Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 528
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Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità del decreto commissariale n. 53/2025 per elusione del giudicato

    Il decreto impugnato elude il precetto sostanziale della sentenza n. 6936/2020 contraddicendo il suo tenore testuale e omettendo di emendare il precedente provvedimento commissariale dai vizi che lo inficiavano, in particolare la mancata dimostrazione dell'incremento di produttività del settore pubblico.

  • Accolto
    Nullità del decreto commissariale n. 53/2025 per mancata assegnazione diretta del budget

    La sentenza n. 9528/2024 ha espressamente statuito che all'accoglimento del ricorso deve pervenirsi anche per quanto attiene alla assegnazione, a valle della rideterminazione dei livelli massimi di finanziamento, delle risorse incrementali eventualmente spettanti alle strutture ricorrenti.

  • Improcedibile
    Vizi di contraddittorietà e difetto di motivazione

    La domanda è stata dichiarata improcedibile in quanto l'accoglimento del ricorso di ottemperanza ha assorbito le censure di illegittimità.

  • Improcedibile
    Compromissione dei LEA per mancato adeguamento della produttività pubblica

    La domanda è stata dichiarata improcedibile in quanto l'accoglimento del ricorso di ottemperanza ha assorbito le censure di illegittimità.

  • Improcedibile
    Mancata rideterminazione del budget per APA/PAC

    La domanda è stata dichiarata improcedibile in quanto l'accoglimento del ricorso di ottemperanza ha assorbito le censure di illegittimità.

  • Improcedibile
    Contraddittorietà nella delega di assegnazione risorse alle ASP

    La domanda è stata dichiarata improcedibile in quanto l'accoglimento del ricorso di ottemperanza ha assorbito le censure di illegittimità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, è chiamato a pronunciarsi su un ricorso di ottemperanza proposto da diverse società titolari di laboratori accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, le quali lamentano la nullità, o in subordine l'illegittimità, del decreto n. 53 del 14 marzo 2025 del Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Le ricorrenti deducono che tale decreto, nel quantificare il livello massimo di finanziamento per l'anno 2018 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, compresi gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) e i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC), violerebbe il giudicato formatosi sulla sentenza n. 6936/2020 del medesimo Consiglio di Stato, che aveva annullato il precedente D.C.A. n. 172/2018. Le censure si articolano in diverse direzioni: in primo luogo, si contesta che il nuovo decreto abbia rideterminato il finanziamento in peius rispetto a un precedente provvedimento commissariale, in elusione del giudicato che aveva censurato il D.C.A. n. 172/2018 per aver presupposto un incremento inattendibile della produttività delle strutture pubbliche. In secondo luogo, si sostiene che il decreto impugnato si fondi su un presupposto di spesa complessiva per l'anno 2018 che elude il precetto della sentenza n. 6936/2020, la quale imponeva che il taglio della spesa pubblica fosse compensato da un effettivo incremento della produttività del settore pubblico per non compromettere i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In terzo luogo, si evidenzia che il decreto non avrebbe tenuto conto del trasferimento degli APA/PAC dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, operando una rideterminazione in peius del budget per la specialistica ambulatoriale e in melius per la spedalità privata, in contrasto con il giudicato. Ulteriori motivi di doglianza riguardano la mancata previsione di un budget specifico per gli APA/PAC e la delega alle Aziende Sanitarie Provinciali per il riconoscimento delle risorse aggiuntive, anziché una diretta assegnazione alle strutture ricorrenti, come invece statuito in precedenti sentenze di ottemperanza. In via subordinata, le ricorrenti lamentano vizi di contraddittorietà e difetto di motivazione del decreto impugnato. Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società IGreco Ospedali Riuniti S.r.l. per resistere al ricorso.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, accoglie il ricorso di ottemperanza, dichiarando la nullità del decreto commissariale n. 53 del 14 marzo 2025. Il Collegio premette che il decreto impugnato, pur dichiarando di dare attuazione alle sentenze n. 6936/2020 e n. 9528/2024, muove dal limite di spesa fissato dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95/2012, quantificando le risorse disponibili in € 199.888,50. Tuttavia, il Consiglio di Stato osserva che la sentenza n. 6936/2020, oggetto del presente giudizio, ha affermato che il taglio della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati deve essere adeguatamente compensato da un effettivo e verificato incremento di produttività del settore pubblico, al fine di non compromettere i LEA. Pertanto, l'attribuzione di valenza inderogabile alle restrizioni finanziarie statali, senza considerare tale compensazione, elude il precetto sostanziale del giudicato. Il Collegio rileva che il Commissario ad acta ha contraddetto la sentenza n. 6936/2020 assumendo che l'attività ottemperativa trovasse un limite invalicabile nelle restrizioni finanziarie e ha omesso di emendare il provvedimento commissariale dai vizi di carenza istruttoria e motivazionale, in particolare riguardo all'inattendibilità della programmata maggiore produttività delle Aziende pubbliche. Il Consiglio di Stato chiarisce che il provvedimento commissariale del 22 settembre 2023, invocato dalle ricorrenti, aveva carattere solo ipotetico e non preclude la contestazione del decreto impugnato. Viene altresì evidenziato che il decreto impugnato non ha previsto alcun budget per le prestazioni APA/PAC, in contrasto con la necessità di una adeguata compensazione finanziaria per il "travaso" di tali prestazioni nell'ambito della specialistica ambulatoriale. Infine, il Collegio accoglie la doglianza relativa alla delega alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'assegnazione delle risorse, avendo la sentenza n. 9528/2024 statuito la necessità di una diretta assegnazione alle strutture ricorrenti. Conseguentemente, vengono dichiarate improcedibili le censure di illegittimità formulate in via subordinata e si demanda al Commissario ad acta, già nominato con la sentenza n. 9528/2024, di assicurare la piena esecuzione della sentenza n. 6936/2020 entro 120 giorni. Le spese di giudizio vengono compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 528
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 528
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo