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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1054/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM GI, Presidente
SC NI, LA
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via D. Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Bonifica Consorzio_2 Ionio Reggino - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249015416665000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC DE ha proposto ricorso, nei confronti del Consorzio_1, di ADR e di AD di Reggio Calabria, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto le cartelle n. 09420220017634557000 (contributo consortile 2019), n. 09420220036318863000 (contributo consortile 2020) e n. 09420230013912621000 (imposte indirette 2021), eccependo, in relazione alle prime due cartelle, l'omessa notifica delle cartelle, il difetto di motivazione, il difetto del presupposto impositivo e la compensazione dei crediti, e, con riferimento alla terza cartella, la sospensione della sua efficacia in forza dell'ordinanza n. 2151/2024 emessa da questa Corte nel proc. n. 358/2024 R.G..
Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si sono opposte AD e ADR, mentre il Consorzio è rimasto contumace.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto limitatamente alla cartella n. 09420230013912621000 perché effettivamente oggetto della sospensiva pronunciata da questa Corte con ordinanza n. 2151/2024 nel proc. n. 358/2024 R.G..
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
Le cartelle n. 09420220017634557000 (contributo consortile 2019) e n. 09420220036318863000
(contributo consortile 2020) sono state regolarmente notificata rispettivamente il 18.10.2022 e l'8.4.2023, in entrambi i casi mediate ritiro dell'atto da parte di delegato.
L'intimazione è poi adeguatamente motivata attraverso gli specifici riferimenti alle cartelle presupposte, alle date di notifica, ai tributi, alle annualità di riferimento ed agli importi dovuti.
In mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle, è inammissibile l'eccezione di difetto del presupposto impositivo. Non ricorre nessuna delle eccezionali ipotesi legislative di compensazione di debiti tributari (cfr., da ultimo, in motivazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30433 del 26/11/2024: “la compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd.
Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002 (cfr. Cass. n. 4246 del 2007 e successive conformi Cass. nn. 16463 del 2020,
10207 del 2016, 5131 del 2017, 17001 del 2013)”.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 09420230013912621000. Rigetta nel resto.
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM GI, Presidente
SC NI, LA
GENTILE MARIA TERESA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via D. Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Bonifica Consorzio_2 Ionio Reggino - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249015416665000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC DE ha proposto ricorso, nei confronti del Consorzio_1, di ADR e di AD di Reggio Calabria, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto le cartelle n. 09420220017634557000 (contributo consortile 2019), n. 09420220036318863000 (contributo consortile 2020) e n. 09420230013912621000 (imposte indirette 2021), eccependo, in relazione alle prime due cartelle, l'omessa notifica delle cartelle, il difetto di motivazione, il difetto del presupposto impositivo e la compensazione dei crediti, e, con riferimento alla terza cartella, la sospensione della sua efficacia in forza dell'ordinanza n. 2151/2024 emessa da questa Corte nel proc. n. 358/2024 R.G..
Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si sono opposte AD e ADR, mentre il Consorzio è rimasto contumace.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l'accoglimento dell'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto limitatamente alla cartella n. 09420230013912621000 perché effettivamente oggetto della sospensiva pronunciata da questa Corte con ordinanza n. 2151/2024 nel proc. n. 358/2024 R.G..
Per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
Le cartelle n. 09420220017634557000 (contributo consortile 2019) e n. 09420220036318863000
(contributo consortile 2020) sono state regolarmente notificata rispettivamente il 18.10.2022 e l'8.4.2023, in entrambi i casi mediate ritiro dell'atto da parte di delegato.
L'intimazione è poi adeguatamente motivata attraverso gli specifici riferimenti alle cartelle presupposte, alle date di notifica, ai tributi, alle annualità di riferimento ed agli importi dovuti.
In mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle, è inammissibile l'eccezione di difetto del presupposto impositivo. Non ricorre nessuna delle eccezionali ipotesi legislative di compensazione di debiti tributari (cfr., da ultimo, in motivazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30433 del 26/11/2024: “la compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd.
Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002 (cfr. Cass. n. 4246 del 2007 e successive conformi Cass. nn. 16463 del 2020,
10207 del 2016, 5131 del 2017, 17001 del 2013)”.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n. 09420230013912621000. Rigetta nel resto.
Compensa le spese di giudizio.