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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28929 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
VA 23 (CF: ) rappresentata, assistita e difesa nel C.F._1 presente giudizio, dall'Avv.to Salvatore Caiazzo (CF. ) ed C.F._2 elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma Via Dalmazia 29, il quale chiede di ricevere le notifiche di rito al fax 0664220417
PEC: Email_1 opponente
e
(CF. ), nata il 7 maggio Controparte_1 C.F._3
1974 ad Ortona (CH) residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Roma in Via Tor de' Schiavi n. 102, presso e nello studio dell'Abogado Denis Ferri C.F. - Avvocato stabilito C.F._4 presso il Foro di Roma il quale agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.
96/2001 con l'Avv. Egidio Magno -e dal quale, è CodiceFiscale_5 rappresentata assistita e difesa. Il difensore costituito dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P.R. n. 68/05, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 06.94443449 ovvero presso i propri indirizzi di posta elettronica certificata Email_2
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Email_3 opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 E 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 14.2.2023 la sig.ra CP_1
(CF. ), nata il [...] ad [...]
[...] C.F._3 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Roma in Via Tor de' Schiavi n. 102, presso e nello studio dell'Abogado Denis Ferri C.F. - Avvocato stabilito presso il Foro di Roma il C.F._4 quale agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Egidio Magno C.F. - e dal quale, giusta procura in calce al C.F._6 presente atto, è rappresentata assistita e difesa ha chiesto ed ottenuto, in data 23.3.2023, decreto ingiuntivo avente ad oggetto, a carico di il Parte_1 pagamento di € 8.978,02, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 730,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge. A sostegno della domanda ha esposto e dedotto che:
1. In data 6 febbraio 2018, la sig.ra concedeva alla in locazione Controparte_1 alla sig.ra l'immobile sito a Roma in Via San Romano n. 8, Sc. B, Parte_1 Piano 6, int. 20 (v. doc. all. 1);
2. Il contratto di locazione de quo, prevedeva un canone mensile pari ad € 900,00,
€ 10.800,00 annui (v. doc.ti all.ti 1);
3. In data 20 aprile 2021, conduttore e locatore concordavano di ridurre il canone mensile ad € 700,00 per il periodo compreso tra il 1 aprile 2021 ed il 30 settembre 2021 (v. doc. all. n. 2);
4. Il data 20 giugno 2022, la sig.ra riceveva disdetta dal Controparte_1 contratto da parte della conduttrice operante a far data dal 31 dicembre 2022 (6 mesi dal recesso);
5. La sig.ra si rendeva morosa della complessiva somma di € Parte_1 8.978,02 così imputata:
- Canone di locazione Giugno 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Luglio 2022 pari ad € 900,00;
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- Canone di locazione Agosto 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Settembre 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Ottobre 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Novembre 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Dicembre 2022 pari ad € 900,00;
- Oneri condominiali come da allegato 5 pari ad € 1.126,00 (di cui I, II e III Rata riscaldamento 2022/23 = € 137,00x3 = € 411,00; Conguaglio Riscaldamento 20/21 e 21/22 = € 239,00; I, V e VI Rata Cond. 2022 = € 94,00x3 = € 282,00; Conguaglio Cond. Anno 2019 € 194,00);
- TARI come da allegato 4 pari ad € 1.241,68;
- Utenze come da allegato 6 pari ad € 311,02 (Gas fattura marzo/luglio 2022 € 82,08; Gas fattura luglio/novembre 2022 € 66,06; Energia Elettrica ottobre/novembre 2022 € 162,88);
6. La sig.ra liberava l'immobile sua sponte;
Parte_1
7. Vani risultavano gli inviti bonari al pagamento rivolti alla sig.ra Parte_1 allo stato inadempiente per la complessiva somma di € 8.978,02.
A sostegno del ricorso monitorio ha allegato i seguenti documenti:
1) Contratto d'affitto registrato;
2) Riduzione canone;
3) Risoluzione contratto d'affitto;
4) Debito TARI;
5) Comunicazione amministratore debito Condominio;
6) Bollette insolute.
Avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 5906/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.3.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n.r.g. 8919/2023, ha proposto opposizione la signora con atto di citazione, rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- considerato che l'opposizione è fondata su prova scritta, rigettare una eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
-nel merito revocare il decreto ingiuntivo perché errato, infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
<…La sig.ra ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, Controparte_1 decreto ingiuntivo di pagamento N. RG. 8919/2023 N. 5906/2023 per la somma di
€ 8.978,02 oltre interessi e spese legali, nei confronti della sig.ra Parte_1 asserendo:
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1) di avere concesso in locazione all'opponente, l'immobile sito in Roma, Via S. Romano 8, al canone di € 900,00 mese, € 10.800 annui;
2) il canone veniva ridotto ad € 700,00 mese, fino al settembre 2021;
3) la conduttrice inviava regolare disdetta a giugno 2022;
4) la conduttrice non avrebbe pagato: i canoni da giugno 2002 a dicembre 2022, gli oneri condominiali per € 1.126,00, la TARI per € 1.241,68, le utenze per € 311,02, per un totale di € 8.978,02 la sig.ra avverso il precitato decreto N. RG. 8919/2023 N. Parte_1 5906/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 23/03/2023, propone formale opposizione siccome errato, inammissibile, improponibile, improcedibile e in ogni caso assolutamente ingiusto, infondato per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO preliminarmente alcuna messa in mora è pervenuta alla conduttrice da parte della proprietaria, tanto che l'opponente si è vista notificare il decreto ingiuntivo senza alcun avviso.
In secondo luogo l'immobile concesso in locazione, per la stessa espressa volontà della proprietaria, è stato lasciato dalla conduttrice libero da persone e cose a partire dal mese di novembre 2022 (doc. 1), mentre controparte richiede erratamente, anche i canoni di novembre e dicembre 2022.
Che la conduttrice ha versato i canoni di locazione richiesti nuovamente da controparte, per esempio è stato versato il canone di agosto 2022 in data 24/09/2022 (doc.2).
Che il canone era stato comunque ridotto ad € 700,00 definitivamente, senza alcun termine, come afferma e produce la stessa proprietaria, tanto che tutti i pagamenti di € 700,00 venivano accettati senza riserve da parte della proprietaria stessa (doc. 2).
Che, per l'effetto, il totale dovuto a titolo di canoni non è certamente il risultato della moltiplicazione € 900 x 7 mesi = € 6.300, ma una somma certamente inferiore.
In merito al presunto mancato pagamento delle utenze, come indicate a pagina 2 del ricorso avverso, risulta pagata per esempio la bolletta GAS marzo/luglio 2022 di € 82,08 (doc.3).
Risulta altresì pagata la bolletta di energia elettrica relativa ai mesi settembre/ottobre 2022 per € 71,43 (doc.4).
Pertanto il totale non è certamente quello indicato da controparte, ovvero non è certo pari ad € 311,02.
Ad ogni modo, la sig.ra sta recuperando gli altri pagamenti Parte_1 eseguiti, che saranno depositati con le memorie istruttorie ex art. 171 ter cpc che sin da ora si chiedono.
Che pertanto la somma ingiunta è errata, e tanto è provato per tabulas, dalle ricevute di pagamento qui allegate.
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Che allo stato la presente opposizione si fonda su prova scritta, pertanto, fin da ora ci si oppone alla provvisoria esecuzione del decreto, ove mai richiesta, e si chiede la revoca del decreto ingiuntivo…>>.
Disposto il mutamento del rito, instauratosi il contraddittorio si è costituita la sig.ra per impugnare quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 prodotto, poiché infondato per i seguenti elementi in fatto e diritto:
<<…Nulla quaestio in merito all'assenza di messa in mora dovendosi ritenere la
morosità tale da giustificare la scelta del creditore di ricorrere celermente all'autorità giudiziaria nella speranza di evitare ulteriori dilazioni.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la sig.ra richiedeva il Controparte_1 pagamento di € 8.978,02:
- € 6.300,00 per canoni scaduti dal giugno 2022 al dicembre 2022;
- € 1.126,00 per oneri condominiali;
- € 1.241,68 a titolo di TARI;
- € 311,02 per utenze.
L'opposizione sub iudice, spiegata irritualmente con atto di citazione, appare di natura chiaramente dilatoria poiché aliena al contratto sottoscritto tra le parti ed a quanto appare oggettivamente comprovato dalla documentazione versata in atti dalla scrivente difesa unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. Ma procediamo per gradi.
Per quanto attiene l'asserita non spettanza dei canoni di Novembre e Dicembre 2022 giova precisare, a palesare l'inconsistenza delle eccezioni di parte debitrice, quanto segue.
La sig.ra comunicava la propria volontà di recedere dal contratto Parte_1 in data 20 giugno 2022 sicché la stessa era, ed è, tenuta al pagamento dei canoni dei sei mesi successivi e, quindi, dal canone di luglio 2022 sino al canone di dicembre 2022 incluso. Ciò appare incontrovertibile sia alla luce del contratto sottoscritto tra le parti sia alla luce delle disposizioni codicistiche.
Del tutto ininfluente la circostanza secondo cui l'immobile sarebbe asseritamente stato riconsegnato dalla sig.ra alla sig.ra in data 1 novembre Pt_1 CP_1 2022 poiché l'obbligo del conduttore di versare al locatore l'importo pari a sei canoni mensili (pari al periodo di preavviso), permane anche in presenza del rilascio dell'immobile. Sul punto la giurisprudenza di merito e legittimità appare granitica.
Anche per quanto attiene un asserito minor importo concordato tra le parti a titolo di canone di locazione, le avverse pretese appaiono inconsistenti. In vero, le parti concordavano a titolo di canone di locazione mensile un importo pari ad
€900,00 (v. doc. all. n. 1 fascicolo monitori). Successivamente, attese riferite momentanee difficoltà economiche della sig.ra le parti sottoscrivevano Pt_1 apposita scrittura privata con cui concordavano di ridurre esclusivamente per il periodo compreso tra il 1 aprile 2021 ed il 30 settembre 2021 il canone da € 900,00 ad € 700,00 (all. n. 2 fascicolo monitorio). La scrittura privata de quo, in cui si legge a fugar ogni dubbio “la presente scrittura privata non costituisce novazione contrattuale” appare di univoca interpretazione. La circostanza che dal
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30 settembre 2021 siano seguiti ulteriori pagamenti di € 700,00 è utile esclusivamente ad aggravare la posizione debitoria dell'odierna opponente (per cui, effettuate le opportune verifiche, ci si riserva di agire).
Privo di pregio anche l'asserito (tardivo) pagamento del canone di Agosto 2022 risultando tale pagamento computato dalla locatrice a pagamento di pregressi ed ulteriori debiti che, nel corso dell'atto con cui si oppone il decreto ingiuntivo, vengono pacificamente ammessi ove si sostiene che la sig.ra abbia Pt_1 corrisposto un minor canone anche oltre il periodo intercorrente tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2021.
Sul lamentato omesso pagamento di Tari ed oneri condominiali nulla controdeduce la sig.ra Conseguentemente, tali voci del credito vantato Pt_1 dalla sig.ra , pari ad € 2.367,68 (come da analitico resoconto riportato nel CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo), devono ritenersi non contestate e, quindi, riconosciute dalla debitrice e, gradatamente, dovute.
Per quanto attiene l'omesso pagamento delle utenze energetiche appare ictu oculi come le attestazioni di pagamento depositate in atti dalla debitrice siano riferite a differenti fatture rispetto a quelle di cui la sig.ra ha richiesto ingiunzione CP_1 di pagamento. Anche tale eccezione spiegata da parte opposta si palesa manifestatamente infondata.
Da quanto sin qui dedotto e prodotto, appare di lapalissiana evidenza come l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra oltre a Pt_1 riconoscere e/o non contestare il credito vantato dall'opposta, se non in tutto almeno in parte, sia priva di pregio e manifestatamente dilatoria.
Tutto ciò considerato, la sig.ra ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni: <<…IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 5906/2023 - RGN 8919/2023 emesso dal Tribunale di Roma sussistendo espressa ricognizione del debito, risultando non coerentemente contestato l'an ed il quantum del credito per cui, di contro, sussiste fumus boni iuris e periculum in mora e dovendosi, inoltre, rilevare come l'avversa opposizione non risulti fondata su prova scritta ovvero su motivazioni in fatto e diritto che rendono anche solo ipotizzabile la possibilità di accogliere in tutto ovvero in parte il ricorso spiegato.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda di parte opponente poiché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi su esposti e, conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5906/2023 - RGN 8919/2023 emesso dal Tribunale di Roma e condannare l'opponente al pagamento delle spese di giustizia ed onorari ed accessori come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i su esposti motivi rigettare le domande tutte di parte opponente così come formulate poiché non provate ed infondate in fatto e diritto per tutti i motivi su esposti e, conseguentemente, condannare l'opponente a corrispondere alla sig.ra quanto dovuto in virtù dei crediti azionati nella misura di Controparte_1
€ 8.978,02, ovvero nella maggior o minor somma che verrà riconosciuta di
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giustizia all'esito del giudizio, oltre al pagamento delle spese di giustizia ed onorari ed accessori come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario…>>
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
III. In via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla scorta della prova scritta del credito azionato in giudizio (contratto d'affitto registrato;
riduzione canone;
risoluzione contratto d'affitto; debito tari;
comunicazione amministratore debito condominio;
bollette insolute).
Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione depositata in data 6.6.2023. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93 nonché ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
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Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione ed al suo effettivo godimento che non è contestato. Ciò posto, nella fattispecie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio, risulta quale locatore dell'immobile sito a Controparte_1 Roma alla Via San Romano n. 8, Sc. B, Piano 6, int. 20 (v. doc. all. 1), concesso in locazione a con contratto sottoscritto in data 6.2.2018 e registrato Parte_1 presso l'Agenzia dell'Entrate di Roma in data 10.2.20218. La scrittura di riduzione del canone riguarda soltanto le pigioni che vanno da aprile 2021 a settembre 2021, mentre nel fascicolo monitorio è stato richiesto l'esatto adempimento dei canoni di giugno 2022, di luglio 2022, di agosto 2022, di settembre 2022, di ottobre, di novembre e di dicembre 2022. In atti è stato dimostrato, esclusivamente il versamento del canone di agosto 2022. Sono pertanto dovuti euro 5.400,00 a titolo di canone, oltre interessi. Quanto agli oneri, nel caso in oggetto, le parti hanno pattuito in contratto, all'art. 6 che: “
”.
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Ora in tema di locazione di immobili urbani incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c. c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'avere indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9, l. n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (cfr. Cass. Civ. 01/12/1987, n. 8938; Cass. Civ. n. 5485 del 1998, Cass. Civ. 1/04/2004 n. 6403) ed il versamento effettivo degli oneri. Può, infatti, ritenersi orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 l. 27 luglio 1978 n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli art. 210 ss. c.p.c. (v. Cass. Civ., Sez. III, 29/3/2004, n.6202). La questione da risolvere è quale sia il contenuto dell'onere probatorio gravante sul locatore che esiga il pagamento degli oneri condominiali. Invero è costante il principio (v. Cass. Civ. 1/12/1987, n 8938) che, in caso di contestazione, il locatore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e che, a tal fine, non basta che dimostri di avere inviato la richiesta prevista dall'art. 9 L. 392/1978. Si tratta, dunque, di verificare se sia sufficiente che il locatore produca il rendiconto approvato dal o se debba altresì corredarlo dei documenti CP_2 giustificativi. Con riferimento ai rapporti condominiali la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto (cfr. Cass. Civ. 23/07/1988, n 4751; Cass. Civ. 23/05/1981, n 3402) che, una volta approvato il rendiconto, l'amministratore possa ottenere il rimborso delle spese senza essere tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo i medesimi essere controllati prima dell'approvazione. Non diversa soluzione va data per quanto concerne i rapporti tra locatore e conduttore, disciplinati dalla legge 392/1978 senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici (cfr. Cass. Civ. 03/02/1994, n 1104; Cass. Civ. 14/07/1988, n 4606), in considerazione del fatto che i documenti giustificativi si trovano nella disponibilità dell'amministratore e non del locatore e che, inoltre, non è configurabile un onere del locatore di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni del conduttore, tanto più che l'art. 9, comma 3, L. 392/1976 garantisce a quest'ultimo il diritto di prenderne visione, ovviamente presso l'amministratore, che li custodisce. Può, dunque, affermarsi che il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, soddisfa il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti dell'amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli artt. 210 e ss c.p.c. (v. Cass. Civ. 28/09/2010, n.20348; Cass. Civ. 04/06/1998, n. 5485 e v. di recente Cass. Civ. n. 29329 del 2019). La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione del comma 3 dell'art. 9 della I. 27 luglio 1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive
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altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (v. Cass. Civ., 24/11/1994, n. 9980; Cass. Civ. 24/01/1996, n. 540; v. Tribunale Roma, sez. VI, 17/02/2009, n. 2684, secondo cui in tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo ad immobile inserito in un edificio condominiale, non può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal locatore in relazione al mancato pagamento degli oneri accessori laddove la prova del fatto costitutivo di tale pretesa non sia raggiunta per non avere l'intimante prodotto in giudizio i verbali assembleari approvativi dei bilanci consuntivi e preventivi e i relativi piani di riparto).
Il conduttore che abbia ricevuto la richiesta di pagamento degli oneri condominiali è tenuto, dunque, ad attivarsi entro lo spatium deliberandi che la legge gli concede, sollecitando l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e pretendendo di prendere visione dei documenti giustificativi. Nella fattispecie ricorre soltanto la pretesa indirizzata dall'amministratore al proprietario che non rileva a fondare l'istanza di rimborso. Nella letteratura e nella giurisprudenza maggioritaria continua a ritenersi che, com'era previsto in precedenza, il diritto del locatore sia al “Rimborso” e che, pertanto, egli rimanga obbligato in via esclusiva (e non solidale) con il conduttore nei confronti del fornitore dei servizi. Ne deriva che l'amministratore condominiale non può rivolgersi direttamente al conduttore per il pagamento degli oneri accessori (v. Cass. Civ. n. 246/1994, Cass. Civ. n. 4606/1988, in ipotesi di spese di riscaldamento, secondo cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., l'amministratore del condominio di edifici ha diritto di riscuotere i contributi e le spese di manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, senza possibilità quindi di un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari). Orbene la parte opposta non ha dimostrato che quale proprietario locatore abbia effettivamente versato quanto richiesto direttamente all'Amministratore di Condominio come da allegato 5 pari ad € 1.126,00 (di cui I, II e III Rata riscaldamento 2022/23 = € 137,00x3 = € 411,00; Conguaglio Riscaldamento 20/21 e 21/22 = € 239,00; I, V e VI Rata Cond. 2022 = € 94,00x3 = € 282,00; Conguaglio Cond. Anno 2019 € 194,00). Ne consegue che la parte attrice non ha dimostrato i fatti costitutivi del diritto al rimborso a titolo di oneri condominiali.
In mancanza di allegazione e di prova della pedissequa corresponsione al non può fondare il diritto al “rimborso”. CP_2
In ordine all'importo di € 311,02 per spese utenze, è stata corrisposta la minore somma di euro 82,08, dunque residua quelle di euro 162,88 nonché quale
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quota parte tari il minor importo di euro 127,32 in data successiva al deposito del ricorso in opposizione (depositato in data 6.3.2023)
Ne consegue che la parte attrice non ha dimostrato integralmente i fatti costitutivi del diritto certo, liquido ed esigibile al rimborso dal che l'accoglimento dell'opposizione con integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nondimeno, non avendo l'opponente dimostrato il completo e definitivo adempimento ovvero l'estinzione satisfattiva ovvero non satisfattiva dell'obbligazione alla corresponsione delle pigioni, la stessa va condannata al pagamento della minore somma ritenuta come dovuta.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
V. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n. 14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi., Sez. I, 03/09/2009, N. 19120).
La parziale soccombenza reciproca e le ragioni della decisione giustificano la compensazione della metà delle spese e delle competenze di lite.
Nel resto, il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum).
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 11 12
33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto di pagamento n. 5906/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.3.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n.r.g. 8919/2023;
- accoglie, in parte, la domanda della parte opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al versamento in favore della prima: 1) dell'importo di euro 5.400,00 oltre i.v.a., a titolo di canoni, per i mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo;
2) dell'importo di euro 127,32 a titolo Tari, oltre interessi dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) di euro 66,06+euro 162,08 a titolo di esborsi per utenze, oltre interessi dalla costituzione in mora al soddisfo;
- rigetta, nel resto, la domanda attorea;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese processuali che, compensate della metà, liquida nella restante parte in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge.
ROMA lì, all'esito dell'udienza del 29.1.2025, in data 27/02/2025
IL GIUDICE UNICO dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28929 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
VA 23 (CF: ) rappresentata, assistita e difesa nel C.F._1 presente giudizio, dall'Avv.to Salvatore Caiazzo (CF. ) ed C.F._2 elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma Via Dalmazia 29, il quale chiede di ricevere le notifiche di rito al fax 0664220417
PEC: Email_1 opponente
e
(CF. ), nata il 7 maggio Controparte_1 C.F._3
1974 ad Ortona (CH) residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Roma in Via Tor de' Schiavi n. 102, presso e nello studio dell'Abogado Denis Ferri C.F. - Avvocato stabilito C.F._4 presso il Foro di Roma il quale agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.
96/2001 con l'Avv. Egidio Magno -e dal quale, è CodiceFiscale_5 rappresentata assistita e difesa. Il difensore costituito dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.P.R. n. 68/05, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di fax 06.94443449 ovvero presso i propri indirizzi di posta elettronica certificata Email_2
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Email_3 opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 E 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 14.2.2023 la sig.ra CP_1
(CF. ), nata il [...] ad [...]
[...] C.F._3 residente a [...] ed elettivamente domiciliata a Roma in Via Tor de' Schiavi n. 102, presso e nello studio dell'Abogado Denis Ferri C.F. - Avvocato stabilito presso il Foro di Roma il C.F._4 quale agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Egidio Magno C.F. - e dal quale, giusta procura in calce al C.F._6 presente atto, è rappresentata assistita e difesa ha chiesto ed ottenuto, in data 23.3.2023, decreto ingiuntivo avente ad oggetto, a carico di il Parte_1 pagamento di € 8.978,02, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 730,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge. A sostegno della domanda ha esposto e dedotto che:
1. In data 6 febbraio 2018, la sig.ra concedeva alla in locazione Controparte_1 alla sig.ra l'immobile sito a Roma in Via San Romano n. 8, Sc. B, Parte_1 Piano 6, int. 20 (v. doc. all. 1);
2. Il contratto di locazione de quo, prevedeva un canone mensile pari ad € 900,00,
€ 10.800,00 annui (v. doc.ti all.ti 1);
3. In data 20 aprile 2021, conduttore e locatore concordavano di ridurre il canone mensile ad € 700,00 per il periodo compreso tra il 1 aprile 2021 ed il 30 settembre 2021 (v. doc. all. n. 2);
4. Il data 20 giugno 2022, la sig.ra riceveva disdetta dal Controparte_1 contratto da parte della conduttrice operante a far data dal 31 dicembre 2022 (6 mesi dal recesso);
5. La sig.ra si rendeva morosa della complessiva somma di € Parte_1 8.978,02 così imputata:
- Canone di locazione Giugno 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Luglio 2022 pari ad € 900,00;
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- Canone di locazione Agosto 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Settembre 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Ottobre 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Novembre 2022 pari ad € 900,00;
- Canone di locazione Dicembre 2022 pari ad € 900,00;
- Oneri condominiali come da allegato 5 pari ad € 1.126,00 (di cui I, II e III Rata riscaldamento 2022/23 = € 137,00x3 = € 411,00; Conguaglio Riscaldamento 20/21 e 21/22 = € 239,00; I, V e VI Rata Cond. 2022 = € 94,00x3 = € 282,00; Conguaglio Cond. Anno 2019 € 194,00);
- TARI come da allegato 4 pari ad € 1.241,68;
- Utenze come da allegato 6 pari ad € 311,02 (Gas fattura marzo/luglio 2022 € 82,08; Gas fattura luglio/novembre 2022 € 66,06; Energia Elettrica ottobre/novembre 2022 € 162,88);
6. La sig.ra liberava l'immobile sua sponte;
Parte_1
7. Vani risultavano gli inviti bonari al pagamento rivolti alla sig.ra Parte_1 allo stato inadempiente per la complessiva somma di € 8.978,02.
A sostegno del ricorso monitorio ha allegato i seguenti documenti:
1) Contratto d'affitto registrato;
2) Riduzione canone;
3) Risoluzione contratto d'affitto;
4) Debito TARI;
5) Comunicazione amministratore debito Condominio;
6) Bollette insolute.
Avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 5906/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.3.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n.r.g. 8919/2023, ha proposto opposizione la signora con atto di citazione, rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- considerato che l'opposizione è fondata su prova scritta, rigettare una eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
-nel merito revocare il decreto ingiuntivo perché errato, infondato in fatto e diritto;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
<…La sig.ra ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma, Controparte_1 decreto ingiuntivo di pagamento N. RG. 8919/2023 N. 5906/2023 per la somma di
€ 8.978,02 oltre interessi e spese legali, nei confronti della sig.ra Parte_1 asserendo:
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1) di avere concesso in locazione all'opponente, l'immobile sito in Roma, Via S. Romano 8, al canone di € 900,00 mese, € 10.800 annui;
2) il canone veniva ridotto ad € 700,00 mese, fino al settembre 2021;
3) la conduttrice inviava regolare disdetta a giugno 2022;
4) la conduttrice non avrebbe pagato: i canoni da giugno 2002 a dicembre 2022, gli oneri condominiali per € 1.126,00, la TARI per € 1.241,68, le utenze per € 311,02, per un totale di € 8.978,02 la sig.ra avverso il precitato decreto N. RG. 8919/2023 N. Parte_1 5906/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 23/03/2023, propone formale opposizione siccome errato, inammissibile, improponibile, improcedibile e in ogni caso assolutamente ingiusto, infondato per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO preliminarmente alcuna messa in mora è pervenuta alla conduttrice da parte della proprietaria, tanto che l'opponente si è vista notificare il decreto ingiuntivo senza alcun avviso.
In secondo luogo l'immobile concesso in locazione, per la stessa espressa volontà della proprietaria, è stato lasciato dalla conduttrice libero da persone e cose a partire dal mese di novembre 2022 (doc. 1), mentre controparte richiede erratamente, anche i canoni di novembre e dicembre 2022.
Che la conduttrice ha versato i canoni di locazione richiesti nuovamente da controparte, per esempio è stato versato il canone di agosto 2022 in data 24/09/2022 (doc.2).
Che il canone era stato comunque ridotto ad € 700,00 definitivamente, senza alcun termine, come afferma e produce la stessa proprietaria, tanto che tutti i pagamenti di € 700,00 venivano accettati senza riserve da parte della proprietaria stessa (doc. 2).
Che, per l'effetto, il totale dovuto a titolo di canoni non è certamente il risultato della moltiplicazione € 900 x 7 mesi = € 6.300, ma una somma certamente inferiore.
In merito al presunto mancato pagamento delle utenze, come indicate a pagina 2 del ricorso avverso, risulta pagata per esempio la bolletta GAS marzo/luglio 2022 di € 82,08 (doc.3).
Risulta altresì pagata la bolletta di energia elettrica relativa ai mesi settembre/ottobre 2022 per € 71,43 (doc.4).
Pertanto il totale non è certamente quello indicato da controparte, ovvero non è certo pari ad € 311,02.
Ad ogni modo, la sig.ra sta recuperando gli altri pagamenti Parte_1 eseguiti, che saranno depositati con le memorie istruttorie ex art. 171 ter cpc che sin da ora si chiedono.
Che pertanto la somma ingiunta è errata, e tanto è provato per tabulas, dalle ricevute di pagamento qui allegate.
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Che allo stato la presente opposizione si fonda su prova scritta, pertanto, fin da ora ci si oppone alla provvisoria esecuzione del decreto, ove mai richiesta, e si chiede la revoca del decreto ingiuntivo…>>.
Disposto il mutamento del rito, instauratosi il contraddittorio si è costituita la sig.ra per impugnare quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 prodotto, poiché infondato per i seguenti elementi in fatto e diritto:
<<…Nulla quaestio in merito all'assenza di messa in mora dovendosi ritenere la
morosità tale da giustificare la scelta del creditore di ricorrere celermente all'autorità giudiziaria nella speranza di evitare ulteriori dilazioni.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la sig.ra richiedeva il Controparte_1 pagamento di € 8.978,02:
- € 6.300,00 per canoni scaduti dal giugno 2022 al dicembre 2022;
- € 1.126,00 per oneri condominiali;
- € 1.241,68 a titolo di TARI;
- € 311,02 per utenze.
L'opposizione sub iudice, spiegata irritualmente con atto di citazione, appare di natura chiaramente dilatoria poiché aliena al contratto sottoscritto tra le parti ed a quanto appare oggettivamente comprovato dalla documentazione versata in atti dalla scrivente difesa unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. Ma procediamo per gradi.
Per quanto attiene l'asserita non spettanza dei canoni di Novembre e Dicembre 2022 giova precisare, a palesare l'inconsistenza delle eccezioni di parte debitrice, quanto segue.
La sig.ra comunicava la propria volontà di recedere dal contratto Parte_1 in data 20 giugno 2022 sicché la stessa era, ed è, tenuta al pagamento dei canoni dei sei mesi successivi e, quindi, dal canone di luglio 2022 sino al canone di dicembre 2022 incluso. Ciò appare incontrovertibile sia alla luce del contratto sottoscritto tra le parti sia alla luce delle disposizioni codicistiche.
Del tutto ininfluente la circostanza secondo cui l'immobile sarebbe asseritamente stato riconsegnato dalla sig.ra alla sig.ra in data 1 novembre Pt_1 CP_1 2022 poiché l'obbligo del conduttore di versare al locatore l'importo pari a sei canoni mensili (pari al periodo di preavviso), permane anche in presenza del rilascio dell'immobile. Sul punto la giurisprudenza di merito e legittimità appare granitica.
Anche per quanto attiene un asserito minor importo concordato tra le parti a titolo di canone di locazione, le avverse pretese appaiono inconsistenti. In vero, le parti concordavano a titolo di canone di locazione mensile un importo pari ad
€900,00 (v. doc. all. n. 1 fascicolo monitori). Successivamente, attese riferite momentanee difficoltà economiche della sig.ra le parti sottoscrivevano Pt_1 apposita scrittura privata con cui concordavano di ridurre esclusivamente per il periodo compreso tra il 1 aprile 2021 ed il 30 settembre 2021 il canone da € 900,00 ad € 700,00 (all. n. 2 fascicolo monitorio). La scrittura privata de quo, in cui si legge a fugar ogni dubbio “la presente scrittura privata non costituisce novazione contrattuale” appare di univoca interpretazione. La circostanza che dal
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30 settembre 2021 siano seguiti ulteriori pagamenti di € 700,00 è utile esclusivamente ad aggravare la posizione debitoria dell'odierna opponente (per cui, effettuate le opportune verifiche, ci si riserva di agire).
Privo di pregio anche l'asserito (tardivo) pagamento del canone di Agosto 2022 risultando tale pagamento computato dalla locatrice a pagamento di pregressi ed ulteriori debiti che, nel corso dell'atto con cui si oppone il decreto ingiuntivo, vengono pacificamente ammessi ove si sostiene che la sig.ra abbia Pt_1 corrisposto un minor canone anche oltre il periodo intercorrente tra il 1° aprile ed il 30 settembre 2021.
Sul lamentato omesso pagamento di Tari ed oneri condominiali nulla controdeduce la sig.ra Conseguentemente, tali voci del credito vantato Pt_1 dalla sig.ra , pari ad € 2.367,68 (come da analitico resoconto riportato nel CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo), devono ritenersi non contestate e, quindi, riconosciute dalla debitrice e, gradatamente, dovute.
Per quanto attiene l'omesso pagamento delle utenze energetiche appare ictu oculi come le attestazioni di pagamento depositate in atti dalla debitrice siano riferite a differenti fatture rispetto a quelle di cui la sig.ra ha richiesto ingiunzione CP_1 di pagamento. Anche tale eccezione spiegata da parte opposta si palesa manifestatamente infondata.
Da quanto sin qui dedotto e prodotto, appare di lapalissiana evidenza come l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra oltre a Pt_1 riconoscere e/o non contestare il credito vantato dall'opposta, se non in tutto almeno in parte, sia priva di pregio e manifestatamente dilatoria.
Tutto ciò considerato, la sig.ra ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni: <<…IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 5906/2023 - RGN 8919/2023 emesso dal Tribunale di Roma sussistendo espressa ricognizione del debito, risultando non coerentemente contestato l'an ed il quantum del credito per cui, di contro, sussiste fumus boni iuris e periculum in mora e dovendosi, inoltre, rilevare come l'avversa opposizione non risulti fondata su prova scritta ovvero su motivazioni in fatto e diritto che rendono anche solo ipotizzabile la possibilità di accogliere in tutto ovvero in parte il ricorso spiegato.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda di parte opponente poiché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi su esposti e, conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 5906/2023 - RGN 8919/2023 emesso dal Tribunale di Roma e condannare l'opponente al pagamento delle spese di giustizia ed onorari ed accessori come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario;
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i su esposti motivi rigettare le domande tutte di parte opponente così come formulate poiché non provate ed infondate in fatto e diritto per tutti i motivi su esposti e, conseguentemente, condannare l'opponente a corrispondere alla sig.ra quanto dovuto in virtù dei crediti azionati nella misura di Controparte_1
€ 8.978,02, ovvero nella maggior o minor somma che verrà riconosciuta di
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giustizia all'esito del giudizio, oltre al pagamento delle spese di giustizia ed onorari ed accessori come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che si dichiara antistatario…>>
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
III. In via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla scorta della prova scritta del credito azionato in giudizio (contratto d'affitto registrato;
riduzione canone;
risoluzione contratto d'affitto; debito tari;
comunicazione amministratore debito condominio;
bollette insolute).
Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione depositata in data 6.6.2023. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93 nonché ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
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Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione ed al suo effettivo godimento che non è contestato. Ciò posto, nella fattispecie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio, risulta quale locatore dell'immobile sito a Controparte_1 Roma alla Via San Romano n. 8, Sc. B, Piano 6, int. 20 (v. doc. all. 1), concesso in locazione a con contratto sottoscritto in data 6.2.2018 e registrato Parte_1 presso l'Agenzia dell'Entrate di Roma in data 10.2.20218. La scrittura di riduzione del canone riguarda soltanto le pigioni che vanno da aprile 2021 a settembre 2021, mentre nel fascicolo monitorio è stato richiesto l'esatto adempimento dei canoni di giugno 2022, di luglio 2022, di agosto 2022, di settembre 2022, di ottobre, di novembre e di dicembre 2022. In atti è stato dimostrato, esclusivamente il versamento del canone di agosto 2022. Sono pertanto dovuti euro 5.400,00 a titolo di canone, oltre interessi. Quanto agli oneri, nel caso in oggetto, le parti hanno pattuito in contratto, all'art. 6 che: “
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Ora in tema di locazione di immobili urbani incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 c. c., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'avere indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9, l. n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare ed i criteri di ripartizione del rimborso richiesto (cfr. Cass. Civ. 01/12/1987, n. 8938; Cass. Civ. n. 5485 del 1998, Cass. Civ. 1/04/2004 n. 6403) ed il versamento effettivo degli oneri. Può, infatti, ritenersi orientamento pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il locatore che convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 l. 27 luglio 1978 n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli art. 210 ss. c.p.c. (v. Cass. Civ., Sez. III, 29/3/2004, n.6202). La questione da risolvere è quale sia il contenuto dell'onere probatorio gravante sul locatore che esiga il pagamento degli oneri condominiali. Invero è costante il principio (v. Cass. Civ. 1/12/1987, n 8938) che, in caso di contestazione, il locatore ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e che, a tal fine, non basta che dimostri di avere inviato la richiesta prevista dall'art. 9 L. 392/1978. Si tratta, dunque, di verificare se sia sufficiente che il locatore produca il rendiconto approvato dal o se debba altresì corredarlo dei documenti CP_2 giustificativi. Con riferimento ai rapporti condominiali la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto (cfr. Cass. Civ. 23/07/1988, n 4751; Cass. Civ. 23/05/1981, n 3402) che, una volta approvato il rendiconto, l'amministratore possa ottenere il rimborso delle spese senza essere tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo i medesimi essere controllati prima dell'approvazione. Non diversa soluzione va data per quanto concerne i rapporti tra locatore e conduttore, disciplinati dalla legge 392/1978 senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici (cfr. Cass. Civ. 03/02/1994, n 1104; Cass. Civ. 14/07/1988, n 4606), in considerazione del fatto che i documenti giustificativi si trovano nella disponibilità dell'amministratore e non del locatore e che, inoltre, non è configurabile un onere del locatore di premunirsi dei documenti in previsione di possibili contestazioni del conduttore, tanto più che l'art. 9, comma 3, L. 392/1976 garantisce a quest'ultimo il diritto di prenderne visione, ovviamente presso l'amministratore, che li custodisce. Può, dunque, affermarsi che il locatore, il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali, soddisfa il proprio onere probatorio, producendo i rendiconti dell'amministratore, approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore muovere specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli artt. 210 e ss c.p.c. (v. Cass. Civ. 28/09/2010, n.20348; Cass. Civ. 04/06/1998, n. 5485 e v. di recente Cass. Civ. n. 29329 del 2019). La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione del comma 3 dell'art. 9 della I. 27 luglio 1978 n. 392, che impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrive
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altresì l'arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (v. Cass. Civ., 24/11/1994, n. 9980; Cass. Civ. 24/01/1996, n. 540; v. Tribunale Roma, sez. VI, 17/02/2009, n. 2684, secondo cui in tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo ad immobile inserito in un edificio condominiale, non può essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dal locatore in relazione al mancato pagamento degli oneri accessori laddove la prova del fatto costitutivo di tale pretesa non sia raggiunta per non avere l'intimante prodotto in giudizio i verbali assembleari approvativi dei bilanci consuntivi e preventivi e i relativi piani di riparto).
Il conduttore che abbia ricevuto la richiesta di pagamento degli oneri condominiali è tenuto, dunque, ad attivarsi entro lo spatium deliberandi che la legge gli concede, sollecitando l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e pretendendo di prendere visione dei documenti giustificativi. Nella fattispecie ricorre soltanto la pretesa indirizzata dall'amministratore al proprietario che non rileva a fondare l'istanza di rimborso. Nella letteratura e nella giurisprudenza maggioritaria continua a ritenersi che, com'era previsto in precedenza, il diritto del locatore sia al “Rimborso” e che, pertanto, egli rimanga obbligato in via esclusiva (e non solidale) con il conduttore nei confronti del fornitore dei servizi. Ne deriva che l'amministratore condominiale non può rivolgersi direttamente al conduttore per il pagamento degli oneri accessori (v. Cass. Civ. n. 246/1994, Cass. Civ. n. 4606/1988, in ipotesi di spese di riscaldamento, secondo cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., l'amministratore del condominio di edifici ha diritto di riscuotere i contributi e le spese di manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, senza possibilità quindi di un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari). Orbene la parte opposta non ha dimostrato che quale proprietario locatore abbia effettivamente versato quanto richiesto direttamente all'Amministratore di Condominio come da allegato 5 pari ad € 1.126,00 (di cui I, II e III Rata riscaldamento 2022/23 = € 137,00x3 = € 411,00; Conguaglio Riscaldamento 20/21 e 21/22 = € 239,00; I, V e VI Rata Cond. 2022 = € 94,00x3 = € 282,00; Conguaglio Cond. Anno 2019 € 194,00). Ne consegue che la parte attrice non ha dimostrato i fatti costitutivi del diritto al rimborso a titolo di oneri condominiali.
In mancanza di allegazione e di prova della pedissequa corresponsione al non può fondare il diritto al “rimborso”. CP_2
In ordine all'importo di € 311,02 per spese utenze, è stata corrisposta la minore somma di euro 82,08, dunque residua quelle di euro 162,88 nonché quale
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quota parte tari il minor importo di euro 127,32 in data successiva al deposito del ricorso in opposizione (depositato in data 6.3.2023)
Ne consegue che la parte attrice non ha dimostrato integralmente i fatti costitutivi del diritto certo, liquido ed esigibile al rimborso dal che l'accoglimento dell'opposizione con integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nondimeno, non avendo l'opponente dimostrato il completo e definitivo adempimento ovvero l'estinzione satisfattiva ovvero non satisfattiva dell'obbligazione alla corresponsione delle pigioni, la stessa va condannata al pagamento della minore somma ritenuta come dovuta.
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).
V. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n. 14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi., Sez. I, 03/09/2009, N. 19120).
La parziale soccombenza reciproca e le ragioni della decisione giustificano la compensazione della metà delle spese e delle competenze di lite.
Nel resto, il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum).
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 11 12
33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto di pagamento n. 5906/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.3.2023 nel procedimento iscritto al ruolo n.r.g. 8919/2023;
- accoglie, in parte, la domanda della parte opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al versamento in favore della prima: 1) dell'importo di euro 5.400,00 oltre i.v.a., a titolo di canoni, per i mesi di giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo;
2) dell'importo di euro 127,32 a titolo Tari, oltre interessi dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) di euro 66,06+euro 162,08 a titolo di esborsi per utenze, oltre interessi dalla costituzione in mora al soddisfo;
- rigetta, nel resto, la domanda attorea;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese processuali che, compensate della metà, liquida nella restante parte in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge.
ROMA lì, all'esito dell'udienza del 29.1.2025, in data 27/02/2025
IL GIUDICE UNICO dott.ssa Maria Flora Febbraro
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