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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2280/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13523/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250012506104000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21112/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia Delle Entrate - Riscossione e della Regione Campania, l'intimazione di pagamento n. 100 2025 00125061 04 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della seguente cartella esattoriale per "omesso pagamento tassa automobilistica 2020" ai sensi dell'art. 17 legge
449/97 pari ad € 361,67: Cartella esattoriale n 100 2025 00125061 04 000, pari a complessivi € 361,67, asseritamente notificata in data 07.06.2025, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento. 2) eccezione di prescrizione delle somme intimate;
3) mancato perfezionamento dell'accertamento nei termini di legge.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «- nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 00185061 04 000, per i motivi sopra esposti per intervenuta prescrizione;
- condannare parte resistente alla refusione delle spese vive sostenute per tale giudizio e al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una somma equitativamente stabilita;
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in relazione alle eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici riguardando esclusivamente l'ente impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto.
La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna le intimate, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, liquidandole in euro
200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarata anticipazione.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13523/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250012506104000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21112/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia Delle Entrate - Riscossione e della Regione Campania, l'intimazione di pagamento n. 100 2025 00125061 04 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della seguente cartella esattoriale per "omesso pagamento tassa automobilistica 2020" ai sensi dell'art. 17 legge
449/97 pari ad € 361,67: Cartella esattoriale n 100 2025 00125061 04 000, pari a complessivi € 361,67, asseritamente notificata in data 07.06.2025, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento. 2) eccezione di prescrizione delle somme intimate;
3) mancato perfezionamento dell'accertamento nei termini di legge.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «- nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 00185061 04 000, per i motivi sopra esposti per intervenuta prescrizione;
- condannare parte resistente alla refusione delle spese vive sostenute per tale giudizio e al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una somma equitativamente stabilita;
Con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio in favore del procuratore antistatario. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «• Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in relazione alle eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici riguardando esclusivamente l'ente impositore con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992».
Non si è costituita la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, in ordine alla eccepita prescrizione del diritto, la Corte, premesso
- che, ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte»;
- che a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- che tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- che, ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- che l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, considerato che nella fattispecie la prova di tali interruzioni dei termini non è stata ritualmente e tempestivamente fornita dall'amministrazione resistente, il ricorso deve essere accolto.
La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna le intimate, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, liquidandole in euro
200,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarata anticipazione.