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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2019
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2020
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2021
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2022
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.07.25, Ricorrente_1, nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, presso il cui studio sito in Atella, alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata proponeva impugnativa avverso l'Atto di rettifica del 21.05.25 (Codice – 7927), relativo agli anni di imposta dal 2019 al 2023, emesso dalla società C&C Srl in data 21.05.25 e notificato alla contribuente in pari data.
L'atto impositivo era motivato dal presunto omesso versamento dell'Imposta Municipale propria (IMU) per un importo complessivo di €.650,00, comprensivo di interessi, sanzioni ed oneri accessori. Parte ricorrente è proprietaria di un fabbricato ubicato nel Comune di Atella in Indirizzo_3, n,33, riportato in Catasto fabbricati al fl.24, p.lla 306, sub.0001; Sub. 0002, Cat. A04 e Sub. 0003, Cat. C03. Tale fabbricato è costituito da tre unità immobiliari attigue, con accessi comunicanti interni, utilizzate continuativamente e stabilmente come un'unica abitazione principale dal proprio nucleo familiare. Le tre unità immobiliari sopra descritte, pur facendo parte di un'unica particella (n.306), tuttavia, risultano distinte catastalmente dai sub.1, sub.2 e sub.3, ma costituiscono un'unità unità abitativa adibita a residenza anagrafica e dimora abituale della sig.ra Ricorrente_1 (odierna ricorrente). Premesso che, in data 04.05.25, la ricorrente riceveva avviso di accertamento IMU n.063/177/2025, per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023, relativo al fabbricato sito in
Atella alla Indirizzo_1 riportato in catasto al fl.24, p.lla 306 catasto fabbricati ed avente i seguenti subalterni: Sub.001, Cat.A04 (in Vico Lamarmora,12): Sub.0002 Cat.A04 (in Indirizzo_4) e Sub. 0003, Cat. C03 (in Indirizzo_5), per omesso versamento dell'IMU per le annualità dal 2019 al 2023. A seguito di richiesta di annullamento del 21.05.25, la resistente concessionaria procedeva all'emissione di atto di rettifica, in data 21.05.25, di cui oggi è causa. In data 10.06.25, la Sig.ra Ricorrente_1, notificava alla C&C s.r.l., l'istanza di autotutela obbligatoria, ai sensi dell'art.10-quater della L.212/2000, introdotto dal d. lgs. n.219/2023, chiedendo l'annullamento dell'atto di rettifica del 21.05.25, in virtù dell'errore sul presupposto dell'imposta e sulla natura di abitazione principale esente dell'immobile di cui al fl 24, p.lla 306, Sub. 0003, avendo anch'esso i requisiti individuati dall'art.4, co.2, lett.g) del Regolamento comunale IMU (delibera C.
C.n.10/2020) del Comune di Atella. Detta istanza non veniva accolta dalla resistente, ritenendo non prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'immobile identificato al fl 24, p.lla 306, Sub.
3. Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del Regolamento IMU del Comune di Atella. Il Regolamento Comunale IMU del Comune di
Atella, in vigore al momento dell'emissione dell'atto di rettifica impugnato, prevede all'art.2 che “1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, 2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”, mentre il successivo art.4, co.2, lett.g), statuisce che “2. Sono altresì considerate abitazioni principali: g) più unità immobiliari con distinti riferimenti catastali ma che di fatto costituiscono un'unica abitazione principale”. Pertanto, il predetto Regolamento prevede che l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale anche nel caso in cui essa sia costituita da due o più unità immobiliari, purché entrambe le unità anche se identificate con distinti riferimenti catastali (come nel caso di specie), siano adibite di fatto a residenza principale del proprietario. Di contro, la pretesa tributaria risulta, errata, in quanto parte resistente ha inizialmente considerato, singolarmente, i subalterni (sub.1, sub.2 e sub.3), poi, però, emetteva un Atto di rettifica che annullava il predetto avviso di accertamento, ritenendo esenti dal pagamento dell'IMU, solo ed esclusivamente i sub.1 e 2 (fl.24, p.lla 306), sulla base di quanto disposto dall'art.4, co.2, lett.g) del Regolamento comunale IMU. Nello stesso atto di rettifica, la resistente riteneva non prevista l'esenzione dall'IMU per il subalterno 3 (fl.24, p.lla 306). Precisava la ricorrente che, i tre immobili sub.1, sub.2 e sub.3, sono utilizzati come unità immobiliare principale, in quanto la sig.ra Ricorrente_1 vi dimora abitualmente e vi risiede sin dal 30.10.67, come da certificato storico di residenza allegato. Nel caso di specie, l'atto di rettifica (v.pag.3, penultimo capoverso) riporta testualmente: “Immobili al fg.24, pll.306 sub.
1-2 sono da ritenersi abitazione principale: anche se catastalmente distinti costituiscono un'unica unità immobiliare, come previsto dall'art.4, co.2, lett-g) del Regolamento Comunale IMU. Pertanto, veniva effettuata dal predetto Concessionario una parziale applicazione del suddetto Regolamento IMU in quanto le tre unità immobiliari rappresentano, di fatto, un'abitazione principale. Infatti, anche il subalterno 3 va esentato dall'IMU al pari dei subalterni 1 e 2, a quest'ultimi veniva riconosciuta l'esenzione con l'atto di rettifica impugnato. Alla luce di quanto sopra esposto, l'IMU non trova applicazione per le annualità d'imposta dal 2019 al 2023. Con la conseguenza, che l'opposto atto deve ritenersi illegittimo e quindi, va annullato.
Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: 1) in via principale, dichiarare nullo l'impugnato avviso di rettifica, in quanto illegittimo ed infondato;
b) condannare la C&C Srl alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio la C&C Concessioni e Consulenze che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto insuscettibile di essere impugnato autonomamente. A tal proposito richiamava recente giurisprudenza di legittimità. Concludeva per il rigetto del ricorso per le argomentazioni esposte, con vittoria di spese di lite.
Con memorie illustrative del 31.10.25, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, parte ricorrente, evidenziava che nel caso di specie, la C&C eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto di rettifica (Codice-7927) non integrerebbe una nuova autonoma pretesa tributaria, ma si limiterebbe a modificare in diminuzione il precedente avviso di accertamento IMU n.063/177/2025 e, pertanto, non sarebbe autonomamente impugnabile. Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi: Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, l'Atto di rettifica impugnato, rappresenta una nuova e autonoma manifestazione del potere impositivo e, conseguentemente, una nuova pretesa tributaria, pienamente suscettibile di autonomo ricorso. L'opposto atto, pur riducendo la pretesa tributaria, introduceva, invece, una nuova e diversa causale, nonché, una nuova base impositiva per il ricalcolo dell'imposta. Insisteva per l'accoglimento del ricorso, in quanto fondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In data 09.01.26, parte ricorrente, con ulteriori memorie illustrative ad integrazione di quella del 31.10.25, rappresentava che, in ordine alla tardiva costituzione in giudizio della
C&C Srl, ex art.23, co.1, nonché dell'art.32 d.lgs.546/92, la stessa, deve avvenire entro 60 gg. dal ricevimento del ricorso. L'art.32 sopra richiamato, nonché la Circolare ministeriale n.98/E del 1996, qualificano tale termine come ordinatorio;
la costituzione, quindi, è ammissibile anche se tardiva, ma comporta delle rilevanti preclusioni a carico della resistente medesima. Come riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, la costituzione tardiva della resistente comporta, tra le tante, l'impossibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio dal Giudice, in tal senso (Cass. n.11943/16; Cass. n.6437/15). Nel caso di specie, la C&C Srl provvedeva a depositare le proprie controdeduzioni, solo in data 27.10.25, con notevole ritardo rispetto al termine previsto dall'art.23 d.lgs.546/92. Di conseguenza, la ricorrente eccepiva la tardività dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. Insisteva per l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso così come proposto, fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. La controversia di cui oggi è causa ha ad oggetto l'impugnativa proposta dalla sig.ra
Ricorrente_1 avverso l'Atto di rettifica del 21.05.25 (Codice-7927), notificato in data 21.05.25, con cui la società C&C Srl, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Atella, ha richiesto il pagamento dell'IMU, per gli anni di imposta dal 2019 al 2023, per un importo complessivo di €.650,00.
Premesso che il presupposto d'imposta IMU per l'abitazione principale ha fonte normativa nell'art.13 del d.
l.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214 del 2011:“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 … Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unita unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. Giova evidenziare che, la controversia di cui è causa riguarda soltanto l'unità immobiliare distinta in catasto fabbricati al fl.24, p.lla 306, sub.0003, Cat.C03, atteso che per le altre due unità immobiliari sub.0001 e sub.0002, l'Ente resistente ha già provveduto ad annullare il prodromico avviso di accertamento IMU n.063/177/2025, riconoscendo l'esenzione dal pagamento dell'IMU relativamente alle predette due unità immobiliari, in quanto considerate abitazione principale, in virtù dell'art.4, lett.g) del
Regolamento comunale IMU. Giova evidenziare che, il fabbricato di che trattasi, risulta costituito da tre unità immobiliari attigue, con accessi comunicanti interni, utilizzate stabilmente come un'unica abitazione principale dal nucleo familiare della ricorrente. Che, pur facendo parte di un'unica particella (n.306), tuttavia, risultano distinte catastalmente dai sub.1, sub.2 e sub.3, ma costituiscono in realtà, un'unità unità abitativa adibita a residenza anagrafica e dimora abituale della sig.ra Ricorrente_1 (odierna ricorrente) come evincesi da relativo certificato storico di residenza, che, peraltro, non risulta contestato dalla parte resistente. Orbene, secondo il disposto normativo di riferimento, le condizioni necessarie affinché l'immobile possa beneficiare dell'esenzione d'imposta IMU, sono costituite dalle seguenti circostanze: a) immobile iscritto nel catasto urbano ed adibito ad abitazione principale;
b) che le pertinenze dell'abitazione principale siano iscritte in catasto urbano sia unitamente o separatamente dall'abitazione principale;
c) che le pertinenze siano in classe catastale C/2, C/6 o C/7; d) che le pertinenze siano contenute nel numero di una per ciascuna delle tre categorie catastali, cioè l'abitazione principale può avere tre pertinenze di diversa classe catastale e non costituire presupposto d'imposta nel suo complesso. Nella fattispecie in esame, non può non tenersi conto del Regolamento comunale in materia di IMU, approvato dal Comune di Atella con delibera di C.C. n.10/2020, versato in atti. Infatti, il predetto Regolamento, prevede espressamente all'art.4, comma 2, lett.g) quanto segue: “2. Sono altresì considerate abitazioni principali: g) più unità immobiliari con distinti riferimenti catastali ma che di fatto costituiscono un'unica abitazione principale”. Considerato che, il predetto Regolamento prevede che l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale anche nel caso in cui essa sia costituita da due o più unità immobiliari, purché dette unità anche se identificate con distinti riferimenti catastali (come nel caso di specie), siano adibite di fatto a residenza principale del proprietario. Ebbene, è lo stesso Ente impositore a prevedere l'esenzione da IMU per una fattispecie come quella di cui oggi è causa, con il proprio
Regolamento comunale in materia di IMU, approvato dall'organo consiliare, giusta delibera n.10 del 2020.
Di contro, la Concessionaria C&C Srl, nulla ha contestato in relazione ai motivi di ricorso in merito all'invocata esenzione IMU, ma si è limitata ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, poiché l'impugnato avviso di rettifica non può considerarsi un atto autonomamente impugnabile. A parere di questo Giudice l'opposto avviso di rettifica rientra a pieno titolo, tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art.19, lett.i) del d.lgs. n.546/1992, ne consegue che tale eccezione è infondata oltre che pretestuosa, per cui, va disattesa. Inoltre, va rilevato che la resistente pur in presenza di un apposto Regolamento Comunale IMU, tuttavia, ha disatteso il predetto atto amministrativo che, per l'appunto, prevede l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria per i casi previsti dall'art.4, co.2, lett.g) dello stesso Regolamento. Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, l'atto introduttivo deve ritenersi fondato e motivato, per cui, può trovare pieno accoglimento. Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte, ribadito che spetta al contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, trattandosi di una deroga al principio generale di imposizione fiscale. Ebbene, nel caso de quo, avendo parte ricorrente fornito la prova che l'unità immobiliare contraddistinta in catasto dal fl.24, p.lla 306, sub.0003, cat. C03, in realtà era funzionale all'abitazione principale attesa la sua fattuale peculiarità, per cui, può beneficiare dell'esenzione dall'imposta IMU, per i periodi d'imposta in esame. Per il principio della soccombenza, la convenuta resistente va condannata alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €.250,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2019
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2020
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2021
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2022
- ATTO RETTIFICA n. N.7927 DEL 21/05/2025 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.07.25, Ricorrente_1, nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, presso il cui studio sito in Atella, alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliata proponeva impugnativa avverso l'Atto di rettifica del 21.05.25 (Codice – 7927), relativo agli anni di imposta dal 2019 al 2023, emesso dalla società C&C Srl in data 21.05.25 e notificato alla contribuente in pari data.
L'atto impositivo era motivato dal presunto omesso versamento dell'Imposta Municipale propria (IMU) per un importo complessivo di €.650,00, comprensivo di interessi, sanzioni ed oneri accessori. Parte ricorrente è proprietaria di un fabbricato ubicato nel Comune di Atella in Indirizzo_3, n,33, riportato in Catasto fabbricati al fl.24, p.lla 306, sub.0001; Sub. 0002, Cat. A04 e Sub. 0003, Cat. C03. Tale fabbricato è costituito da tre unità immobiliari attigue, con accessi comunicanti interni, utilizzate continuativamente e stabilmente come un'unica abitazione principale dal proprio nucleo familiare. Le tre unità immobiliari sopra descritte, pur facendo parte di un'unica particella (n.306), tuttavia, risultano distinte catastalmente dai sub.1, sub.2 e sub.3, ma costituiscono un'unità unità abitativa adibita a residenza anagrafica e dimora abituale della sig.ra Ricorrente_1 (odierna ricorrente). Premesso che, in data 04.05.25, la ricorrente riceveva avviso di accertamento IMU n.063/177/2025, per gli anni d'imposta dal 2019 al 2023, relativo al fabbricato sito in
Atella alla Indirizzo_1 riportato in catasto al fl.24, p.lla 306 catasto fabbricati ed avente i seguenti subalterni: Sub.001, Cat.A04 (in Vico Lamarmora,12): Sub.0002 Cat.A04 (in Indirizzo_4) e Sub. 0003, Cat. C03 (in Indirizzo_5), per omesso versamento dell'IMU per le annualità dal 2019 al 2023. A seguito di richiesta di annullamento del 21.05.25, la resistente concessionaria procedeva all'emissione di atto di rettifica, in data 21.05.25, di cui oggi è causa. In data 10.06.25, la Sig.ra Ricorrente_1, notificava alla C&C s.r.l., l'istanza di autotutela obbligatoria, ai sensi dell'art.10-quater della L.212/2000, introdotto dal d. lgs. n.219/2023, chiedendo l'annullamento dell'atto di rettifica del 21.05.25, in virtù dell'errore sul presupposto dell'imposta e sulla natura di abitazione principale esente dell'immobile di cui al fl 24, p.lla 306, Sub. 0003, avendo anch'esso i requisiti individuati dall'art.4, co.2, lett.g) del Regolamento comunale IMU (delibera C.
C.n.10/2020) del Comune di Atella. Detta istanza non veniva accolta dalla resistente, ritenendo non prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'immobile identificato al fl 24, p.lla 306, Sub.
3. Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del Regolamento IMU del Comune di Atella. Il Regolamento Comunale IMU del Comune di
Atella, in vigore al momento dell'emissione dell'atto di rettifica impugnato, prevede all'art.2 che “1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, 2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”, mentre il successivo art.4, co.2, lett.g), statuisce che “2. Sono altresì considerate abitazioni principali: g) più unità immobiliari con distinti riferimenti catastali ma che di fatto costituiscono un'unica abitazione principale”. Pertanto, il predetto Regolamento prevede che l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale anche nel caso in cui essa sia costituita da due o più unità immobiliari, purché entrambe le unità anche se identificate con distinti riferimenti catastali (come nel caso di specie), siano adibite di fatto a residenza principale del proprietario. Di contro, la pretesa tributaria risulta, errata, in quanto parte resistente ha inizialmente considerato, singolarmente, i subalterni (sub.1, sub.2 e sub.3), poi, però, emetteva un Atto di rettifica che annullava il predetto avviso di accertamento, ritenendo esenti dal pagamento dell'IMU, solo ed esclusivamente i sub.1 e 2 (fl.24, p.lla 306), sulla base di quanto disposto dall'art.4, co.2, lett.g) del Regolamento comunale IMU. Nello stesso atto di rettifica, la resistente riteneva non prevista l'esenzione dall'IMU per il subalterno 3 (fl.24, p.lla 306). Precisava la ricorrente che, i tre immobili sub.1, sub.2 e sub.3, sono utilizzati come unità immobiliare principale, in quanto la sig.ra Ricorrente_1 vi dimora abitualmente e vi risiede sin dal 30.10.67, come da certificato storico di residenza allegato. Nel caso di specie, l'atto di rettifica (v.pag.3, penultimo capoverso) riporta testualmente: “Immobili al fg.24, pll.306 sub.
1-2 sono da ritenersi abitazione principale: anche se catastalmente distinti costituiscono un'unica unità immobiliare, come previsto dall'art.4, co.2, lett-g) del Regolamento Comunale IMU. Pertanto, veniva effettuata dal predetto Concessionario una parziale applicazione del suddetto Regolamento IMU in quanto le tre unità immobiliari rappresentano, di fatto, un'abitazione principale. Infatti, anche il subalterno 3 va esentato dall'IMU al pari dei subalterni 1 e 2, a quest'ultimi veniva riconosciuta l'esenzione con l'atto di rettifica impugnato. Alla luce di quanto sopra esposto, l'IMU non trova applicazione per le annualità d'imposta dal 2019 al 2023. Con la conseguenza, che l'opposto atto deve ritenersi illegittimo e quindi, va annullato.
Per i motivi su esposti, chiede all'adita Corte affinché voglia: 1) in via principale, dichiarare nullo l'impugnato avviso di rettifica, in quanto illegittimo ed infondato;
b) condannare la C&C Srl alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio la C&C Concessioni e Consulenze che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto insuscettibile di essere impugnato autonomamente. A tal proposito richiamava recente giurisprudenza di legittimità. Concludeva per il rigetto del ricorso per le argomentazioni esposte, con vittoria di spese di lite.
Con memorie illustrative del 31.10.25, fermo restando tutto quanto già dedotto ed eccepito con l'atto introduttivo, parte ricorrente, evidenziava che nel caso di specie, la C&C eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto di rettifica (Codice-7927) non integrerebbe una nuova autonoma pretesa tributaria, ma si limiterebbe a modificare in diminuzione il precedente avviso di accertamento IMU n.063/177/2025 e, pertanto, non sarebbe autonomamente impugnabile. Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi: Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, l'Atto di rettifica impugnato, rappresenta una nuova e autonoma manifestazione del potere impositivo e, conseguentemente, una nuova pretesa tributaria, pienamente suscettibile di autonomo ricorso. L'opposto atto, pur riducendo la pretesa tributaria, introduceva, invece, una nuova e diversa causale, nonché, una nuova base impositiva per il ricalcolo dell'imposta. Insisteva per l'accoglimento del ricorso, in quanto fondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. In data 09.01.26, parte ricorrente, con ulteriori memorie illustrative ad integrazione di quella del 31.10.25, rappresentava che, in ordine alla tardiva costituzione in giudizio della
C&C Srl, ex art.23, co.1, nonché dell'art.32 d.lgs.546/92, la stessa, deve avvenire entro 60 gg. dal ricevimento del ricorso. L'art.32 sopra richiamato, nonché la Circolare ministeriale n.98/E del 1996, qualificano tale termine come ordinatorio;
la costituzione, quindi, è ammissibile anche se tardiva, ma comporta delle rilevanti preclusioni a carico della resistente medesima. Come riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, la costituzione tardiva della resistente comporta, tra le tante, l'impossibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio dal Giudice, in tal senso (Cass. n.11943/16; Cass. n.6437/15). Nel caso di specie, la C&C Srl provvedeva a depositare le proprie controdeduzioni, solo in data 27.10.25, con notevole ritardo rispetto al termine previsto dall'art.23 d.lgs.546/92. Di conseguenza, la ricorrente eccepiva la tardività dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. Insisteva per l'accoglimento del ricorso e la condanna della resistente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processuale, ritiene il ricorso così come proposto, fondato e motivato, pertanto, meritevole di accoglimento. La controversia di cui oggi è causa ha ad oggetto l'impugnativa proposta dalla sig.ra
Ricorrente_1 avverso l'Atto di rettifica del 21.05.25 (Codice-7927), notificato in data 21.05.25, con cui la società C&C Srl, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Atella, ha richiesto il pagamento dell'IMU, per gli anni di imposta dal 2019 al 2023, per un importo complessivo di €.650,00.
Premesso che il presupposto d'imposta IMU per l'abitazione principale ha fonte normativa nell'art.13 del d.
l.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214 del 2011:“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 … Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unita unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”. Giova evidenziare che, la controversia di cui è causa riguarda soltanto l'unità immobiliare distinta in catasto fabbricati al fl.24, p.lla 306, sub.0003, Cat.C03, atteso che per le altre due unità immobiliari sub.0001 e sub.0002, l'Ente resistente ha già provveduto ad annullare il prodromico avviso di accertamento IMU n.063/177/2025, riconoscendo l'esenzione dal pagamento dell'IMU relativamente alle predette due unità immobiliari, in quanto considerate abitazione principale, in virtù dell'art.4, lett.g) del
Regolamento comunale IMU. Giova evidenziare che, il fabbricato di che trattasi, risulta costituito da tre unità immobiliari attigue, con accessi comunicanti interni, utilizzate stabilmente come un'unica abitazione principale dal nucleo familiare della ricorrente. Che, pur facendo parte di un'unica particella (n.306), tuttavia, risultano distinte catastalmente dai sub.1, sub.2 e sub.3, ma costituiscono in realtà, un'unità unità abitativa adibita a residenza anagrafica e dimora abituale della sig.ra Ricorrente_1 (odierna ricorrente) come evincesi da relativo certificato storico di residenza, che, peraltro, non risulta contestato dalla parte resistente. Orbene, secondo il disposto normativo di riferimento, le condizioni necessarie affinché l'immobile possa beneficiare dell'esenzione d'imposta IMU, sono costituite dalle seguenti circostanze: a) immobile iscritto nel catasto urbano ed adibito ad abitazione principale;
b) che le pertinenze dell'abitazione principale siano iscritte in catasto urbano sia unitamente o separatamente dall'abitazione principale;
c) che le pertinenze siano in classe catastale C/2, C/6 o C/7; d) che le pertinenze siano contenute nel numero di una per ciascuna delle tre categorie catastali, cioè l'abitazione principale può avere tre pertinenze di diversa classe catastale e non costituire presupposto d'imposta nel suo complesso. Nella fattispecie in esame, non può non tenersi conto del Regolamento comunale in materia di IMU, approvato dal Comune di Atella con delibera di C.C. n.10/2020, versato in atti. Infatti, il predetto Regolamento, prevede espressamente all'art.4, comma 2, lett.g) quanto segue: “2. Sono altresì considerate abitazioni principali: g) più unità immobiliari con distinti riferimenti catastali ma che di fatto costituiscono un'unica abitazione principale”. Considerato che, il predetto Regolamento prevede che l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale anche nel caso in cui essa sia costituita da due o più unità immobiliari, purché dette unità anche se identificate con distinti riferimenti catastali (come nel caso di specie), siano adibite di fatto a residenza principale del proprietario. Ebbene, è lo stesso Ente impositore a prevedere l'esenzione da IMU per una fattispecie come quella di cui oggi è causa, con il proprio
Regolamento comunale in materia di IMU, approvato dall'organo consiliare, giusta delibera n.10 del 2020.
Di contro, la Concessionaria C&C Srl, nulla ha contestato in relazione ai motivi di ricorso in merito all'invocata esenzione IMU, ma si è limitata ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, poiché l'impugnato avviso di rettifica non può considerarsi un atto autonomamente impugnabile. A parere di questo Giudice l'opposto avviso di rettifica rientra a pieno titolo, tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art.19, lett.i) del d.lgs. n.546/1992, ne consegue che tale eccezione è infondata oltre che pretestuosa, per cui, va disattesa. Inoltre, va rilevato che la resistente pur in presenza di un apposto Regolamento Comunale IMU, tuttavia, ha disatteso il predetto atto amministrativo che, per l'appunto, prevede l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria per i casi previsti dall'art.4, co.2, lett.g) dello stesso Regolamento. Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, l'atto introduttivo deve ritenersi fondato e motivato, per cui, può trovare pieno accoglimento. Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, ha più volte, ribadito che spetta al contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, trattandosi di una deroga al principio generale di imposizione fiscale. Ebbene, nel caso de quo, avendo parte ricorrente fornito la prova che l'unità immobiliare contraddistinta in catasto dal fl.24, p.lla 306, sub.0003, cat. C03, in realtà era funzionale all'abitazione principale attesa la sua fattuale peculiarità, per cui, può beneficiare dell'esenzione dall'imposta IMU, per i periodi d'imposta in esame. Per il principio della soccombenza, la convenuta resistente va condannata alla refusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) accoglie il ricorso;
b) condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in €.250,00, oltre oneri e accessori come per legge.