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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2754/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GAGLIARDI US, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5136/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401552370 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1384/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n. 112401552370 del 28.10.2024, notificato il
22.11.2024, relativo alla TARI e TEFA per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, per complessivi
€ 1.402,00.
Esponeva la ricorrente di essere residente nell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio Daticatastali_1, in forza di regolare contratto di locazione stipulato con la proprietaria Sig.ra Nominativo_1.
Rappresentava che, per le annualità oggetto di accertamento, la proprietaria dell'immobile aveva sempre provveduto al regolare pagamento della TARI e della TEFA, come risultante dalla visura estratta dal portale AMA, prodotta in giudizio. Deduceva pertanto: l'insussistenza del presupposto impositivo,
l'erroneità dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione dell'atto, privo dell'indicazione dei criteri di calcolo e del numero corretto degli occupanti, la violazione del principio del contraddittorio preventivo, l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, previa sospensione dell'esecutorietà.
Roma Capitale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ed in particolare dalla visura AMA depositata in atti, emerge che per le annualità 2018–2021 risultano regolarmente effettuati i versamenti della TARI e del
TEFA relativi all'immobile oggetto di accertamento.
L'atto impugnato riporta correttamente i dati catastali dell'immobile (Daticatastali_1), coincidenti con quelli per i quali risulta documentata la regolarità dei pagamenti.
Ne consegue che difetta il presupposto sostanziale della pretesa tributaria.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra l'adempimento dell'obbligazione tributaria per gli anni oggetto di contestazione.
L'Amministrazione resistente, rimasta contumace, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un debito residuo, né ha contestato la documentazione versata in atti.
La mancata costituzione dell'ente non comporta automatica fondatezza del ricorso, ma consente al
Collegio di decidere sulla base delle risultanze documentali disponibili, che nel caso concreto comprovano l'erroneità dell'accertamento.
Sussiste inoltre carenza motivazionale dell'atto impugnato, che non esplicita le modalità di determinazione dell'imposta, né il numero degli occupanti considerati ai fini tariffari, rendendo difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
Alla luce di quanto sopra, l'avviso di accertamento impugnato deve essere integralmente annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GAGLIARDI US, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5136/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401552370 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1384/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione n. 112401552370 del 28.10.2024, notificato il
22.11.2024, relativo alla TARI e TEFA per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, per complessivi
€ 1.402,00.
Esponeva la ricorrente di essere residente nell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio Daticatastali_1, in forza di regolare contratto di locazione stipulato con la proprietaria Sig.ra Nominativo_1.
Rappresentava che, per le annualità oggetto di accertamento, la proprietaria dell'immobile aveva sempre provveduto al regolare pagamento della TARI e della TEFA, come risultante dalla visura estratta dal portale AMA, prodotta in giudizio. Deduceva pertanto: l'insussistenza del presupposto impositivo,
l'erroneità dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione dell'atto, privo dell'indicazione dei criteri di calcolo e del numero corretto degli occupanti, la violazione del principio del contraddittorio preventivo, l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, previa sospensione dell'esecutorietà.
Roma Capitale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ed in particolare dalla visura AMA depositata in atti, emerge che per le annualità 2018–2021 risultano regolarmente effettuati i versamenti della TARI e del
TEFA relativi all'immobile oggetto di accertamento.
L'atto impugnato riporta correttamente i dati catastali dell'immobile (Daticatastali_1), coincidenti con quelli per i quali risulta documentata la regolarità dei pagamenti.
Ne consegue che difetta il presupposto sostanziale della pretesa tributaria.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra l'adempimento dell'obbligazione tributaria per gli anni oggetto di contestazione.
L'Amministrazione resistente, rimasta contumace, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un debito residuo, né ha contestato la documentazione versata in atti.
La mancata costituzione dell'ente non comporta automatica fondatezza del ricorso, ma consente al
Collegio di decidere sulla base delle risultanze documentali disponibili, che nel caso concreto comprovano l'erroneità dell'accertamento.
Sussiste inoltre carenza motivazionale dell'atto impugnato, che non esplicita le modalità di determinazione dell'imposta, né il numero degli occupanti considerati ai fini tariffari, rendendo difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
Alla luce di quanto sopra, l'avviso di accertamento impugnato deve essere integralmente annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.