infatti, solo l'inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile alla esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto,
l'acquisto dell'acquirente (Cass. Civ. sez. I 31/08/2005 n. 17590, Giustizia Civile Massimario 2005, 6, 2006,
5, 538, con nota di TRENTINI;
Cass. civ. sez. I 15/09/2004 n. 18573, Giustizia Civile Massimario 2004, 9,
2005, 14/15, 88; Cass. civ. sez. I 21/06/2000 n. 8419, Foro it. 2001, I,1666, con nota di TARZIA, 2001,
II,1234, con nota di RAGO;
Cass. Civ. Sez. I 11 settembre 1997, n. 8962, Giustizia Civile Massimario 1997,
1683; Tribunale Parma 20/04/1995, Foro padano 1995, I, 96, con nota di FRANCHI).
In definitiva, sulla scorta di tali motivazioni, considerato che per effetto dell'utile esperimento di revocatoria immobiliare fallimentare si determina la sola inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della Curatela, senza alcun effetto restitutorio e traslativo in favore della massa;
visto che, pertanto, l'immobile oggetto di revocatoria continua pur sempre a restare in proprietà dell'acquirente, con il solo diritto della Curatela di vendere coattivamente il bene in sede concorsuale, sussistono concordanti elementi per poter concludere che nella fattispecie in esame l'IMU di tale immobile non grava mai sul fallimento, ma resta sempre ad esclusivo ed integrale carico dell'acquirente.
Infine, quanto al difetto di motivazione, l'avviso contiene una motivazione assolutamente comprensibile e completa, indica l'immobile oggetto dell'avviso, i relativi dati catastali, il titolo e il criterio di calcolo degli interessi, con specifica del tasso e del numero di giorni
Da quanto premesso, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, consegue il rigetto del ricorso.
Ricorrono gravi motivi, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.