Art. 30.
Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalita' ed i privilegi delle imposte dirette.
Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalita' ed i privilegi delle imposte dirette.