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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 3721/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ARBOSTI MAURO che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Montichiari (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ALBIERO EMANUELA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“I signori e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati insistono Parte_2 Parte_1 affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) la casa famigliare dei Signori e , in locazione, sita in Ghedi (BS), Parte_1 Parte_2
Via Cavour nr. 44, è già stata rilasciata al proprietario nel mese di maggio del 2024 ed i coniugi, che non sono titolari di alcuna proprietà immobiliare, vivono già separatamente.
3) I coniugi si daranno reciproco rispetto e dovranno comunicarsi ogni variazione dei successivi luoghi di residenza.
4) Entrambi i coniugi non possiedono veicoli a parte la sig.ra che è proprietaria di una vecchia Pt_1
Ducati del 2014.
5) L'affido del figlio sarà condiviso con collocamento principale, ai fini anagrafici, presso il Per_1
domicilio della madre, sito in Ghedi (BS), Via Dante n.13;
6) Il padre, in quanto genitore non collocatario, potrà tenere con sé Per_1
- tutti i fine settimana dal sabato dalle 12.10 alla mattina del lunedì successivo e, in detti contesti, lo andrà
a prendere e lo riporterà a scuola;
- il lunedì la madre passerà a prendere alle 13.30 all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino a Per_1
mercoledì alle ore 17.30, riaccompagnandolo dal padre prima di recarsi al lavoro e rimarrà con il medesimo sino al giovedì mattina al rientro da scuola;
- il giovedì la madre passerà a prendere alle 13.30 all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino al Per_1
rientro a scuola del sabato mattina.
7) Nel periodo estivo potrà stare con il padre per giorni 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1
concordare entro il 30 giugno di ciascun anno e, ad anni alterni, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali 3 giorni per ognuno con alternanza Pasqua e Pasquetta, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
8) I genitori concorreranno all'educazione e alla salute di tenendo conto dei suoi bisogni, Per_1
aspirazioni, capacità, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio;
9) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio il sig. provvederà Per_1 Parte_2
a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di Euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese; tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
10) Entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese di natura straordinaria relative al mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, in ottemperanza e nel rispetto al protocollo del Tribunale di Brescia.
2 11) Le giornate inerenti alle terapie del figlio per le quali la sig.ra usufruisce Per_1 Parte_1
dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 saranno gestite dalla medesima anche quando ricadranno nel periodo di pertinenza del padre stante la gestione degli stessi totalmente in capo alla madre.
12) Il corrispettivo degli assegni mensili di accompagnamento e invalidità di accreditati sul conto Per_1
corrente intestato al minore, verrà utilizzato dalla madre per le spese sanitarie, la retta scolastica, la mensa, il materiale educativo, fino alla concorrenza dell'intero; il residuo del predetto importo potrà poi essere utilizzato per spese di abbigliamento, a prescindere che servano durante la permanenza a casa della madre o del padre e il medesimo potrà accedere a detto conto per accrediti e/o la visualizzazione delle spese.
13) L'assegno Unico verrà lasciato integralmente alla sig.ra sino a quando il sig. Parte_1
reperirà un lavoro a seguito del quale verrà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi.” Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CALVISANO (BS) in data 19.7.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CALVISANO al n. 5, parte I, anno 2014con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 23.6.2016. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi, e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 3721/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ARBOSTI MAURO che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Montichiari (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ALBIERO EMANUELA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“I signori e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati insistono Parte_2 Parte_1 affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) la casa famigliare dei Signori e , in locazione, sita in Ghedi (BS), Parte_1 Parte_2
Via Cavour nr. 44, è già stata rilasciata al proprietario nel mese di maggio del 2024 ed i coniugi, che non sono titolari di alcuna proprietà immobiliare, vivono già separatamente.
3) I coniugi si daranno reciproco rispetto e dovranno comunicarsi ogni variazione dei successivi luoghi di residenza.
4) Entrambi i coniugi non possiedono veicoli a parte la sig.ra che è proprietaria di una vecchia Pt_1
Ducati del 2014.
5) L'affido del figlio sarà condiviso con collocamento principale, ai fini anagrafici, presso il Per_1
domicilio della madre, sito in Ghedi (BS), Via Dante n.13;
6) Il padre, in quanto genitore non collocatario, potrà tenere con sé Per_1
- tutti i fine settimana dal sabato dalle 12.10 alla mattina del lunedì successivo e, in detti contesti, lo andrà
a prendere e lo riporterà a scuola;
- il lunedì la madre passerà a prendere alle 13.30 all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino a Per_1
mercoledì alle ore 17.30, riaccompagnandolo dal padre prima di recarsi al lavoro e rimarrà con il medesimo sino al giovedì mattina al rientro da scuola;
- il giovedì la madre passerà a prendere alle 13.30 all'uscita da scuola e lo terrà con sé sino al Per_1
rientro a scuola del sabato mattina.
7) Nel periodo estivo potrà stare con il padre per giorni 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1
concordare entro il 30 giugno di ciascun anno e, ad anni alterni, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali 3 giorni per ognuno con alternanza Pasqua e Pasquetta, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
8) I genitori concorreranno all'educazione e alla salute di tenendo conto dei suoi bisogni, Per_1
aspirazioni, capacità, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio;
9) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio il sig. provvederà Per_1 Parte_2
a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di Euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese; tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
10) Entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese di natura straordinaria relative al mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio, in ottemperanza e nel rispetto al protocollo del Tribunale di Brescia.
2 11) Le giornate inerenti alle terapie del figlio per le quali la sig.ra usufruisce Per_1 Parte_1
dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 saranno gestite dalla medesima anche quando ricadranno nel periodo di pertinenza del padre stante la gestione degli stessi totalmente in capo alla madre.
12) Il corrispettivo degli assegni mensili di accompagnamento e invalidità di accreditati sul conto Per_1
corrente intestato al minore, verrà utilizzato dalla madre per le spese sanitarie, la retta scolastica, la mensa, il materiale educativo, fino alla concorrenza dell'intero; il residuo del predetto importo potrà poi essere utilizzato per spese di abbigliamento, a prescindere che servano durante la permanenza a casa della madre o del padre e il medesimo potrà accedere a detto conto per accrediti e/o la visualizzazione delle spese.
13) L'assegno Unico verrà lasciato integralmente alla sig.ra sino a quando il sig. Parte_1
reperirà un lavoro a seguito del quale verrà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi.” Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CALVISANO (BS) in data 19.7.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CALVISANO al n. 5, parte I, anno 2014con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 23.6.2016. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi, e, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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